Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 29/05/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01219/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2023, proposto da:
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Velio Sprio, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Francesco Ferrara n. 8;
contro
Comune di San Giuseppe Jato, non costituito in giudizio;
Per l’annullamento
dell’Ordinanza -OMISSIS-, emessa dal Comune di San Giuseppe Jato – Settore Tecnico Lavori Pubblici, Servizio di Pianificazione e Gestione del Territorio, Ufficio Condono e Repressione Abusivismo Edilizio, avente ad oggetto:
– l’irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 31, commi 4 e 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001;
– l’acquisizione gratuita degli immobili abusivi al patrimonio comunale;
– l’immissione in possesso e lo sgombero degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato in data 17 aprile 2023, i sigg. -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza -OMISSIS- emessa dal Comune di San Giuseppe Jato, con la quale è stata irrogata una sanzione pecuniaria pari a €. 40.000,00 per mancata esecuzione della demolizione di opere edilizie abusive, è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili e si è ordinato lo sgombero e l’immissione in possesso delle aree interessate.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Il sig. -OMISSIS--OMISSIS- era proprietario di alcuni immobili situati nel Comune di San Giuseppe Jato, identificati al catasto al foglio -OMISSIS-. Tali immobili, costituiti da due fabbricati e una tettoia, erano stati oggetto di domande di condono edilizio presentate nel 1995 ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994. Le relative istanze venivano successivamente respinte con determina dirigenziale -OMISSIS-.
b) In seguito, con ordinanza -OMISSIS-, il Comune disponeva la demolizione delle opere abusive. Poiché tale ordine non veniva eseguito, la Polizia Municipale redigeva, in data 17 novembre 2022, un verbale di inottemperanza.
c) Successivamente, il 17 gennaio 2023, il Comune emanava l’ordinanza -OMISSIS-, con la quale disponeva l’acquisizione degli immobili al patrimonio comunale e irrogava la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, non solo nei confronti del proprietario, sig. -OMISSIS--OMISSIS-, ma anche dei sigg. -OMISSIS- -OMISSIS-, indicati come meri utilizzatori o detentori degli immobili de quibus .
d) I ricorrenti evidenziavano che -OMISSIS- -OMISSIS- non risultavano essere né proprietari né responsabili delle opere abusive, non essendo titolari di alcun diritto reale sugli immobili, né destinatari di alcun provvedimento di diniego del condono. Di conseguenza, non potevano eseguire la demolizione, trattandosi di un obbligo che spettava esclusivamente al proprietario.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, i ricorrenti hanno articolato un unico motivo di impugnazione, con il quale hanno denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto due distinti profili. In particolare, hanno anzitutto contestato che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 sia stata erroneamente irrogata anche nei confronti dei sigg. -OMISSIS- -OMISSIS-, soggetti che tuttavia non risultano proprietari degli immobili interessati dalle irregolarità riscontrate, non sono responsabili degli abusi edilizi e non sono legittimati all’esecuzione dell’ordine di demolizione.
Inoltre, hanno rilevato l’impossibilità di procedere alla demolizione integrale di una porzione dell’immobile (part. -OMISSIS-) senza compromettere l’unità immobiliare adiacente (sub 4), per la quale risulta presentata una distinta istanza di sanatoria, non oggetto di alcun provvedimento di diniego, e che potrebbe, pertanto, essere regolarmente assentita mediante rilascio di titolo edilizio. Tale situazione di interferenza strutturale evidenzierebbe, secondo i ricorrenti, l’impraticabilità tecnica dell’ordine di demolizione in assenza di un preventivo accertamento e dello scorporo dell’unità non interessata dal provvedimento.
Ne consegue che, in mancanza di una precisa delimitazione delle opere da rimuovere e di una corretta individuazione dei soggetti effettivamente responsabili, l’ordinanza risulterebbe viziata tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello procedurale, determinando – secondo i ricorrenti – l’illegittimità anche della sanzione pecuniaria irrogata.
2 – Il Comune di San Giuseppe Jato non si è costituito in giudizio.
3 – All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1 – I sigg. -OMISSIS--OMISSIS- hanno proposto impugnazione avverso l’ordinanza -OMISSIS-, con la quale il Comune di San Giuseppe Jato ha disposto: i) l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione-OMISSIS-; ii) l’acquisizione gratuita degli immobili abusivi al patrimonio comunale; iii) l’immissione in possesso e il conseguente sgombero degli stessi.
Oggetto di censura è, in particolare, la sola parte del provvedimento relativa all’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo rilevante nella fattispecie. L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, rubricato “ Interventi abusivi realizzati in assenza di permesso di costruire ”, al comma 2 dispone che: “ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire […], ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione […]”.
Il successivo comma 3 prevede che: “Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, il bene e l’area di sedime […] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”.
Infine, il comma 4-bis, introdotto dal d.lgs. n. 301/2002, stabilisce che: “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge con chiarezza quanto segue: – i manufatti oggetto dell’ordine di demolizione risultano realizzati in assenza di titolo abilitativo su area di proprietà del sig. -OMISSIS--OMISSIS-, come risulta dalle visure catastali (-OMISSIS-); – le relative istanze di condono edilizio, presentate nel 1995 ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, sono state rigettate con determina dirigenziale -OMISSIS-, regolarmente notificata; – in data 29 luglio 2022 è stata adottata l’ordinanza di demolizione-OMISSIS-, notificata ai ricorrenti in data 1° agosto 2022; – il 17 novembre 2022 è stato redatto verbale di inottemperanza, constatando la mancata esecuzione della demolizione nei termini prescritti; – a seguito di tale accertamento, l’amministrazione ha adottato l’ordinanza -OMISSIS-, attualmente impugnata.
4.2 – Alla luce dei fatti sopra indicati, ricorrono, dunque, i presupposti contemplati dalla normativa richiamata per l’irrogazione della sanzione pecuniaria, la cui legittimità non può essere revocata in dubbio alla luce dei profili di doglianza agitati in ricorso.
4.2.1 – In primo luogo, i ricorrenti -OMISSIS- -OMISSIS- censurano l’ordinanza -OMISSIS- nella parte in cui ha esteso nei loro confronti la sanzione pecuniaria per la mancata demolizione delle opere abusive, pur non essendo – secondo la loro prospettazione – né proprietari né responsabili dell’abuso, ma meri detentori e utilizzatori degli immobili.
Tale eccezione di difetto di legittimazione passiva risulta infondata. Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, che, nel chiarire il significato dell’espressione “ responsabile dell’abuso ” di cui al comma 3 del richiamato art. 31, ha affermato che: « Nella nozione di responsabile dell’abuso rientra non solo colui che ha materialmente realizzato l’opera abusiva, ma anche chi ha la disponibilità dell’immobile e che, pertanto, in qualità di detentore e utilizzatore, è tenuto a provvedere alla demolizione, ripristinando l’ordine giuridico violato, a prescindere da una diretta responsabilità nell’illecito edilizio » (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 30 aprile 2025, n. 652).
Negli stessi termini si è espresso il Consiglio di Stato, secondo cui: « Ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione può essere legittimamente irrogata al privato utilizzatore della struttura abusiva quando questi sia proprietario o possessore del bene, anche qualora non sia comprovata la validità di diritti reali di superficie. La sanzione deve essere applicata nella misura massima in caso di abusi realizzati in area vincolata, senza margine di discrezionalità nella modulazione » (Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, n. 2390).
Ne consegue che la mera detenzione dell’immobile – nel caso di specie pacificamente riconosciuta dagli stessi ricorrenti – non esime dall’obbligo di ottemperare all’ordine di demolizione, né dalla responsabilità connessa alla sua violazione. Al contrario, proprio in quanto detentori e soggetti che esercitano la disponibilità del bene, i ricorrenti erano tenuti a collaborare all’esecuzione del provvedimento.
4.2.2 – Parimenti privo di pregio si appalesa il secondo motivo di doglianza, con il quale si assume che l’intervento demolitorio non avrebbe potuto essere eseguito, in quanto suscettibile di compromettere porzioni dell’immobile non interessate dal diniego di condono, in particolare il -OMISSIS-.
La censura, oltre a presentarsi in termini generici, non risulta supportata da alcuna perizia tecnica, relazione asseverata o documentazione progettuale. Né risulta che i ricorrenti abbiano mai richiesto formalmente all’amministrazione un accertamento preventivo volto a valutare la compatibilità tecnica dell’intervento.
Si rammenta in proposito che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, i proprietari e gli autori dell’abuso sono obbligati a dare esecuzione all’ordine di demolizione, salvo che dimostrino l’esistenza di un impedimento oggettivo, estraneo alla propria volontà, che renda impossibile l’adempimento dell’obbligo.
L’impossibilità di eseguire la demolizione assume, in tale prospettiva, la natura di fattore esterno di carattere oggettivo e assoluto: oggettivo , in quanto la mancata esecuzione deve dipendere da circostanze estranee alla sfera di controllo dei soggetti obbligati, e non già da loro condizioni soggettive o difficoltà di natura economica o personale; assoluto, in quanto tale impossibilità deve essere insuperabile alla luce di un parametro di diligenza massima esigibile (art. 1176 c.c.).
A tal fine, occorre fare riferimento al criterio dell’agente modello – homo eiusdem condicionis et professionis – cioè a un soggetto astratto, dotato di ragionevole diligenza, per valutare se l’impedimento opposto alla demolizione fosse effettivamente non superabile. Soltanto in presenza di un simile ostacolo, oggettivamente accertabile e non imputabile, può ritenersi esclusa la responsabilità per l’inottemperanza.
Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, in merito all’onere della prova, ha chiarito che è il destinatario dell’ordine di demolizione a dover dimostrare, con elementi oggettivi, specifici e documentati, l’impossibilità di ottemperarvi.
In particolare, è stato affermato che: « In tema di sanzione pecuniaria per mancata demolizione, grava sul destinatario l’onere di dimostrare, con elementi oggettivi e documentali, l’impossibilità di ottemperare all’ordine impartito dall’amministrazione » (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 1 agosto 2024, n. 924); e, in termini analoghi: « L’impossibilità materiale o giuridica di adempiere all’ordine di demolizione deve essere allegata e provata in modo rigoroso da chi vi si oppone, trattandosi di una circostanza impeditiva della legittima irrogazione della sanzione pecuniaria » (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 17 agosto 2023, n. 1184).
Tale riparto dell’onere probatorio trova fondamento nel principio secondo cui l’impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione integra un fatto impeditivo o estintivo della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione e, come tale, deve essere provato dalla parte che lo invoca, alla stregua degli ordinari criteri dettati dall’art. 2697 c.c.
Tale conclusione è, del resto, coerente con il principio della vicinitas della prova, in virtù del quale è il destinatario dell’ordine – in quanto soggetto a diretto contatto con l’immobile e con le concrete circostanze che potrebbero ostacolarne l’esecuzione – a trovarsi nella posizione migliore per fornire la relativa dimostrazione.
Nel caso di specie, nessuna prova nei termini sopra indicati è stata fornita dai ricorrenti, né in sede amministrativa, né nel presente giudizio. Pertanto, anche sotto tale aspetto, la legittimità della sanzione per inottemperanza risulta confermata.
4.3 – In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dai sigg. -OMISSIS- deve essere integralmente rigettato, risultando infondate tutte le censure sollevate avverso l’ordinanza -OMISSIS-, nella parte relativa all’irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO