Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 503/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – differenze retributive promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Cristina Marletta –
Appellante contro
( rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dagli avv.ti Massimo Ingarao e Rosa Mineo – Appellata contro
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.ta Maria Rosaria Battiato – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1372 del 12.4.2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da con il Controparte_1 quale la ricorrente – premettendo di aver di aver lavorato alle dipendenze dello studio di elaborazione dati del ragioniere dal 18 giugno Parte_1
2018 sino al 23 marzo 2020, avendo già concluso la pratica ai fini
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dell'abilitazione professionale in data 8 settembre 2017, svolgendo, de facto, le mansioni di addetta alla tenuta delle contabilità dei clienti e provvedendo ai re- lativi adempimenti fiscali e contabili, quali elaborazione ed inserimento dati contabili, prima nota, redazione di bilanci, attività di segreteria, ricevimento clienti (da inquadrare come impiegata di categoria IV livello, secondo il CCNL di riferimento) – aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive, degli accessori e la condanna al versamento dei contributi previdenziali verso l , regolarmente evocato in giudizio. CP_2
In esito all'espletata istruttoria e disposta consulenza contabile, ad avviso del
Tribunale era stata raggiunta la prova «che la ricorrente abbia lavora- CP_1 to per il ragioniere dal 18 giugno 2018 al 23 marzo 2020, dal lunedì al Pt_1 venerdì per otto ore al giorno, seguendo le direttive fornite dal resistente il qua- le metteva a disposizione tutti gli strumenti utili all'esecuzione delle stesse», tuttavia per le mansioni corrispondenti al V livello retributivo «nei limiti del di- ritto all'adeguamento dei compensi alla stregua del canone costituzionale di cui all'art. 36 e considerato appunto il CCNL come espressione parametrica della giusta retribuzione, in assenza di prova della vincolatività del CCNL di riferi- mento e/o della sua applicazione di fatto».
Il Tribunale, invece, respingeva sia la domanda di accertamento dell'illegittimità del presunto licenziamento orale nonché quella risarcitoria.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 6.6.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello consta di quattro motivi, non numerati.
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, in esito ad una errata valutazione delle prove assunte, come rapporto di lavoro subordinato ciò che invece andava sussunto nell'ambito del
“praticantato” professionale «ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività
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professionale di ragioniera».
Ciò emergerebbe dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
[.
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Rileva, altresì, sulla scorta di Cass. 730/2007, che nessuna prova della «sotto- posizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro» sarebbe emer- sa, dovendosi piuttosto identificare il rispetto dell'orario di apertura e dello svolgimento di attività secondo le direttive impartite dal rag. , effettuati Pt_1 nell'ambito «dell'impegno di formarla nella professione».
2. Con il secondo motivo si duole del “difetto di motivazione” della sentenza in quanto il Tribunale avrebbe «trascurato di indicare le ragioni per cui non ha te- nuto in considerazione le dichiarazioni rese dai testi e , in tesi Tes_1 Tes_2 convergenti sul praticantato dell'appellata.
2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Come precipuamente osservato da Cass. 17629/2017, «la Corte ha valorizzato elementi sintomatici di un inserimento organico nell'attività dello studio pro- fessionale che andavano ben oltre il rapporto che si instaura con il praticante che collabora per apprendere (orario costante e tipico dell'ufficio, caratteristi- che delle attività svolte, erogazione di compensi mensili fissi e di entità tale da non essere riconducibili a meri rimborsi spese) ed ha motivatamente ritenuto non decisive le attestazioni contenute nel libretto di pratica che dunque ha pre- so in esame. Si tratta, all'evidenza, di una plausibile ricostruzione delle emer- genze istruttorie, coerente con il materiale probatorio acquisito, congruamente
e logicamente motivata che non si espone pertanto alle censure formulate nep- pure sotto il profilo della violazione delle disposizioni denunciate. Né la par- ziale contestualità dello svolgimento della pratica professionale per il conse- guimento dell'abilitazione costituisce circostanza decisiva ai fini della valuta- zione della natura del rapporto instaurato tra le parti. Premesso che la "cau- sa" del rapporto di praticantato è quella di assicurare al giovane praticante, da parte di un professionista, le nozioni indispensabili per mettere in atto, nel- la prospettiva e nell'ambito di una futura determinata professione intellettuale,
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la formazione teorica ricevuta nella sede scolastica (cfr. Cass. Civ. 19/07/1997
n. 6645) la Corte territoriale, nell'escludere l'esistenza di un mero praticanta- to, si è correttamente attenuta al principio secondo il quale, nella qualificazio- ne del rapporto di lavoro, deve essere attribuito valore prevalente al compor- tamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso (Cfr. tra le tante
Cass. Civ. 25/09/2014 n. 20231, Cass. Civ. 18/04/2007 n. 9264)».
Il primo giudice si è attenuto ai suindicati principi avendo motivatamente in fatto, e anche in punto di diritto con il richiamo a Cass. 3594/2011, rilevato come l'attività dell'odierna appellata dipendesse «direttamente e continuativa- mente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui» (Cass. cit.), in tal senso deponendo le dichiarazioni dei testi.
In particolare, va richiamato quanto affermato dalla teste , la Testimone_3 quale ha dichiarato che «Adr cap. 7: quando è arrivata allo studio la ricorrente
è stata affiancata a me ed io le ho insegnato ad utilizzare il programma che utilizzava lo studio ed a fare le registrazioni contabili, successivamente la ri- corrente è andata in un'altra stanza per svolgere l'attività di inserimento dati nelle contabilità delle ditte clienti dello studio. Ricordo che il resistente la chiamava per aiutarlo a fare lettere. La ricorrente non si occupava del ricevi- mento dei clienti».
2.2. Va ancora osservato che l'appellata aveva completato il “tirocinio” il
19.10.2017, giusta certificazione in atti rilasciata dall'ordine dei commercialisti di Catania e successivamente aveva iniziato l'attività presso lo studio dell'appellante.
La circostanza è stata indicata dallo stesso appellante («aveva completato il pe- riodo di pratica presso lo studio della dott.ssa »). Persona_1
Tale certificazione assume valore dirimente poiché, come precisato da Cass.
2904/2006 «l'attività prestata dall'attuale ricorrente nello studio professionale dal (OMISSIS) al (OMISSIS) con identiche modalità - circostanza questa che non risulta contestata da controparte - non era più sorretta dalla causa dell'apprendimento professionale».
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Anzi, sempre secondo la citata sentenza della Suprema Corte «In presenza di tale certificazione del Consiglio dell'Ordine, che attesta la data di compimento del periodo di pratica professionale, non è sufficiente affermare che il prati- cantato può svolgersi anche per un tempo superiore a due anni. Sta di fatto che nel caso di specie il praticantato è stato completato alla data indicata dal Con- siglio dell'Ordine. Il Giudice del gravame non ha spiegato perché non ha rite- nuto di tener conto di tale circostanza di fatto, risultante dalla documentazione versata in atti dalla C., né ha chiarito i motivi per i quali le prestazioni rese dopo il compimento del praticantato e fino al (OMISSIS) non configurassero esse stesse un rapporto di lavoro subordinato» (Cass. 2904/2006, cit.).
Per cui, diversamente da come reputa l'appellante, il Giudice non deve «riferire per quale ragione ha ritenuto di non far prevalere la volontà delle parti di volere dar vita ad un rapporto di praticantato» (si veda pag. 15 atto di appello) ma, semmai, deve essere esso appellante a provare la sussistenza del rapporto di praticantato, cosa nella specie non avvenuta.
2.3. In ordine alle doglianze contenute nel secondo motivo, va qui ribadito che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendi- bilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motiva- zione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusio- ne di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a con- futare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass.
Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017;Cass. n. 11511 del 23/05/2014Cass. Civ.,
Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio
2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
A tali principi si è attenuto il primo giudice, il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha enunciato i criteri informa-
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tivi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto circa la natura dell'intercorso rapporto lavo- rativo tra le parti.
3. Anche il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante afferma che in ogni caso non vi sia la prova del “periodo di lavoro” e che, di conseguenza, i calcoli del CTU si fonderebbero su una decorrenza temporale indimostrata, è parimenti infondato.
Tutti i testi hanno riferito di essere a conoscenza diretta dei fatti in quanto di- pendenti, a vario titolo e con diverse decorrenze, dell'appellante.
A fronte di ciò la contestazione avanzata in primo grado dall'appellante (“Si contesta comunque il periodo indicato in ricorso”) è del tutto generica soprat- tutto a fronte del fatto che l'appellante non ha negato la presenza in studio dell'originaria ricorrente essendosi limitato a sostenere una diversa qualifica- zione del rapporto («la ricorrente non ha mai prestato attività di lavoro subor- dinato per il centro di elaborazione dati») ossia, come visto, di praticantato.
4. Con il quarto motivo, infine, afferma l'erroneità della sentenza in ordine all'applicazione dell'art. 36 Cost. per la determinazione delle spettanze retribu- tive e ciò in quanto la ricorrente non «ha nemmeno invocato l'applicazione dell'art. 36 della Costituzione per la individuazione della giusta retribuzione».
4.1. Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha pienamente giustificato l'applicazione dell'art. 36 Cost. in esito all'accoglimento dell'eccezione dell'appellante «in assenza di prova della vincolatività del CCNL di riferimento e/o della sua applicazione di fatto».
Né avrebbe potuto far diversamente, se non violando il divieto del non liquet, una volta riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro.
5. L'appello va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellata e dell come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 CP_2 come aggiornati dal DM 147/2022.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
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LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spe- Controparte_1 se processuali del grado che liquida in euro 5.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA e in favore dell'INPS in €.
2.906,00 oltre rimborso forfetario spese generali;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
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