CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7640 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4137 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 e vertente tra
TRA codice fiscale rappresentata da oggi Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...] codice fiscale rappresentata e difesa, in virtù di Parte_3 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Francesco Rudilosso Consolo
APPELLANTE
E
CF , C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
CF rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo David Controparte_3 C.F._3
D'MB per procura in atti;
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 10.08.2020, , CP_1 Controparte_2
e , in proprio e nella loro qualità di fideiussori della fallita società AGRITEVERE Controparte_3
88 s.r.l., convenivano in giudizio chiedendo di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità del contratto di fidejussione sottoscritto dal CP_1 in data 20.07.2005 in quanto adottato in violazione dell'art. 2 comma 2 l. 287/1990 e, quindi,
[...] in violazione delle norme a tutela della concorrenza e, per l'effetto, revocare il DI n. 354/2020 emesso dal Tribunale di Rieti in data 14.07.2020, RG n. 908/2020; in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la nullità del contratto di fidejussione sottoscritto dal in data 20.07.2005 CP_1 in quanto adottato in violazione dell'art. 2 comma 2 l. 287/1990 e, quindi, in violazione delle norme a tutela della concorrenza e, per l'effetto, revocare il DI n. 354/2020 emesso dal Tribunale di Rieti in data 14.07.2020, RG n. 908/2020; - condannare controparte al risarcimento dei danni cagionati ai sig.ri e in conseguenza delle gravi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 violazioni di legge in relazione a quanto in atti dedotto, da liquidarsi in via equitativa e, comunque, non inferiore all'importo di € 50.000,00 ciascuno;
in subordinata: - accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi quanto effettivamente dovuto. Con riservata facoltà di integrazione statuite dall'art. 183 comma VI n. 1, 2 e 3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio chiedendo “dichiarare inammissibile e/o comunque Parte_1 rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai sigg.ri Controparte_3
e e tutte le domande, nessuna esclusa, ivi formulate, perché CP_1 Controparte_2
l'opposizione risulta infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai sigg.ri Controparte_3 CP_1
e e delle domande in essa formulate, condannare comunque i sigg.ri
[...] Controparte_2 [...]
e al pagamento, in favore della CP_3 CP_1 Controparte_2 Parte_1 di tutte le somme che risultassero come dovute all'esito dell'istruttoria condotta dal Tribunale;
Con vittoria di compensi professionali ex DM 55/2014”.
Gli opponenti, con il proprio atto di citazione in opposizione, premesso che con d.i. provvisoriamente esecutivo n. 345/2020, emesso in data 14.07.2020, su ricorso della società opposta, il Tribunale di
Rieti ingiungeva loro il pagamento della somma di € 278.944,23 (per effetto dell'esposizione debitoria maturata dalla società Agritevere 88 s.r.l. nei rapporti bancari originariamente intrattenuti con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e garantiti dai soggetti ingiunti con contratto del
20.07.2005), oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione, rappresentavano quanto segue:
1. Che con comunicazione stragiudiziale del 26.03.2015 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. revocava i suddetti rapporti, intimando al debitore l'immediato pagamento delle somme residue senza dare impulso, tuttavia, ad alcuna attività giudiziale di recupero del credito, sino alla odierna ingiunzione, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c.;
2. La nullità del contratto di fideiussione, in quanto in violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990, come da provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ed il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
3. La nullità del contratto di fideiussione, in quanto in violazione degli obblighi di trasparenza;
4. La natura ultralegale dei tassi di interesse.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
Che sarebbe priva di legittimazione passiva a resistere avverso le domande Parte_1 di accertamento di nullità e/o inadempimenti contrattuali, e conseguenti richieste restitutorie e/o risarcitorie, trattandosi di domande che investono l'esecuzione del rapporto contrattuale intervenuto con la Banca cedente;
Che l'opposizione sarebbe inammissibile, essendo stati notificati due atti di citazione, dei quali solo il secondo era iscritto a ruolo;
Che il credito vantato discenderebbe dal saldo debitore del conto corrente n. 862.74, su cui veniva regolata un'apertura di credito concessa in data 24/08/2004 e poi sostituita con nuovo affidamento del 28/10/2005; dal saldo debitore del conto corrente n. 3271.21, su cui veniva regolata un'apertura di credito concessa in data 02/08/2005 e poi sostituita con nuovo affidamento del 16/12/2008; dal saldo debitore relativo al conto anticipi n. 13193072.05;
Che la Banca comunicava l'intervenuta revoca di tutti gli affidamenti summenzionati unitamente al recesso dell'Istituto di Credito da tutti i rapporti negoziali ad essi sottesi con richiesta di saldo dell'esposizione debitoria esistente;
Che generica ed infondata sarebbe l'eccezione di usurarietà degli interessi ed infondata la censura di violazione degli obblighi di trasparenza, giacchè l'aumento di fideiussione perfezionato in data 20/07/2005 richiama esplicitamente il contratto fideiussorio del 2/10/2003, le cui clausole sono integralmente sottoscritte dagli opponenti, anche ex art. 1341 co. II c.c., con specifica approvazione delle clausole onerose confermata anche in sede di aumento della fideiussione.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, invocata dalla difesa opposta sulla base del fatto che i signori e proponevano CP_3 CP_1 CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo con due atti distinti, rispettivamente notificati a mezzo PEC in data
10/08/2020 h 20.51 ed in data 10/08/2020 h 21.14, procedendo poi all'iscrizione a ruolo della seconda citazione in opposizione - motivo, presumibilmente, dell'errore contenuto nella prima citazione notificata che recava quale data di vocatio in ius il giorno 08/02/2020, data poi emendata nella seconda citazione in opposizione in 08/02/2021. Tale rilievo appare privo di pregio, laddove, in linea generale, non sussiste alcun ostacolo a che, notificato un primo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ne notifichi un secondo, persino di contenuto diverso, a condizione, ovviamente, che il termine per l'opposizione non sia ancora spirato (circostanza non verificatasi nella vicenda in esame). Ed invero, finanche in materia di impugnazioni, il principio di consumazione di cui agli articoli 358 e 387 c.p.c., secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui la prima impugnazione sia stata effettivamente dichiarata inammissibile o improcedibile, ma non quando detta dichiarazione non sia ancora intervenuta, potendo in tal caso la parte interessata, se in termini, provvedere ad una nuova impugnazione anche di contenuto diverso.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha posto a carico della opposta le spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, invocata dalla difesa opposta sulla base del fatto che i signori e proponevano CP_3 CP_1 CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo con due atti distinti, rispettivamente notificati a mezzo PEC in data
10/08/2020 h 20.51 ed in data 10/08/2020 h 21.14, procedendo poi all'iscrizione a ruolo della seconda citazione in opposizione - motivo, presumibilmente, dell'errore contenuto nella prima citazione notificata che recava quale data di vocatio in ius il giorno 08/02/2020, data poi emendata nella seconda citazione in opposizione in 08/02/2021. Tale rilievo appare privo di pregio, laddove, in linea generale, non sussiste alcun ostacolo a che, notificato un primo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ne notifichi un secondo, persino di contenuto diverso, a condizione, ovviamente, che il termine per l'opposizione non sia ancora spirato (circostanza non verificatasi nella vicenda in esame). Ed invero, finanche in materia di impugnazioni, il principio di consumazione di cui agli articoli 358 e 387 c.p.c., secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui la prima impugnazione sia stata effettivamente dichiarata inammissibile o improcedibile, ma non quando detta dichiarazione non sia ancora intervenuta, potendo in tal caso la parte interessata, se in termini, provvedere ad una nuova impugnazione anche di contenuto diverso.
D'altra parte, le medesime conclusioni sono state recentemente fatte proprie dalla Suprema Corte, quanto alla similare ipotesi di plurime notifiche dell'atto di citazione in riassunzione, ove si è osservato che “all'interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione, purché siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge” (cfr. Civile Ord. Sez. 6 Num. 4710 Anno 2020). D'altronde, l'atto di citazione è l'atto introduttivo del giudizio di cognizione e la vocatio in ius (unico elemento risultante differente tra i due atti di citazione in opposizione, notificati, rispettivamente in data 10/08/2020 h 20.51 ed in data 10/08/2020 h 21.14) è atto di attivazione del contraddittorio che persegue lo scopo di mettere il convenuto in condizione di esercitare correttamente le proprie difese.
All'atto della costituzione la banca convenuta non solo non è risultata danneggiata dalla doppia notifica della citazione, ma al contrario ha potuto svolgere perfettamente le proprie difese, proponendo a sua volta eccezioni preliminari e formulando rilievi nel merito, ragion per cui non si è mai pervenuti ad una situazione processuale compromessa.
Ancora in via preliminare, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa opposta, si osserva che alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, individuabili in blocco, di cui alla legge n. 130/1999 trovano applicazione, quanto alle modalità ed efficacia della cessione, le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Tali norme, pur prevedendo un alleggerimento degli oneri pubblicitari connessi all'operazione, tuttavia non dettano alcuna deroga al disposto codicistico, in base al quale il cessionario diviene nuovo titolare del credito ed il ceduto, non potendo subire a seguito del trasferimento un peggioramento della propria posizione, sarà obbligato nei confronti del cessionario così come era obbligato nei confronti del cedente, sicché potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ed in particolare le eccezioni relative alla validità
(inesistenza, nullità o annullabilità) del titolo da cui deriva il credito oggetto del trasferimento. In senso del tutto conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 17531/2004,
15483/2002, 575/2001, 8485/1999), secondo la quale “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (cfr. Cass. civ. n.
8485/1999; in termini, Cass. civ. n. 3797/1999; Cass. civ. n. 1499/1995). Tali conclusioni sono state ritenute, dalla giurisprudenza, condivisibili anche con riguardo alle cessioni di crediti in blocco, ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130, artt. da 1 a 4, giacchè in tali ipotesi sarebbe ravvisabile una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante. Si tratta di un indirizzo (espresso, tra gli altri, da Trib. Milano, sent. 12 gennaio 2016; Trib. Pavia, sent. 12 ottobre 2016; Trib. Napoli Nord, sent. 10 novembre 2016; Trib. Rieti, sent. 18 aprile 2017 e Trib. Catania, sent. 19 marzo 2018) secondo cui la cessione dei crediti “in blocco” troverebbe la sua disciplina nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 (cd. “TUB”), con la conseguente applicabilità del principio enunciato da questa Corte, secondo cui detta norma, “nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità” (da ultimo,
Cass. Sez. 3, sent. 26 agosto 2014, n. 18258, Rv. 632303-01) costituisce una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario” (così già Cass. Sez. 1, sent. 10 febbraio 2004, n. 264, Rv. 570009-01).
Nè in senso contrario costituirebbe argomento decisivo il mancato richiamo, nella L. n. 130 del 1999, art. 4, del comma 5 dell'art. 58 del “TUB”, giacchè, anzi, tale scelta potrebbe intendersi nel senso che la legge sulla “cartolarizzazione” ha inteso stabilire l'efficacia immediata del trasferimento (anche) delle passività al cessionario, intendendo escludere quel regime “transitorio”, in forza del quale i debitori ceduti, a loro volta titolari di crediti, “hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (dell'art. 58), di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione”, restando, però, stabilito che, decorso tale termine, “il cessionario risponde in via esclusiva”. D'altronde, in medesimo principio, di cui alla disciplina generale codicistica, secondo il quale il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto, ha trovato applicazione anche con riguardo a quella forma di cessione “in blocco” di crediti (eventualmente, pure futuri) che è costituita dal contratto di factoring, e ciò sul rilievo che “anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella L. 21 febbraio 1991, n. 52”, esso resti “una convenzione atipica”, sicchè la sua “disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 c.c. e segg.” (così, da ultimo, Cass.
Sez. 1, sent. 2 dicembre 2016, n. 24657, Rv. 641896-01). Di guisa che siffatti rilievi, nella misura in cui confermano che la cessione non possa “mai pregiudicare la posizione del debitore ceduto”, sembrerebbero confortare la conclusione che costui, anche nell'ipotesi di cessione di crediti in blocco ex legge 130/1999, può opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità o esatto adempimento del negozio da cui deriva il credito ceduto – conclusioni, queste, condivise anche dalla sentenza richiamata dalla difesa opposta, Cass. n.
21843/2019, con la quale la Suprema Corte ha affrontato il diverso problema della legittimazione passiva del cessionario con riguardo alle pretese creditorie vantate dal debitore ceduto e derivanti dalla (in)validità e dall'(in)esatto adempimento di quel titolo negoziale. Trattasi dell'ipotesi, diversa dalla presente, nella quale, in presenza di una cessione effettuata ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. da 1 a 4, sia domandato dal debitore ceduto l'accertamento di un credito strumentale alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del contratto di utuo del confronti di un soggetto che si è spogliato del credito in virtù dell'operata cessione. In questo caso, gli CP_4 hanno escluso la legittimazione passiva del cessionario (cd. Società veicolo o “special purpose vehicle”), in quanto, diversamente opinando, si andrebbe ad incidere, in modo imprevedibile, sul
“patrimonio separato a destinazione vincolata” di cui è titolare, appunto, la società veicolo in ragione dell'operazione di cartolarizzazione, esponendo i possessori dei titoli emessi dallo “special purpose vehicle” all'ulteriore rischio che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.
Ebbene, tale rischio non sussiste nella presente vicenda giudiziaria, quanto alla eccezione di nullità del contratto di fideiussione – sottesa alla opposizione svolta e dunque unicamente volta a paralizzare la pretesa creditoria – dovendosi, al contrario, escludere la legittimazione passiva della opposta
(rectius, la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso;
precisazione che, peraltro, priva di conseguenze, giacchè anche il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice;
cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 2156 del 2016) quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione della normativa antitrust nonché della disciplina in materia di trasparenza – trattandosi, solo in questo caso, di una pretesa creditoria vantata dai debitori ceduti e derivante dalla (in)validità del titolo negoziale. Ciò chiarito quanto alla piena legittimazione passiva dell'istituto convenuto in merito alle censure svolte dagli opponenti in ordine alla validità del rapporto, nel merito, quanto alla asserita nullità del contratto di fideiussione del 13.03.2002 per violazione della disciplina antitrust (con conseguente nullità del d.i. opposto), si osserva che la quaestio iuris è stata estremamente controversa – anche all'interno della giurisprudenza di legittimità – tanto da essere stata rimessa, da ultimo in seguito a
Cassazione Civ., sezione I, ordinanza interlocutoria n. 11486 del 30/4/2021, alle Sezioni Unite della Suprema Corte. Difatti, accanto all'orientamento richiamato dalla difesa opponente, si sono sviluppati ulteriori filoni interpretativi, in base ai quali: (i) l'effetto della suddetta formulazione del contratto sarebbe la nullità parziale del negozio, coinvolgendo solo le “clausole anticoncorrenziali” (cfr. Trib. Torino 17 aprile 2019; Trib. Milano 15 ottobre 2019; Trib. Milano 23 gennaio 2020; Trib. Vicenza 5 febbraio 2020; Trib. Rieti 29 febbraio 2020; Trib. Ferrara 29 aprile 2020; App. Torino 20 luglio 2020; Trib. Cassino 15 ottobre 2020 n. 744; Trib. Roma 13 ottobre 2020; App. Milano 4 gennaio 2021;
Trib. Torino 16 aprile 2021; Trib. Padova 7 aprile 2021; Trib. Vicenza 27 maggio 2021; Trib. Teramo 9 giugno 2021 n. 914; App. Venezia 13 settembre 2021; Trib. Napoli 22 settembre 2021), la nullità ravvisabile nella fattispecie deve considerarsi soltanto parziale;
conformi, Cass. n. 24044/2019, Cass.
n. 4175/2020 e Cass. n. 28028/2021); (ii) la nullità della fideiussione si attesterebbe a “nullità di protezione” (così, Tribunale Siena, 14 Maggio 2019); (iii) la fideiussione non sarebbe attinta da alcuna invalidità e l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo all'intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente sarebbe quella risarcitoria (cfr.
Trib. Treviso 26 luglio 2018 e Trib. Treviso 30 luglio 2018; Trib. Verona 27 settembre 2018 e Trib. Verona 1 ottobre 2018; Trib. Bergamo 25 giugno 2019; Trib. Napoli 17 ottobre 2019; Trib. Sondrio 10 dicembre 2019; Trib. Velletri 20 gennaio 2020; Trib. Busto Arsizio 26 maggio 2020; Trib.
Bergamo 14 luglio 2021). Più di recente, è stato osservato – con argomentazioni che questo Tribunale ritiene di condividere – che l'art. 2 della L. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non abbia inteso proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”. Ne consegue “che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a “valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est, un margine di concorrenzialità)…La coincidenza della clausola in contestazione con quella incriminata, in uno con la pari corrispondenza dell'intero testo contrattuale con il modulo A.B.I., giustificano una solida presunzione che la garanzia predisposta dall'istituto di credito e sottoposta alla sottoscrizione da parte dell'opponente fosse stata modellata recependo in chiave monolitica lo schema di categoria, in quanto concordato nell'interesse del sistema bancario, con esclusione di possibili differenti pattuizioni ad opera delle parti. In sostanza, quindi, la piena coincidenza della garanzia con il modello proposto dalla associazione di categoria degli istituti di credito, senza che fosse dato spazio ad alcuna forma di personalizzazione, neppure stilistica o lessicale, costituisce l'indizio più solido di una volontà del predisponente di uniformare la disciplina contrattuale delle fideiussioni omnibus nei termini più vantaggiosi per il sistema creditizio, escludendo qualsiasi differente disciplina sul mercato del credito, ossia proprio l'intento distorsivo della concorrenza che la Banca d'Italia ha riscontrato e sanzionato con riferimento alle tre clausole ritenute apportatrici di ingiustificati aprioristici vantaggi per le banche, a detrimento del regolare funzionamento del marcato” (cfr. Tribunale di Milano n. 610/2020).
Tuttavia, si precisa che la suddetta nullità, proprio in quanto discendente dalla finalità anticoncorrenziale, riguarda – sulla base del principio di cui all'art. 1419 c.c. – le sole clausole riconosciute come espressione dell'illecito accordo lesivo della concorrenza, senza che tale vizio si estenda all'intera garanzia, non rispondendo tale contagio al principio di conservazione degli atti, nei limiti in cui gli stessi siano rispondenti alla lecita volontà delle parti (cfr. in questo senso, Corte di
Appello di Milano Sentenza n. 192 del 22/01/2020; più di recente, Tribunale di Rieti, Giudice Roberta Della Fina, 29.02.2020 n.128). In questo senso significativa è, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione del 19 febbraio 2020 n. 4175 la quale ha affermato che le eventuali “nullità 'a valle' delle fideiussioni omnibus in questione debbano essere valutate alla stregua degli artt. 1418 c.c. e segg. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”.
Ebbene, come anticipato, il suddetto contrasto è stato, nelle more della presente vicenda giudiziale, composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con decisione n. 41994 depositata in data 30 dicembre 2021, hanno enunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Ciò in quanto la nullità parziale - tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente fideiussore (nullità totale del contratto a valle;
nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte;
tutela risarcitoria) - è l'opzione che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust. Tale soluzione appare anche idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del contratto (ex multis, Cass. n. 2314/2016): l'eliminazione delle tre clausole censurate dall'Antitrust migliora la posizione del fideiussore e, al contempo, la banca preferisce mantenere la garanzia anche se depurata dalle predette clausole a lei favorevoli. La tutela risarcitoria, è inoltre chiarito nella decisione delle Sezioni Unite, resta naturalmente perseguibile “ma non in via esclusiva, sebbene in uno all'azione di nullità”. Il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria del diritto a far valere la nullità del contratto si rileva un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
Orbene, nel caso di specie, deve in primo luogo darsi atto della piena coincidenza della garanzia di cui all'all. n. 2 atto di citazione in opposizione con il modello proposto dalla associazione di categoria degli istituti di credito, tanto quanto agli articoli 2, 6 ed 8 – oggetto della declaratoria ai sensi dell'art. 2 co. II legge n. 287/1990 della Banca d'Italia del 02.05.2005 – tanto quanto all'art. 7, senza che sia stato dato spazio ad alcuna forma di personalizzazione – da ciò discendendo la prova di una volontà del predisponente di uniformare la disciplina contrattuale delle fideiussioni omnibus nei termini più vantaggiosi per il sistema creditizio, ossia dell'intento distorsivo della concorrenza che la Banca
d'Italia ha riscontrato e sanzionato. Tanto premesso, in base all'orientamento giurisprudenziale che questo Tribunale ritiene di far proprio alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la nullità delle clausole in questione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 c.c., non determinerebbe l'invalidità dell'intera fideiussione, dovendosi presumere che le parti avrebbero egualmente stipulato in contratto.
