TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4392 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 19/12/1988, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo via N. Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Mancuso Maria Nunziella che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 13/04/1989, elettivamente domiciliato in Palermo, CP_1 Piazza Amendola n. 31, presso lo studio dell'avv. Liberto Antonio che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/09/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“-1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
-2) le parti rappresentano che la casa coniugale sita in Carini (PA) Via Piano Monaco n. 13 (già Via Giovanni Paolo II snc), identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Carini, Foglio 6, Part.lla 3623, Sub.1, Cat. A/7, e' in comproprietà tra i coniugi per la quota del 65% alla IGa Parte_1 e per la restante quota del 35% al IG . Su detto immobile grava un mutuo
[...] CP_1 ipotecario, cointestato ad entrambi i coniugi, contratto in data 29.12.2021 n. 70200477886 con la per un debito residuo di circa €. 67.470,28. Le prati espressamente Controparte_2 convengono che il IG , si obbliga a trasferire alla IGa la proprietà CP_1 Parte_1 della propria quota del 35% affinchè quest'ultima divenga unica ed esclusiva proprietaria dell'intero immobile;
- 3) il sopraddetto trasferimento verrà formalizzato con successivo e separato atto pubblico, da stipularsi dinanzi ad un Notaio scelto dalla IGa , la quale ne sosterrà integralmente le Parte_1 relative spese ed oneri di trasferimento entro e non oltre il 31.12.2025. La stipula di detto atto notarile rimane condizionata all'accollo del mutuo da parte della moglie ovvero alla sua completa estinzione del debito residuo;
- 4) La sig.ra si obbliga a trasferire o comunque a intestare a suo nome tutte le utenze Parte_1 domestiche relative al suddetto immobile, già destinato a casa coniugale, entro giorni 30 dal deposito del presente atto;
- 5) gli accordi di cui ai precedenti punti costituiscono una regolamentazione complessiva e definitiva di tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, e il trasferimento della quota immobiliare di appartenenza al IG avviene anche in funzione di mantenimento “una tantum” in favore CP_1 della IGa;
Parte_1
- 6) la signora rinuncia, in ogni caso, ad ogni forma di mantenimento da parte del Parte_1 marito ”. CP_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 13/05/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 17- P. II – serie A – Anno 2019).
2 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4392 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 19/12/1988, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo via N. Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Mancuso Maria Nunziella che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 13/04/1989, elettivamente domiciliato in Palermo, CP_1 Piazza Amendola n. 31, presso lo studio dell'avv. Liberto Antonio che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/09/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“-1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
-2) le parti rappresentano che la casa coniugale sita in Carini (PA) Via Piano Monaco n. 13 (già Via Giovanni Paolo II snc), identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Carini, Foglio 6, Part.lla 3623, Sub.1, Cat. A/7, e' in comproprietà tra i coniugi per la quota del 65% alla IGa Parte_1 e per la restante quota del 35% al IG . Su detto immobile grava un mutuo
[...] CP_1 ipotecario, cointestato ad entrambi i coniugi, contratto in data 29.12.2021 n. 70200477886 con la per un debito residuo di circa €. 67.470,28. Le prati espressamente Controparte_2 convengono che il IG , si obbliga a trasferire alla IGa la proprietà CP_1 Parte_1 della propria quota del 35% affinchè quest'ultima divenga unica ed esclusiva proprietaria dell'intero immobile;
- 3) il sopraddetto trasferimento verrà formalizzato con successivo e separato atto pubblico, da stipularsi dinanzi ad un Notaio scelto dalla IGa , la quale ne sosterrà integralmente le Parte_1 relative spese ed oneri di trasferimento entro e non oltre il 31.12.2025. La stipula di detto atto notarile rimane condizionata all'accollo del mutuo da parte della moglie ovvero alla sua completa estinzione del debito residuo;
- 4) La sig.ra si obbliga a trasferire o comunque a intestare a suo nome tutte le utenze Parte_1 domestiche relative al suddetto immobile, già destinato a casa coniugale, entro giorni 30 dal deposito del presente atto;
- 5) gli accordi di cui ai precedenti punti costituiscono una regolamentazione complessiva e definitiva di tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, e il trasferimento della quota immobiliare di appartenenza al IG avviene anche in funzione di mantenimento “una tantum” in favore CP_1 della IGa;
Parte_1
- 6) la signora rinuncia, in ogni caso, ad ogni forma di mantenimento da parte del Parte_1 marito ”. CP_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 13/05/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 17- P. II – serie A – Anno 2019).
2 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
3