TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella D'Ettorre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 205/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( CF Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. ROBERTA FROJO
RICORRENTI contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento trae origine dallo sfratto per morosità - trasformato per irreperibilità dell'intimato - instaurato dalla parte locatrice e , la quale aveva Parte_1 Parte_2
esposto in citazione:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Biella Via Giovanni Battista Serralunga nr 2 – piano terra – interno 8, censito al catasto fabbricato del Comune di Biella al foglio 34 part 785 sub 40
- di avere concesso detto bene in godimento al sig. , con contratto di locazione del Controparte_1
15.10.2022, registrato in data 19/10/2022;
-che le parti avevano pattuito un canone di locazione annuo pari ad € 4440,00 da corrispondersi in rate mensili di € 370,00 ciascuna
-che al mese di novembre 2023 la morosità di parte conduttrice ammontava ad € 2590,00 per canoni ed oneri.
Previa trasformazione del rito, all'udienza del 25/02/2025 era dichiarata la contumacia di CP_1
pagina 1 di 3 non costituitosi nonostante la regolarità della notifica;
parte attrice procedeva a discussione e CP_1 precisava le conclusioni, dopo di che la causa era trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, le doglianze attoree appaiono fondate e meritano, perciò accoglimento, dovendosi in particolare osservare che:
- i sigg. e hanno assolto al proprio onere probatorio mediante produzione in giudizio Pt_1 Parte_2 del contratto di locazione, da cui si evince che il canone annuo ammontava ad € 4.440,00 (doc. 1);
- parte convenuta non si è costituita in giudizio, rinunciando a provare gli eventuali fatti contrari alla pretesa dell'attrice;
- nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che il predetto inadempimento non sia di scarsa importanza ex art. 1455 c.c., essendosi lo stesso protratto nel tempo;
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende poi la fondatezza della domanda di rilascio dell'unità immobiliare che qui interessa
In virtù del principio della soccombenza, l'odierno convenuta deve, infine, condannarsi al pagamento delle spese di lite spese su cui appare congruo applicare la riduzione del 50% rispetto al parametro medio previsto dal D.M. 147/2022 per la fase decisionale, tenuto conto del numero delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda dei ricorrenti e per l'effetto
Dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato il Controparte_1
15.10.2022, registrato in data 19/10/2022, presso l'Agenzia delle Entrate di Biella tra Parte_1
(nata a [...], il [...] - CF ) e CodiceFiscale_4 Parte_2
(nato a [...] il [...] - CF ) e (nato a [...] il [...] CodiceFiscale_5 Controparte_1
CF ) CodiceFiscale_6
Ordina a (nato a [...] il [...] CF ) di rilasciare Controparte_1 CodiceFiscale_6
l'immobile sito in Biella Via Giovanni Battista Serralunga nr 2 – piano terra – interno 8, censito al catasto fabbricato del Comune di Biella al foglio 34 part 785 sub 40 entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
pagina 2 di 3 Condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_1
e delle spese di lite, che si liquidano in € 1800,00 Parte_1 Parte_2
, oltre € 200,00 per anticipazioni , spese generali 15%, IVA e cpa.
Così deciso in BIELLA il 25-02-2025
Il Giudice Onorario
Dott. ANTONELLA D'ETTORRE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella D'Ettorre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 205/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( CF Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. ROBERTA FROJO
RICORRENTI contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento trae origine dallo sfratto per morosità - trasformato per irreperibilità dell'intimato - instaurato dalla parte locatrice e , la quale aveva Parte_1 Parte_2
esposto in citazione:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Biella Via Giovanni Battista Serralunga nr 2 – piano terra – interno 8, censito al catasto fabbricato del Comune di Biella al foglio 34 part 785 sub 40
- di avere concesso detto bene in godimento al sig. , con contratto di locazione del Controparte_1
15.10.2022, registrato in data 19/10/2022;
-che le parti avevano pattuito un canone di locazione annuo pari ad € 4440,00 da corrispondersi in rate mensili di € 370,00 ciascuna
-che al mese di novembre 2023 la morosità di parte conduttrice ammontava ad € 2590,00 per canoni ed oneri.
Previa trasformazione del rito, all'udienza del 25/02/2025 era dichiarata la contumacia di CP_1
pagina 1 di 3 non costituitosi nonostante la regolarità della notifica;
parte attrice procedeva a discussione e CP_1 precisava le conclusioni, dopo di che la causa era trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, le doglianze attoree appaiono fondate e meritano, perciò accoglimento, dovendosi in particolare osservare che:
- i sigg. e hanno assolto al proprio onere probatorio mediante produzione in giudizio Pt_1 Parte_2 del contratto di locazione, da cui si evince che il canone annuo ammontava ad € 4.440,00 (doc. 1);
- parte convenuta non si è costituita in giudizio, rinunciando a provare gli eventuali fatti contrari alla pretesa dell'attrice;
- nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che il predetto inadempimento non sia di scarsa importanza ex art. 1455 c.c., essendosi lo stesso protratto nel tempo;
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende poi la fondatezza della domanda di rilascio dell'unità immobiliare che qui interessa
In virtù del principio della soccombenza, l'odierno convenuta deve, infine, condannarsi al pagamento delle spese di lite spese su cui appare congruo applicare la riduzione del 50% rispetto al parametro medio previsto dal D.M. 147/2022 per la fase decisionale, tenuto conto del numero delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda dei ricorrenti e per l'effetto
Dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato il Controparte_1
15.10.2022, registrato in data 19/10/2022, presso l'Agenzia delle Entrate di Biella tra Parte_1
(nata a [...], il [...] - CF ) e CodiceFiscale_4 Parte_2
(nato a [...] il [...] - CF ) e (nato a [...] il [...] CodiceFiscale_5 Controparte_1
CF ) CodiceFiscale_6
Ordina a (nato a [...] il [...] CF ) di rilasciare Controparte_1 CodiceFiscale_6
l'immobile sito in Biella Via Giovanni Battista Serralunga nr 2 – piano terra – interno 8, censito al catasto fabbricato del Comune di Biella al foglio 34 part 785 sub 40 entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
pagina 2 di 3 Condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_1
e delle spese di lite, che si liquidano in € 1800,00 Parte_1 Parte_2
, oltre € 200,00 per anticipazioni , spese generali 15%, IVA e cpa.
Così deciso in BIELLA il 25-02-2025
Il Giudice Onorario
Dott. ANTONELLA D'ETTORRE
pagina 3 di 3