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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 129/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
MO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 129/2020 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Salvatore GROSSO, c.f.: C.F._1
ed elettivamente dom. presso il suo studio in Catania, alla Via Firenze, 120; C.F._2
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Controparte_1 C.F._3
residente, vicolo III° Sopra S. Croce n. 36, titolare della ditta individuale “Bar La Piazzetta di Pittera
Michele”, corrente in Nicosia, piazzetta Mario Veutro n. 15 (p.iva , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Nicosia, Piazza G. Marconi n. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Dario Barbera (c.f.
- pec - fax 0935.638920) che lo C.F._4 Email_1
rappresenta e difende;
Avente ad oggetto: differenze retributive.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24.01.2020, parte ricorrente premettendo di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della ditta “Bar La
Piazzetta di Pittera Michele” con la qualifica di addetto alla produzione e alla vendita, e che per tale rapporto, ha svolto continuativamente dal 1° gennaio 2013 al 25 febbraio 2018, in orario notturno dalle ore 01:00 alle ore 07:00 da lunedì a domenica, con riposo settimanale il martedì, e senza alcuna regolarizzazione previdenziale ed assistenziale - tranne che nel periodo dal 21 novembre 2016 al 31
maggio 2017 a tempo parziale a 3 ore settimanali – espone di aver percepito in contanti € 500,00
mensili.
Chiede - accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, la violazione del CCNL e dell'art. 36 Cost. -
la condanna dell'odierno Resistente a titolo di retribuzioni maturate, trattamento di fine rapporto,
ferie e permessi non goduti, al pagamento della somma complessiva di € 106.742,95, oltre interessi e rivalutazione.
Vinte le spese.
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.
Spiegava domanda riconvenzionale.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto del ricorso non avendo intrattenuto alcun rapporto di lavoro con il ricorrente.
Ammessa la prova per testi chiesta dalle ricorrente, all'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza
********** Il ricorso non può trovare accoglimento.
Si premetta che la domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione è una species del genus azione di adempimento.
L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art.2697 c.c. ai sensi della quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo diritto di credito, e cioè il titolo (negozio giuridico o fattispecie legale:art.1173 c.c.) donde lo stesso scaturisce, mentre il debitore-convenuto deve provare i fatti estintivi della sua obbligazione, ed in particolare l'avvenuto esatto adempimento della stessa.
Infatti l'inadempimento è bensì un presupposto logico della domanda, ma non è un fatto costitutivo del diritto, sicché il creditore può limitarsi ad allegarlo.
Al contrario l'adempimento, in quanto fatto estintivo del diritto, costituisce il fondamento dell'eccezione e deve essere provato dal debitore.
I principi generali elaborati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità in materia di azione di adempimento trovano applicazione anche in quella particolare species di essa consistente nella domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito del rapporto di lavoro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, il lavoratore che assuma l'inadempimento o l'inesatto adempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché le mansioni espletate e il relativo livello retributivo. Provati i fatti costitutivi del suo diritto, il lavoratore non deve dare la prova del mancato ricevimento della mercede, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di volta in volta allegati.
Sia nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento della retribuzione contrattuale sia nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto il pagamento della giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 Cost.,
il lavoratore ha poi l'onere di provare la normativa contrattuale collettiva di riferimento.
Tornando ai fatti di causa, è a dirsi come il ricorrente, che rivendica differenze retributive dovutegli in relazione al periodo di lavoro asseritamente prestato alle dipendenze del resistente, sia nello specifico onerato di dimostrare lo svolgimento e l'articolazione oraria della prestazione lavorativa resa per quest'ultimo.
Ciò premesso, si osserva come non siano stati offerti da parte dell' che pur ne aveva l'onere, Pt_1
adeguati riscontri a dimostrazione degli assunti fondanti le pretese avanzate in ricorso.
Ed invero la causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali.
Si premetta, che l'orario rivendicato in ricorso risulta smentito dalla missiva in atti con cui l' Pt_1
diffidava il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.
In essa infatti si menziona una attività lavorativa svolta “dal lunedì al sabato dalle ore 03.00 alle ore
11.00; la domenica a volte dalle 03.00 alle 10.00” per la quale mensilmente veniva “corrisposto per
contanti la complessiva somma di € 450,00”.
Quindi 8 ore giornaliere per 7 giorni alla settimana (56 ore settimanali), con una retribuzione oraria corrisposta di € 2,34.
Nel ricorso invece, si descrive una “attività lavorativa dal lunedì alla domenica, escluso il martedì
per riposo settimanale”, prestata “dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del mattino” e per la quale “il
ricorrente riceveva ogni mese la somma di € 500,00”.
Quindi 6 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana (36 ore settimanali), con una retribuzione oraria corrisposta di € 3,47. Tale diffida, presenta rilievo ai fini di causa, nella misura in cui, essendo gli orari indicati nella stessa,
difformi da quelli rappresentati in ricorso come effettivamente osservati, essa, o meglio la contraddittorietà del suo contenuto rispetto al tenore del ricorso in parte qua, costituisce indizio della non veridicità degli assunti attorei.
Ad ogni modo, l'assunto posto alla base della pretesa patrimoniale azionata con l'odierno giudizio,
non ha trovato adeguato riscontro all'esito della esperita prova per testi.
Ed invero dei tre testi escussi ( il ricorrente rinunciava ad un teste), uno ( ) non è stato Testimone_1
in grado di confermare con precisione e nel dettaglio la fondatezza dei diversi capitoli di prova sottopostigli ( ha asserito di non ricordare bene né il periodo, né le giornate di lavoro né gli orari osservati dal ricorrente). Così ha infatti risposto sui rispettivi capitoli: 1) si è vero, anche se non
ricordo con precisione il periodo di tempo che mi viene chiesto, ma ricordo che io con il collega
nel pomeriggio o insieme ad altri colleghi di lavoro finito il nostro turno di lavoro di chef, CP_2
intorno la mezzanotte o l'una circa andavano a prenderci un cornetto al Bar La Piazzetta che nel cui
laboratorio lavorava il sig. ; Cap. 3) Adr. non sono in grado di confermare con precisione Pt_1
le giornate lavorative, tuttavia posso affermare che pochè il Bar si trova in piazza a Nicosia in un
punto strategico, io passando è capitato spesso di vedere il sig. che dal laboratorio portava i Pt_1
prodotti nel punto vendita;
cap. 4) Adr. Non sono in grado di precisare con esatezza l'orario di
lavoro che mi viene chiesto, ma tutte le volte che mi sono recato in laboratorio per consumare il
cornetto intrattenendomi sion alle tre del mattino, vedevo lavorare il sig. ). Pt_1
Gli altri due testi ( e ) hanno confermato le circostanze, ma trattasi, Testimone_2 Tes_3
rispettivamente, della sorella e del figlio del ricorrente.
Inoltre le deposizioni dei perdetti che confermano integralmente periodi ed orari di lavoro, sono in contrasto con la documentazione prodotta dal resistente ( e non contestata dal ricorrente nella prima difesa utile) che assume e documenta ( producendo certificato anagrafico della camera di commercio)
di aver iniziato ad esercitare la propria attività d'impresa in data 24 maggio 2013, quindi quasi 5 mesi dopo l'inizio del periodo lavorativo rivendicato e appunto confermato dai testi (dal 4 gennaio 2013 al 22
maggio 2013).
Si osserva quindi, che la prima deposizione è del tutto inconsistente, e comunque le dichiarazioni della teste ( l'unica della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) risultano compatibili anche con la versione della parte resistente ( il teste ha confermato di aver visto l' presso il Pt_1
laboratorio ma non è in grado di essere puntuale su periodi, giorni e orari ). Infine le sole deposizioni integralmente confermative, in parte contraddette dagli atti, provengono da soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela con l' con tutte le evidenti implicazioni in punto di attendibilità Pt_1
degli stessi. Inspiegabilmente poi parte ricorrente rinunciava all'altro teste ammesso ( ). Tes_4
Se ne trae che, le sole testimonianze della figlia e del marito, non possano ritenersi, in assenza di altri elementi di giudizio anche di natura indiziaria (che sarebbe stato come detto onere del ricorrente offrire), dato sufficiente a far ritenere adeguatamente provata la tesi del ricorrente sotto il profilo (del tutto decisivo) afferente alle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, e conduce irrimediabilmente ad escludere l'accoglibilità della domanda avente ad oggetto le differenze di retribuzione maturate, giacchè la stessa è il risultato di un calcolo poggiante su uno specifico orario lavorativo la cui rigorosa osservanza da parte dell' è rimasta però di fatto indimostrata. Pt_1
Tirando le fila si ha che le complessive emergenze processuali ( diffida in atti ed esito della prova testimoniale) non consentono di ritenere raggiunta la prova circa lo svolgimento della prestazione lavorativa nei termini indicati in ricorso.
