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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/09/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1602/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 10/9/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. , e , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 CP_1 [...]
, difesi dall'avv. Loreta Altobelli, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/7/2025 i signori e premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio il 15/7/2007 a Sora (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, la figlia
(nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei Per_1 coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
La natura consensuale del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1602/2025 del
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sora (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Sora (FR) dell'anno 2007 al numero 61, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 10/9/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1602/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 10/9/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. , e , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 CP_1 [...]
, difesi dall'avv. Loreta Altobelli, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/7/2025 i signori e premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio il 15/7/2007 a Sora (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, la figlia
(nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei Per_1 coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
La natura consensuale del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1602/2025 del
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sora (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Sora (FR) dell'anno 2007 al numero 61, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 10/9/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi