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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5814 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16018/2022
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 16018/2022 promosso da
, C.F. rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
NO AC, C.F. , ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Piazza Cavour n. 18, Catania;
opponente contro già , C.F. Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
opposto - non costituito
e
Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MATTEO MASSIMO D'ARGENIO, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Lorenza C.F._3
Barbagallo in via Algerazzi n. 36, Zafferana Etnea (CT); terza chiamata in causa
e
Controparte_3
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'AVV. MATTEO MASSIMO D'ARGENIO, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Lorenza C.F._3
Barbagallo in via Algerazzi n. 36, Zafferana Etnea (CT); terza chiamata in causa avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – contratto di assicurazione – prescrizione del credito.
All'udienza tenuta in data 01.12.2025 le parti comparse hanno precisato le conclusioni come da verbale, che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4124/2022, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di Controparte_1 con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 17.576,99, oltre interessi e spese.
I titoli posti alla base dell'ingiunzione sono costituiti da due contratti di finanziamento conclusi da con ES Banca s.p.a. (cui è subentrata, in virtù di cessione in blocco di Parte_1 crediti, : Controparte_1
- contratto n. 20012150568220 di data 11.01.2012, avente ad oggetto il finanziamento di euro
27.000,00, da restituire tramite il versamento di n. 84 rate mensili dell'importo di euro
429,70 ciascuna;
- contratto n. 20012150568219 di data 11.01.2012, avente ad oggetto il finanziamento di euro
1.292,89 da restituire tramite il versamento di n. 60 rate mensili dell'importo di euro 22,60 ciascuna.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo che la rata mensile di Parte_1 ciascun contratto (per entrambi riscossa a mezzo addebito disposto sulla busta paga del richiedente il finanziamento) era aggravata per l'intera durata del contratto di un importo (euro 26,20 per il primo ed euro 1,06 per il secondo) destinato al pagamento di assicurazione a copertura del rischio di perdita del rapporto di lavoro, prestata da DI NC.
L'opponente ha rappresentato di aver eseguito formale comunicazione alla PA assicurativa per entrambi i contratti, a seguito della risoluzione del proprio rapporto lavorativo, al fine di attivare le relative garanzie;
successivamente la PA aveva comunicato l'apertura dei relativi sinistri e la seguente liquidazione degli stessi. Secondo la prospettazione dell'opponente, al verificarsi della condizione della perdita del lavoro, la gestione dei due contratti di finanziamento sarebbe dovuta rientrare nei rapporti tra ES Banca s.p.a. e Controparte_3
Il motivo di opposizione è costituto dalla carenza di titolarità sostanziale passiva, posto che, verificatasi la suddetta condizione di operatività della polizza assicurativa, la PA sarebbe dovuta subentrare al soggetto finanziato nel rimborso anticipato del finanziamento a ES
Banca s.p.a. e null'altro avrebbe dovuto corrispondere il cliente alla banca;
ciò sulla scorta della clausola n. 6 di cui alle condizioni generali di contratto, per la quale “il Cliente non deve corrispondere alcuna indennità se il rimborso anticipato (…) è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito”. Sotto altro profilo, per l'opponente sarebbe, comunque, da censurare l'azione della cessionaria, considerato che al momento della cessione dei due crediti (19.09.2016) le relative posizioni contrattuali erano già definite in base agli accadimenti descritti, risalenti al 2015.
ha rassegnato, duqnue, le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) revocare e, comunque, privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.4124/2022 del
22.09.2022 per inesistenza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c.;
b) nel merito, accertare e dichiarare il difetto della titolarità sostanziale passiva dell'opponente
per intervenuto avveramento della condizione di operatività della polizza di Parte_1 assicurazione della 'CARDIF Assurences Rischi Diversi' per perdita del lavoro alle dipendenze;
c) autorizzare, sin d'ora, la chiamata in causa della Società 'CARDIF NCs' Rischi
Diversi, P.I. con sede in 20124 Milano, Piazza Lina Bo Bardi n.3, quale terzo sul P.IVA_4 quale riversare gli effetti di una eventuale soccombenza in giudizio”.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si è costituita Controparte_4
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in
[...] quanto estranea al rapporto contrattuale invocato da , posto che la relativa garanzia Parte_1 risulta prestata dalla diversa società denominata DI NCs Risques Divers S.A. e/o CP_2 circostanza nota all'assicurato in quanto desumibile dalla stessa Controparte_5 documentazione prodotta. La PA ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Rilevato dall'opponente il proprio errore nella notifica della chiamata in causa di terzo effettuata ad un indirizzo p.e.c. errato, è stato assegnato termine per il rinnovo della notificazione alla società correttamente individuata e si è dunque costituita in giudizio
[...]
