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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 420/2025 depositato il 30/01/2025, relativo alla sentenza n.
93/2023 sezione 12
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4059/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente chiede lo sgravio dell'importo di euro 95.325,46 (rettificato dall'ufficio in euro
80.307,82 (seguito di sgravio parziale) non che l'importo di euro 15.689,67 (attualmente rettificato dall'Ufficio in euro 11.539,93). in applicazione del secondo punto della decisione in cui il collegio "come correttamente rileva la ricorrente, gli interessi, ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 302 del 1973, vanno applicati soltanto sull'imposta e non anche su sanzioni ed interessi. Anche questa parte il ricorso è quindi fondato" L'Ufficio si oppone riportandosi quanto riportansi quanto espresso in atti, non sussistendo interessi ex art. 30 in cartella.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso per giudizio di ottemperanza proposto per la società Ricorrente_1 S.p.A.in relazione alla sentenza della Corte gi Giustizia di I grado di Milano n. 93/2023 sezione 12 del 03/10/2022 depositata il 16/01/23 che
“accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate” .
- che la sentenza della CTP n. 93/2023, è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge
. Passata in giudicato.
- che l'ufficio non ha ad oggi rimborsato le somme oggetto della richiamata sentenza e dunque non ha adempiuto a quanto disposto dalla Corte di Giustizia Tibutaria di I grado di Milano;
-Di dare attuazione alla sentenza n. 93/12/2023 emessa da Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, con cui è stato accolto (parzialmente) il ricorso promosso da Ricorrente_1 Spa ed imposto all'Agenzia delle Entrate di procedere allo sgravio dell'iscrizione a ruolo: 1) degli interessi da sospensione sugli interessi contenuti nell'avviso di accertamento n. T9509C104196, nonchè sulle sanzioni contenute nell'atto di irrogazione n. T95COC101133; e 2) degli interessi da sospensione calcolati su imposta/interessi/ sanzioni per il periodo 20 dicembre 2018-24 aprile 2020.
-Di annullare del tutto l'iscrizione a ruolo dei detti interessi da sospensione, ammontanti ad € 95.325,46; e di comunicare all'Agenzia delle Entrate di Riscossione di provvedere al rimborso di tale importo, in favore dell'odierna istante, unitamente al rimborso delle ulteriori somme versate in ottemperanza alla cartella di pagamento originariamente notificatale, somme, queste, sgravate dall'Agenzia delle Entrate in obbedienza ad uno dei due comandi imposti dal Giudice tributario.
-Dichiarare l'inadempimento di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e della Brianza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 93/12/2023 emessa da codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano e, in particolare, agli obblighi: di procedere allo sgravio dell'iscrizione a ruolo 2020/002115, azzerando l'importo di € 95.325,46, preteso a titolo di interessi da sospensione sulle sanzioni, nonché
l'importo di € 15.698,67, preteso a titolo di interessi da sospensione sugli interessi.
La DP di Monza e della Brianza ritualmente costituitasi con controdeduzioni precisa di avere dato corretta esecuzione alla sentenza rideterminando gli importi dovuti, sottraendo gli importi corrispondenti agli interessi compresi nell'intervallo di tempo indicato dal giudice dal 18 dicembre 2018 al 31 gennaio 2022. Con provvedimento del 6 marzo 2023 veniva convalidato lo sgravio parziale protocollo n. 2023S0134309 della cartella di pagamento n. 06820200044374916000 , provvedimento regolarmente notificato alla Parte in data
8 marzo 2023 con protocollo n. 28170.
Successivamente l'Ufficio rispondeva puntualmente alle richieste della Basf spiegando le ragioni del proprio operato ed evidenziando di aver tempestivamente dato corretta esecuzione alla pronuncia. Al tal proposito, si vedano il riscontro all'istanza di autotutela prot. 103649 del 24 luglio 2024 ed il riscontro all'istanza di messa in mora prot. 146884 del 25 ottobre 2024 . Alla luce di tutto quanto sopra osservato ed evidenziato,
l'Ufficio ritiene di aver correttamente eseguito la sentenza de quo, sia sulla base dell'interpretazione letterale della stessa evincibile direttamente dal dato testuale, che di quella logica e giuridica, ricavabile dal corpo della motivazione. A ben vedere, la Corte non ha mai sancito la nullità degli interessi di sospensione su sanzioni ed interessi e non solo per il richiamo ai diversi interessi ex art.30, ma per quanto espressamente affermato in un passaggio precedente della motivazione. Nella memoria la ricorrente ribadisce che non può esservi dubbio o una differente interpretazione sul contenuto della sentenza qui trascritto. I Giudici richiamano l'art. 30 del DPR n. 602/73 – a mente del quale «
Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire alla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora» (enfasi aggiunta, n.d.r.) – e, trasferendo alla fattispecie in esame proprio il contenuto di detta norma, in accoglimento della domanda della ricorrente, concludono che gli interessi (di mora) «vanno applicati soltanto sull'imposta e non anche sulle sanzioni e sugli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio esaminati gli atti osserva quanto segue.
In materia di ottemperanza di sentenze Tributarie, la Corte di Legittimità ha ritenuto con carattere nomofilattico quanto segue;
(cass 669/2025 in motiv) “ Deve inoltre considerarsi la peculiare natura
“attuativa” del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass. 20/06/2019,
n. 16569, in motivazione): «Tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché́ il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza» Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire
(cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall'altro lato, può - e deve - essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del
25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell'ottemperanza può compiere un'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.». Dunque, il giudice dell'ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare… (conf. cass. n. 14642/19, cass. n. 9094/25).
Nel caso in esame, il
PQM
della sentenza da ottemperare così dispone. “La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate”.
Dai motivi mdella sentenza si rileva e si riporta testualmente. -Risulta pertanto corretta la pretesa dell'Amministrazione di applicare gli interessi a decorrere dalla notifica alla ricorrente dell'atto impositivo.
“Tuttavia, poiché non può essere posto a danno del contribuente il ritardo con il quale la stessa
Amministrazione ha, nel concreto, provveduto a notificare la decisione sulla MAP, ritiene il Collegio che, per il periodo 20 dicembre 2018-31 gennaio 2022, gli interessi non siano dovuti. Va infine osservato che, come correttamente rileva la ricorrente, gli interessi, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 302 del 1973, vanno applicati soltanto sull'imposta e non anche su sanzioni ed interessi. Anche in questa parte il ricorso è, quindi, fondato”.
E' pacifico che nella sentenza da ottemperare il collegio abbia ritenuto che gli interessi, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 302 del 1973, vanno applicati soltanto sull'imposta e non anche su sanzioni ed interessi.
Alla luce di quanto sopra il ricorso per l'ottemperanza va accolto, conseguentemente non sono dovuti gli importi che vanno annullati come rideterminati dall'ufficio in euro 80.307,82 a seguito di sgravio parziale , pretesi a titolo di interessi da sospensione sulle sanzioni, e dell'importo rettificato in euro 11.539,93 a seguito dello sgravio preteso a titolo di interessi da sospensione sugli interessi, come disposto nella motivazione della sentenza della Corte gi Giustizia di I grado di Milano n. 93/2023 sezione 12 del 03/10/2022 depositata il 16/01/23.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e ordina lo sgravio delle somme di euro 80307,82 e di euro 11539,93. spese compensate.
il relatore il Presidente
Dr Michele Salvo Dr Silvia Perrucci
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 420/2025 depositato il 30/01/2025, relativo alla sentenza n.
93/2023 sezione 12
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4059/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente chiede lo sgravio dell'importo di euro 95.325,46 (rettificato dall'ufficio in euro
80.307,82 (seguito di sgravio parziale) non che l'importo di euro 15.689,67 (attualmente rettificato dall'Ufficio in euro 11.539,93). in applicazione del secondo punto della decisione in cui il collegio "come correttamente rileva la ricorrente, gli interessi, ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 302 del 1973, vanno applicati soltanto sull'imposta e non anche su sanzioni ed interessi. Anche questa parte il ricorso è quindi fondato" L'Ufficio si oppone riportandosi quanto riportansi quanto espresso in atti, non sussistendo interessi ex art. 30 in cartella.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso per giudizio di ottemperanza proposto per la società Ricorrente_1 S.p.A.in relazione alla sentenza della Corte gi Giustizia di I grado di Milano n. 93/2023 sezione 12 del 03/10/2022 depositata il 16/01/23 che
“accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate” .
- che la sentenza della CTP n. 93/2023, è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge
. Passata in giudicato.
- che l'ufficio non ha ad oggi rimborsato le somme oggetto della richiamata sentenza e dunque non ha adempiuto a quanto disposto dalla Corte di Giustizia Tibutaria di I grado di Milano;
-Di dare attuazione alla sentenza n. 93/12/2023 emessa da Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, con cui è stato accolto (parzialmente) il ricorso promosso da Ricorrente_1 Spa ed imposto all'Agenzia delle Entrate di procedere allo sgravio dell'iscrizione a ruolo: 1) degli interessi da sospensione sugli interessi contenuti nell'avviso di accertamento n. T9509C104196, nonchè sulle sanzioni contenute nell'atto di irrogazione n. T95COC101133; e 2) degli interessi da sospensione calcolati su imposta/interessi/ sanzioni per il periodo 20 dicembre 2018-24 aprile 2020.
-Di annullare del tutto l'iscrizione a ruolo dei detti interessi da sospensione, ammontanti ad € 95.325,46; e di comunicare all'Agenzia delle Entrate di Riscossione di provvedere al rimborso di tale importo, in favore dell'odierna istante, unitamente al rimborso delle ulteriori somme versate in ottemperanza alla cartella di pagamento originariamente notificatale, somme, queste, sgravate dall'Agenzia delle Entrate in obbedienza ad uno dei due comandi imposti dal Giudice tributario.
-Dichiarare l'inadempimento di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e della Brianza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 93/12/2023 emessa da codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano e, in particolare, agli obblighi: di procedere allo sgravio dell'iscrizione a ruolo 2020/002115, azzerando l'importo di € 95.325,46, preteso a titolo di interessi da sospensione sulle sanzioni, nonché
l'importo di € 15.698,67, preteso a titolo di interessi da sospensione sugli interessi.
La DP di Monza e della Brianza ritualmente costituitasi con controdeduzioni precisa di avere dato corretta esecuzione alla sentenza rideterminando gli importi dovuti, sottraendo gli importi corrispondenti agli interessi compresi nell'intervallo di tempo indicato dal giudice dal 18 dicembre 2018 al 31 gennaio 2022. Con provvedimento del 6 marzo 2023 veniva convalidato lo sgravio parziale protocollo n. 2023S0134309 della cartella di pagamento n. 06820200044374916000 , provvedimento regolarmente notificato alla Parte in data
8 marzo 2023 con protocollo n. 28170.
Successivamente l'Ufficio rispondeva puntualmente alle richieste della Basf spiegando le ragioni del proprio operato ed evidenziando di aver tempestivamente dato corretta esecuzione alla pronuncia. Al tal proposito, si vedano il riscontro all'istanza di autotutela prot. 103649 del 24 luglio 2024 ed il riscontro all'istanza di messa in mora prot. 146884 del 25 ottobre 2024 . Alla luce di tutto quanto sopra osservato ed evidenziato,
l'Ufficio ritiene di aver correttamente eseguito la sentenza de quo, sia sulla base dell'interpretazione letterale della stessa evincibile direttamente dal dato testuale, che di quella logica e giuridica, ricavabile dal corpo della motivazione. A ben vedere, la Corte non ha mai sancito la nullità degli interessi di sospensione su sanzioni ed interessi e non solo per il richiamo ai diversi interessi ex art.30, ma per quanto espressamente affermato in un passaggio precedente della motivazione. Nella memoria la ricorrente ribadisce che non può esservi dubbio o una differente interpretazione sul contenuto della sentenza qui trascritto. I Giudici richiamano l'art. 30 del DPR n. 602/73 – a mente del quale «
Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire alla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora» (enfasi aggiunta, n.d.r.) – e, trasferendo alla fattispecie in esame proprio il contenuto di detta norma, in accoglimento della domanda della ricorrente, concludono che gli interessi (di mora) «vanno applicati soltanto sull'imposta e non anche sulle sanzioni e sugli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio esaminati gli atti osserva quanto segue.
In materia di ottemperanza di sentenze Tributarie, la Corte di Legittimità ha ritenuto con carattere nomofilattico quanto segue;
(cass 669/2025 in motiv) “ Deve inoltre considerarsi la peculiare natura
“attuativa” del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass. 20/06/2019,
n. 16569, in motivazione): «Tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché́ il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza» Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire
(cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall'altro lato, può - e deve - essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del
25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell'ottemperanza può compiere un'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.». Dunque, il giudice dell'ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare… (conf. cass. n. 14642/19, cass. n. 9094/25).
Nel caso in esame, il
PQM
della sentenza da ottemperare così dispone. “La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate”.
Dai motivi mdella sentenza si rileva e si riporta testualmente. -Risulta pertanto corretta la pretesa dell'Amministrazione di applicare gli interessi a decorrere dalla notifica alla ricorrente dell'atto impositivo.
“Tuttavia, poiché non può essere posto a danno del contribuente il ritardo con il quale la stessa
Amministrazione ha, nel concreto, provveduto a notificare la decisione sulla MAP, ritiene il Collegio che, per il periodo 20 dicembre 2018-31 gennaio 2022, gli interessi non siano dovuti. Va infine osservato che, come correttamente rileva la ricorrente, gli interessi, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 302 del 1973, vanno applicati soltanto sull'imposta e non anche su sanzioni ed interessi. Anche in questa parte il ricorso è, quindi, fondato”.
E' pacifico che nella sentenza da ottemperare il collegio abbia ritenuto che gli interessi, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 302 del 1973, vanno applicati soltanto sull'imposta e non anche su sanzioni ed interessi.
Alla luce di quanto sopra il ricorso per l'ottemperanza va accolto, conseguentemente non sono dovuti gli importi che vanno annullati come rideterminati dall'ufficio in euro 80.307,82 a seguito di sgravio parziale , pretesi a titolo di interessi da sospensione sulle sanzioni, e dell'importo rettificato in euro 11.539,93 a seguito dello sgravio preteso a titolo di interessi da sospensione sugli interessi, come disposto nella motivazione della sentenza della Corte gi Giustizia di I grado di Milano n. 93/2023 sezione 12 del 03/10/2022 depositata il 16/01/23.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e ordina lo sgravio delle somme di euro 80307,82 e di euro 11539,93. spese compensate.
il relatore il Presidente
Dr Michele Salvo Dr Silvia Perrucci