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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16108 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45390/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 16 luglio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45390/2024 del Ruolo Generale e promossa da
– C.U.I.: nato in [...] il giorno 01/01/1986, Parte_1 C.F._1
dimorante in Roma (RM) ed ivi elettivamente domiciliato al Viale Angelico n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Lanzilao – C.F. che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito -
Oggetto: impugnazione diniego permesso cure mediche.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura Parte_1
di Roma di rifiuto dell'istanza di permesso di soggiorno per cure mediche emesso il
23/09/2024 e notificato al ricorrente in data 01/10/2024, chiedendo in via principale di “accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche” e in subordine di “accertare e dichiarare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali”. Premette il ricorrente di essere cittadino del Ghana;
di essere arrivato in Italia in data 15/09/2016; di aver fatto domanda di protezione internazionale due volte, entrambe rigettate, sia in sede amministrativa che giudiziaria;
di essere seguito dal 2022 presso il servizio di psichiatria di Samifo-Asl RM1 per Disturbo dell'Umore
(ICD-9-CM: 296.21) del gruppo delle sindromi depressive, in trattamento integrato psicoterapico e psicofarmacologico;
di aver, perciò, fatto istanza alla Questura di Roma per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche;
di aver ricevuto il decreto di diniego motivato sulla base dell'insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Non si sono costituiti il e la nonostante la Controparte_1 Controparte_2
regolare notifica del presente procedimento a loro carico e, perciò, se ne dichiara la contumacia.
***
L'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il ricorrente in via principale ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche”.
La documentazione supporta la richiesta del ricorrente;
dalla documentazione medica allegata in atti si evince, infatti, che, allo stato attuale, permane l'esigenza di cure mediche.
Infatti, dal certificato reso in data 10/03/2025 dal Dott. si legge che Persona_1
il paziente è in fase di remissione completa e che “ha preso parte al percorso di cura con ottima compliance, mostrandosi sempre disponibile all'approfondimento delle tematiche di interesse clinico ed all'assunzione della terapia farmacologica, dalla quale ha tratto notevole beneficio. […] Alla valutazione clinica effettuata in data odierna il paziente appare vigile, lucido, orientato e collaborativo. Eloquio spontaneo e fluido, asse timico non manifestamente deviato, pensiero congruo nella forma e nel contenuto. Progettualità attiva e congrua alla propria condizione”.
L'art. 19 comma 2 lettera d bis) D.lvo 286/98 prevede che venga rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche nel caso lo straniero versi in condizioni di salute di particolare gravità tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio.
Nel caso di specie, è evidente che la documentazione medica depositata non possa essere letta in modo parcellizzato – ovvero come la semplice fotografia delle condizioni di salute del ricorrente all'attualità – in quanto egli è seguito presso il servizio di psichiatria di
Samifo-Asl RM1 per Disturbo dell'Umore (ICD-9-CM: 296.21) del gruppo delle sindromi depressive, in trattamento integrato psicoterapico e psicofarmacologico in corso;
ne consegue che debba essere valutato il percorso medico nel suo complesso, come espressione di un percorso che possa considerarsi concluso solo una volta avvenuta la completa remissione della patologia.
Lo stato clinico del ricorrente, secondo quanto accertato dal certificato medico citato, rispecchia la gravità richiesta dalla norma di riferimento, in quanto, per le patologie psichiatriche, è proprio il percorso realizzato con la presa in carico del Servizio che testimonia sia la gravità della patologia e sia la adeguatezza del trattamento medico – sia farmacologico che di assistenza medico-infermieristica – in corso di svolgimento.
La documentazione medica allegata, quindi, non deve essere considerata come un elemento che esclude la gravità delle condizioni di salute ma come l'evidenza di un percorso ancora necessario (a maggior ragione in quanto, al momento, con reazione positiva del paziente) che rischierebbe di essere vanificata ove interrotta.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Considerato che la decisione si basa anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
- riconosce a – C.U.I.: un permesso di soggiorno per Parte_1 C.F._1
cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis) del D.lgs. n 286/1998;
- spese di lite compensate.
