TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/08/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 568/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale in persona di dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 568/2020 promossa da
(codice fiscale: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna D'Agostino del foro di C.F._2
Pordenone ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Pordenone via Cavallotti, 18 e telematicamente all'indirizzo Email_1
ricorrente contro nata a [...] il [...], codice Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...]14, loc. Opcinina, Trieste, rappresentata e difesa dagli avvocati
Roberto BIASOLI ( , Andrea C.F._4 Email_2
ZIGANTE ( e Paola ZIGANTE C.F._5 Email_3
( . , con domicilio eletto presso lo C.F._6 Em_4 Email_5
studio dei medesimi in Trieste, via San Francesco d' Assisi 9 resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 16 ritenuta in decisione il 22 aprile 2025 (dopo la scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) sulle seguenti conclusioni precisate con foglio depositato in telematico il 29 gennaio 2025:
CONCLUSIONI
Ricorrente: dato atto della sentenza non definitiva n. 546/2020, datata 07.12.2020 e pubblicata il 10.12.2020, passata in giudicato, con cui è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
NEL MERITO
1) pronunciare l'addebito della separazione a carico della signora [domanda cui CP_1
ha rinunciato in comparsa conclusionale]; Pt_1
2) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto delle Per_1
responsabilità genitoriali, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
3) collocare la figlia in modo paritario presso ciascun genitore, con la madre presso Per_1
l'abitazione di via Del Rivo n. 44 a Trieste (di proprietà esclusiva della stessa e casa familiare)
e con il padre presso l'appartamento di via Doberdò n. 4/18 a Opicina (di proprietà del padre del ricorrente); 4) stabilire che possa stare con ciascun genitore secondo il seguente Per_1
calendario di massima, salvo perciò diverso accordo dei genitori: a) a settimane alternate da lunedì a domenica, ad eccezione del mercoledì che trascorrerà con l'altro genitore dal pomeriggio (all'uscita da scuola) sino alla mattina successiva;
b) per quattro settimane (di cui almeno 2 consecutive) durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
c) durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola sino al 31 dicembre mattina e con l'altro genitore dal 31 dicembre mattina alla ripresa della scuola;
d) durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola al pomeriggio di Pasqua e con l'altro genitore dal pomeriggio di Pasqua alla ripresa della scuola;
e) durante le altre festività ed i ponti nel rispetto del principio dell'equità e dell'alternanza; 5) revocare l'assegnazione dell'abitazione di via
Doberdò alla signora concedendo alla stessa un termine per il relativo rilascio e CP_1
pagina 2 di 16 disporre a suo favore l'assegnazione della casa familiare di via Del Rivo n. 44 perché vi abiti con la figlia;
6) disporre che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento della figlia minore nonché al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale nella misura del 50%; IN VIA SUBORDINATA (nella denegata ipotesi in cui l'abitazione di via Doberdò venga assegnata alla signora ) in ragione del CP_1
divario reddituale/patrimoniale tra i genitori e dell'esigenza del signor di avere una Pt_1 sistemazione abitativa autonoma con conseguenti oneri locatizi (non inferiori a € 600/700 al mese), disporre a carico della signora l'obbligo di versare al signor entro il CP_1 Pt_1
giorno 10 di ogni mese un importo mensile non inferiore a € 200,00 ovvero l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, a titolo di contributo perequativo al mantenimento della figlia;
7) disporre la ripartizione al 50% tra i genitori dell'Assegno Unico a favore della figlia;
8) dare atto che nulla è dovuto alla signora a titolo di contributo al mantenimento, CP_1
giusta la sua autosufficienza economica e la situazione reddituale più favorevole rispetto a quella del marito;
9) condannare la resistente alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, anche del procedimento di reclamo ex art. 708 ultimo comma c.p.c. innanzi alla Corte
d'Appello di Trieste R.G. 111/2020 V.G. (conclusosi con ordinanza del 16.12.2020, pubblicata il 24.12.2020 – doc. 24 allegato alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. di nonché per i Pt_1
sub procedimenti sorti a seguito del deposito del ricorso ex art. 709ter c.p.c. del 26.05.2021
(richiesta di ammonimento al rispetto del regime di affidamento condiviso e di autorizzazione al ricevimento da parte della figlia minore del sacramento della ) e del 27.10.2021 Per_2
(autorizzazione all'esecuzione del tampone anti-covid ed alla somministrazione delle vaccinazioni anti-covid e anti-papilloma virus a favore della figlia minore).
Resistente: disattesa ogni domanda ed eccezione avversaria
1) Affidare la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori con suo collocamento Per_1
prevalente presso l'attuale abitazione della madre sita in Opicina, via Doberdò 8/14.
2) Stante l'interesse della figlia alla conservazione dell' habitat domestico confermare Per_1
il provvedimento presidenziale di assegnazione dell'ex casa coniugale alla madre CA da estendersi sino al momento in cui la figlia risulterà economicamente autosufficiente.
3) Non disporsi alcun assegno di mantenimento reciproco tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
pagina 3 di 16 4) Riconoscere al padre la facoltà di trascorrere il tempo con la figlia secondo le Per_1
modalità che vorrà liberamente concordare con quest'ultima.
5) In considerazione delle effettive modalità di esercizio dell'affido condiviso consolidatesi nell'arco del procedimento di separazione, stabilirsi, a carico del padre, l'onere di contribuire al mantenimento economico di mediante il versamento alla madre CA (che Per_1
sopporta di fatto la totalità delle il versamento alla madre CA (che sopporta di fatto la totalità delle spese ordinarie per la figlia) dell'importo spese ordinarie per la figlia) dell'importo di Euro 350,00 mensili rivalutabili di Euro 350,00 mensili rivalutabili ISTAT, nonché mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ISTAT, nonché mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo concordato con l'Ordine degli Avvocati di Trieste.
6) Attribuire alla madre il diritto di percepire l'assegno unico per il figlio ed ogni altro contributo pubblico per i figli a carico eventualmente disponibile.
7) Con vittoria di spese di giudizio.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta, la signora rinuncia alla domanda di CP_1
addebito rivolta nei confronti del signor Pt_1
FATTO E DIRITTO
1. depositava il 14 febbraio 2020 ricorso chiedendo al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione dalla moglie : a tale fine esponeva di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Rovigno (HR) con atto trascritto a Trieste in data 6 ottobre 2007 con CP_1
residente in [...] (atto di matrimonio n. 13 P. 2 S. C. Anno
[...]
2008), scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dall'unione era nata a [...] la figlia in data 9 gennaio 2008; che la famiglia, pur residente in [...] a Per_1
Trieste, in un appartamento di proprietà della moglie, risultava ospite in un alloggio di proprietà dei genitori del ricorrente in Opicina via Doberdò 8/14, alloggio di cui il padre Per_3
aveva però chiesto la restituzione;
che il rapporto si era andato deteriorando a causa
[...]
dell'atteggiamento svalutativo della moglie, portata a prendere in via esclusiva le decisioni di interesse della figlia (con cui parlava in croato anche in presenza del marito che non comprende detta lingua, così da farlo sentire escluso dalle conversazioni) e la crisi non era stata superata pagina 4 di 16 neppure intraprendendo un percorso psicoterapeutico di coppia, che la moglie aveva comunque deciso di interrompere dopo alcune sedute;
che la moglie aveva sempre osteggiato il rapporto con i nonni paterni;
che a causa di tale situazione egli aveva cercato supporto presso una psicologa (dott.ssa ); che il rapporto con la figlia era solido e affettuoso anche perché Per_4
la stessa condivideva la passione per lo sport con il padre, suo allenatore;
che egli era dipendente della Caritas con un reddito annuo imponibile di circa 20.000, mentre la moglie era insegnante con un reddito di circa 23.000 euro oltre a essere proprietaria dell'immobile di via
Del Rivo 44; chiedeva quindi la separazione giudiziale dalla moglie con addebito a carico di quest'ultima, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento paritario, pari distribuzione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore e mantenimento diretto della minore da parte di ciascuno e assegnazione della casa familiare alla moglie che ne era proprietaria.
2. Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 12 giugno 2020, Controparte_1
chiedeva a propria volta che la separazione fosse addebitata al marito, richiamando le circostanze esposte nel ricorso urgente che la stessa aveva presentato a causa dell'ennesimo episodio di violenza perpetrato dal marito ai suoi danni il 12 febbraio 2020 che l'aveva indotta a trovare rifugio presso una delle dimore del GOAP insieme alla figlia (le parti avevano poi raggiunto in aprile 2020 un accordo che prevedeva il rientro della nella casa di Opicina CP_1
e l'obbligo dello di allontanarvisi con possibilità di vedere la figlia – dopo due mesi Pt_1
trascorsi sena avere sue notizie - solo presso la parrocchia); attribuendo al marito, alla sua relazione extraconiugale e alle violenze patite la causa della crisi coniugale, chiedeva che la separazione gli fosse addebitata;
quanto alla casa familiare la stessa doveva essere individuata in quella di via Doberdò dove la coppia si era trasferita già nel 2017, cominciando ad arredarla sin dal 2015, dato che i suoceri l'avevano messa a disposizione della famiglia e la coppia aveva deciso di dare in locazione l'appartamento di via del Rivo per aumentare le entrate familiari;
inoltre a Opicina la minore era ben inserita in quanto ivi frequentava la scuola, il gruppo scout, la parrocchia e il catechismo;
chiedeva dunque il collocamento prevalente della minore presso di sé con assegnazione della casa familiare di via Doberdò (respingendo ogni tentativo dei suoceri di “farla uscire”) e possibilità per il padre di vederla solo quando avesse trovato una propria dimora, distinta dall'abitazione dei genitori la cui avversione verso la nuora poteva pagina 5 di 16 nuocere all'equilibrio emotivo di;
quanto al mantenimento, considerando che la Per_1
resistente era insegnante precaria di scuola secondaria di secondo grado e teneva corsi di lingua presso l'università popolare di Trieste con un reddito di circa 1650/mensili, chiedeva un contributo al mantenimento solo per la figlia – cui era stata diagnosticata una disortografia (con necessità di continue ripetizioni private) - pari a euro 350 mensili.
3. Con ordinanza del 28 luglio 2020 il presidente del Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, autorizzava i coniugi a vivere separati e assumeva i seguenti provvedimenti temporanei quanto all'affidamento e al mantenimento:
Al di là delle questioni che si presentano in ogni causa di separazione che vede, soprattutto nella prima fase, un acceso dissidio tra le parti, questo Collegio rileva, in estrema sintesi, che la trattazione di questa causa è stata complessa (e forse complicata) per una serie di elementi (che si sono aggiunti alle condizioni di emergenza determinate dal Covid):
a) il reclamo immediatamente proposto avverso l'ordinanza presidenziale (con cui il reclamante ha ottenuto la riduzione del contributo da 300 a 200 euro/mensili ma non la Pt_1
assegnazione della casa di via Doberdò vd. Corte d'Appello 24/12/2020);
b) tre sub-procedimenti ex art 709 ter cpc promossi da 1.(ricorso accolto v. Pt_1
ordinanza 9/6/2021) per il mancato consenso alla Cresima della minore da celebrare in un giorno deciso dalla parrocchia dove la minore aveva seguito la catechesi preparatoria, non gradito alla che aveva addotto propri impegni di lavoro non volendo, in realtà, CP_1
pagina 6 di 16 incontrare i suoceri in chiesa (circostanza ben diversa dalle ragioni di fede o ideologiche proposte dal suo Difensore), 2. per il mancato consenso a due vaccinazioni della minore, consenso prestato solo in udienza dalla madre (vds verbale 28/10/2021);
3. per la modifica dell'entità del contributo al mantenimento;
c) cambio dei difensori (il signor dopo l'assistenza dell'avv. Mariapia Maier, è Pt_1
stato rappresentato e difeso dall'avv. Anna Dagostino, mentre la signora ha visto CP_1 succedersi nella difesa l'avv. Gabriella Frezza (con cui si è costituita), l'avv. Livia Rinaldi
(costituzione del 22/10/2020), l'avv. Paola Valle (costituzione del 28/10/2021), e gli avv.ti Biasoli –
Zigante (costituzione dell'8 ottobre 2024);
d) paralleli procedimenti penali e civili (tra le odierne parti e tra la signora e i CP_1
suoceri anche per le questioni inerenti al godimento dell'appartamento di via Doberdò);
e) assunzione dei testi (cui la causa è approdata solo nel 2023-2024 dopo vari percorsi transattivi e numerosi rinvii richiesti dalle parti), prove che, mentre non hanno consentito di dimostrare con certezza il tradimento del sig. (riferito alle amiche dalla sola signora Pt_1
, hanno portato all'attenzione del tribunale un atteggiamento svalutante della CP_1 CP_1
verso il marito (vds la teste e i genitori del ricorrente lo trattava come uno zerbino) e Per_4 lo spessore dell'avversione (reciproca) nei rapporti con i suoceri (che, al di là delle questioni riguardanti la casa, hanno riferito di come la madre sottraesse volutamente la figlia a ogni frequentazione con i nonni paterni quando si trovava in disaccordo con loro, quasi per punirli); dalle dichiarazioni delle parti emerge inoltre che gli agiti violenti del marito – certamente da non giustificare - si sono inseriti in una condizione di degrado progressivo della relazione cui non sono mancate provocazioni e litigi pesanti in cui entrambi sono venuti alle mani;
il contrasto tra i nonni e la madre viene respirato da (sentita l'11/2/2022), una Per_1
ragazza che si considera autonoma nei compiti (mentre la madre sostiene il contrario) appassionata di libri e film gialli o del terrore (che non la spaventano perché sa che sono finzioni); la minore ha offerto delle spiegazioni personali (non prive di fantasia) su detto contrasto (la madre è croata e ricorderebbe ai nonni, esuli dall'Istria, il loro passato, la madre è più intelligente e quindi ne sarebbero invidiosi…inoltre il nonno nasconderebbe in una cartellina (?) il documento di trasferimento di proprietà della casa di via Doberdò che avrebbe regalato alla sua famiglia). La minore è cresciuta in pendenza di una serie di cause (civili,
pagina 7 di 16 penali oltre a quella di separazione) che inevitabilmente hanno inquinato le sue più importanti relazioni affettive, indotta ad assumere atteggiamenti o difese per compiacere l'uno o l'altro genitore, un danno di cui i genitori stessi dovranno assumersi una solidale responsabilità quantomeno morale.
f) La causa si è protratta perciò anche a causa degli innumerevoli tentativi di conciliazione
(coltivati dal giudice vds udienza del 17/6/2021, 20/01/2022, 1/3/2022, e dagli stessi procuratori delle Parti) che, pur non approdando a una definizione del giudizio a conclusioni congiunte, hanno, di volta in volta, attraverso parziali accordi, consentito di superare questioni indifferibili (relative, ad esempio, ai tempi di permanenza della minore durante le vacanze (vds accordo del 15 marzo 2022), alla variazione del contributo al mantenimento in dipendenza di situazioni contingenti (come la mancanza di stipendio non versato per mesi dalla Caritas allo o come la riduzione delle ore di insegnamento alla , vds accordi parziali del Pt_1 CP_1
16/06/2022 e 12/10/2022).
L'ordinanza emessa il 19/3/2023 – con cui è stato rideterminato in via temporanea il contributo al mantenimento - offre un quadro della situazione sostanziale e processuale delle
Parti dell'epoca e pertanto la si riporta.
Il giudice, (…); dovendo dunque decidere sulle istanze istruttorie delle Parti e sulla modifica del contributo al mantenimento;
riletti gli atti di causa;
preso atto altresì che in data 7 dicembre 2020 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione dei coniugi e che nel corso del giudizio sono stati promossi procedimenti incidentali ex art 709 ter cpc (per la della minore-deciso con ordinanza del 9 giugno 2021, per la Per_2 vaccinazione - a cui la madre ha poi acconsentito vd udienza 28 ottobre 2021) nonché un reclamo parzialmente accolto dalla Corte d'Appello che aveva ridotto per il contributo al Pt_1 mantenimento da 300 a 200 euro;
preso atto del fallimento, per singoli dettagli, degli articolati tentativi di conciliazione esperiti (20 gennaio 2022, 1 marzo 2022) e degli accordi assunti dalle parti ma solo in via provvisoria (16 giugno 2022 e 12 ottobre 2022) osserva
A) Entrambe le Parti chiedono la pronuncia di addebito della separazione,
In particolare il signor assume che la crisi coniugale sia stata determinata dai Pt_2 comportamenti della moglie che non perdeva occasione di umiliare e denigrare il marito, anche di fronte a terzi, perché il suo lavoro non era abbastanza buono, perché non guadagnava abbastanza, perché non era in grado di occuparsi di , perché non si comportava in modo Per_1
pagina 8 di 16 adeguato, e comunque dal fatto che la moglie cercava sempre di più di allontanarlo dalla figlia…Da diversi anni, inoltre, i coniugi non ebbero più rapporti intimi in quanto la signora respingeva il marito e, senza alcuna reale motivazione (se non quella di “incastrarlo” CP_1 con infondate e strumentali accuse di maltrattamenti per ottenere vantaggi economici in sede di separazione!), preferiva dormire nel letto della figlia oppure sul divano.
La signora assume invece che la grave violazione dei doveri discendenti dal CP_1 matrimonio sia addebitabile solo al marito, ai suoi comportamenti aggressivi, violenti ed irrispettosi nei confronti della consorte, al fatto di aver trascurato la famiglia trovando pretesti per assentarsi sempre più spesso e a lungo dalla vita familiare.
Senza contare il fatto che il signor si è sempre imposto in maniera prevaricante nei Pt_1 confronti della moglie…Nel luglio 2019 il signor sferrava due pugni sul braccio della Pt_1 moglie provocandole degli evidenti ematomi e nell'agosto 2019 la moglie scopriva la relazione extra coniugale del marito con una donna sud americana (probabilmente ospite della Caritas presso cui il ricorrente lavora), spiegandosi così le sue continue assenze da casa, il rientro a tarda sera e la crescente irritabilità del marito. Quando nel settembre 2019 la signora CP_1 affrontava il marito e gli contestava tale inaccettabile fatto, la stessa veniva brutalmente aggredita dal marito che la spingeva a terra e dopo essersi messo a cavalcioni su di lei, bloccandola, le dava forti testate stringendole il collo, urlando e inveendo contro di lei con una furia inarrestabile. Il 7.01.2020, dopo essere rientrato a tarda notte, il signor svegliava la Pt_1 moglie che dormiva con la figlia per il timore di rimanere da sola con lui, e le sferrava un pugno in pieno volto, pugno che le provocava un trauma all'occhio sinistro così come da referto del
P.S. Da quella sera (8.01.2020) la signora si rivolgeva al GOAP di Trieste, che la CP_1 prendeva in carico inserendola nel c.d. “percorso di protezione previsto per donne vittime di violenza di genere”.
***
Le prove dedotte dalle parti per dimostrare le rispettive responsabilità nel fallimento del progetto familiare sono ammissibili e rilevanti:
l'escussione dei testi imporrà di far rivivere alle parti e ai testimoni episodi e situazioni che avrebbero potuto appartenere al passato remoto di questa coppia - per la quale il tempo della causa e l'amore per la figlia hanno consentito di rielaborare quantomeno in parte le ragioni della crisi coniugale - se solo fosse stato raggiunto un accordo secondo canoni di ragionevolezza sulle condizioni di separazione, accordo che questo giudice ha in più occasioni tentato di proporre e di coltivare sostenendo parimenti gli sforzi svolti dai procuratori delle Parti prima e dopo le udienze.
Vengono dunque ammesse le prove testimoniali dedotte dalle parti per tutti i capitoli di cui alle rispettive memorie ex 183 comma 6 n. 2 limitando al massimo a due i testi da assumere (4 in tutto, due per ciascuna Parte); va subito precisato che la testimonianza dei genitori di , è ammissibile Parte_1 seppure, per la posizione assunta e per essere in conflitto con la signora (vds i CP_1 procedimenti civili e penali pendenti) le loro dichiarazioni dovranno essere valutate con particolare prudenza.
Non si ammette per ora alcuna CTU sulla capacità genitoriale del sig e della sig Pt_1
sebbene l'elevata conflittualità imponga di lasciare aperta una riserva sulla possibilità di CP_1
pagina 9 di 16 disporla nei confronti, peraltro, di entrambi i genitori e non solo su come richiesto dal Pt_1 procuratore della sig. . CP_1
B) Quanto al contributo al mantenimento si osserva: allo stato attuale il sig che convive con i propri genitori e non ha oneri di spesa Pt_1 correlati alla gestione di una abitazione (quali utenze/spese condominiali, ecc vds ud 16.6.2022),
è dipendente della Fondazione diocesana Caritas, organizzazione che, come è notorio, non sta versando gli stipendi, per cui pur avendo un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è titolare per ora solo di crediti per stipendi che ammontano a circa 1400 euro al mese;
egli è attualmente obbligato a versare per il mantenimento della figlia la somma di euro
250 al mese (vds accordo del 12 ottobre 2022 assunto dalle parti) oltre al 50% delle spese straordinarie;
la situazione della signora , pur nella precarietà di un lavoro a tempo determinato CP_1
(con un monte ore di insegnamento presso due licei di Trieste oltre a 58 ore di insegnamento presso la Edilmaster), che cesseranno ad aprile e poi a giugno 2023, si palesa peggiore sotto il profilo della indeterminatezza del futuro, ma migliore sotto il profilo delle entrate correnti dovendosi aggiungere a una media di stipendi (o di crediti per stipendi) pari a circa 1400-1500 euro al mese (stando al prospetto da lei stessa offerto con memoria del 15.3.2023), il canone di locazione della casa di Trieste (500 euro /mese per la quale ha rinnovato il contratto a febbraio
2023), oltre a una provvista in c/c che, seppure sensibilmente ridottasi, è comunque superiore a quella del sig si ricorda, infine che la signora percepisce in modo integrale Pt_1 CP_1
l'assegno unico e universale e, una volta cessato il lavoro, percepirà la SP (pari al 75% della retribuzione media mensile); indifferenti rispetto alle decisioni che questo giudice si appresta ad assumere rimangono i diritti reali sugli immobili in Croazia (e correlativamente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria); né possono influire sulla decisione la quantità di spese legali che entrambe le parti (direttamente la sig , direttamente e indirettamente il sig stanno sostenendo CP_1 Pt_1 per rivendicare - con una pervicacia che si sta rivelando solo autodistruttiva - le loro ragioni davanti a giudici civili e penali (non avendo per queste ultime rispettato l'accordo di ribadire davanti alla PG le reciproche dichiarazioni di remissione di querela di cui al verbale di udienza del 12 ottobre 2022).
Dunque, pur a fronte di entrate correnti (e di crediti per entrate correnti) superiori a quelle del sig la signora è gravata – a differenza del sig - da spese correnti che il Pt_1 CP_1 Pt_1 padre invece non sostiene finché continua ad abitare con i propri genitori;
a ciò si aggiunga che la minore frequenta il primo anno di una scuola superiore a Trieste, ha una voce RIPETIZIONI che seppure evidenziata dal procuratore rimane indefinita
(trattandosi di una spesa non documentata né documentabile né “in uscita” per le ripetizioni che deve pagare, né “in entrata” per le ripetizioni date dalla madre a terzi come insegnante): per questa ragione e per l'impossibilità di addivenire a un accordo preventivo tra le parti sui criteri e la misura delle ripetizioni da far assumere alla figlia, va confermato che le decisioni sulle ripetizioni (e gli oneri connessi) rimangano a carico solo della madre;
la situazione descritta nel contesto delle rispettive collocazioni abitative (ossia finché il padre continuerà a vivere nella villa dei propri genitori, senza sopportare, come ha ammesso, alcuna spesa connessa all'abitazione), giustifica la rideterminazione del contributo al pagina 10 di 16 mantenimento nella misura di euro 350,00 dal mese di maggio 2023, dovendo ridursi di nuovo a euro 250,00/mese qualora la sig riceva di nuovo per l'a.s. 2023/2024 incarichi di CP_1 insegnamento per importi non inferiori a euro 1300/mese che dovrà lealmente e tempestivamente documentare.
Si stabilisce inoltre che tale importo venga versato direttamente dal datore di lavoro del sig alla signora , per cui la posizione di credito tuttora vantata dal dipendente Pt_1 CP_1 verso la Caritas possa passare per gli importi così stabiliti in capo alla madre;
immutato ogni altro accordo provvisorio già assunto dalle Parti quanto all'affidamento condiviso e ai tempi di visita visto l'art. 184 cpc ammette le prove testimoniali offerte dalle Parti con le rispettive memorie ex art 183 comma 6 n. 2
(depositate il 31 marzo 2021) limitando a due al massimo per Parte i testi da escutere (4 in tutto) oltre al geom sui capitoli 42-44 della memoria CP_2 Pt_1 fissa per l'escussione dei testi l'udienza del 24 maggio 2023 ore 13.00 e ss. dispone che versi a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la Parte_1 somma di euro 350,00 a partire dal mese di maggio 2023 – contributo che sarà ridotto di nuovo a euro 250,00 qualora la signora riceva per l'a.s. 2023/2024 incarichi di insegnamento CP_1 per importi non inferiori a 1.300,00 euro al mese, laddove rimanga comunque immutata l'attuale collocazione abitativa delle Parti (in via Doberdò per la signor e la figlia e presso la CP_1 casa dei genitori per il sig Pt_1 dispone che la somma così determinata a titolo di contributo al mantenimento venga versata alla signora direttamente dal datore di lavoro del signor Controparte_1 [...] mediante trattenuta sullo stipendio. Parte_3
Si comunichi alle parti e si limiti al dispositivo la comunicazione a cura del procuratore al datore di lavoro. CP_1
***
All'esito dell'istruttoria, che si è svolta nel corso delle udienze 26/10/2023, 14/5/2024 e
30/10/2024, la ha rinunciato alla domanda di addebito, rinuncia cui si è associato lo CP_1
(solo) in comparsa conclusionale. Pt_1
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al collegio per la decisione il
22 aprile 2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe delle Parti che hanno depositate esaurienti comparse conclusionali e memorie di replica.
****
4. 1. L'addebito della separazione
La richiesta di addebito è stata oggetto di rinuncia da parte di entrambe le parti.
pagina 11 di 16 4.2. Affidamento della minore ha 17 anni (essendo nata il [...] ne compirà 18 fra qualche Persona_5
mese): fermo l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori e fermo il collocamento residenziale nell'abitazione di via Doberdò 8/14 in Trieste, località Opicina, non si ritiene di stabilire alcun calendario dei tempi di permanenza presso il padre o la madre, potendo decidere liberamente modi e tempi della frequentazione del padre e dei nonni Per_1
paterni e della nonna materna.
L'affidamento condiviso comporta che le decisioni di maggior interesse per la minore verranno prese congiuntamente dai genitori.
4.3. L'assegnazione della casa familiare.
La questione della assegnazione della casa familiare e, prima ancora, della sua stessa individuazione (era la casa di via del Rivo a Trieste, come sostiene o era la casa dei Pt_1
genitori dello a Opicina, come sostiene la ), può dirsi definitivamente superata Pt_1 CP_1 dalla Corte d'Appello che, sul punto, ha respinto il reclamo dello (seppur con una Pt_1
motivazione che aveva destato qualche equivoco e che ha lasciato aperta la questione sul carattere transitorio della destinazione, oggetto di distinta controversia);
è emerso, invero, che l'appartamento era stato messo a disposizione dai genitori di Pt_1
per la famiglia di quest'ultimo (la coppia stava cercando un'altra sistemazione e
[...]
l'appartamento di via Doberdò avrebbe consentito di stare vicino ai nonni che vivono a loro volta a Opicina in una casa grande con giardino); un comodato d'uso, anche se non tradotto in alcuna scrittura, è titolo sufficiente per dare alla casa una destinazione precisa nell'interesse della famiglia;
la temporaneità di quel godimento, di per sé precario, si sarebbe Persona_6
consolidata fino ad avere una durata determinabile per relationem, ossia dipendente dalle necessità familiari, se il nucleo familiare avesse mantenuto la propria solidità; nella prospettiva del (il sig. e, di conseguenza del figlio unico ), invece, quella Parte_4 Persona_3 Pt_1
temporaneità avrebbe dovuto cessare di fronte alla crisi coniugale e la famiglia ritornare a
Trieste in via del Rivo, dove la coppia aveva vissuto fino al 2017 (mentre le infiltrazioni nell'appartamento cui si era richiamato per sottolineare la temporanea sistemazione a Pt_1
Opicina, si sarebbero verificate in seguito e non hanno poi impedito di dare l'appartamento in locazione a terzi); si tenga conto peraltro che i dissapori e i contrasti familiari rendevano pagina 12 di 16 intollerabile per gli anziani genitori di l'idea che la casa, frutto dei loro risparmi e Parte_1
che avrebbero voluto locare per trarne una rendita idonea a integrare le loro pensioni, potesse essere goduta da una nuora con cui non andavano affatto d'accordo e i cui atteggiamenti erano stati fonte di grande sofferenza per il figlio e per loro;
va tuttavia qui ribadito che una volta data la destinazione della casa alla famiglia Pt_5
tale destinazione si conserva anche dopo la crisi della famiglia e l'assegnazione
[...]
diventa funzionale ai (soli) interessi dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti), dei quali la giurisprudenza protegge l'habitat in modo ormai inequivoco (dopo Cass, sez unite civili, 29.9.2014, n. 20448 non si registrano pronunce difformi). Si riporta qui la massima:
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.
(vds anche di recente Cass 9 gennaio 2025, n. 573; Cass. 29/9/2023, n. 27634 secondo le quali l'unica deroga alla destinazione potrebbe essere data dalla sopravvenienza di un urgente e indifferibile bisogno ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c. che, nel caso in esame, non si è verificato).
Dal momento che la minore è collocata presso la madre ed entrambe risiedono in via
Doberdò 8/14 a Opicina, detta casa viene assegnata a;
solo il venire meno, allo Controparte_1
stato, delle esigenze della figlia (ora minorenne, ma anche quando sarà maggiorenne e non autosufficiente) a continuare a risiedere in detta abitazione potrà far cadere il vincolo della assegnazione (si pensi ad esempio a un cambio di residenza per esigenze di studio o di lavoro o per altri personali motivi).
4.4 Mantenimento.
pagina 13 di 16 Entrambi i coniugi sono indipendenti e dotati di proprio reddito da lavoro con ricavati pressoché equivalenti: lo stipendio di da quando è dipendente della Nova Facility, Parte_1
ossia da agosto 2024, è stabile e gli assicura una entrata netta di 1470 euro per 13 mensilità; lo stipendio di è di 1600 euro al mese per dodici mesi (si tratta di dati recenti che Controparte_1 si traggono dalle loro stesse dichiarazioni a verbale del 30/10/2024): Quest'anno io CP_1
lavoro ho un contratto dal 1 settembre al 30 giugno come insegnante d'inglese delle scuole medie per 9 + 9 ore, ho sei classi. Percepisco mediamente 1500-1600 al mese (abbiamo una tredicesima a dicembre, ma non lavoro a luglio e agosto); l'appartamento [di via del Rivo a
Trieste] è sempre affittato per 500 euro al mese e pago il mutuo a tasso variabile di euro 265-
270 al mese): dunque, stando alle loro spontanee dichiarazioni, le entrate nette di CP_1
sono pari a circa 25.000 euro all'anno (non volendo qui considerare le ripetizioni che la
[...]
stessa dà come insegnante perché si bilanciano con quelle che richiede per la figlia in un mercato ancora proficuo e parallelo alla didattica offerta dalla scuola pubblica); le entrate di sono pari invece a circa 19.000 euro. La ha un mutuo sull'appartamento Parte_1 CP_1
che finirà di pagare tra qualche anno, è per ora onerato dal contributo al mantenimento Pt_1
della figlia di equivalente importo;
la inoltre è proprietaria di una casa in Croazia a CP_1
Fontane (gravata dall'usufrutto della madre) dove trascorre tutte le vacanze estive e di un terreno a San Giovanni (Croazia); i suoi risparmi (circa 55.000 sul c/c all'inizio del procedimento – vds doc 87 contro i 2000,00 di saldo c/c dello sono stati Pt_1
verosimilmente in parte erosi dalle spese di causa anche considerando il naturale raddoppio delle voci tariffarie “studio” e “costituzione” che hanno richiesto i frequenti cambi di legale, ma sono rimasti superiori a quelli dello Pt_1
Pesa, dunque, nuovamente, sulla domanda di un contributo al mantenimento l'assegnazione della casa familiare che consente per la un “risparmio di spesa” non CP_1
indifferente (lei stessa ricorda che aveva cercato di trovare un appartamento a Opicina ma meno di 700 euro al mese non avrebbe speso per l'affitto, mentre i suoceri riferiscono che la casa avrebbe potuto offrire loro una rendita di 1200 al mese).
L'assegnazione della casa familiare dunque ha un valore;
e anche a questo proposito è granitica la giurisprudenza della Suprema Corte: Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche pagina 14 di 16 all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto
(Cass. 21/9/2022, n. 27599.
D'altro canto, allo stato, continua ad abitare coi i genitori contribuendo in modo Pt_1
assai limitato alle spese di casa (dove, è bene ricordarlo, la nipote può godere di una stanza propria) e deve potersi dotare di una abitazione autonoma che, alle attuali condizioni di mercato, dimezzerebbe le sue entrate.
Nella situazione così descritta, e considerata la migliore condizione economica della rispetto a quella dello questo Collegio ritiene: CP_1 Pt_1
1. di non stabilire alcun contributo per il mantenimento di un coniuge rispetto all'altro;
2. di consentire alla di percepire il 100% dell'assegno unico in ragione della CP_1
convivenza con la figlia;
3. di porre a carico di l'obbligo di contribuire alle sole spese straordinarie Parte_1
della figlia nella misura del 50% secondo le regole del Protocollo vigente dal 18 maggio 2015, senza versare alcun contributo al mantenimento ordinario (salvo le spese correnti dirette per il tempo in cui la minore permane presso il padre).
Attese le numerose variazioni avutesi in corso di causa sul contributo al mantenimento, si stabilisce che la decorrenza di tali disposizioni sia dalla pronuncia di questa sentenza ossia dal mese di agosto 2025.
4.5.Le spese del giudizio
In ragione dell'andamento della causa, del parziale accoglimento delle loro istanze e quindi della reciproca soccombenza, le spese di causa vengono integralmente compensate tra le parti.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.568/2020, così provvede: richiamata la sentenza di separazione personale pronunciata da questo Tribunale il 7 dicembre 2020 tra i coniugi e , dispone le seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
1.affida la figlia minore nata il [...], a [...] i genitori con Per_1
collocazione residenziale presso la casa di via Doberdò, in loc. Opicina a Trieste presso la madre, perciò assegnataria di detta abitazione;
2. le visite e i tempi di permanenza presso il padre e i nonni saranno rimessi all'accordo diretto con la minore, data l'imminenza della sua maggiore età;
3. è obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie secondo il Parte_1
locale Protocollo a partire da agosto 2025;
4. l'assegno unico viene percepito in via esclusiva dalla madre con analoga decorrenza.
5. Le spese del giudizio sono compensate.
Trieste, così deciso l'11 agosto 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Carlesso
la Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale in persona di dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 568/2020 promossa da
(codice fiscale: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna D'Agostino del foro di C.F._2
Pordenone ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Pordenone via Cavallotti, 18 e telematicamente all'indirizzo Email_1
ricorrente contro nata a [...] il [...], codice Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...]14, loc. Opcinina, Trieste, rappresentata e difesa dagli avvocati
Roberto BIASOLI ( , Andrea C.F._4 Email_2
ZIGANTE ( e Paola ZIGANTE C.F._5 Email_3
( . , con domicilio eletto presso lo C.F._6 Em_4 Email_5
studio dei medesimi in Trieste, via San Francesco d' Assisi 9 resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 16 ritenuta in decisione il 22 aprile 2025 (dopo la scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) sulle seguenti conclusioni precisate con foglio depositato in telematico il 29 gennaio 2025:
CONCLUSIONI
Ricorrente: dato atto della sentenza non definitiva n. 546/2020, datata 07.12.2020 e pubblicata il 10.12.2020, passata in giudicato, con cui è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
NEL MERITO
1) pronunciare l'addebito della separazione a carico della signora [domanda cui CP_1
ha rinunciato in comparsa conclusionale]; Pt_1
2) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto delle Per_1
responsabilità genitoriali, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
3) collocare la figlia in modo paritario presso ciascun genitore, con la madre presso Per_1
l'abitazione di via Del Rivo n. 44 a Trieste (di proprietà esclusiva della stessa e casa familiare)
e con il padre presso l'appartamento di via Doberdò n. 4/18 a Opicina (di proprietà del padre del ricorrente); 4) stabilire che possa stare con ciascun genitore secondo il seguente Per_1
calendario di massima, salvo perciò diverso accordo dei genitori: a) a settimane alternate da lunedì a domenica, ad eccezione del mercoledì che trascorrerà con l'altro genitore dal pomeriggio (all'uscita da scuola) sino alla mattina successiva;
b) per quattro settimane (di cui almeno 2 consecutive) durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
c) durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola sino al 31 dicembre mattina e con l'altro genitore dal 31 dicembre mattina alla ripresa della scuola;
d) durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola al pomeriggio di Pasqua e con l'altro genitore dal pomeriggio di Pasqua alla ripresa della scuola;
e) durante le altre festività ed i ponti nel rispetto del principio dell'equità e dell'alternanza; 5) revocare l'assegnazione dell'abitazione di via
Doberdò alla signora concedendo alla stessa un termine per il relativo rilascio e CP_1
pagina 2 di 16 disporre a suo favore l'assegnazione della casa familiare di via Del Rivo n. 44 perché vi abiti con la figlia;
6) disporre che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento della figlia minore nonché al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale nella misura del 50%; IN VIA SUBORDINATA (nella denegata ipotesi in cui l'abitazione di via Doberdò venga assegnata alla signora ) in ragione del CP_1
divario reddituale/patrimoniale tra i genitori e dell'esigenza del signor di avere una Pt_1 sistemazione abitativa autonoma con conseguenti oneri locatizi (non inferiori a € 600/700 al mese), disporre a carico della signora l'obbligo di versare al signor entro il CP_1 Pt_1
giorno 10 di ogni mese un importo mensile non inferiore a € 200,00 ovvero l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, a titolo di contributo perequativo al mantenimento della figlia;
7) disporre la ripartizione al 50% tra i genitori dell'Assegno Unico a favore della figlia;
8) dare atto che nulla è dovuto alla signora a titolo di contributo al mantenimento, CP_1
giusta la sua autosufficienza economica e la situazione reddituale più favorevole rispetto a quella del marito;
9) condannare la resistente alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, anche del procedimento di reclamo ex art. 708 ultimo comma c.p.c. innanzi alla Corte
d'Appello di Trieste R.G. 111/2020 V.G. (conclusosi con ordinanza del 16.12.2020, pubblicata il 24.12.2020 – doc. 24 allegato alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. di nonché per i Pt_1
sub procedimenti sorti a seguito del deposito del ricorso ex art. 709ter c.p.c. del 26.05.2021
(richiesta di ammonimento al rispetto del regime di affidamento condiviso e di autorizzazione al ricevimento da parte della figlia minore del sacramento della ) e del 27.10.2021 Per_2
(autorizzazione all'esecuzione del tampone anti-covid ed alla somministrazione delle vaccinazioni anti-covid e anti-papilloma virus a favore della figlia minore).
Resistente: disattesa ogni domanda ed eccezione avversaria
1) Affidare la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori con suo collocamento Per_1
prevalente presso l'attuale abitazione della madre sita in Opicina, via Doberdò 8/14.
2) Stante l'interesse della figlia alla conservazione dell' habitat domestico confermare Per_1
il provvedimento presidenziale di assegnazione dell'ex casa coniugale alla madre CA da estendersi sino al momento in cui la figlia risulterà economicamente autosufficiente.
3) Non disporsi alcun assegno di mantenimento reciproco tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
pagina 3 di 16 4) Riconoscere al padre la facoltà di trascorrere il tempo con la figlia secondo le Per_1
modalità che vorrà liberamente concordare con quest'ultima.
5) In considerazione delle effettive modalità di esercizio dell'affido condiviso consolidatesi nell'arco del procedimento di separazione, stabilirsi, a carico del padre, l'onere di contribuire al mantenimento economico di mediante il versamento alla madre CA (che Per_1
sopporta di fatto la totalità delle il versamento alla madre CA (che sopporta di fatto la totalità delle spese ordinarie per la figlia) dell'importo spese ordinarie per la figlia) dell'importo di Euro 350,00 mensili rivalutabili di Euro 350,00 mensili rivalutabili ISTAT, nonché mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ISTAT, nonché mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo concordato con l'Ordine degli Avvocati di Trieste.
6) Attribuire alla madre il diritto di percepire l'assegno unico per il figlio ed ogni altro contributo pubblico per i figli a carico eventualmente disponibile.
7) Con vittoria di spese di giudizio.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta, la signora rinuncia alla domanda di CP_1
addebito rivolta nei confronti del signor Pt_1
FATTO E DIRITTO
1. depositava il 14 febbraio 2020 ricorso chiedendo al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione dalla moglie : a tale fine esponeva di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Rovigno (HR) con atto trascritto a Trieste in data 6 ottobre 2007 con CP_1
residente in [...] (atto di matrimonio n. 13 P. 2 S. C. Anno
[...]
2008), scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dall'unione era nata a [...] la figlia in data 9 gennaio 2008; che la famiglia, pur residente in [...] a Per_1
Trieste, in un appartamento di proprietà della moglie, risultava ospite in un alloggio di proprietà dei genitori del ricorrente in Opicina via Doberdò 8/14, alloggio di cui il padre Per_3
aveva però chiesto la restituzione;
che il rapporto si era andato deteriorando a causa
[...]
dell'atteggiamento svalutativo della moglie, portata a prendere in via esclusiva le decisioni di interesse della figlia (con cui parlava in croato anche in presenza del marito che non comprende detta lingua, così da farlo sentire escluso dalle conversazioni) e la crisi non era stata superata pagina 4 di 16 neppure intraprendendo un percorso psicoterapeutico di coppia, che la moglie aveva comunque deciso di interrompere dopo alcune sedute;
che la moglie aveva sempre osteggiato il rapporto con i nonni paterni;
che a causa di tale situazione egli aveva cercato supporto presso una psicologa (dott.ssa ); che il rapporto con la figlia era solido e affettuoso anche perché Per_4
la stessa condivideva la passione per lo sport con il padre, suo allenatore;
che egli era dipendente della Caritas con un reddito annuo imponibile di circa 20.000, mentre la moglie era insegnante con un reddito di circa 23.000 euro oltre a essere proprietaria dell'immobile di via
Del Rivo 44; chiedeva quindi la separazione giudiziale dalla moglie con addebito a carico di quest'ultima, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento paritario, pari distribuzione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore e mantenimento diretto della minore da parte di ciascuno e assegnazione della casa familiare alla moglie che ne era proprietaria.
2. Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 12 giugno 2020, Controparte_1
chiedeva a propria volta che la separazione fosse addebitata al marito, richiamando le circostanze esposte nel ricorso urgente che la stessa aveva presentato a causa dell'ennesimo episodio di violenza perpetrato dal marito ai suoi danni il 12 febbraio 2020 che l'aveva indotta a trovare rifugio presso una delle dimore del GOAP insieme alla figlia (le parti avevano poi raggiunto in aprile 2020 un accordo che prevedeva il rientro della nella casa di Opicina CP_1
e l'obbligo dello di allontanarvisi con possibilità di vedere la figlia – dopo due mesi Pt_1
trascorsi sena avere sue notizie - solo presso la parrocchia); attribuendo al marito, alla sua relazione extraconiugale e alle violenze patite la causa della crisi coniugale, chiedeva che la separazione gli fosse addebitata;
quanto alla casa familiare la stessa doveva essere individuata in quella di via Doberdò dove la coppia si era trasferita già nel 2017, cominciando ad arredarla sin dal 2015, dato che i suoceri l'avevano messa a disposizione della famiglia e la coppia aveva deciso di dare in locazione l'appartamento di via del Rivo per aumentare le entrate familiari;
inoltre a Opicina la minore era ben inserita in quanto ivi frequentava la scuola, il gruppo scout, la parrocchia e il catechismo;
chiedeva dunque il collocamento prevalente della minore presso di sé con assegnazione della casa familiare di via Doberdò (respingendo ogni tentativo dei suoceri di “farla uscire”) e possibilità per il padre di vederla solo quando avesse trovato una propria dimora, distinta dall'abitazione dei genitori la cui avversione verso la nuora poteva pagina 5 di 16 nuocere all'equilibrio emotivo di;
quanto al mantenimento, considerando che la Per_1
resistente era insegnante precaria di scuola secondaria di secondo grado e teneva corsi di lingua presso l'università popolare di Trieste con un reddito di circa 1650/mensili, chiedeva un contributo al mantenimento solo per la figlia – cui era stata diagnosticata una disortografia (con necessità di continue ripetizioni private) - pari a euro 350 mensili.
3. Con ordinanza del 28 luglio 2020 il presidente del Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, autorizzava i coniugi a vivere separati e assumeva i seguenti provvedimenti temporanei quanto all'affidamento e al mantenimento:
Al di là delle questioni che si presentano in ogni causa di separazione che vede, soprattutto nella prima fase, un acceso dissidio tra le parti, questo Collegio rileva, in estrema sintesi, che la trattazione di questa causa è stata complessa (e forse complicata) per una serie di elementi (che si sono aggiunti alle condizioni di emergenza determinate dal Covid):
a) il reclamo immediatamente proposto avverso l'ordinanza presidenziale (con cui il reclamante ha ottenuto la riduzione del contributo da 300 a 200 euro/mensili ma non la Pt_1
assegnazione della casa di via Doberdò vd. Corte d'Appello 24/12/2020);
b) tre sub-procedimenti ex art 709 ter cpc promossi da 1.(ricorso accolto v. Pt_1
ordinanza 9/6/2021) per il mancato consenso alla Cresima della minore da celebrare in un giorno deciso dalla parrocchia dove la minore aveva seguito la catechesi preparatoria, non gradito alla che aveva addotto propri impegni di lavoro non volendo, in realtà, CP_1
pagina 6 di 16 incontrare i suoceri in chiesa (circostanza ben diversa dalle ragioni di fede o ideologiche proposte dal suo Difensore), 2. per il mancato consenso a due vaccinazioni della minore, consenso prestato solo in udienza dalla madre (vds verbale 28/10/2021);
3. per la modifica dell'entità del contributo al mantenimento;
c) cambio dei difensori (il signor dopo l'assistenza dell'avv. Mariapia Maier, è Pt_1
stato rappresentato e difeso dall'avv. Anna Dagostino, mentre la signora ha visto CP_1 succedersi nella difesa l'avv. Gabriella Frezza (con cui si è costituita), l'avv. Livia Rinaldi
(costituzione del 22/10/2020), l'avv. Paola Valle (costituzione del 28/10/2021), e gli avv.ti Biasoli –
Zigante (costituzione dell'8 ottobre 2024);
d) paralleli procedimenti penali e civili (tra le odierne parti e tra la signora e i CP_1
suoceri anche per le questioni inerenti al godimento dell'appartamento di via Doberdò);
e) assunzione dei testi (cui la causa è approdata solo nel 2023-2024 dopo vari percorsi transattivi e numerosi rinvii richiesti dalle parti), prove che, mentre non hanno consentito di dimostrare con certezza il tradimento del sig. (riferito alle amiche dalla sola signora Pt_1
, hanno portato all'attenzione del tribunale un atteggiamento svalutante della CP_1 CP_1
verso il marito (vds la teste e i genitori del ricorrente lo trattava come uno zerbino) e Per_4 lo spessore dell'avversione (reciproca) nei rapporti con i suoceri (che, al di là delle questioni riguardanti la casa, hanno riferito di come la madre sottraesse volutamente la figlia a ogni frequentazione con i nonni paterni quando si trovava in disaccordo con loro, quasi per punirli); dalle dichiarazioni delle parti emerge inoltre che gli agiti violenti del marito – certamente da non giustificare - si sono inseriti in una condizione di degrado progressivo della relazione cui non sono mancate provocazioni e litigi pesanti in cui entrambi sono venuti alle mani;
il contrasto tra i nonni e la madre viene respirato da (sentita l'11/2/2022), una Per_1
ragazza che si considera autonoma nei compiti (mentre la madre sostiene il contrario) appassionata di libri e film gialli o del terrore (che non la spaventano perché sa che sono finzioni); la minore ha offerto delle spiegazioni personali (non prive di fantasia) su detto contrasto (la madre è croata e ricorderebbe ai nonni, esuli dall'Istria, il loro passato, la madre è più intelligente e quindi ne sarebbero invidiosi…inoltre il nonno nasconderebbe in una cartellina (?) il documento di trasferimento di proprietà della casa di via Doberdò che avrebbe regalato alla sua famiglia). La minore è cresciuta in pendenza di una serie di cause (civili,
pagina 7 di 16 penali oltre a quella di separazione) che inevitabilmente hanno inquinato le sue più importanti relazioni affettive, indotta ad assumere atteggiamenti o difese per compiacere l'uno o l'altro genitore, un danno di cui i genitori stessi dovranno assumersi una solidale responsabilità quantomeno morale.
f) La causa si è protratta perciò anche a causa degli innumerevoli tentativi di conciliazione
(coltivati dal giudice vds udienza del 17/6/2021, 20/01/2022, 1/3/2022, e dagli stessi procuratori delle Parti) che, pur non approdando a una definizione del giudizio a conclusioni congiunte, hanno, di volta in volta, attraverso parziali accordi, consentito di superare questioni indifferibili (relative, ad esempio, ai tempi di permanenza della minore durante le vacanze (vds accordo del 15 marzo 2022), alla variazione del contributo al mantenimento in dipendenza di situazioni contingenti (come la mancanza di stipendio non versato per mesi dalla Caritas allo o come la riduzione delle ore di insegnamento alla , vds accordi parziali del Pt_1 CP_1
16/06/2022 e 12/10/2022).
L'ordinanza emessa il 19/3/2023 – con cui è stato rideterminato in via temporanea il contributo al mantenimento - offre un quadro della situazione sostanziale e processuale delle
Parti dell'epoca e pertanto la si riporta.
Il giudice, (…); dovendo dunque decidere sulle istanze istruttorie delle Parti e sulla modifica del contributo al mantenimento;
riletti gli atti di causa;
preso atto altresì che in data 7 dicembre 2020 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione dei coniugi e che nel corso del giudizio sono stati promossi procedimenti incidentali ex art 709 ter cpc (per la della minore-deciso con ordinanza del 9 giugno 2021, per la Per_2 vaccinazione - a cui la madre ha poi acconsentito vd udienza 28 ottobre 2021) nonché un reclamo parzialmente accolto dalla Corte d'Appello che aveva ridotto per il contributo al Pt_1 mantenimento da 300 a 200 euro;
preso atto del fallimento, per singoli dettagli, degli articolati tentativi di conciliazione esperiti (20 gennaio 2022, 1 marzo 2022) e degli accordi assunti dalle parti ma solo in via provvisoria (16 giugno 2022 e 12 ottobre 2022) osserva
A) Entrambe le Parti chiedono la pronuncia di addebito della separazione,
In particolare il signor assume che la crisi coniugale sia stata determinata dai Pt_2 comportamenti della moglie che non perdeva occasione di umiliare e denigrare il marito, anche di fronte a terzi, perché il suo lavoro non era abbastanza buono, perché non guadagnava abbastanza, perché non era in grado di occuparsi di , perché non si comportava in modo Per_1
pagina 8 di 16 adeguato, e comunque dal fatto che la moglie cercava sempre di più di allontanarlo dalla figlia…Da diversi anni, inoltre, i coniugi non ebbero più rapporti intimi in quanto la signora respingeva il marito e, senza alcuna reale motivazione (se non quella di “incastrarlo” CP_1 con infondate e strumentali accuse di maltrattamenti per ottenere vantaggi economici in sede di separazione!), preferiva dormire nel letto della figlia oppure sul divano.
La signora assume invece che la grave violazione dei doveri discendenti dal CP_1 matrimonio sia addebitabile solo al marito, ai suoi comportamenti aggressivi, violenti ed irrispettosi nei confronti della consorte, al fatto di aver trascurato la famiglia trovando pretesti per assentarsi sempre più spesso e a lungo dalla vita familiare.
Senza contare il fatto che il signor si è sempre imposto in maniera prevaricante nei Pt_1 confronti della moglie…Nel luglio 2019 il signor sferrava due pugni sul braccio della Pt_1 moglie provocandole degli evidenti ematomi e nell'agosto 2019 la moglie scopriva la relazione extra coniugale del marito con una donna sud americana (probabilmente ospite della Caritas presso cui il ricorrente lavora), spiegandosi così le sue continue assenze da casa, il rientro a tarda sera e la crescente irritabilità del marito. Quando nel settembre 2019 la signora CP_1 affrontava il marito e gli contestava tale inaccettabile fatto, la stessa veniva brutalmente aggredita dal marito che la spingeva a terra e dopo essersi messo a cavalcioni su di lei, bloccandola, le dava forti testate stringendole il collo, urlando e inveendo contro di lei con una furia inarrestabile. Il 7.01.2020, dopo essere rientrato a tarda notte, il signor svegliava la Pt_1 moglie che dormiva con la figlia per il timore di rimanere da sola con lui, e le sferrava un pugno in pieno volto, pugno che le provocava un trauma all'occhio sinistro così come da referto del
P.S. Da quella sera (8.01.2020) la signora si rivolgeva al GOAP di Trieste, che la CP_1 prendeva in carico inserendola nel c.d. “percorso di protezione previsto per donne vittime di violenza di genere”.
***
Le prove dedotte dalle parti per dimostrare le rispettive responsabilità nel fallimento del progetto familiare sono ammissibili e rilevanti:
l'escussione dei testi imporrà di far rivivere alle parti e ai testimoni episodi e situazioni che avrebbero potuto appartenere al passato remoto di questa coppia - per la quale il tempo della causa e l'amore per la figlia hanno consentito di rielaborare quantomeno in parte le ragioni della crisi coniugale - se solo fosse stato raggiunto un accordo secondo canoni di ragionevolezza sulle condizioni di separazione, accordo che questo giudice ha in più occasioni tentato di proporre e di coltivare sostenendo parimenti gli sforzi svolti dai procuratori delle Parti prima e dopo le udienze.
Vengono dunque ammesse le prove testimoniali dedotte dalle parti per tutti i capitoli di cui alle rispettive memorie ex 183 comma 6 n. 2 limitando al massimo a due i testi da assumere (4 in tutto, due per ciascuna Parte); va subito precisato che la testimonianza dei genitori di , è ammissibile Parte_1 seppure, per la posizione assunta e per essere in conflitto con la signora (vds i CP_1 procedimenti civili e penali pendenti) le loro dichiarazioni dovranno essere valutate con particolare prudenza.
Non si ammette per ora alcuna CTU sulla capacità genitoriale del sig e della sig Pt_1
sebbene l'elevata conflittualità imponga di lasciare aperta una riserva sulla possibilità di CP_1
pagina 9 di 16 disporla nei confronti, peraltro, di entrambi i genitori e non solo su come richiesto dal Pt_1 procuratore della sig. . CP_1
B) Quanto al contributo al mantenimento si osserva: allo stato attuale il sig che convive con i propri genitori e non ha oneri di spesa Pt_1 correlati alla gestione di una abitazione (quali utenze/spese condominiali, ecc vds ud 16.6.2022),
è dipendente della Fondazione diocesana Caritas, organizzazione che, come è notorio, non sta versando gli stipendi, per cui pur avendo un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è titolare per ora solo di crediti per stipendi che ammontano a circa 1400 euro al mese;
egli è attualmente obbligato a versare per il mantenimento della figlia la somma di euro
250 al mese (vds accordo del 12 ottobre 2022 assunto dalle parti) oltre al 50% delle spese straordinarie;
la situazione della signora , pur nella precarietà di un lavoro a tempo determinato CP_1
(con un monte ore di insegnamento presso due licei di Trieste oltre a 58 ore di insegnamento presso la Edilmaster), che cesseranno ad aprile e poi a giugno 2023, si palesa peggiore sotto il profilo della indeterminatezza del futuro, ma migliore sotto il profilo delle entrate correnti dovendosi aggiungere a una media di stipendi (o di crediti per stipendi) pari a circa 1400-1500 euro al mese (stando al prospetto da lei stessa offerto con memoria del 15.3.2023), il canone di locazione della casa di Trieste (500 euro /mese per la quale ha rinnovato il contratto a febbraio
2023), oltre a una provvista in c/c che, seppure sensibilmente ridottasi, è comunque superiore a quella del sig si ricorda, infine che la signora percepisce in modo integrale Pt_1 CP_1
l'assegno unico e universale e, una volta cessato il lavoro, percepirà la SP (pari al 75% della retribuzione media mensile); indifferenti rispetto alle decisioni che questo giudice si appresta ad assumere rimangono i diritti reali sugli immobili in Croazia (e correlativamente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria); né possono influire sulla decisione la quantità di spese legali che entrambe le parti (direttamente la sig , direttamente e indirettamente il sig stanno sostenendo CP_1 Pt_1 per rivendicare - con una pervicacia che si sta rivelando solo autodistruttiva - le loro ragioni davanti a giudici civili e penali (non avendo per queste ultime rispettato l'accordo di ribadire davanti alla PG le reciproche dichiarazioni di remissione di querela di cui al verbale di udienza del 12 ottobre 2022).
Dunque, pur a fronte di entrate correnti (e di crediti per entrate correnti) superiori a quelle del sig la signora è gravata – a differenza del sig - da spese correnti che il Pt_1 CP_1 Pt_1 padre invece non sostiene finché continua ad abitare con i propri genitori;
a ciò si aggiunga che la minore frequenta il primo anno di una scuola superiore a Trieste, ha una voce RIPETIZIONI che seppure evidenziata dal procuratore rimane indefinita
(trattandosi di una spesa non documentata né documentabile né “in uscita” per le ripetizioni che deve pagare, né “in entrata” per le ripetizioni date dalla madre a terzi come insegnante): per questa ragione e per l'impossibilità di addivenire a un accordo preventivo tra le parti sui criteri e la misura delle ripetizioni da far assumere alla figlia, va confermato che le decisioni sulle ripetizioni (e gli oneri connessi) rimangano a carico solo della madre;
la situazione descritta nel contesto delle rispettive collocazioni abitative (ossia finché il padre continuerà a vivere nella villa dei propri genitori, senza sopportare, come ha ammesso, alcuna spesa connessa all'abitazione), giustifica la rideterminazione del contributo al pagina 10 di 16 mantenimento nella misura di euro 350,00 dal mese di maggio 2023, dovendo ridursi di nuovo a euro 250,00/mese qualora la sig riceva di nuovo per l'a.s. 2023/2024 incarichi di CP_1 insegnamento per importi non inferiori a euro 1300/mese che dovrà lealmente e tempestivamente documentare.
Si stabilisce inoltre che tale importo venga versato direttamente dal datore di lavoro del sig alla signora , per cui la posizione di credito tuttora vantata dal dipendente Pt_1 CP_1 verso la Caritas possa passare per gli importi così stabiliti in capo alla madre;
immutato ogni altro accordo provvisorio già assunto dalle Parti quanto all'affidamento condiviso e ai tempi di visita visto l'art. 184 cpc ammette le prove testimoniali offerte dalle Parti con le rispettive memorie ex art 183 comma 6 n. 2
(depositate il 31 marzo 2021) limitando a due al massimo per Parte i testi da escutere (4 in tutto) oltre al geom sui capitoli 42-44 della memoria CP_2 Pt_1 fissa per l'escussione dei testi l'udienza del 24 maggio 2023 ore 13.00 e ss. dispone che versi a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la Parte_1 somma di euro 350,00 a partire dal mese di maggio 2023 – contributo che sarà ridotto di nuovo a euro 250,00 qualora la signora riceva per l'a.s. 2023/2024 incarichi di insegnamento CP_1 per importi non inferiori a 1.300,00 euro al mese, laddove rimanga comunque immutata l'attuale collocazione abitativa delle Parti (in via Doberdò per la signor e la figlia e presso la CP_1 casa dei genitori per il sig Pt_1 dispone che la somma così determinata a titolo di contributo al mantenimento venga versata alla signora direttamente dal datore di lavoro del signor Controparte_1 [...] mediante trattenuta sullo stipendio. Parte_3
Si comunichi alle parti e si limiti al dispositivo la comunicazione a cura del procuratore al datore di lavoro. CP_1
***
All'esito dell'istruttoria, che si è svolta nel corso delle udienze 26/10/2023, 14/5/2024 e
30/10/2024, la ha rinunciato alla domanda di addebito, rinuncia cui si è associato lo CP_1
(solo) in comparsa conclusionale. Pt_1
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al collegio per la decisione il
22 aprile 2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe delle Parti che hanno depositate esaurienti comparse conclusionali e memorie di replica.
****
4. 1. L'addebito della separazione
La richiesta di addebito è stata oggetto di rinuncia da parte di entrambe le parti.
pagina 11 di 16 4.2. Affidamento della minore ha 17 anni (essendo nata il [...] ne compirà 18 fra qualche Persona_5
mese): fermo l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori e fermo il collocamento residenziale nell'abitazione di via Doberdò 8/14 in Trieste, località Opicina, non si ritiene di stabilire alcun calendario dei tempi di permanenza presso il padre o la madre, potendo decidere liberamente modi e tempi della frequentazione del padre e dei nonni Per_1
paterni e della nonna materna.
L'affidamento condiviso comporta che le decisioni di maggior interesse per la minore verranno prese congiuntamente dai genitori.
4.3. L'assegnazione della casa familiare.
La questione della assegnazione della casa familiare e, prima ancora, della sua stessa individuazione (era la casa di via del Rivo a Trieste, come sostiene o era la casa dei Pt_1
genitori dello a Opicina, come sostiene la ), può dirsi definitivamente superata Pt_1 CP_1 dalla Corte d'Appello che, sul punto, ha respinto il reclamo dello (seppur con una Pt_1
motivazione che aveva destato qualche equivoco e che ha lasciato aperta la questione sul carattere transitorio della destinazione, oggetto di distinta controversia);
è emerso, invero, che l'appartamento era stato messo a disposizione dai genitori di Pt_1
per la famiglia di quest'ultimo (la coppia stava cercando un'altra sistemazione e
[...]
l'appartamento di via Doberdò avrebbe consentito di stare vicino ai nonni che vivono a loro volta a Opicina in una casa grande con giardino); un comodato d'uso, anche se non tradotto in alcuna scrittura, è titolo sufficiente per dare alla casa una destinazione precisa nell'interesse della famiglia;
la temporaneità di quel godimento, di per sé precario, si sarebbe Persona_6
consolidata fino ad avere una durata determinabile per relationem, ossia dipendente dalle necessità familiari, se il nucleo familiare avesse mantenuto la propria solidità; nella prospettiva del (il sig. e, di conseguenza del figlio unico ), invece, quella Parte_4 Persona_3 Pt_1
temporaneità avrebbe dovuto cessare di fronte alla crisi coniugale e la famiglia ritornare a
Trieste in via del Rivo, dove la coppia aveva vissuto fino al 2017 (mentre le infiltrazioni nell'appartamento cui si era richiamato per sottolineare la temporanea sistemazione a Pt_1
Opicina, si sarebbero verificate in seguito e non hanno poi impedito di dare l'appartamento in locazione a terzi); si tenga conto peraltro che i dissapori e i contrasti familiari rendevano pagina 12 di 16 intollerabile per gli anziani genitori di l'idea che la casa, frutto dei loro risparmi e Parte_1
che avrebbero voluto locare per trarne una rendita idonea a integrare le loro pensioni, potesse essere goduta da una nuora con cui non andavano affatto d'accordo e i cui atteggiamenti erano stati fonte di grande sofferenza per il figlio e per loro;
va tuttavia qui ribadito che una volta data la destinazione della casa alla famiglia Pt_5
tale destinazione si conserva anche dopo la crisi della famiglia e l'assegnazione
[...]
diventa funzionale ai (soli) interessi dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti), dei quali la giurisprudenza protegge l'habitat in modo ormai inequivoco (dopo Cass, sez unite civili, 29.9.2014, n. 20448 non si registrano pronunce difformi). Si riporta qui la massima:
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.
(vds anche di recente Cass 9 gennaio 2025, n. 573; Cass. 29/9/2023, n. 27634 secondo le quali l'unica deroga alla destinazione potrebbe essere data dalla sopravvenienza di un urgente e indifferibile bisogno ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c. che, nel caso in esame, non si è verificato).
Dal momento che la minore è collocata presso la madre ed entrambe risiedono in via
Doberdò 8/14 a Opicina, detta casa viene assegnata a;
solo il venire meno, allo Controparte_1
stato, delle esigenze della figlia (ora minorenne, ma anche quando sarà maggiorenne e non autosufficiente) a continuare a risiedere in detta abitazione potrà far cadere il vincolo della assegnazione (si pensi ad esempio a un cambio di residenza per esigenze di studio o di lavoro o per altri personali motivi).
4.4 Mantenimento.
pagina 13 di 16 Entrambi i coniugi sono indipendenti e dotati di proprio reddito da lavoro con ricavati pressoché equivalenti: lo stipendio di da quando è dipendente della Nova Facility, Parte_1
ossia da agosto 2024, è stabile e gli assicura una entrata netta di 1470 euro per 13 mensilità; lo stipendio di è di 1600 euro al mese per dodici mesi (si tratta di dati recenti che Controparte_1 si traggono dalle loro stesse dichiarazioni a verbale del 30/10/2024): Quest'anno io CP_1
lavoro ho un contratto dal 1 settembre al 30 giugno come insegnante d'inglese delle scuole medie per 9 + 9 ore, ho sei classi. Percepisco mediamente 1500-1600 al mese (abbiamo una tredicesima a dicembre, ma non lavoro a luglio e agosto); l'appartamento [di via del Rivo a
Trieste] è sempre affittato per 500 euro al mese e pago il mutuo a tasso variabile di euro 265-
270 al mese): dunque, stando alle loro spontanee dichiarazioni, le entrate nette di CP_1
sono pari a circa 25.000 euro all'anno (non volendo qui considerare le ripetizioni che la
[...]
stessa dà come insegnante perché si bilanciano con quelle che richiede per la figlia in un mercato ancora proficuo e parallelo alla didattica offerta dalla scuola pubblica); le entrate di sono pari invece a circa 19.000 euro. La ha un mutuo sull'appartamento Parte_1 CP_1
che finirà di pagare tra qualche anno, è per ora onerato dal contributo al mantenimento Pt_1
della figlia di equivalente importo;
la inoltre è proprietaria di una casa in Croazia a CP_1
Fontane (gravata dall'usufrutto della madre) dove trascorre tutte le vacanze estive e di un terreno a San Giovanni (Croazia); i suoi risparmi (circa 55.000 sul c/c all'inizio del procedimento – vds doc 87 contro i 2000,00 di saldo c/c dello sono stati Pt_1
verosimilmente in parte erosi dalle spese di causa anche considerando il naturale raddoppio delle voci tariffarie “studio” e “costituzione” che hanno richiesto i frequenti cambi di legale, ma sono rimasti superiori a quelli dello Pt_1
Pesa, dunque, nuovamente, sulla domanda di un contributo al mantenimento l'assegnazione della casa familiare che consente per la un “risparmio di spesa” non CP_1
indifferente (lei stessa ricorda che aveva cercato di trovare un appartamento a Opicina ma meno di 700 euro al mese non avrebbe speso per l'affitto, mentre i suoceri riferiscono che la casa avrebbe potuto offrire loro una rendita di 1200 al mese).
L'assegnazione della casa familiare dunque ha un valore;
e anche a questo proposito è granitica la giurisprudenza della Suprema Corte: Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche pagina 14 di 16 all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto
(Cass. 21/9/2022, n. 27599.
D'altro canto, allo stato, continua ad abitare coi i genitori contribuendo in modo Pt_1
assai limitato alle spese di casa (dove, è bene ricordarlo, la nipote può godere di una stanza propria) e deve potersi dotare di una abitazione autonoma che, alle attuali condizioni di mercato, dimezzerebbe le sue entrate.
Nella situazione così descritta, e considerata la migliore condizione economica della rispetto a quella dello questo Collegio ritiene: CP_1 Pt_1
1. di non stabilire alcun contributo per il mantenimento di un coniuge rispetto all'altro;
2. di consentire alla di percepire il 100% dell'assegno unico in ragione della CP_1
convivenza con la figlia;
3. di porre a carico di l'obbligo di contribuire alle sole spese straordinarie Parte_1
della figlia nella misura del 50% secondo le regole del Protocollo vigente dal 18 maggio 2015, senza versare alcun contributo al mantenimento ordinario (salvo le spese correnti dirette per il tempo in cui la minore permane presso il padre).
Attese le numerose variazioni avutesi in corso di causa sul contributo al mantenimento, si stabilisce che la decorrenza di tali disposizioni sia dalla pronuncia di questa sentenza ossia dal mese di agosto 2025.
4.5.Le spese del giudizio
In ragione dell'andamento della causa, del parziale accoglimento delle loro istanze e quindi della reciproca soccombenza, le spese di causa vengono integralmente compensate tra le parti.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.568/2020, così provvede: richiamata la sentenza di separazione personale pronunciata da questo Tribunale il 7 dicembre 2020 tra i coniugi e , dispone le seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
1.affida la figlia minore nata il [...], a [...] i genitori con Per_1
collocazione residenziale presso la casa di via Doberdò, in loc. Opicina a Trieste presso la madre, perciò assegnataria di detta abitazione;
2. le visite e i tempi di permanenza presso il padre e i nonni saranno rimessi all'accordo diretto con la minore, data l'imminenza della sua maggiore età;
3. è obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie secondo il Parte_1
locale Protocollo a partire da agosto 2025;
4. l'assegno unico viene percepito in via esclusiva dalla madre con analoga decorrenza.
5. Le spese del giudizio sono compensate.
Trieste, così deciso l'11 agosto 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Carlesso
la Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 16 di 16