Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 29 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 - ter del c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9243/2024
promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso del Foro Parte_1
di Napoli Nord, giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
-convenuto contumace -
Avente ad oggetto: Rapporto di pubblico impiego - docente a tempo determinato - Carta elettronica del docente – Diritto - Sussistenza.
Conclusioni: la parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, premettendo di essere docente della scuola superiore di secondo grado, inserita nelle GPS della provincia di
Catania per il biennio 2024 - 2026, e di aver prestato pregresso servizio, quale insegnante alle dipendenze della Pubblica Amministrazione scolastica, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nell'anno scolastico 2021/22, ha
1
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici - 2020/2021; 2) e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1
normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
3) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2020/2021 condannare il a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta Controparte_1 docente (o altro equipollente) per l'importo di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 4) Condannare il
[...]
, in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio Controparte_1
e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo Peluso
e Francesco Peluso quali anticipatari anche delle spese".
A fondamento delle dispiegate domande precisava, che, per l'anno scolastico summenzionato, non aveva fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di €
500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Evidenziava che la normativa vigente, nonostante le diverse pronunce in merito, non contemplava la possibilità per gli “insegnanti precari” di usufruire della suddetta “Carta elettronica del docente” creando un'ingiustificata discrepanza tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato.
Sottolineava che la VI sezione della Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, aveva riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio in questione, ritenendo che la limitazione ai soli docenti di ruolo contrastasse con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'Accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e affermando, conseguentemente, l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015 con l'ordinamento comunitario.
2 Ribadiva che la suddetta indennità doveva essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato, in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto - dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che di quello a tempo indeterminato, poiché, invero, dall'art. 282 del decreto legislativo n. 297/94, dall'art. 28 del
C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto
Scuola del 27 novembre 2007 emerge come il sia tenuto a fornire strumenti, risorse e CP_1
opportunità che garantiscano la formazione in servizio, tanto al personale a tempo determinato che a quello a tempo indeterminato.
Evidenziava che il diverso trattamento tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato non può ritenersi giustificato neppure in funzione del richiamo al principio della stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato, posto che l'integrazione retributiva di € 500,00 annui viene erogata anche al docente in prova, il quale consegue la stabilità solo dopo l'obbligatorio superamento del c. d. periodo di prova.
Deduceva, pertanto, la violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione, di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/1970), nonché degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, in ragione anche di quanto statuito dalla
CGUE nella sentenza del 18 maggio 2022 nella causa C - 450/21.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'esito dell'udienza di discussione del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 - ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente, come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene, quindi, definita nei termini che seguono.
1. Contumacia del convenuto
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, il quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifica del 27 dicembre
2024 all'indirizzo PEC documentata, non si è costituito. Email_1
2-Merito - diritto vantato - discriminazione
Nel merito, il ricorso è fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già reiteratamente espresse da questo (v. ex multis e da ultimo Trib. Catania, sez. lav., n. CP_2
3 2095/2023) e che si ribadiscono ulteriormente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1
si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi Controparte_3 citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche
4 inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme
a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e allaclausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e Controparte_3 giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C - 450/21, ai punti 35 e ss. ha così argomentato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza ...».
[…]
5 38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Controparte_3 Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 113/85 e n. 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra - partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI,
08/02/2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni
6 assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuitidagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (v., ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897;
3841/2002)”.
Nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto - dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come emerge dal contratto allegato in atti, infatti, risulta che la parte ricorrente ha espletato il suo servizio, quale docente a tempo determinato, dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso – e fino al termine delle attività didattiche (30.06), sulla base di un incarico per docenza conferito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. n. 124/1999, nel corso dell'anno scolastico 2021/22, presso l'istituto tecnico statale Ignazio Calvi – Finale Emilia, dal 17 ottobre 2021 al 30 giugno
2022.
La situazione lavorativa della parte ricorrente, nei termini sopra appena descritti, pertanto, è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato.
7 Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 29961/2023, emessa il 27 ottobre 2023, sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363 - bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Va accertato, in definitiva, il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'anno scolastico indicato in ricorso e documentato, segnatamente per l'anno scolastico 2021/22, e, dunque, complessivamente per € 500,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta CP_1
parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.), già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto peraltro conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale e, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato ex D.M. 147/2022, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania in persona del giudice unico, dott.ssa Laura Renda, in funzione di giudice del lavoro, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
-in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/22, e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore complessivo di € 500,00, oltre accessori
8 dal dovuto al soddisfo, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 515,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Catania, 29 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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