Per quel che concerne la domanda riconvenzionale, anch'essa non risulta accoglibile, solo ove si consideri che da una parte si fonda sul presupposto che la ricorrente abbia ricevuto una paga superiore a quella spettantele ( da CCNL) in relazione al periodo ed alle ore lavorate, ma dall'altra, non viene precisato, prima ancora che provato, quale fosse la paga erogata alla ricorrente, di guisa che la stessa domanda non risulta adeguatamente supportata sul piano allegatorio e probatorio.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 08.10.2025 Il giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
MO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 129/2020 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Salvatore GROSSO, c.f.: C.F._1
ed elettivamente dom. presso il suo studio in Catania, alla Via Firenze, 120; C.F._2
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Controparte_1 C.F._3
residente, vicolo III° Sopra S. Croce n. 36, titolare della ditta individuale “Bar La Piazzetta di Pittera
Michele”, corrente in Nicosia, piazzetta Mario Veutro n. 15 (p.iva , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Nicosia, Piazza G. Marconi n. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Dario Barbera (c.f.
- pec - fax 0935.638920) che lo C.F._4 Email_1
rappresenta e difende;
Avente ad oggetto: differenze retributive.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24.01.2020, parte ricorrente premettendo di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della ditta “Bar La
Piazzetta di Pittera Michele” con la qualifica di addetto alla produzione e alla vendita, e che per tale rapporto, ha svolto continuativamente dal 1° gennaio 2013 al 25 febbraio 2018, in orario notturno dalle ore 01:00 alle ore 07:00 da lunedì a domenica, con riposo settimanale il martedì, e senza alcuna regolarizzazione previdenziale ed assistenziale - tranne che nel periodo dal 21 novembre 2016 al 31
maggio 2017 a tempo parziale a 3 ore settimanali – espone di aver percepito in contanti € 500,00
mensili.
Chiede - accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, la violazione del CCNL e dell'art. 36 Cost. -
la condanna dell'odierno Resistente a titolo di retribuzioni maturate, trattamento di fine rapporto,
ferie e permessi non goduti, al pagamento della somma complessiva di € 106.742,95, oltre interessi e rivalutazione.
Vinte le spese.
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.
Spiegava domanda riconvenzionale.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto del ricorso non avendo intrattenuto alcun rapporto di lavoro con il ricorrente.
Ammessa la prova per testi chiesta dalle ricorrente, all'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza
********** Il ricorso non può trovare accoglimento.
Si premetta che la domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione è una species del genus azione di adempimento.
L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art.2697 c.c. ai sensi della quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo diritto di credito, e cioè il titolo (negozio giuridico o fattispecie legale:art.1173 c.c.) donde lo stesso scaturisce, mentre il debitore-convenuto deve provare i fatti estintivi della sua obbligazione, ed in particolare l'avvenuto esatto adempimento della stessa.
Infatti l'inadempimento è bensì un presupposto logico della domanda, ma non è un fatto costitutivo del diritto, sicché il creditore può limitarsi ad allegarlo.
Al contrario l'adempimento, in quanto fatto estintivo del diritto, costituisce il fondamento dell'eccezione e deve essere provato dal debitore.
I principi generali elaborati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità in materia di azione di adempimento trovano applicazione anche in quella particolare species di essa consistente nella domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito del rapporto di lavoro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, il lavoratore che assuma l'inadempimento o l'inesatto adempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché le mansioni espletate e il relativo livello retributivo. Provati i fatti costitutivi del suo diritto, il lavoratore non deve dare la prova del mancato ricevimento della mercede, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di volta in volta allegati.
Sia nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento della retribuzione contrattuale sia nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto il pagamento della giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 Cost.,
il lavoratore ha poi l'onere di provare la normativa contrattuale collettiva di riferimento.
Tornando ai fatti di causa, è a dirsi come il ricorrente, che rivendica differenze retributive dovutegli in relazione al periodo di lavoro asseritamente prestato alle dipendenze del resistente, sia nello specifico onerato di dimostrare lo svolgimento e l'articolazione oraria della prestazione lavorativa resa per quest'ultimo.
Ciò premesso, si osserva come non siano stati offerti da parte dell' che pur ne aveva l'onere, Pt_1
adeguati riscontri a dimostrazione degli assunti fondanti le pretese avanzate in ricorso.
Ed invero la causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali.
Si premetta, che l'orario rivendicato in ricorso risulta smentito dalla missiva in atti con cui l' Pt_1
diffidava il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.
In essa infatti si menziona una attività lavorativa svolta “dal lunedì al sabato dalle ore 03.00 alle ore
11.00; la domenica a volte dalle 03.00 alle 10.00” per la quale mensilmente veniva “corrisposto per
contanti la complessiva somma di € 450,00”.
Quindi 8 ore giornaliere per 7 giorni alla settimana (56 ore settimanali), con una retribuzione oraria corrisposta di € 2,34.
Nel ricorso invece, si descrive una “attività lavorativa dal lunedì alla domenica, escluso il martedì
per riposo settimanale”, prestata “dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del mattino” e per la quale “il
ricorrente riceveva ogni mese la somma di € 500,00”.
Quindi 6 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana (36 ore settimanali), con una retribuzione oraria corrisposta di € 3,47. Tale diffida, presenta rilievo ai fini di causa, nella misura in cui, essendo gli orari indicati nella stessa,
difformi da quelli rappresentati in ricorso come effettivamente osservati, essa, o meglio la contraddittorietà del suo contenuto rispetto al tenore del ricorso in parte qua, costituisce indizio della non veridicità degli assunti attorei.
Ad ogni modo, l'assunto posto alla base della pretesa patrimoniale azionata con l'odierno giudizio,
non ha trovato adeguato riscontro all'esito della esperita prova per testi.
Ed invero dei tre testi escussi ( il ricorrente rinunciava ad un teste), uno ( ) non è stato Testimone_1
in grado di confermare con precisione e nel dettaglio la fondatezza dei diversi capitoli di prova sottopostigli ( ha asserito di non ricordare bene né il periodo, né le giornate di lavoro né gli orari osservati dal ricorrente). Così ha infatti risposto sui rispettivi capitoli: 1) si è vero, anche se non
ricordo con precisione il periodo di tempo che mi viene chiesto, ma ricordo che io con il collega
nel pomeriggio o insieme ad altri colleghi di lavoro finito il nostro turno di lavoro di chef, CP_2
intorno la mezzanotte o l'una circa andavano a prenderci un cornetto al Bar La Piazzetta che nel cui
laboratorio lavorava il sig. ; Cap. 3) Adr. non sono in grado di confermare con precisione Pt_1
le giornate lavorative, tuttavia posso affermare che pochè il Bar si trova in piazza a Nicosia in un
punto strategico, io passando è capitato spesso di vedere il sig. che dal laboratorio portava i Pt_1
prodotti nel punto vendita;
cap. 4) Adr. Non sono in grado di precisare con esatezza l'orario di
lavoro che mi viene chiesto, ma tutte le volte che mi sono recato in laboratorio per consumare il
cornetto intrattenendomi sion alle tre del mattino, vedevo lavorare il sig. ). Pt_1
Gli altri due testi ( e ) hanno confermato le circostanze, ma trattasi, Testimone_2 Tes_3
rispettivamente, della sorella e del figlio del ricorrente.
Inoltre le deposizioni dei perdetti che confermano integralmente periodi ed orari di lavoro, sono in contrasto con la documentazione prodotta dal resistente ( e non contestata dal ricorrente nella prima difesa utile) che assume e documenta ( producendo certificato anagrafico della camera di commercio)
di aver iniziato ad esercitare la propria attività d'impresa in data 24 maggio 2013, quindi quasi 5 mesi dopo l'inizio del periodo lavorativo rivendicato e appunto confermato dai testi (dal 4 gennaio 2013 al 22
maggio 2013).
Si osserva quindi, che la prima deposizione è del tutto inconsistente, e comunque le dichiarazioni della teste ( l'unica della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) risultano compatibili anche con la versione della parte resistente ( il teste ha confermato di aver visto l' presso il Pt_1
laboratorio ma non è in grado di essere puntuale su periodi, giorni e orari ). Infine le sole deposizioni integralmente confermative, in parte contraddette dagli atti, provengono da soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela con l' con tutte le evidenti implicazioni in punto di attendibilità Pt_1
degli stessi. Inspiegabilmente poi parte ricorrente rinunciava all'altro teste ammesso ( ). Tes_4
Se ne trae che, le sole testimonianze della figlia e del marito, non possano ritenersi, in assenza di altri elementi di giudizio anche di natura indiziaria (che sarebbe stato come detto onere del ricorrente offrire), dato sufficiente a far ritenere adeguatamente provata la tesi del ricorrente sotto il profilo (del tutto decisivo) afferente alle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, e conduce irrimediabilmente ad escludere l'accoglibilità della domanda avente ad oggetto le differenze di retribuzione maturate, giacchè la stessa è il risultato di un calcolo poggiante su uno specifico orario lavorativo la cui rigorosa osservanza da parte dell' è rimasta però di fatto indimostrata. Pt_1
Tirando le fila si ha che le complessive emergenze processuali ( diffida in atti ed esito della prova testimoniale) non consentono di ritenere raggiunta la prova circa lo svolgimento della prestazione lavorativa nei termini indicati in ricorso.
Per quel che concerne la domanda riconvenzionale, anch'essa non risulta accoglibile, solo ove si consideri che da una parte si fonda sul presupposto che la ricorrente abbia ricevuto una paga superiore a quella spettantele ( da CCNL) in relazione al periodo ed alle ore lavorate, ma dall'altra, non viene precisato, prima ancora che provato, quale fosse la paga erogata alla ricorrente, di guisa che la stessa domanda non risulta adeguatamente supportata sul piano allegatorio e probatorio.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 08.10.2025 Il giudice del lavoro