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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/08/2025, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 13764/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. AUDISIO STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'avv. MITIDIERI MORALES DIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“1) in modo super esclusivo il figlio minore alla madre, con collocamento Parte_2 Per_1 prevalente, residenza ed abitazione del minore presso la madre in Polignano a Mare (BA), Via Roma
n. 139. 2) Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé secondo le sue esigenze, Per_1 impegni e volontà e, salvo diversi accordi tra i genitori e/o impegni lavorativi ed esigenze economiche del padre, con le seguenti modalità: - durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà nel corrente anno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre, mentre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, con alternanza di tali periodi negli anni successivi;
- il figlio trascorrerà con il padre due settimane consecutive nelle vacanze estive nel mese di agosto, con alternanza del periodo 1-15 agosto e 16-31 agosto;
sino alla maggiore età di , qualora il padre non possa recarsi a Per_1 prelevare ed accompagnare il minore nel periodo di propria spettanza, il medesimo dovrà viaggiare con un accompagnatore, le cui spese saranno a carico del padre, non essendo in grado di viaggiare da solo a causa dei problemi di dislessia;
il padre dovrà comunicare alla madre il luogo ove trascorrerà le vacanze con il figlio, se diverso dal luogo di residenza. 3) Disporre che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , finché questi non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € Per_1
200,00, rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, necessitate e documentate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per parte resistente
“che la S.V. Ill.ma Voglia accogliere le seguenti conclusioni - disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previo interpello formale nella persona di e previa Parte_1 audizione dei testi: 1) confermare l'affidamento esclusivo di alla madre con Persona_2 collocamento presso la stessa e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé il minore con la seguente regolamentazione: - una settimana nelle vacanze natalizie comprendenti un anno il Santo
Natale e l'anno successivo il Capodanno (un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio) - 15 giorni durante le vacanze estive in periodo da concordare secondo le esigenze e la volontà del minore e gli impegni lavorativi dei genitori e, in caso di disaccordo, ad alternanza, i primi 15 giorni del mese di agosto con un genitore ed i secondi con l'altro, consentendo, in ogni caso, lo spostamento autonomo di ormai ultraquattordicenne (eventualmente con Per_1 ricorso al supporto dello staff di bordo) tramite tutti i principali mezzi di trasporto (aeroplano, treno
o bus) con obbligo per la madre di accompagnarlo al luogo di partenza con spese a suo carico e del padre di prelevarlo all'arrivo con spese a suo carico e con ripartizione al 50% delle spese di viaggio di andata e ritorno;
2) disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio la somma di 100,00 euro mensili ovvero Persona_2 quella somma che risulti di giustizia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati di Torino. Con riserva di indicare la lista testimoniale. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 997/2016 del 22.11.2016 il Tribunale di Asti ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 26/07/2024, chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando in particolare per l'affidamento super- esclusivo del minore alla madre e l'aumento del contributo al mantenimento nella misura di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 15.05.2025, la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace;
la parte ricorrente veniva sentita ed all'esito il Giudice rinviava la causa ad una successiva udienza per la disamina delle relazioni sociali.
In data 09.07.2025, si costituiva il sig. . CP_1
All'udienza del 10.07.2025 venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e, non ritenuto necessario assumere provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Occorre anzitutto rilevarsi che, successivamente al divorzio fra le parti (sentenza n. 997/2016 pubblicata il 22.11.2016, in cui era stato disposto l'affido esclusivo del figlio alla madre, con previsione di un calendario di incontri padre-figlio), la sig.ra unitamente al figlio Parte_1
(nato al 06.12.2010), si è trasferita – con il consenso del sig. presso l'abitazione Per_1 CP_1 della madre, a Polignano a Mare.
Ancora, dalla disamina delle relazioni dei servizi sociali, si evince che, successivamente al provvedimento in oggetto, stante le difficoltà economiche e la precarietà abitativa del sig. , CP_1 nonché il disagio manifestato dal minore nell'incontrare il padre, il calendario previsto ha avuto un'attuazione sporadica e non continuativa.
Il sig. ha peraltro mostrato una scarsa disponibilità alla collaborazione con i Servizi, CP_1 comunicando la sua volontà di non voler più incontrare gli operatori, così comportando la cessazione dell'intervento educativo in precedenza attivato anche presso il domicilio paterno.
Egli, inizialmente contumace nel presente giudizio, non è comparso personalmente in udienza
(ha addotto, per il tramite del difensore, asseriti e non comprovati impegni lavorativi), limitandosi, negli scritti difensivi, a contestare la scelta della madre di trasferirsi a Polignano a mare. Peraltro, secondo quanto dichiarato (e non sconfessato) dalla ricorrente all'udienza del 15.05.2025, il sig.
, successivamente al trasferimento del figlio, ha tentato di incontrarlo in un'unica occasione CP_1
(nel settembre 2024) ma il minore non ha voluto vederlo: attualmente i rapporti fra i due sono limitati ai contatti telefonici e da anni il minore non pernotta presso il padre, né risulta che abbiano trascorso insieme periodi di vacanza o di festività.
Deve pertanto accogliersi la modifica delle condizioni di affidamento, nei termini richiesti dal ricorrente, riservando dunque alla stessa anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, tenuto conto che, sin dalla fine della convivenza matrimoniale, la madre si è occupata in via sostanzialmente esclusiva del figlio, il quale mantiene incostanti e sporadici rapporti con il genitore non collocatario, rispetto al quale vive attualmente a significativa distanza.
Tale soluzione si appalesa quella maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive del minore e si pone in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'affidamento mono-genitoriale è giustificato nei casi in cui la soluzione “ordinaria” di cui all'art. 337 ter c.c. risulti di fatto pregiudizievole nei confronti della prole. Per escludere l'affidamento condiviso occorre, infatti, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. 18.6.2008 n. 16593; conforme Cass. 17.12.2009 n. 26587).
Orbene, nel caso di specie, e per tutte le ragioni già indicate, possono ritenersi sussistenti concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre, il quale da tempo trascura la relazione con il figlio, non si occupa della sua educazione e non partecipa attivamente alle scelte di vita dello stesso.
Egli, si ribadisce, non è neppure comparso all'udienza, senza comprovarne eventuali gravi motivi, impedendo qualunque approfondimento in ordine agli aspetti evidenziati da parte ricorrente.
Devono altresì confermarsi la collocazione prevalente e la residenza del minore presso la madre.
Gli incontri fra il figlio e il padre, in relazione ai quali le parti hanno rassegnato conclusioni sostanzialmente conformi, sono disciplinati come in dispositivo.
Deve infine disporsi la presa in carico del minore da parte dei servizi territoriali competenti in relazione al luogo di nuova residenza, al fine di attuare tutti gli interventi utili in suo supporto, stante le fragilità dallo stesso manifestate nel corso degli anni, di cui si dà atto nella relazione di aggiornamento depositata dai servizi sociali il 27.06.2025.
Non si ravvisa l'opportunità, né la necessità, di disporre l'audizione del minore, tenuto conto che, con riferimento all'evolversi della relazione paterna negli ultimi anni, non vi è divergenza nei racconti delle parti e, parimenti, appare incontestata l'attuale limitata volontà del ragazzo di incontrare il padre, dovendosi dunque ritenere che la sua intervista processuale potrebbe rilevarsi incombente emotivamente doloroso, oltreché superfluo ai fini della decisione, non avendo peraltro alcuna parte richiesto di procedere alla sua assunzione.
Deve infine trovare accoglimento l'(invero minimale) aumento del contributo al mantenimento del minore (già definito in € 175,00, ora richiesto in € 200,00), avuto riguardo all'assenza di qualsivoglia contributo diretto del padre (stante gli attuali tempi di frequentazione e la distanza fisica fra i luoghi di residenza), nonché alle aumentate esigenze della prole, in età adolescenziale (attualmente prossimo al compimento dei quindici anni). Deve peraltro rilevarsi che il sig. non ha in alcun modo comprovato la parziale, asserita, riduzione dei propri introiti, CP_1 limitandosi a produrre le dichiarazioni reddituali risalenti agli anni 2019 e 2023. Quanto all'attuale occupazione lavorativa, dal doc. 3 prodotto da parte resistente, si evince che egli è attualmente impiegato, con contratto a tempo pieno e determinato (quantomeno fino al 31.08.2025), presso un panificio.
Le spese di lite possono essere parzialmente compensate (nella misura di 1/3), stante la convergenza delle domande in punto regime di visita padre-figlio, dovendosi porre la restante parte
(2/3) a carico del resistente, soccombente sul regime di affidamento e sulla determinazione del contributo al mantenimento;
esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria:
- Fase di studio: € 850,50
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase decisoria: € 1.452,50
E così per complessivi 2.905,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 997/2016 emessa dal
Tribunale di Asti, pubblicata il 22.11.2016:
Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, , demandando alla Parte_1 medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo CP_1 accordi fra i genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago dello stesso e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
- Metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore e, in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento del figlio, l'assegno di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il
Tribunale di Torino”;
Dispone la presa in carico del minore da parte del competente Servizio sociale e di NPI /
Psicologia Età Evolutiva al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno allo stesso, anche di tipo psicologico, fino a quando ritenuto opportuno e necessario per il benessere del minore.
Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenutio e condanna a rifondere a la CP_1 Parte_1 restante parte di dette spese (2/3) che liquida in € 1.937,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Si comunichi, anche per il tramite dei Servizi in sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 13764/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. AUDISIO STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'avv. MITIDIERI MORALES DIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“1) in modo super esclusivo il figlio minore alla madre, con collocamento Parte_2 Per_1 prevalente, residenza ed abitazione del minore presso la madre in Polignano a Mare (BA), Via Roma
n. 139. 2) Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé secondo le sue esigenze, Per_1 impegni e volontà e, salvo diversi accordi tra i genitori e/o impegni lavorativi ed esigenze economiche del padre, con le seguenti modalità: - durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà nel corrente anno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre, mentre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, con alternanza di tali periodi negli anni successivi;
- il figlio trascorrerà con il padre due settimane consecutive nelle vacanze estive nel mese di agosto, con alternanza del periodo 1-15 agosto e 16-31 agosto;
sino alla maggiore età di , qualora il padre non possa recarsi a Per_1 prelevare ed accompagnare il minore nel periodo di propria spettanza, il medesimo dovrà viaggiare con un accompagnatore, le cui spese saranno a carico del padre, non essendo in grado di viaggiare da solo a causa dei problemi di dislessia;
il padre dovrà comunicare alla madre il luogo ove trascorrerà le vacanze con il figlio, se diverso dal luogo di residenza. 3) Disporre che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , finché questi non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € Per_1
200,00, rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, necessitate e documentate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per parte resistente
“che la S.V. Ill.ma Voglia accogliere le seguenti conclusioni - disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previo interpello formale nella persona di e previa Parte_1 audizione dei testi: 1) confermare l'affidamento esclusivo di alla madre con Persona_2 collocamento presso la stessa e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé il minore con la seguente regolamentazione: - una settimana nelle vacanze natalizie comprendenti un anno il Santo
Natale e l'anno successivo il Capodanno (un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio) - 15 giorni durante le vacanze estive in periodo da concordare secondo le esigenze e la volontà del minore e gli impegni lavorativi dei genitori e, in caso di disaccordo, ad alternanza, i primi 15 giorni del mese di agosto con un genitore ed i secondi con l'altro, consentendo, in ogni caso, lo spostamento autonomo di ormai ultraquattordicenne (eventualmente con Per_1 ricorso al supporto dello staff di bordo) tramite tutti i principali mezzi di trasporto (aeroplano, treno
o bus) con obbligo per la madre di accompagnarlo al luogo di partenza con spese a suo carico e del padre di prelevarlo all'arrivo con spese a suo carico e con ripartizione al 50% delle spese di viaggio di andata e ritorno;
2) disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio la somma di 100,00 euro mensili ovvero Persona_2 quella somma che risulti di giustizia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati di Torino. Con riserva di indicare la lista testimoniale. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 997/2016 del 22.11.2016 il Tribunale di Asti ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 26/07/2024, chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando in particolare per l'affidamento super- esclusivo del minore alla madre e l'aumento del contributo al mantenimento nella misura di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 15.05.2025, la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace;
la parte ricorrente veniva sentita ed all'esito il Giudice rinviava la causa ad una successiva udienza per la disamina delle relazioni sociali.
In data 09.07.2025, si costituiva il sig. . CP_1
All'udienza del 10.07.2025 venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e, non ritenuto necessario assumere provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Occorre anzitutto rilevarsi che, successivamente al divorzio fra le parti (sentenza n. 997/2016 pubblicata il 22.11.2016, in cui era stato disposto l'affido esclusivo del figlio alla madre, con previsione di un calendario di incontri padre-figlio), la sig.ra unitamente al figlio Parte_1
(nato al 06.12.2010), si è trasferita – con il consenso del sig. presso l'abitazione Per_1 CP_1 della madre, a Polignano a Mare.
Ancora, dalla disamina delle relazioni dei servizi sociali, si evince che, successivamente al provvedimento in oggetto, stante le difficoltà economiche e la precarietà abitativa del sig. , CP_1 nonché il disagio manifestato dal minore nell'incontrare il padre, il calendario previsto ha avuto un'attuazione sporadica e non continuativa.
Il sig. ha peraltro mostrato una scarsa disponibilità alla collaborazione con i Servizi, CP_1 comunicando la sua volontà di non voler più incontrare gli operatori, così comportando la cessazione dell'intervento educativo in precedenza attivato anche presso il domicilio paterno.
Egli, inizialmente contumace nel presente giudizio, non è comparso personalmente in udienza
(ha addotto, per il tramite del difensore, asseriti e non comprovati impegni lavorativi), limitandosi, negli scritti difensivi, a contestare la scelta della madre di trasferirsi a Polignano a mare. Peraltro, secondo quanto dichiarato (e non sconfessato) dalla ricorrente all'udienza del 15.05.2025, il sig.
, successivamente al trasferimento del figlio, ha tentato di incontrarlo in un'unica occasione CP_1
(nel settembre 2024) ma il minore non ha voluto vederlo: attualmente i rapporti fra i due sono limitati ai contatti telefonici e da anni il minore non pernotta presso il padre, né risulta che abbiano trascorso insieme periodi di vacanza o di festività.
Deve pertanto accogliersi la modifica delle condizioni di affidamento, nei termini richiesti dal ricorrente, riservando dunque alla stessa anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, tenuto conto che, sin dalla fine della convivenza matrimoniale, la madre si è occupata in via sostanzialmente esclusiva del figlio, il quale mantiene incostanti e sporadici rapporti con il genitore non collocatario, rispetto al quale vive attualmente a significativa distanza.
Tale soluzione si appalesa quella maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive del minore e si pone in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'affidamento mono-genitoriale è giustificato nei casi in cui la soluzione “ordinaria” di cui all'art. 337 ter c.c. risulti di fatto pregiudizievole nei confronti della prole. Per escludere l'affidamento condiviso occorre, infatti, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. 18.6.2008 n. 16593; conforme Cass. 17.12.2009 n. 26587).
Orbene, nel caso di specie, e per tutte le ragioni già indicate, possono ritenersi sussistenti concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre, il quale da tempo trascura la relazione con il figlio, non si occupa della sua educazione e non partecipa attivamente alle scelte di vita dello stesso.
Egli, si ribadisce, non è neppure comparso all'udienza, senza comprovarne eventuali gravi motivi, impedendo qualunque approfondimento in ordine agli aspetti evidenziati da parte ricorrente.
Devono altresì confermarsi la collocazione prevalente e la residenza del minore presso la madre.
Gli incontri fra il figlio e il padre, in relazione ai quali le parti hanno rassegnato conclusioni sostanzialmente conformi, sono disciplinati come in dispositivo.
Deve infine disporsi la presa in carico del minore da parte dei servizi territoriali competenti in relazione al luogo di nuova residenza, al fine di attuare tutti gli interventi utili in suo supporto, stante le fragilità dallo stesso manifestate nel corso degli anni, di cui si dà atto nella relazione di aggiornamento depositata dai servizi sociali il 27.06.2025.
Non si ravvisa l'opportunità, né la necessità, di disporre l'audizione del minore, tenuto conto che, con riferimento all'evolversi della relazione paterna negli ultimi anni, non vi è divergenza nei racconti delle parti e, parimenti, appare incontestata l'attuale limitata volontà del ragazzo di incontrare il padre, dovendosi dunque ritenere che la sua intervista processuale potrebbe rilevarsi incombente emotivamente doloroso, oltreché superfluo ai fini della decisione, non avendo peraltro alcuna parte richiesto di procedere alla sua assunzione.
Deve infine trovare accoglimento l'(invero minimale) aumento del contributo al mantenimento del minore (già definito in € 175,00, ora richiesto in € 200,00), avuto riguardo all'assenza di qualsivoglia contributo diretto del padre (stante gli attuali tempi di frequentazione e la distanza fisica fra i luoghi di residenza), nonché alle aumentate esigenze della prole, in età adolescenziale (attualmente prossimo al compimento dei quindici anni). Deve peraltro rilevarsi che il sig. non ha in alcun modo comprovato la parziale, asserita, riduzione dei propri introiti, CP_1 limitandosi a produrre le dichiarazioni reddituali risalenti agli anni 2019 e 2023. Quanto all'attuale occupazione lavorativa, dal doc. 3 prodotto da parte resistente, si evince che egli è attualmente impiegato, con contratto a tempo pieno e determinato (quantomeno fino al 31.08.2025), presso un panificio.
Le spese di lite possono essere parzialmente compensate (nella misura di 1/3), stante la convergenza delle domande in punto regime di visita padre-figlio, dovendosi porre la restante parte
(2/3) a carico del resistente, soccombente sul regime di affidamento e sulla determinazione del contributo al mantenimento;
esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria:
- Fase di studio: € 850,50
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase decisoria: € 1.452,50
E così per complessivi 2.905,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 997/2016 emessa dal
Tribunale di Asti, pubblicata il 22.11.2016:
Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, , demandando alla Parte_1 medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo CP_1 accordi fra i genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago dello stesso e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
- Metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore e, in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento del figlio, l'assegno di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il
Tribunale di Torino”;
Dispone la presa in carico del minore da parte del competente Servizio sociale e di NPI /
Psicologia Età Evolutiva al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno allo stesso, anche di tipo psicologico, fino a quando ritenuto opportuno e necessario per il benessere del minore.
Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenutio e condanna a rifondere a la CP_1 Parte_1 restante parte di dette spese (2/3) che liquida in € 1.937,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Si comunichi, anche per il tramite dei Servizi in sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento