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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1190 del Registro Generale VG 2025
TRA
, n. a LIPARI (ME) il 06/12/1966 Parte_1
E
, n. a ALBANIA il 12/08/1978, Parte_2
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. PALAMARA ROMEO e dall'avv.
PALAMARA ROMEO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio civile il 07/12/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIPARI;
che dall'unione non erano nati figli;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 12 giugno 2024; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi
1 in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto il
07/12/2009 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
LIPARI, tra e , come Parte_1 Parte_2 generalizzati in intestazione, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LIPARI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 18 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Antonino Orifici)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1190 del Registro Generale VG 2025
TRA
, n. a LIPARI (ME) il 06/12/1966 Parte_1
E
, n. a ALBANIA il 12/08/1978, Parte_2
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. PALAMARA ROMEO e dall'avv.
PALAMARA ROMEO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio civile il 07/12/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIPARI;
che dall'unione non erano nati figli;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 12 giugno 2024; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi
1 in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto il
07/12/2009 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
LIPARI, tra e , come Parte_1 Parte_2 generalizzati in intestazione, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LIPARI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 18 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Antonino Orifici)
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