. Controparte_6
La società terza chiamata ha rappresentato di aver provveduto, in data 27.02.2015, alla liquidazione degli indennizzi per perdita di impiego secondo le previsioni contrattuali e di aver effettuato la relativa comunicazione a . Parte_1
La PA ha dunque eccepito, innanzitutto, l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'assicurato, considerato quale dies a quo la data di licenziamento (16.10.2014) o l'ultima missiva della PA (23.02.2015). Nel merito, ha in ogni caso eccepito l'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni, affermando di aver provveduto alla liquidazione di euro
2.578,20 per nn. 6 rate relative al contratto n. 568220 ed euro 135,60, per nn. 6 rate relative al contratto n. 568219. Tale condotta integra l'adempimento, tenuto conto delle condizioni di assicurazione e, in particolare, dell'art. 5.6 (“Copertura assicurativa in caso di perdita di impiego”), secondo cui “Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine per periodo di franchigia sopraindicato, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili del finanziamento erogato dalla Contrente che hanno cadenza durante il restante periodo di disoccupazione” e dell'art. 7 (“Beneficiari”), che indica quale “beneficiaria irrevocabile” la parte “Contraente”, cioè l'istituto finanziatore.
DI NCs Risques Divers S.A. ha dunque concluso nei termini seguenti:
“A. In primis, si invita parte opponente a versare in atti il fascicolo monitorio ed i contratti di finanziamento azionati da Controparte_1
B. in via principale, si chiede di rigettare le domande ex adverso avanzate nei confronti di
per intervenuta estinzione per prescrizione ex art. 2952, II° comma c.c. di ogni presunto CP_7
(ulteriore) diritto avversario;
C. in via gradata si chiede comunque di rigettare ogni domanda avversaria, posto che CP_7
[...
ha già correttamente ed integralmente erogato l'indennizzo per 'Perdita di Impiego' dell'assicurato nella misura e nelle modalità contrattualmente stabilite, e conseguentemente, rigettare ogni domanda avversaria, null'altro essendo dovuto da parte della terza chiamata CP_7
[...
”.
2. Questioni in rito
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di originaria parte Controparte_1 ricorrente in sede monitoria (in quanto cessionaria dell'originaria parte contraente ES
Banca s.p.a.), non costituita malgrado regolare notificazione a mezzo p.e.c. in data 30.11.2022.
Sempre in via preliminare, con riferimento all'omesso esperimento del tentativo di mediazione, eccepito da parte oppponente al fine di ottenere la dichiarazione di improcedibilità della domanda azionata in via monitoria, si rammenta che l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione può essere eccepita dalla parte o rilevata dal giudice entro la prima udienza del giudizio di primo grado. Infatti l'art. 5, co. Ibis del d.lgs. n. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore al d.lgs. n. 149/2022) dispone che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio da giudice, non oltre la prima udienza”. Tale previsione prevede che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ivi prevista deve essere eccepito dal convenuto (nell'odierno caso, dall'opponente), a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (ex multis, Cass. civ., Sez. III,
10.11.2020, ord. n. 25155). Considerato, dunque, che l'omesso esperimento del procedimento di mediazione è stato rilevato da parte opponente successivamente alla prima udienza – né è stato oggetto di rilievo d'ufficio e conseguente onere di instaurazione del procedimento – la domanda avanzata in via monitoria è da ritenersi procedibile.
3. La posizione di Controparte_2
[...]
in maniera Controparte_2 incontestata, è stata chiamata in causa dall'opponente a causa di un errore nell'individuazione del domicilio legale del soggetto legittimato passivamente, che è, piuttosto, la diversa società
[...]
