Ordinanza collegiale 17 dicembre 2021
Sentenza breve 24 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 17/12/2021, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01065/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Bozzoli ed Elena Fabbris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciana Puppin, e Ludovica Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, Regione del Veneto, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento-OMISSIS-, è stata comunicata alla ricorrente la inidoneità / rigetto “ vista la relazione del Direttore della -OMISSIS- ”;
- di ogni ulteriore atto comunque connesso per presupposizione o consequenzialità, ed in particolare:
- della relazione -OMISSIS- ove si si rileva che la -OMISSIS-avrebbe “ -OMISSIS- ”;
3- in parte qua e per quanto di ragione, nei limiti dell'interesse della ricorrente, del bando emanato-OMISSIS-, ad oggetto: “ -OMISSIS- ”, con specifico e limitato riferimento al posto bandito presso-OMISSIS- oggetto della precedente procedura di mobilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., dispone, anche in considerazione dell’assenza della difesa erariale, il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) rinvia l’esame dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.