Art. 15. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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4 gennaio 1951
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27 aprile 2001
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/1975, n. 3475Provvedimento: Alla lavoratrice dimissionaria nel corso del periodo di interdizione dal lavoro a causa di maternita spetta, ai sensi dello art 15 della legge 26 agosto 1950 n 860, il medesimo trattamento economico che la disciplina legislativa e contrattuale le attribuiscono nell'ipotesi di licenziamento e, quindi, anche la indennita sostitutiva del preavviso.*Leggi di più...
- preavviso·
- lavoro subordinato·
- estinzione (recesso e risoluzione) del rapporto·
- indennita·
- spettanza·
- donne·
- gravidanza·
- lavoro·
- volontarie (ad nutum)·
- dimissioni·
- diritto alla conservazione del posto·
- puerperio