Si comunichi. Roma, 30/09/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 16 luglio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45390/2024 del Ruolo Generale e promossa da
– C.U.I.: nato in [...] il giorno 01/01/1986, Parte_1 C.F._1
dimorante in Roma (RM) ed ivi elettivamente domiciliato al Viale Angelico n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Lanzilao – C.F. che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito -
Oggetto: impugnazione diniego permesso cure mediche.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura Parte_1
di Roma di rifiuto dell'istanza di permesso di soggiorno per cure mediche emesso il
23/09/2024 e notificato al ricorrente in data 01/10/2024, chiedendo in via principale di “accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche” e in subordine di “accertare e dichiarare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali”. Premette il ricorrente di essere cittadino del Ghana;
di essere arrivato in Italia in data 15/09/2016; di aver fatto domanda di protezione internazionale due volte, entrambe rigettate, sia in sede amministrativa che giudiziaria;
di essere seguito dal 2022 presso il servizio di psichiatria di Samifo-Asl RM1 per Disturbo dell'Umore
(ICD-9-CM: 296.21) del gruppo delle sindromi depressive, in trattamento integrato psicoterapico e psicofarmacologico;
di aver, perciò, fatto istanza alla Questura di Roma per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche;
di aver ricevuto il decreto di diniego motivato sulla base dell'insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Non si sono costituiti il e la nonostante la Controparte_1 Controparte_2
regolare notifica del presente procedimento a loro carico e, perciò, se ne dichiara la contumacia.
***
L'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il ricorrente in via principale ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche”.
La documentazione supporta la richiesta del ricorrente;
dalla documentazione medica allegata in atti si evince, infatti, che, allo stato attuale, permane l'esigenza di cure mediche.
Infatti, dal certificato reso in data 10/03/2025 dal Dott. si legge che Persona_1
il paziente è in fase di remissione completa e che “ha preso parte al percorso di cura con ottima compliance, mostrandosi sempre disponibile all'approfondimento delle tematiche di interesse clinico ed all'assunzione della terapia farmacologica, dalla quale ha tratto notevole beneficio. […] Alla valutazione clinica effettuata in data odierna il paziente appare vigile, lucido, orientato e collaborativo. Eloquio spontaneo e fluido, asse timico non manifestamente deviato, pensiero congruo nella forma e nel contenuto. Progettualità attiva e congrua alla propria condizione”.
L'art. 19 comma 2 lettera d bis) D.lvo 286/98 prevede che venga rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche nel caso lo straniero versi in condizioni di salute di particolare gravità tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio.
Nel caso di specie, è evidente che la documentazione medica depositata non possa essere letta in modo parcellizzato – ovvero come la semplice fotografia delle condizioni di salute del ricorrente all'attualità – in quanto egli è seguito presso il servizio di psichiatria di
Samifo-Asl RM1 per Disturbo dell'Umore (ICD-9-CM: 296.21) del gruppo delle sindromi depressive, in trattamento integrato psicoterapico e psicofarmacologico in corso;
ne consegue che debba essere valutato il percorso medico nel suo complesso, come espressione di un percorso che possa considerarsi concluso solo una volta avvenuta la completa remissione della patologia.
Lo stato clinico del ricorrente, secondo quanto accertato dal certificato medico citato, rispecchia la gravità richiesta dalla norma di riferimento, in quanto, per le patologie psichiatriche, è proprio il percorso realizzato con la presa in carico del Servizio che testimonia sia la gravità della patologia e sia la adeguatezza del trattamento medico – sia farmacologico che di assistenza medico-infermieristica – in corso di svolgimento.
La documentazione medica allegata, quindi, non deve essere considerata come un elemento che esclude la gravità delle condizioni di salute ma come l'evidenza di un percorso ancora necessario (a maggior ragione in quanto, al momento, con reazione positiva del paziente) che rischierebbe di essere vanificata ove interrotta.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Considerato che la decisione si basa anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
- riconosce a – C.U.I.: un permesso di soggiorno per Parte_1 C.F._1
cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis) del D.lgs. n 286/1998;
- spese di lite compensate.
Si comunichi. Roma, 30/09/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni