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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8156 2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 giugno 2025
da
rappresentata, assistita e difesa giusta procura Parte_1 in calce al ricorso dall'Avv. Silvia Comolli e dall'Avv. Francesca Quadrio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 20129 Milano (MI) - Viale Premuda n. 14, contro (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei soci e entrambi residenti in 20162 Milano CP_2 CP_1
(MI) - Viale Ca' Granda n. 16 - con sede legale in 20133 Milano (MI) - Piazza Enrico Bottini n.
2. Convenuta contumace
OGGETTO: pagamento somme
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30 giugno 2025 Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione maturata per il mese di novembre 2024 e non corrisposta, delle ferie e dei rol non goduti, della 13ma e del TFR maturato per la somma totale di € 8.333,53.
La società resistente, benchè ritualmente vocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 6 novembre 2025, il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, dichiarava la contumacia della resistente.
Omessa ogni attività istruttoria, si svolgeva la discussione.
Dopo la camera di consiglio, veniva pronunciata la presente sentenza con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal 9 aprile 2024 trova conferma documentale nella comunicazione di cui al modello UNILAV (doc. 2). Negli stessi è anche precisato che trattasi di lavoro a tempo indeterminato, con orario part time al 58,75% e con inquadramento nel livello V CCNL Pulizie.
In relazione a tale rapporto, la ricorrente lamenta di non aver ricevuto la retribuzione del mese di novembre 2024, i ratei di 13ma; inoltre, dopo le dimissioni rassegnate con effetto dal 2 dicembre 2024, le spettanze di fine rapporto ed il TFR.
Ha allegato solo di aver ricevuto alcuni acconti.
La prova della sussistenza di un rapporto di lavoro e l'assenza di elementi che escludano l'effettiva esecuzione della prestazione ha quale conseguenza il riconoscimento, in capo al prestatore, del diritto alla retribuzione.
Su tale premessa, spettava al datore di lavoro fornire conferma dell'esatto e puntuale adempimento della sua obbligazione contrattuale, ovvero il pagamento della retribuzione dovuta.
Invero la pretesa ricorrente attiene a crediti di lavoro e trova causa in un rapporto contrattuale. Ne consegue che le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova sono quelle dettate dal legislatore in materia di obbligazioni, regole che impongono a colui che si proclama creditore di dimostrare solo l'avvenuta prestazione del rapporto fonte del titolo creditorio, mentre al debitore l'onere di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione della controprestazione. Nella specie, la convenuta, anche per la sua decisione di rimanere contumace, nulla ha dimostrato e, posto che sino alla conclusione del rapporto avvenuta il 2 dicembre 2024, si deve ritenere che il rapporto di lavoro non abbia subito interruzioni, in mancanza di prova, deve potersi accogliere la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute per le causali di cui sopra.
In punto quantum, la ricorrente ha depositato dei conteggi che, partendo, dal CCNl di categoria, hanno stabilito la retribuzione mensile dovuta, le mensilità aggiuntive, il dovuto per le ferie e per ROL.
Dati per accertati gli elementi sui quali il calcolo deve essere impostato (CCNl applicabile, livello ed orario), le somme esposte, anche in mancanza di contestazione, debbono considerarsi corretti e validi base di calcolo per la determinazione del dovuto.
Al credito deve essere aggiunto anche il TFR, istituto che va riconosciuto in occasione della cessazione del rapporto, quale che ne sia la causa.
In conclusione la società resistente va condannata a pagare la somma di € 8.333,53, oltre interessi r rivalutazione.
Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali in favore della ricorrente, spese che, in relazione alla durata del giudizio ed alla difficoltà dello stesso, si ritiene di liquidare in € 2500 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 8.333,53, di cui € 7601,76 per TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in € 2500 oltre accessori di legge. Milano 6 novembre 2025
Il giudice del lavoro SA UE OG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 giugno 2025
da
rappresentata, assistita e difesa giusta procura Parte_1 in calce al ricorso dall'Avv. Silvia Comolli e dall'Avv. Francesca Quadrio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 20129 Milano (MI) - Viale Premuda n. 14, contro (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei soci e entrambi residenti in 20162 Milano CP_2 CP_1
(MI) - Viale Ca' Granda n. 16 - con sede legale in 20133 Milano (MI) - Piazza Enrico Bottini n.
2. Convenuta contumace
OGGETTO: pagamento somme
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30 giugno 2025 Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione maturata per il mese di novembre 2024 e non corrisposta, delle ferie e dei rol non goduti, della 13ma e del TFR maturato per la somma totale di € 8.333,53.
La società resistente, benchè ritualmente vocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 6 novembre 2025, il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, dichiarava la contumacia della resistente.
Omessa ogni attività istruttoria, si svolgeva la discussione.
Dopo la camera di consiglio, veniva pronunciata la presente sentenza con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal 9 aprile 2024 trova conferma documentale nella comunicazione di cui al modello UNILAV (doc. 2). Negli stessi è anche precisato che trattasi di lavoro a tempo indeterminato, con orario part time al 58,75% e con inquadramento nel livello V CCNL Pulizie.
In relazione a tale rapporto, la ricorrente lamenta di non aver ricevuto la retribuzione del mese di novembre 2024, i ratei di 13ma; inoltre, dopo le dimissioni rassegnate con effetto dal 2 dicembre 2024, le spettanze di fine rapporto ed il TFR.
Ha allegato solo di aver ricevuto alcuni acconti.
La prova della sussistenza di un rapporto di lavoro e l'assenza di elementi che escludano l'effettiva esecuzione della prestazione ha quale conseguenza il riconoscimento, in capo al prestatore, del diritto alla retribuzione.
Su tale premessa, spettava al datore di lavoro fornire conferma dell'esatto e puntuale adempimento della sua obbligazione contrattuale, ovvero il pagamento della retribuzione dovuta.
Invero la pretesa ricorrente attiene a crediti di lavoro e trova causa in un rapporto contrattuale. Ne consegue che le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova sono quelle dettate dal legislatore in materia di obbligazioni, regole che impongono a colui che si proclama creditore di dimostrare solo l'avvenuta prestazione del rapporto fonte del titolo creditorio, mentre al debitore l'onere di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione della controprestazione. Nella specie, la convenuta, anche per la sua decisione di rimanere contumace, nulla ha dimostrato e, posto che sino alla conclusione del rapporto avvenuta il 2 dicembre 2024, si deve ritenere che il rapporto di lavoro non abbia subito interruzioni, in mancanza di prova, deve potersi accogliere la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute per le causali di cui sopra.
In punto quantum, la ricorrente ha depositato dei conteggi che, partendo, dal CCNl di categoria, hanno stabilito la retribuzione mensile dovuta, le mensilità aggiuntive, il dovuto per le ferie e per ROL.
Dati per accertati gli elementi sui quali il calcolo deve essere impostato (CCNl applicabile, livello ed orario), le somme esposte, anche in mancanza di contestazione, debbono considerarsi corretti e validi base di calcolo per la determinazione del dovuto.
Al credito deve essere aggiunto anche il TFR, istituto che va riconosciuto in occasione della cessazione del rapporto, quale che ne sia la causa.
In conclusione la società resistente va condannata a pagare la somma di € 8.333,53, oltre interessi r rivalutazione.
Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali in favore della ricorrente, spese che, in relazione alla durata del giudizio ed alla difficoltà dello stesso, si ritiene di liquidare in € 2500 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 8.333,53, di cui € 7601,76 per TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in € 2500 oltre accessori di legge. Milano 6 novembre 2025
Il giudice del lavoro SA UE OG