Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 23/12/2025, n. 23683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23683 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12898/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12898 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Villa Castelli, corso Vittorio Emanuele, 109;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
degli atti meglio elencati nel “ ricorso per adesione e ratifica a seguito del ricorso notificato personalmente dalla ricorrente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 per violazione del diritto di accesso e violazione del principio sulla trasparenza amministrativa” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. VA GA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine ai presupposti per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente di aver preso parte al concorso ordinario bandito con D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023 ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022 n. 194, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali superando la prova scritta con il punteggio minimo (70/100), ma risultando inidonea alla prova orale (49/100).
Riferisce numerosi accadimenti verificatisi durante lo svolgimento delle prove, diffondendosi sui relativi particolari, soprattutto in relazione alla prova orale il cui esame – secondo la ricorrente - non si sarebbe svolto in maniera regolare.
Su tali basi, impugna dunque la graduatoria finale approvata con decreto USR Lombardia n. 807 del 30 giugno 2025, chiedendo la rettifica del voto orale e la sua inclusione in graduatoria, deducendo violazioni di legge, vizi di trasparenza e irregolarità procedurali.
In particolare censura gli atti per (1) omessa pubblicazione della graduatoria di merito al termine della sessione pomeridiana del giorno -OMISSIS- - violazione dell’art. 8, comma 6, del bando di reclutamento della procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale n. 2788 del 18/12/2023; (2) mancata comunicazione dei singoli voti relativi ai cinque quesiti della prova scritta; (3) violazione norme sul diritto di accesso relativa alla richiesta di copia delle griglie di valutazione della prova orale; (4) violazione norme sulla trasparenza - omessa pubblicazione regolamento che prevede la calendarizzazione random dei candidati ammessi agli orali anziché in ordine alfabetico; nel corpo del presente motivo illustra il contenuto della richiesta di accesso agli atti del 5 agosto 2025 asseritamente rimasta inevasa; (5) violazione norme sulla trasparenza - omessa pubblicazione delle griglie di valutazione della prova orale prima dell’espletamento delle sessioni; (6) disomogeneità e differente livello di difficoltà della prova di informatica; (7) mancata trasparenza dell’accertamento della prova di informatica; (8) assenza dell’elenco dei candidati; (9) irregolarità della procedura concorsuale; (10) poca variabilità nei quesiti del colloqui; (11) ipotesi di corruzione.
Conclude chiedendo: “ In via cautelare, sospendere o annullare l'efficacia della graduatoria e per l'effetto, disporre la sua riassegnazione in posizione utile nella graduatoria del concorso ordinario per Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Direttoriale n. 2788 del 18/12/2023 - DM 194 13 ottobre 2022 - Regione Lombardia; - Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e annullare il provvedimento di approvazione della graduatoria prot. n. 807 del 30/06/2025; 44 - effettuare le opportune verifiche richieste nel corpo del presente ricorso riguardo la congruità o meno del voto attribuito al proprio elaborato scritto svolto il 30/10/2024; - b) rettificare il voto attribuito alla prova orale sostenuta dalla scrivente il giorno -OMISSIS- poiché non corrispondente nella maniera più assoluta alla sua performance e, di conseguenza, includere la ricorrente nella graduatoria di merito finale, previa verifica e valutazione dei titoli presentati all’atto della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indetta con Decreto Direttoriale n. 2788 del 18/12/2023 - DM 194 13 ottobre 2022, e già trasmessi all’USR Lombardia nonché della correttezza del voto attribuito alla prova scritta ” e formula anche richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati per pubblici proclami.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e l’USR Lombardia i quali resistono al ricorso, eccependo inammissibilità, irricevibilità e infondatezza nel merito.
Più precisamente, parte resistente eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 22 e 23 c.p.a.: il ricorso è formalmente qualificato come “per violazione del diritto di accesso”, ma sostanzialmente mira all’annullamento della graduatoria e alla rettifica del punteggio, fattispecie non rientrante nell’art. 23 c.p.a.; inoltre, sarebbe inammissibile o irricevibile il gravame anche per mancanza di difesa tecnica. Infine, viene eccepita la irricevibilità per tardività del ricorso, poichè la ricorrente era a conoscenza dell’esito negativo della prova orale dal 7 aprile 2025, ma ha notificato il ricorso il 26 settembre 2025, oltre il termine di 60 giorni.
Nel merito, afferma parte resistente che le istanze di accesso agli atti sono state evase, salvo l’ultima richiesta preordinata a un controllo generalizzato, legittimamente respinta ai sensi dell’art. 24, comma 3, L. 241/1990; la piattaforma “Concorsi e procedure selettive” consentiva ai candidati di visionare esiti e informazioni; argomenta circa il rispetto da parte della Commissione del bando e delle norme vigenti; quanto al punteggio della prova orale, deduce circa la sufficienza del voto attribuito (49/100) quale motivazione sufficiente, espressione di giudizio tecnico-discrezionale insindacabile in sede di legittimità; la griglia di valutazione allegata evidenzia una preparazione “insicura e imprecisa” della candidata. Nel merito delle censure, sottolinea parte resistente che la ricostruzione operata dalla ricorrente sarebbe quantomeno vaga, se non a tratti apertamente inverosimile, mai supportata da elementi fattuali né tantomeno da prove materiali; la narrativa fatta propria dalla ricorrente apparirebbe frutto di un’elaborazione postuma dacché delle doglianze espresse in questa sede non vi è alcuna traccia durante lo svolgimento della prova orale. La ragione alla base della non condivisibile ricostruzione dei fatti non sarebbe rinvenibile in alcun dato fattuale. Verrebbe talvolta in rilievo una troppo generosa autovalutazione da parte della ricorrente a rendere impossibile l’ammissione di valutazioni difformi e inferiori rispetto alle proprie aspettative, come nel caso della comunicazione del 10/04/2025 nella quale l’odierna ricorrente chiedeva la correzione del voto a lei attribuito all’esito della prova orale da 49 a 94, ritenendo di meritare non meno di 90 (nell’odierno ricorso non meno di 88), come a pag. 4 del ricorso; o ancora la convinzione, che emerge a più riprese dalla lettura del ricorso, di essere vittima di irregolarità e macchinazioni descritte senza alcuna prova di sorta, perpetrate a suo danno da parte della commissione esaminatrice o da terzi (peraltro in più occasioni la stessa ricorrente definisce “supposizioni” le proprie tesi).
L’Amministrazione conclude per il rigetto del ricorso.
Nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 in cui è stata chiamata per l’esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione per essere risolta con sentenza in forma semplificata, sentite le parti sui relativi presupposti.
In accoglimento della corrispondente eccezione di parte resistente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per scrupolo di completezza della motivazione, si esamineranno comunque le censure, che per come articolate sono infondate nel merito.
I) Sui profili n rito.
I.a) Si deve rilevare che il ricorso notificato alle controparti dalla ricorrente è redatto e sottoscritto solo da quest’ultima. La copia depositata in giudizio consiste in un atto che riproduce il testo di quello notificato alle resistenti mediante il suo riversamento in un documento formato da un difensore munito di procura che aderisce al ricorso notificato e lo fa proprio “rappresentandolo” in giudizio.
I.b) Inoltre, l’atto introduttivo è presentato in epigrafe quale “ricorso per l’accesso”; poi, l’esposizione delle ragioni di ricorso - come anche da interpretarsi alla luce delle ragioni di gravame e resa di difficile lettura in quanto svolta attraverso una narrativa di accadimenti di fatto particolarmente prolungata che viene proposta insieme a considerazioni e giudizi sugli stessi dal punto di vista della ricorrente che li riferisce quale propria memoria storica - sembrerebbe includere sia una domanda di accesso che una domanda di annullamento, volta quest’ultima ai fini della correzione del punteggio dell’orale e della corrispondente posizione nella graduatoria, impugnata in parte qua; ma la formulazione delle conclusioni (che definiscono la domanda rivolta al giudice) attiene solo all’azione di annullamento, non anche all’azione di accesso, che rimane senza un petitum .
Da quanto sin qui indicato derivano due ordini di rilievi, che confermano la fondatezza delle eccezioni di rito spiegate dalla resistente.
I.c) Il primo, che costituisce un rilievo radicale ed assorbente di ogni altra osservazione: il ricorso notificato e quello depositato in giudizio sono diversi, solo il secondo essendo sottoscritto (anche) da un difensore munito di procura.
Da quanto sopra deriva che il ricorso è irricevibile in quanto l’originale notificato e quello depositato in giudizio non sono coincidenti. Invero, a norma dell’art. 45, comma 1 del c.p.a.(che ripropone sul punto la medesima norma che disciplina l’azione nel processo amministrativo già a suo tempo in vigore nel regime della l. n. 1034/71, art. 21) ai fini della rituale introduzione del giudizio amministrativo è necessario che sia depositato il ricorso “originale” notificato alle controparti, con la conseguenza che laddove sussistano divergenze tra l’atto notificato e quello depositato in giudizio, l’azione è inammissibile (sul punto, per una fattispecie sovrapponibile, si veda in giurisprudenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 05/04/2017, n.716 “ L'art. 45, comma 1, c.p.a. statuisce l'onere del deposito nella segreteria del ricorso, ovviamente in originale, per cui il deposito di una fotocopia dello stesso, e non del documento originario, non costituisce strumento idoneo a portare all'esame del giudice adito l'atto di impulso processuale ed il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche in costanza di costituzione delle parti intimate senza sollevare eccezioni: situazione del tutto sovrapponibile al deposito di una copia informatica non asseverata corredata da procura parimenti non asseverata. Non sono ravvisabili, nella fattispecie, gli estremi per accordare il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, non risultando la richiamata difformità dallo schema legale (che prevede il deposito di copia informatica degli atti di parte munita di dichiarazione di conformità quale modalità alternativa, anche a regime, procedure queste, oltre che chiaramente normate, altresì esplicitate nelle « Istruzioni ad uso degli avvocati » pubblicate nel sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa), riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico, anche considerato che la normativa relativa all'asseverazione trae origine dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da disposizione, quindi, invero datata ”).