. Controparte_3
La suddetta PA, estranea al rapporto assicurativo oggetto della controversia, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto di essere estromessa dal presente giudizio.
Premesso che l'estromissione può essere pronunciata solo quanto ricorrono le ipotesi di successione a titolo particolare o costituzione del garante, nei limiti rispettivamente previsti dagli artt. 111 e 108 c.p.c., nel caso di specie si verte in un'ipotesi di difetto di legittimazione passiva, in quanto la prospettata qualità di controparte del rapporto processuale controverso non sussiste in capo alla società inizialmente evocata in giudizio quale terzo. Tale statuizione assorbe il profilo dell'intervenuta transazione inter partes (si rinvia alla documentazione depositata da parte opponente in data 17.11.2025) e conduce ad una compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto dell'accordo intervenuto sul punto.
4. La legittimazione dell'opponente
Passando all'esame del merito, occorre premettere che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria;
dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale. Nel caso in esame, il creditore opposto in sede monitoria ha fornito prova della titolarità del credito producendo i contratti fonte delle obbligazioni del debitore ed ha allegato l'inadempimento; spetta, dunque, all'opponente fornire la prova liberatoria dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione principale o gli eventuali fatti estintivi o modificativi o impeditivi.
Mediante l'opposizione ha, innanzitutto, eccepito di non avere più la titolarità Parte_1 passiva del rapporto in quanto, attivata la garanzia, conclusa contestualmente ai contratti di finanziamento, al verificarsi della condizione ivi prevista (perdita del rapporto di lavoro), la compagnia garante sarebbe divenuta il soggetto obbligato nei confronti dell'istituto finanziatore;
in subordine, fornita la prova del contratto di garanzia, ha chiesto di essere dal garante terzo chiamato in causa.
Tale motivo di opposizione non può essere accolto.
Infatti, diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'opponente, per il quale alla ricezione della denunica del sinistro e successiva accettazione della domanda di liquidazione del sinistro la gestione dei contratti di finanziamento sarebbe rientrata nei rapporti tra ES (poi ) CP_1
e il verificarsi della condizione di cui alla polizza assicurativa assume rilievo Controparte_3 esclusivamente nei rapporti tra assicurato ed assicuratore, tenuto all'adempimento dell'obbligo assunto nei confronti del primo – in questo caso al pagamento di un indennizzo pari n. 6 rate mensili da liquidare direttamente al finanziatore – e non tra l'assicuratore e l'ente finanziatore. Parte opponente ha richiamato a tale riguardo l'art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento: tuttavia, tale clausola si riferisce ad un'ipotesi differente da quella oggetto del presente giudizio, riguardando l'obbligo del cliente di pagare l'indennità contrattualmente pattuita in caso di rimborso anticipato del finanziamento (non dovuta quando il rimborso è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito), mentre nel caso in esame l'intervento dell'assicurazione, previsto nell'ipotesi di perdita del rapporto di lavoro, è pattuita limitatamente al rimborso di massimo n. 6 rate del finanziamento e solo al perdurare dello stato di disoccupazione (art.
5.6. lett. e., in combinato disposto con l'art. 9 delle condizioni generali in atti).
5. La prescrizione del diritto azionato
L'opponente ha chiamato in causa Parte_1 Controparte_6
deducendo l'inadempimento di quest'ultima al verificarsi della
[...] condizione di cui alla polizza assicurativa e chiedendo di essere manlevata dalla PA.
Quest'ultima ha eccepito in via preliminare l'intervenuta estinzione per precrizione del diritto dell'opponente ad agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2952 co. II c.c.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Infatti, l'art. 2952 co. II c.c. fissa in due anni il termine di prescrizione di tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, con la sola esclusione del contratto di assicurazione sulla vita, per il quale è previsto l'ordinario termine prescrizionale decennale. È lo stesso contrattto di assicurazione, inoltre, che all'art. 7 della “nota informativa polizza collettiva” n. 5326/02 (presente in entrambi i fascicoli informativi, del 2010 e del 2011, prodotti dalla PA) stabilisce che “I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto”. Nel caso di specie tale termine è decorso, posto che, anche qualora a fini interruttivi si attribuisse rilievo alle comunicazioni della PA, l'ultima di tali comunicazioni (sulla base del compendio documentale in atti) risale comunque al 23.02.2015, né parte opponente ha fornito prova di avere inviato alcuna richiesta alla PA dopo questa data e prima della notifica dell'invito a comparire in mediazione e della successiva notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa. Ritenuto prescritto il diritto di nei confronti di DI NC nascente Parte_1 dalle adesioni alle polizze collettive nn. 5326/02 e 5017/01, la domanda di manleva da questi proposta nei confronti della terza chiamata in causa deve dunque essere rigettata.
Tale conlclusione assorbe il rilievo secondo cui DI NC ha comunque adempiuto agli obblighi a suo carico, avendo provveduto a corrispondere a ES Banca s.p.a. gli importi pari a n. 6 rate mensili dei due finanziamenti ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali in atti
(fascicolo informativo 2010 e 2011), secondo quanto risulta dalla documentazione depositata dalla stessa (docc. nn. 8 e 9).
6. Statuizioni finali e spese di lite
Per i superiori motivi, l'opposizione e le ulteriori domande proposte dall'opponente vanno rigettate e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Premessa la compensazione delle spese, per i motivi suddetti, tra l'opponente e la parte
(erroneamente) chiamata in causa PA di Assicurazione a Controparte_2
e dato atto che nei confronti di nulla va disposto in Controparte_2 Controparte_1 unto di spese in quanto la parte vittoriosa è contumace (ex multis, Cass. civ., nn. 7361/2023 e
16174/2018), nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_6
, le spese di lite devono essere regolate secondo il principio di
[...] soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. La liquidazione viene operata nel dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri mininimi per la fase di trattazione-istruttoria e per la fase decisionale, tenuto conto del valore del procedimento, della natura documentale del giudizio e della modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 16018/2022, così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_2
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4124/2022 emesso dal Tribunale di Catania e dichiara esecutivo il medesimo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_3
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 [...]
Controparte_2
- dà atto che nessuna pronuncia sulle spese va emessa nei rapporti tra e Parte_1
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in euro Controparte_3
3.387,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 02/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 16018/2022 promosso da
, C.F. rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
NO AC, C.F. , ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Piazza Cavour n. 18, Catania;
opponente contro già , C.F. Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
opposto - non costituito
e
Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MATTEO MASSIMO D'ARGENIO, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Lorenza C.F._3
Barbagallo in via Algerazzi n. 36, Zafferana Etnea (CT); terza chiamata in causa
e
Controparte_3
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'AVV. MATTEO MASSIMO D'ARGENIO, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Lorenza C.F._3
Barbagallo in via Algerazzi n. 36, Zafferana Etnea (CT); terza chiamata in causa avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – contratto di assicurazione – prescrizione del credito.
All'udienza tenuta in data 01.12.2025 le parti comparse hanno precisato le conclusioni come da verbale, che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4124/2022, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di Controparte_1 con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 17.576,99, oltre interessi e spese.
I titoli posti alla base dell'ingiunzione sono costituiti da due contratti di finanziamento conclusi da con ES Banca s.p.a. (cui è subentrata, in virtù di cessione in blocco di Parte_1 crediti, : Controparte_1
- contratto n. 20012150568220 di data 11.01.2012, avente ad oggetto il finanziamento di euro
27.000,00, da restituire tramite il versamento di n. 84 rate mensili dell'importo di euro
429,70 ciascuna;
- contratto n. 20012150568219 di data 11.01.2012, avente ad oggetto il finanziamento di euro
1.292,89 da restituire tramite il versamento di n. 60 rate mensili dell'importo di euro 22,60 ciascuna.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo che la rata mensile di Parte_1 ciascun contratto (per entrambi riscossa a mezzo addebito disposto sulla busta paga del richiedente il finanziamento) era aggravata per l'intera durata del contratto di un importo (euro 26,20 per il primo ed euro 1,06 per il secondo) destinato al pagamento di assicurazione a copertura del rischio di perdita del rapporto di lavoro, prestata da DI NC.
L'opponente ha rappresentato di aver eseguito formale comunicazione alla PA assicurativa per entrambi i contratti, a seguito della risoluzione del proprio rapporto lavorativo, al fine di attivare le relative garanzie;
successivamente la PA aveva comunicato l'apertura dei relativi sinistri e la seguente liquidazione degli stessi. Secondo la prospettazione dell'opponente, al verificarsi della condizione della perdita del lavoro, la gestione dei due contratti di finanziamento sarebbe dovuta rientrare nei rapporti tra ES Banca s.p.a. e Controparte_3
Il motivo di opposizione è costituto dalla carenza di titolarità sostanziale passiva, posto che, verificatasi la suddetta condizione di operatività della polizza assicurativa, la PA sarebbe dovuta subentrare al soggetto finanziato nel rimborso anticipato del finanziamento a ES
Banca s.p.a. e null'altro avrebbe dovuto corrispondere il cliente alla banca;
ciò sulla scorta della clausola n. 6 di cui alle condizioni generali di contratto, per la quale “il Cliente non deve corrispondere alcuna indennità se il rimborso anticipato (…) è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito”. Sotto altro profilo, per l'opponente sarebbe, comunque, da censurare l'azione della cessionaria, considerato che al momento della cessione dei due crediti (19.09.2016) le relative posizioni contrattuali erano già definite in base agli accadimenti descritti, risalenti al 2015.
ha rassegnato, duqnue, le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) revocare e, comunque, privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.4124/2022 del
22.09.2022 per inesistenza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c.;
b) nel merito, accertare e dichiarare il difetto della titolarità sostanziale passiva dell'opponente
per intervenuto avveramento della condizione di operatività della polizza di Parte_1 assicurazione della 'CARDIF Assurences Rischi Diversi' per perdita del lavoro alle dipendenze;
c) autorizzare, sin d'ora, la chiamata in causa della Società 'CARDIF NCs' Rischi
Diversi, P.I. con sede in 20124 Milano, Piazza Lina Bo Bardi n.3, quale terzo sul P.IVA_4 quale riversare gli effetti di una eventuale soccombenza in giudizio”.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si è costituita Controparte_4
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in
[...] quanto estranea al rapporto contrattuale invocato da , posto che la relativa garanzia Parte_1 risulta prestata dalla diversa società denominata DI NCs Risques Divers S.A. e/o CP_2 circostanza nota all'assicurato in quanto desumibile dalla stessa Controparte_5 documentazione prodotta. La PA ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Rilevato dall'opponente il proprio errore nella notifica della chiamata in causa di terzo effettuata ad un indirizzo p.e.c. errato, è stato assegnato termine per il rinnovo della notificazione alla società correttamente individuata e si è dunque costituita in giudizio
[...]
. Controparte_6
La società terza chiamata ha rappresentato di aver provveduto, in data 27.02.2015, alla liquidazione degli indennizzi per perdita di impiego secondo le previsioni contrattuali e di aver effettuato la relativa comunicazione a . Parte_1
La PA ha dunque eccepito, innanzitutto, l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'assicurato, considerato quale dies a quo la data di licenziamento (16.10.2014) o l'ultima missiva della PA (23.02.2015). Nel merito, ha in ogni caso eccepito l'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni, affermando di aver provveduto alla liquidazione di euro
2.578,20 per nn. 6 rate relative al contratto n. 568220 ed euro 135,60, per nn. 6 rate relative al contratto n. 568219. Tale condotta integra l'adempimento, tenuto conto delle condizioni di assicurazione e, in particolare, dell'art. 5.6 (“Copertura assicurativa in caso di perdita di impiego”), secondo cui “Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine per periodo di franchigia sopraindicato, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili del finanziamento erogato dalla Contrente che hanno cadenza durante il restante periodo di disoccupazione” e dell'art. 7 (“Beneficiari”), che indica quale “beneficiaria irrevocabile” la parte “Contraente”, cioè l'istituto finanziatore.
