Art. 15. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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4 gennaio 1951
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27 aprile 2001
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/1975, n. 3475Provvedimento: Alla lavoratrice dimissionaria nel corso del periodo di interdizione dal lavoro a causa di maternita spetta, ai sensi dello art 15 della legge 26 agosto 1950 n 860, il medesimo trattamento economico che la disciplina legislativa e contrattuale le attribuiscono nell'ipotesi di licenziamento e, quindi, anche la indennita sostitutiva del preavviso.*Leggi di più...
- preavviso·
- lavoro subordinato·
- estinzione (recesso e risoluzione) del rapporto·
- indennita·
- spettanza·
- donne·
- gravidanza·
- lavoro·
- volontarie (ad nutum)·
- dimissioni·
- diritto alla conservazione del posto·
- puerperio
- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1976, n. 810Provvedimento: L'art 15 della legge 26 agosto 1950 n 860, il quale dispone che alla lavoratrice madre, la quale si dimetta nel periodo in cui e previsto il divieto di licenziamento, sono dovute 'le indennita previste da Disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento', va inteso nel senso di riconoscere in favore della lavoratrice medesima, dimissionaria nel periodo anzidetto, non solo l'indennita di anzianita, ma anche quella sostitutiva del mancato preavviso. ( V 3475/75, mass n 377645).*Leggi di più...
- di preavviso·
- lavoro subordinato·
- estinzione (recesso e risoluzione) del rapporto·
- indennita·
- spettanza·
- donne·
- lavoro·
- volontarie (ad nutum)·
- dimissioni·
- di fine rapporto·
- dimissioni della lavoratrice madre nel periodo di divieto di licenziamento·
- diritto alla conservazione del posto·
- indennita di anzianita e sostitutiva del mancato preavviso