I.d) La differenza tra l’atto notificato e quello depositato non è neppure meramente formale, in quanto nel secondo caso il documento è sottoscritto da un difensore. Ciò conduce al secondo rilievo, ossia che la domanda di annullamento è comunque inammissibile in quanto nell’atto notificato essa è formulata senza difesa tecnica (v. oltre par. II).
I.e) Inoltre, la domanda di accesso è a sua volta inammissibile in quanto prospettata solo nel corpo dell’esposizione di alcuni dei motivi, ma non costituisce oggetto delle conclusioni. Laddove si volesse comunque valorizzare l’esposizione dei profili attinenti l’accesso agli atti come un’azione preordinata ad un accesso in corso di causa (e pur volendo ipotizzare una sorta di sanatoria della copia depositata, considerandola sufficiente nei soli limiti della domanda di accesso), l’inammissibilità della domanda di annullamento renderebbe in ogni caso inammissibile anche l’istruttoria (che è funzionale e quindi dipendente dalla prima).
II) In merito alla necessità di difesa tecnica.
Si è chiarito in giurisprudenza che il c.p.a. non consente la difesa personale in giudizio della parte sostanziale, ma richiede espressamente che questa debba agire o resistere in giudizio tramite il patrocinio - ossia l'assistenza e la rappresentanza tecnica - di un soggetto abilitato all'esercizio della professione di avvocato. La necessità che la parte che intende tutelare la propria posizione giuridica debba farsi rappresentare in giudizio da un soggetto abilitato all'esercizio della professione di avvocato è strettamente connessa alla necessità che sia garantita pienezza ed effettività al diritto di difesa della parte sostanziale, attesa la complessità e il tecnicismo che caratterizza il processo amministrativo e ciò sempre che non si rientri in una delle ipotesi tipiche previste dal legislatore in cui è ammessa la difesa personale (non ricorrenti nel caso di specie, posto che, come si è visto prima, l’istanza di accesso non è configurabile come domanda autonoma). Peraltro, il c.p.a. prevede che il ricorso privo di sottoscrizione del difensore è nullo ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. L'assenza dello ius postulandi costituisce ragione ostativa ad una pronuncia sul merito della causa ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., secondo cui il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso inammissibile quando sussistono 'ragioni ostative ad una pronuncia sul merito (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14/03/2023, n.4491).
La odierna fattispecie consente al Collegio di rilevare anche in concreto come sia essenziale la difesa tecnica nel processo amministrativo: invero, la ricorrente denuncia fatti ed eventi che avrebbero – in tesi – turbato il regolare andamento delle prove, ma la sua esposizione – proprio in quanto risente dell’assenza di quel particolare apporto professionale che è consentito al patrocinatore dalla sua specializzazione – è talmente appesantita da rendere quasi incomprensibile il rilievo giuridico delle censure (solo nominalmente descritte nel titoletto dei nove paragrafi in cui sono articolate, senza una percepibile connessione con i contenuti dei paragrafi medesimi).
III. Sul merito delle doglianze.
Pur nella difficoltà di ricondurre le censure ad un ordine di doglianze a rilevanza giuridica e tenendo comunque conto che, per quanto esposto, è prevalente l’esito del giudizio nei termini di rito che si sono dapprima delineati, il Collegio intende farsi carico delle ragioni di gravame per completezza di giudizio, sia pure con motivazione di sintesi, potendosi rinviare tutto quanto non oltre specificato agli scritti difensivi; e le respinge.
III.a) Deve premettersi che il tratto denominatore di tutti gli accadimenti descritti è la denuncia di una grave forma di disordine nello svolgimento delle prove.
Si tratta di assunti riferiti ad un dato di fatto che, per come formulato, è privo di una adeguata dimostrazione (essendo per lo più esposto quale memoria personale della ricorrente) e privo di una altrettanto adeguata ragione di collegamento con vizi di legittimità della graduatoria. Non è dimostrato né che, in assenza delle descritte difficoltà di concentrazione a causa del disordine, la concorrente avrebbe ottenuto un punteggio diverso, né che tale confusione abbia avvantaggiato terzi. Inoltre, la gran parte delle doglianze sono riferite alle prove scritte che la ricorrente ha comunque superato pervenendo a quelle orali. Quanto a queste ultime, fermo restando quanto sin qui esposto, non sono dedotti elementi di fatto o di prova atti a denotare lo sviamento della Commissione nell’esercizio del suo potere valutativo; al contrario, la difesa della resistente ha depositato una griglia valutativa nella quale sono indicati elementi di giudizio coerenti con l’esito in contestazione. Anche i rilievi formulati nell’ultimo motivo di ricorso, nel quale si prospetta la possibile sussistenza di fatti aventi rilievo penale, non sono dedotti in maniera da comprovare vizi di legittimità dell’esito del concorso in punto di interesse della ricorrente.
III.b) Ne deriva che non è dimostrato in alcun modo che la ricorrente avrebbe avuto titolo ad un punteggio maggiore o comunque differente da quello che le è stato attribuito all’orale; a tali fini, è privo di incidenza sull’assetto causale del rapporto il fatto che possa essere stata omessa la pubblicazione della graduatoria di merito al termine della sessione pomeridiana del giorno -OMISSIS-, essendo tale forma di pubblicità rivolta ad una mera notizia, non ad integrare condizioni di efficacia o di legittimità dell’esito delle prove; analogamente la mancata comunicazione dei singoli voti relativi ai cinque quesiti della prova scritta è dedotta come mera circostanza di fatto che non si dimostra abbia alterato la regolarità della disamina orale; la violazione delle norme sul diritto di accesso relativa alla richiesta di copia delle griglie di valutazione della prova orale è stata superata dalla loro produzione in giudizio (non seguita da alcuna contestazione o motivi aggiunti); la violazione delle norme sulla trasparenza per l’omessa pubblicazione del regolamento che prevede la calendarizzazione random dei candidati ammessi agli orali anziché in ordine alfabetico è dedotta quale vizio solo formale in quanto non è dimostrata la sua incidenza nella genuinità del risultato conseguito dalla ricorrente.
Quanto alla pretesa omessa pubblicazione delle griglie di valutazione della prova orale prima dell’espletamento delle sessioni, dal momento che, come accennato, manca l’allegazione che nel caso di avvenuta conoscenza tempestiva di tale griglia l’andamento della prova orale sarebbe stato diverso e più proficuo per l’esaminanda, il relativo vizio, a tacere di ogni rilievo circa l’obbligatorietà di tale adempimento, è comunque da ritenersi privo di incidenza causale nella illegittimità denunciata.
III.c) Conclusivamente, si deve affermare che la sussistenza di condizioni di disorganizzazione logistica nello svolgimento delle prove di un concorso (comunque da provare, essendo una circostanza di fatto), ferma restando la responsabilità dell’organizzazione sotto il profilo dell’inadempimento di obblighi di servizio o di contratto da far valere nelle opportune sedi, non implica automaticamente l’illegittimità del relativo esito in assenza di una adeguata allegazione di come tali disfunzioni abbiano inciso (o possano ragionevolmente avere inciso), alterandolo, sull’esito della prova del concorrente che agisce in giudizio, o sull’esito di prove di terzi, o comunque sulla posizione degli interessati in graduatoria.
In relazione alle prove orali, non risultano dedotte ragioni di censura atte a far rimeditare il costante orientamento della giurisprudenza circa la sufficienza del punteggio numerico, che costituisce motivazione del giudizio d’esame, potendosi quindi rinviare per tutto quanto sin qui non ulteriormente indicato – anche in considerazione del fatto che la trattazione delle censure nel merito è comunque ancillare all’esito in rito - agli scritti difensivi della resistente, che sono noti alle parti e che il Collegio condivide.
Per quanto sin qui considerato, il ricorso va respinto in quanto inammissibile. Le spese sono regolate secondo la soccombenza nella misura che si liquida come in dispositivo.
La formulazione dell’ultimo motivo di ricorso, nel quale la ricorrente prospetta fatti cui attribuisce potenziale rilevanza penale, comporta l’invio, per quanto di possibile competenza, di copia della presente sentenza e degli atti del fascicolo alla Autorità Giudiziaria, da individuarsi, sulla base del luogo nel quale si sono svolte le prove, nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dando mandato in proposito alla Segreteria della Sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 800,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Milano.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli e degli articoli 5, 6’e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE Caminiti, Presidente
VA GA CO, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA GA CO | GE Caminiti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.