DI NCs Risques Divers S.A. ha dunque concluso nei termini seguenti:
“A. In primis, si invita parte opponente a versare in atti il fascicolo monitorio ed i contratti di finanziamento azionati da Controparte_1
B. in via principale, si chiede di rigettare le domande ex adverso avanzate nei confronti di
per intervenuta estinzione per prescrizione ex art. 2952, II° comma c.c. di ogni presunto CP_7
(ulteriore) diritto avversario;
C. in via gradata si chiede comunque di rigettare ogni domanda avversaria, posto che CP_7
[...
ha già correttamente ed integralmente erogato l'indennizzo per 'Perdita di Impiego' dell'assicurato nella misura e nelle modalità contrattualmente stabilite, e conseguentemente, rigettare ogni domanda avversaria, null'altro essendo dovuto da parte della terza chiamata CP_7
[...
”.
2. Questioni in rito
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di originaria parte Controparte_1 ricorrente in sede monitoria (in quanto cessionaria dell'originaria parte contraente ES
Banca s.p.a.), non costituita malgrado regolare notificazione a mezzo p.e.c. in data 30.11.2022.
Sempre in via preliminare, con riferimento all'omesso esperimento del tentativo di mediazione, eccepito da parte oppponente al fine di ottenere la dichiarazione di improcedibilità della domanda azionata in via monitoria, si rammenta che l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione può essere eccepita dalla parte o rilevata dal giudice entro la prima udienza del giudizio di primo grado. Infatti l'art. 5, co. Ibis del d.lgs. n. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore al d.lgs. n. 149/2022) dispone che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio da giudice, non oltre la prima udienza”. Tale previsione prevede che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ivi prevista deve essere eccepito dal convenuto (nell'odierno caso, dall'opponente), a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (ex multis, Cass. civ., Sez. III,
10.11.2020, ord. n. 25155). Considerato, dunque, che l'omesso esperimento del procedimento di mediazione è stato rilevato da parte opponente successivamente alla prima udienza – né è stato oggetto di rilievo d'ufficio e conseguente onere di instaurazione del procedimento – la domanda avanzata in via monitoria è da ritenersi procedibile.
3. La posizione di Controparte_2
[...]
in maniera Controparte_2 incontestata, è stata chiamata in causa dall'opponente a causa di un errore nell'individuazione del domicilio legale del soggetto legittimato passivamente, che è, piuttosto, la diversa società
[...]
. Controparte_3
La suddetta PA, estranea al rapporto assicurativo oggetto della controversia, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto di essere estromessa dal presente giudizio.
Premesso che l'estromissione può essere pronunciata solo quanto ricorrono le ipotesi di successione a titolo particolare o costituzione del garante, nei limiti rispettivamente previsti dagli artt. 111 e 108 c.p.c., nel caso di specie si verte in un'ipotesi di difetto di legittimazione passiva, in quanto la prospettata qualità di controparte del rapporto processuale controverso non sussiste in capo alla società inizialmente evocata in giudizio quale terzo. Tale statuizione assorbe il profilo dell'intervenuta transazione inter partes (si rinvia alla documentazione depositata da parte opponente in data 17.11.2025) e conduce ad una compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto dell'accordo intervenuto sul punto.
4. La legittimazione dell'opponente
Passando all'esame del merito, occorre premettere che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria;
dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale. Nel caso in esame, il creditore opposto in sede monitoria ha fornito prova della titolarità del credito producendo i contratti fonte delle obbligazioni del debitore ed ha allegato l'inadempimento; spetta, dunque, all'opponente fornire la prova liberatoria dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione principale o gli eventuali fatti estintivi o modificativi o impeditivi.
Mediante l'opposizione ha, innanzitutto, eccepito di non avere più la titolarità Parte_1 passiva del rapporto in quanto, attivata la garanzia, conclusa contestualmente ai contratti di finanziamento, al verificarsi della condizione ivi prevista (perdita del rapporto di lavoro), la compagnia garante sarebbe divenuta il soggetto obbligato nei confronti dell'istituto finanziatore;
in subordine, fornita la prova del contratto di garanzia, ha chiesto di essere dal garante terzo chiamato in causa.
Tale motivo di opposizione non può essere accolto.
Infatti, diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'opponente, per il quale alla ricezione della denunica del sinistro e successiva accettazione della domanda di liquidazione del sinistro la gestione dei contratti di finanziamento sarebbe rientrata nei rapporti tra ES (poi ) CP_1
e il verificarsi della condizione di cui alla polizza assicurativa assume rilievo Controparte_3 esclusivamente nei rapporti tra assicurato ed assicuratore, tenuto all'adempimento dell'obbligo assunto nei confronti del primo – in questo caso al pagamento di un indennizzo pari n. 6 rate mensili da liquidare direttamente al finanziatore – e non tra l'assicuratore e l'ente finanziatore. Parte opponente ha richiamato a tale riguardo l'art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento: tuttavia, tale clausola si riferisce ad un'ipotesi differente da quella oggetto del presente giudizio, riguardando l'obbligo del cliente di pagare l'indennità contrattualmente pattuita in caso di rimborso anticipato del finanziamento (non dovuta quando il rimborso è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito), mentre nel caso in esame l'intervento dell'assicurazione, previsto nell'ipotesi di perdita del rapporto di lavoro, è pattuita limitatamente al rimborso di massimo n. 6 rate del finanziamento e solo al perdurare dello stato di disoccupazione (art.
5.6. lett. e., in combinato disposto con l'art. 9 delle condizioni generali in atti).
5. La prescrizione del diritto azionato
L'opponente ha chiamato in causa Parte_1 Controparte_6
deducendo l'inadempimento di quest'ultima al verificarsi della
[...] condizione di cui alla polizza assicurativa e chiedendo di essere manlevata dalla PA.
Quest'ultima ha eccepito in via preliminare l'intervenuta estinzione per precrizione del diritto dell'opponente ad agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2952 co. II c.c.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Infatti, l'art. 2952 co. II c.c. fissa in due anni il termine di prescrizione di tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, con la sola esclusione del contratto di assicurazione sulla vita, per il quale è previsto l'ordinario termine prescrizionale decennale. È lo stesso contrattto di assicurazione, inoltre, che all'art. 7 della “nota informativa polizza collettiva” n. 5326/02 (presente in entrambi i fascicoli informativi, del 2010 e del 2011, prodotti dalla PA) stabilisce che “I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto”. Nel caso di specie tale termine è decorso, posto che, anche qualora a fini interruttivi si attribuisse rilievo alle comunicazioni della PA, l'ultima di tali comunicazioni (sulla base del compendio documentale in atti) risale comunque al 23.02.2015, né parte opponente ha fornito prova di avere inviato alcuna richiesta alla PA dopo questa data e prima della notifica dell'invito a comparire in mediazione e della successiva notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa. Ritenuto prescritto il diritto di nei confronti di DI NC nascente Parte_1 dalle adesioni alle polizze collettive nn. 5326/02 e 5017/01, la domanda di manleva da questi proposta nei confronti della terza chiamata in causa deve dunque essere rigettata.
Tale conlclusione assorbe il rilievo secondo cui DI NC ha comunque adempiuto agli obblighi a suo carico, avendo provveduto a corrispondere a ES Banca s.p.a. gli importi pari a n. 6 rate mensili dei due finanziamenti ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali in atti
(fascicolo informativo 2010 e 2011), secondo quanto risulta dalla documentazione depositata dalla stessa (docc. nn. 8 e 9).
6. Statuizioni finali e spese di lite
Per i superiori motivi, l'opposizione e le ulteriori domande proposte dall'opponente vanno rigettate e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Premessa la compensazione delle spese, per i motivi suddetti, tra l'opponente e la parte
(erroneamente) chiamata in causa PA di Assicurazione a Controparte_2
e dato atto che nei confronti di nulla va disposto in Controparte_2 Controparte_1 unto di spese in quanto la parte vittoriosa è contumace (ex multis, Cass. civ., nn. 7361/2023 e
16174/2018), nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_6
, le spese di lite devono essere regolate secondo il principio di
[...] soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. La liquidazione viene operata nel dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri mininimi per la fase di trattazione-istruttoria e per la fase decisionale, tenuto conto del valore del procedimento, della natura documentale del giudizio e della modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 16018/2022, così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_2
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4124/2022 emesso dal Tribunale di Catania e dichiara esecutivo il medesimo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_3
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 [...]
Controparte_2
- dà atto che nessuna pronuncia sulle spese va emessa nei rapporti tra e Parte_1
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in euro Controparte_3
3.387,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 02/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone