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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 1387/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1387 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Rosaria Calvio, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi,
Walter Miceli e Fabio Ganci
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Guido Operamolla dell'Avvocatura dello Stato del distretto di
Bari
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1846/2023 del 25.05.2023 il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con il indicato in CP_1 epigrafe, ha accolto in parte la domanda proposta dall'odierno appellante, volta all'accertamento del diritto alla corresponsione della c.d. Carta del Docente, in ragione del servizio prestato quale docente a tempo determinato per gli anni scolastici indicati in ricorso.
In particolare, il Tribunale: 1) ha dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del all'accredito della somma di euro 1.000,00 sulla CP_1
1 carta elettronica a generarsi per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 2) ha rigettato la domanda in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2019/2020; 3) ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza il docente ha proposto appello con ricorso depositato il
22.11.2023, impugnando la statuizione nella parte in cui non ha riconosciuto le annualità 2017/2018 e 2019/2020 e nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese.
Il si è costituito tardivamente con memoria depositata il 12.12.2024, CP_1 con la quale ha resistito al gravame, eccependone preliminarmente l'inammissibilità per decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 16.12.2024 la Corte, preso atto delle deduzioni svolte dal difensore dell'appellante circa l'asserita inidoneità della notifica della sentenza a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, e ritenuta la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti in ordine alle modalità e all'efficacia della predetta notifica, con particolare riferimento agli indirizzi telematici presso cui è stata (o avrebbe dovuto essere) effettuata, ha concesso termine per brevi note su detta questione;
la causa è stata dunque rinviata all'udienza del 10.03.2025, allorquando, presente il difensore della sola parte appellante, è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett.
b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4
d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre
2022, n. 197).
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Dispone invero l'art. 326 c.p.c., nella versione applicabile alle impugnazioni proposte a decorrere dal 28 febbraio 2023, ai sensi delle modifiche introdotte dal d.lgs.
10 ottobre 2022, n.149, che i termini per l'impugnazione stabiliti nell'articolo 325 c.p.c. sono perentori e «decorrono dalla notificazione della sentenza sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario».
Tanto premesso, risulta provato in atti che la copia informatica della sentenza impugnata è stata notificata al in data 19.07.2023, «a ogni effetto di legge CP_1 mediante invio dalla casella di posta elettronica certificata» recante l'indirizzo del difensore del docente «trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata … agli indirizzi PEC … estratti dall'indice dei domicili digitali della Pubblica
Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA)», come testualmente si legge nella relazione di notifica del 19.07.2023 prodotta dal appellato. CP_1
2 La notifica prodotta ed effettuata «a ogni effetto di legge» risulta del tutto idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo essere condivise le deduzioni di parte appellante in ordine all'asserita invalidità della stessa poiché non effettuata presso il domicilio eletto dal funzionario del costituito in primo CP_1 grado.
In particolare, all'udienza del 16.12.2024 il difensore del docente ha contestato l'avversa eccezione di inammissibilità dell'appello, sostenendo che la notifica della sentenza è stata eseguita a luglio del 2023 ai soli fini dell'esecuzione, come dimostrato dal fatto che essa non è stata eseguita presso il domicilio eletto in primo grado dal convenuto (PEC: . CP_1 Email_1
Nelle note autorizzate depositate il 12.02.2025, parte appellante ha rimarcato che la notifica della sentenza di primo grado è stata effettuata a luglio 2023 unicamente agli indirizzi Email_2
diversi da quello Email_3 Email_4 indicato nella memoria di costituzione di primo grado, ove il era costituito CP_1 personalmente a mezzo di un proprio funzionario ai sensi dell'art. 417 bis, co. 1 c.p.c.; da tale circostanza trae la conseguenza che detta notifica sarebbe inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto effettuata nei confronti della parte personalmente e non del suo difensore.
La tesi prospettata dall'appellante non può trovare accoglimento.
Rileva infatti questa Corte che, in materia di notifica della sentenza alla pubblica amministrazione che si sia avvalsa in primo grado di propri funzionari ex art. 417-bis c.p.c., occorre valutare l'evoluzione normativa introdotta dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, commi 6, 7 e 12, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, che ha innovato il precedente quadro interpretativo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità aveva tradizionalmente ritenuto che, in caso di difesa della pubblica amministrazione mediante propri dipendenti, «la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente», attribuendo a quest'ultimo «tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso» (cfr. Cass. 22 febbraio 2008,
n. 4690; Cass. 26 ottobre 2017, n. 25483; Cass. 16 settembre 2016, n. 18154).
Tale impostazione è stata tuttavia superata dalla sopravvenuta normativa sul processo telematico, in quanto l'art. 16, al comma 7, ultima parte, del D.L. n. 179 del
2012, ha testualmente disposto che «tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati
a norma del comma 12».
3 L'uso dell'avverbio «esclusivamente» nella disposizione del comma 7 introduce un elemento di stretta tipicità formale che non può essere derogato mediante il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo;
ciò è particolarmente rilevante in relazione alle comunicazioni (o notificazioni) del provvedimento finale di un processo di primo grado, nel quale sia consentita la difesa a mezzo funzionari, quando tali comunicazioni abbiano effetto ai fini dell'impugnazione.
Tanto è stato di recente ribadito da Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 24.05.2021,
n. 14195, secondo cui, nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (cfr. sul punto anche Cass. civ., sez. lav., 16.09.2024, n. 24817).
Va poi dato atto che il suesposto quadro normativo è stato innovato dal D.L. n.
76/2020 che ha introdotto l'art. 16-ter, comma 1-ter, secondo cui: «fermo restando quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-ter».
Ne consegue che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione deve essere effettuata secondo il seguente ordine: in primis, va inoltrata all'indirizzo PEC risultante dal "Registro PP.AA." di cui all'art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 e, solo in caso di mancanza di tale indirizzo ovvero di altri impedimenti, va indirizzata al domicilio digitale indicato nell'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82/2005 (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. lav.,
05.11.2021, n. 32166, secondo cui: «a partire dal D.L. n. 76 del 2020, date le modifiche apportate al comma 13 cit., il privato che debba procedere alla notifica alla P.A. difesa da funzionari, qualora non possa operare il sistema di cui al comma 12, in una delle
4 sue articolazioni, deve invece procedere alla notifica presso il domicilio digitale (c.d.
IPA) come previsto e regolato dal neointrodotto art. 16-ter, comma 1-ter cit. (v. ora anche, sul tema, Cass. 25 agosto 2021, n. 23445».
Da quanto detto discende la piena validità della notifica della sentenza effettuata all'amministrazione appellata, poiché eseguita dall'appellante in data 19.07.2023, mediante trasmissione di copia informatica agli indirizzi PEC testualmente «estratti dall'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di
Pubblici Servizi (IPA)», con conseguente idoneità della stessa a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
L'appello è stato nella specie depositato - come già rilevato - solo il 22 novembre
2023, quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, sicché risulta tardivo e, come tale, inammissibile.
Ai fini dell'ammissibilità, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass. civ., Sez. III,
8/02/2013, n. 3077).
Inoltre, l'inammissibilità dell'appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine (prima di un anno e ora di sei mesi) previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità) e tale inammissibilità non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI - 5, 6/05/2013, n. 10440).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, vista la peculiarità della questione affrontata in considerazione della stratificazione normativa in materia di notifiche presso gli indirizzi telematici della P.A., di non agevole decodificazione e interpretazione, come affermato pure dalla Corte di cassazione che ha definito farraginosa> la disciplina in questione, nella quale il legislatore, quasi sempre all'origine a mezzo della decretazione d'urgenza (come risulta dal quadro sopra tratteggiato), si è prodotto in una serie di frequenti “novelle” in ristretto arco temporale> (cfr. Cass. 24817/2024 cit.; Cass. 2460/2021).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22.11.2023 da Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 1846/2023 resa dal Tribunale di Foggia in data 25.05.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10.03.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
6
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1387 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Rosaria Calvio, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi,
Walter Miceli e Fabio Ganci
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Guido Operamolla dell'Avvocatura dello Stato del distretto di
Bari
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1846/2023 del 25.05.2023 il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con il indicato in CP_1 epigrafe, ha accolto in parte la domanda proposta dall'odierno appellante, volta all'accertamento del diritto alla corresponsione della c.d. Carta del Docente, in ragione del servizio prestato quale docente a tempo determinato per gli anni scolastici indicati in ricorso.
In particolare, il Tribunale: 1) ha dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del all'accredito della somma di euro 1.000,00 sulla CP_1
1 carta elettronica a generarsi per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 2) ha rigettato la domanda in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2019/2020; 3) ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza il docente ha proposto appello con ricorso depositato il
22.11.2023, impugnando la statuizione nella parte in cui non ha riconosciuto le annualità 2017/2018 e 2019/2020 e nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese.
Il si è costituito tardivamente con memoria depositata il 12.12.2024, CP_1 con la quale ha resistito al gravame, eccependone preliminarmente l'inammissibilità per decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 16.12.2024 la Corte, preso atto delle deduzioni svolte dal difensore dell'appellante circa l'asserita inidoneità della notifica della sentenza a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, e ritenuta la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti in ordine alle modalità e all'efficacia della predetta notifica, con particolare riferimento agli indirizzi telematici presso cui è stata (o avrebbe dovuto essere) effettuata, ha concesso termine per brevi note su detta questione;
la causa è stata dunque rinviata all'udienza del 10.03.2025, allorquando, presente il difensore della sola parte appellante, è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett.
b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4
d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre
2022, n. 197).
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Dispone invero l'art. 326 c.p.c., nella versione applicabile alle impugnazioni proposte a decorrere dal 28 febbraio 2023, ai sensi delle modifiche introdotte dal d.lgs.
10 ottobre 2022, n.149, che i termini per l'impugnazione stabiliti nell'articolo 325 c.p.c. sono perentori e «decorrono dalla notificazione della sentenza sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario».
Tanto premesso, risulta provato in atti che la copia informatica della sentenza impugnata è stata notificata al in data 19.07.2023, «a ogni effetto di legge CP_1 mediante invio dalla casella di posta elettronica certificata» recante l'indirizzo del difensore del docente «trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata … agli indirizzi PEC … estratti dall'indice dei domicili digitali della Pubblica
Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA)», come testualmente si legge nella relazione di notifica del 19.07.2023 prodotta dal appellato. CP_1
2 La notifica prodotta ed effettuata «a ogni effetto di legge» risulta del tutto idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo essere condivise le deduzioni di parte appellante in ordine all'asserita invalidità della stessa poiché non effettuata presso il domicilio eletto dal funzionario del costituito in primo CP_1 grado.
In particolare, all'udienza del 16.12.2024 il difensore del docente ha contestato l'avversa eccezione di inammissibilità dell'appello, sostenendo che la notifica della sentenza è stata eseguita a luglio del 2023 ai soli fini dell'esecuzione, come dimostrato dal fatto che essa non è stata eseguita presso il domicilio eletto in primo grado dal convenuto (PEC: . CP_1 Email_1
Nelle note autorizzate depositate il 12.02.2025, parte appellante ha rimarcato che la notifica della sentenza di primo grado è stata effettuata a luglio 2023 unicamente agli indirizzi Email_2
diversi da quello Email_3 Email_4 indicato nella memoria di costituzione di primo grado, ove il era costituito CP_1 personalmente a mezzo di un proprio funzionario ai sensi dell'art. 417 bis, co. 1 c.p.c.; da tale circostanza trae la conseguenza che detta notifica sarebbe inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto effettuata nei confronti della parte personalmente e non del suo difensore.
La tesi prospettata dall'appellante non può trovare accoglimento.
Rileva infatti questa Corte che, in materia di notifica della sentenza alla pubblica amministrazione che si sia avvalsa in primo grado di propri funzionari ex art. 417-bis c.p.c., occorre valutare l'evoluzione normativa introdotta dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, commi 6, 7 e 12, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, che ha innovato il precedente quadro interpretativo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità aveva tradizionalmente ritenuto che, in caso di difesa della pubblica amministrazione mediante propri dipendenti, «la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente», attribuendo a quest'ultimo «tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso» (cfr. Cass. 22 febbraio 2008,
n. 4690; Cass. 26 ottobre 2017, n. 25483; Cass. 16 settembre 2016, n. 18154).
Tale impostazione è stata tuttavia superata dalla sopravvenuta normativa sul processo telematico, in quanto l'art. 16, al comma 7, ultima parte, del D.L. n. 179 del
2012, ha testualmente disposto che «tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati
a norma del comma 12».
3 L'uso dell'avverbio «esclusivamente» nella disposizione del comma 7 introduce un elemento di stretta tipicità formale che non può essere derogato mediante il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo;
ciò è particolarmente rilevante in relazione alle comunicazioni (o notificazioni) del provvedimento finale di un processo di primo grado, nel quale sia consentita la difesa a mezzo funzionari, quando tali comunicazioni abbiano effetto ai fini dell'impugnazione.
Tanto è stato di recente ribadito da Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 24.05.2021,
n. 14195, secondo cui, nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (cfr. sul punto anche Cass. civ., sez. lav., 16.09.2024, n. 24817).
Va poi dato atto che il suesposto quadro normativo è stato innovato dal D.L. n.
76/2020 che ha introdotto l'art. 16-ter, comma 1-ter, secondo cui: «fermo restando quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-ter».
Ne consegue che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione deve essere effettuata secondo il seguente ordine: in primis, va inoltrata all'indirizzo PEC risultante dal "Registro PP.AA." di cui all'art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 e, solo in caso di mancanza di tale indirizzo ovvero di altri impedimenti, va indirizzata al domicilio digitale indicato nell'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82/2005 (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. lav.,
05.11.2021, n. 32166, secondo cui: «a partire dal D.L. n. 76 del 2020, date le modifiche apportate al comma 13 cit., il privato che debba procedere alla notifica alla P.A. difesa da funzionari, qualora non possa operare il sistema di cui al comma 12, in una delle
4 sue articolazioni, deve invece procedere alla notifica presso il domicilio digitale (c.d.
IPA) come previsto e regolato dal neointrodotto art. 16-ter, comma 1-ter cit. (v. ora anche, sul tema, Cass. 25 agosto 2021, n. 23445».
Da quanto detto discende la piena validità della notifica della sentenza effettuata all'amministrazione appellata, poiché eseguita dall'appellante in data 19.07.2023, mediante trasmissione di copia informatica agli indirizzi PEC testualmente «estratti dall'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di
Pubblici Servizi (IPA)», con conseguente idoneità della stessa a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
L'appello è stato nella specie depositato - come già rilevato - solo il 22 novembre
2023, quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, sicché risulta tardivo e, come tale, inammissibile.
Ai fini dell'ammissibilità, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass. civ., Sez. III,
8/02/2013, n. 3077).
Inoltre, l'inammissibilità dell'appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine (prima di un anno e ora di sei mesi) previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità) e tale inammissibilità non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI - 5, 6/05/2013, n. 10440).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, vista la peculiarità della questione affrontata in considerazione della stratificazione normativa in materia di notifiche presso gli indirizzi telematici della P.A., di non agevole decodificazione e interpretazione, come affermato pure dalla Corte di cassazione che ha definito farraginosa> la disciplina in questione, nella quale il legislatore, quasi sempre all'origine a mezzo della decretazione d'urgenza (come risulta dal quadro sopra tratteggiato), si è prodotto in una serie di frequenti “novelle” in ristretto arco temporale> (cfr. Cass. 24817/2024 cit.; Cass. 2460/2021).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22.11.2023 da Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 1846/2023 resa dal Tribunale di Foggia in data 25.05.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10.03.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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