Al riguardo, la difesa opponente deduce, nello specifico, l'esercizio, da parte della banca opposta, della clausola di cui all'art. 6 di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., e – parallelamente – la sussistenza dei presupposti per la citata decadenza del creditore. Difatti, l'opponente osserva che: (i) i rapporti bancari intrattenuti dalla società debitrice erano unilateralmente revocati con comunicazione del 26.03.2015 (rectius, già precedentemente con comunicazione del 10.02.2015, come da allegato n. 11 ricorso monitorio); (ii) nessuna istanza o azione era successivamente intrapresa nei confronti del debitore o dei fideiussori sino al ricorso monitorio, nemmeno in seguito alla dichiarazione di fallimento della Agritevere 88 s.r.l. con sentenza n. 16 del 14.11.2016. La difesa opposta, sul punto, deduce la irrilevanza di tale eccezione, laddove, in base al successivo art. 7, contenente clausola di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni), la garanzia in questione andrebbe comunque qualificata quale contratto autonomo di garanzia – con conseguente inoperatività, per tal via, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.. Al riguardo, occorre, in primo luogo, osservare che recentissima giurisprudenza di legittimità ha escluso l'invocato rapporto di incompatibilità tra contratto autonomo di garanzia e decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Ciò in quanto “la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure dove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
“pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non solo perchè la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (cfr. Cass. Civ. n. 5598 del 28 febbraio 2020).
In termini, vedasi anche Tribunale di Firenze 11.06.2019, laddove si evidenziava che “la clausola a semplice richiesta (o a prima chiesta), unitamente a quella senza opporre eccezioni, possiede l'attitudine a rendere il contratto stipulato tra le parti funzionalmente indirizzato a fornire al soggetto garantito l'indennizzo pattuito a fronte dell'inadempimento da parte del debitore principale, precludendo al garante di avanzare qualsiasi eccezione rispetto al rapporto di valuta. La autonomizzazione dei rapporti tra garante e garantito da una parte, e tra debitore e garantito dall'altra, è pertanto piena sotto il profilo dell'assenza di accessorietà, tanto che il garante non avrà alcuna diritto di attingere a vicende e fatti intercorsi tra garante e debitore per paralizzare la semplice richiesta avanzata da garante. In altri termini, l'art. 1957 cc, nel caso in questione, non riverbera alcun effetto sulla divisata autonomia dei rapporti, ma incide esclusivamente sulle modalità di azione del creditore garantito, imponendogli un onere di agire giudizialmente contro il debitore quale presupposto per l'escussione della polizza che continuerà malgrado il richiamo alla norma codicistica, e una volta assolto dal garantito tale onere- ad essere contratto autonomo qualificato dalla possibilità per il garantito di escutere la polizza a semplice richiesta: intesa, tale ultima locuzione, come preclusione per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto di valuta”. Tanto premesso in ordine alla piena compatibilità tra l'art. 1957 c.c. e l'operatività di una clausola di pagamento a prima richiesta, ritiene questo Tribunale come sussistano numerosi indici, nella presente vicenda contrattuale, che depongono per l'inquadramento della garanzia in esame nell'ambito della fideiussione c.d. omnibus (e non nell'alveo del contratto autonomo di garanzia). In primo luogo, in ossequio ai criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., si evidenzia come nel medesimo contratto del 20.07.2005 (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione in opposizione), consistente in un modulo redatto unilateralmente dalla banca opposta e sottoscritto dai garanti, siano usati i termini
“obbligazione fideiussoria”, “fideiussori” e “fideiussione” per definire il rapporto.
Parimenti, nelle missive del 26.03.2015 (cfr. all. n. 11 fascicolo moniotorio), la banca, nell'intimare ai garanti il pagamento delle somme successivamente ingiunte, si riferiva al rapporto qualificandolo come “fideiussione” e si rivolgeva agli odierni opponenti quali “fideiussori” della società correntista. D'altronde, si osserva ulteriormente come – nel medesimo provvedimento della Banca d'Italia del maggio del 2005 – l'autorità garante, nel valutare il carattere anticoncorrenziale dello schema di contratto oggetto di istruttoria, indagava, in via preliminare, la natura giuridica di tale garanzia (cfr. pagg. 5 e ss. – all. n. 6 atto di citazione). Nel far ciò, l'Autorità dava atto della posizione della Parte medesima la quale qualificava il rapporto in oggetto quale fideiussione omnibus, specificando
– peraltro – che “la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non configura, in effetti, una garanzia a prima richiesta. Quest'ultimo contratto (derogatorio rispetto al regime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo rispetto all'obbligazione principale, mentre, al contrario la fideiussione omnibus ha natura di garanzia accessoria”.
Ebbene, le soprastanti considerazioni conducono alla conseguenza di ritenere la garanzia oggetto della presente controversia inquadrabile nel novero delle fideiussioni omnibus, con conseguente piena operatività – essendo la relativa deroga (contenuta all'art. 6 del contratto) travolta ex art. 1419 c.c. dalla nullità relativa discendente dalle richiamate determinazioni della Banca d'Italia – della decadenza del creditore di cui all'art. 1957 c.c..
Tale ultima disposizione, nell'imporre al creditore l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Ne va che il termine "istanza" si riferisce a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia in via di cognizione che di esecuzione, esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito;
resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale (cfr. Cass. n. 283/1997). Con maggiore intento esplicativo, agli effetti della disposizione richiamata, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che mai, una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione. Occorre, invece, un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice
(cfr. Cass. n. 2532/2005; in termini, Cass. n.. 7502/2004; A. Catania 27.5.2008). Quanto al termine di sei mesi indicato dalla norma, si è precisato ulteriormente che decorre dalla scadenza dell'obbligazione garantita e, se l'obbligazione è a prestazioni periodiche o ripetute, dalla scadenza del debito relativo alle singole prestazioni;
nell'ipotesi specifica di apertura di credito o nel conto corrente, inizierà dalla chiusura del conto. Su tale decorrenza non influiscono l'insolvenza del debitore, né la pendenza di contestazione tra le parti. La decadenza si evita proponendo un'azione giudiziaria e non è perciò sufficiente una semplice costituzione in mora né un riconoscimento di debito da parte del fideiussore ove non possa desumersene una rinuncia preventiva agli effetti dell'inosservanza dell'onere.
Ebbene, applicando tali coordinate alla vicenda in esame e richiamati i passaggi successivi alla chiusura del conto (come sopra indicati), deve concludersi nel senso che l'istituto opposto sia incorso
– nei confronti dei garanti opponenti – nella decadenza di legge. Come anticipato, infatti, a fronte della comunicazione di revoca/recesso dai rapporti di conto corrente, conto anticipi in data 10.02.2015 (inviata alla sola Agritevere 88 s.r.l.; cfr. fascicolo monitorio, all. alla comparsa di costituzione e risposta), Banca Monte dei Paschi di Siena intimava l'immediato pagamento del saldo, ai fideiussori ed alla società debitrice, con le predette missive del 26.03.2015. Di guisa che, sino al deposito del ricorso monitorio datato 10.07.2020, non risultano svolte, da parte della banca creditrice, tempestive istanze giudiziali volte ad ottenere, in via di cognizione o in executivis l'accertamento e il soddisfacimento della propria pretesa – la difesa opposta non avendo provveduto ad allegare né documentare tale adempimento.
Peraltro, si evidenzia come il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c. sia inutilmente decorso, nei confronti dei fideiussori, anche tenendo conto, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, legge fall., della data di dichiarazione del fallimento del debitore principale Agritevere 88 s.r.l., in data 14.11.2016
(cfr. memoria ex art. 183 co. II n. 2 c.p.c. parte opponente;
dato non contestato dalla difesa opposta). Sul punto, ulteriormente irrilevanti risultano le produzioni della difesa opposta, in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., laddove, dal messaggio PEC inviato dal curatore del fallimento della società debitrice Agritevere 88 s.r.l. (cfr. all. n. 5) emerge che Monte dei Paschi di Siena aveva svolto domanda di insinuazione al passivo fallimentare tardiva, in data 03.05.2018 – e quindi ben oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c..
Le considerazioni sinora svolte conducono, quindi, all'accoglimento della presente opposizione, essendo l'istituto bancario incorso, nei confronti dei fideiussori opponenti, nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.. Resta assorbito, dunque, lo scrutinio relativo all'ulteriore eccezione di nullità, per asserita violazione degli obblighi in materia di trasparenza Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento avanzata, nel ribadire quanto in precedenza esposto quanto al difetto di titolarità passiva dell'istituto cessionario, per completezza espositiva si evidenzia come la stessa risulti, in ogni caso, infondata nel merito. Se è vero, difatti, che il soggetto responsabile dell'illecito è obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della sua condotta – sia sotto il profilo del lucro cessante che del danno emergente – deve tuttavia ribadirsi come il creditore sia tenuto alla prova circa la reale esistenza del danno nonché circa la sua derivazione eziologica dalla violazione lamentata.
Al contrario, gli opponenti si sono limitati ad allegare – peraltro solamente nelle conclusioni – il danno subìto, senza specificarne la natura né dare prova, anche in via presuntiva, della sua esistenza.
Né tale mancato assolvimento dell'onere probatorio può essere supplito dalla richiesta di valutazione equitativa da parte del giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Ciò in quanto “la liquidazione equitativa richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” (cfr. Cass. n.
4052/2009); “può invero farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa allorchè sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione” (cfr. Cass.
n. 3794/2008). Ne discende l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta, che deve, dunque, essere rigettata.]»
§ 2 — Ha proposto appello rappresentata da oggi Parte_1 Parte_2 [...]
contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Parte_3 chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, ogni istanza contraria disattesa, riformare la sentenza della sentenza n. 84/2022 del Tribunale di Rieti pubblicata in data 22/02/2022 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai sigg.ri Controparte_3 CP_1
e , e tutte le domande, nessuna esclusa, ivi formulate, perché l'opposizione
[...] Controparte_2 risulta infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo d.i. 354/2020 ( r.g. 908/2020) emesso in data 14/07/2020 dal Tribunale di Rieti;
in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai sigg.ri e Controparte_3 CP_1
e delle domande in essa formulate, e di rigetto, anche parziale, della presente Controparte_2 impugnazione, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita condannare comunque i sigg.ri
[...]
e al pagamento, in favore della CP_3 CP_1 Controparte_2 Parte_1 di tutte le somme che risultassero come dovute all'esito dell'istruttoria che potrà essere disposta da questa Ecc.ma Corte di Appello. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
Hanno resistito gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo l'appellante devolve la questione della inammissibilità dell'opposizione per essere stata duplicata la notifica dell'atto, con iscrizione a ruolo solo di uno di essi e conseguente non costituzione in giudizio dopo la prima notifica. Deduce l'appellante, dunque, l'avvenuta consumazione del potere di proporre opposizione.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante, lamentando una acritica adesione alla giurisprudenza di settore da parte del giudice di primo grado, devolve la questione della legittimazione passiva di Pt_1
deducendo che l'opponente non poteva far valere, nei confronti della cessionaria, le invalidità
[...] del titolo fideiussorio.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza con riguardo alla dichiarata illegittimità della fideiussione ed alla applicata decadenza, deducendo che vi è differenza tra i rapporti bancari con il cliente e quello fideiussorio, che non è sufficiente la mera conformità allo schema ABI, che vi è alcuna prescrizione per il periodo temporale e che non erano state eseguite indagini per il periodo post 2005. Ancora, con riguardo alla decadenza ex art. 1957 C.C. l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia, evidenziando infine che il credito non risulta contestato.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ben spiegato gli argomenti, richiamando anche giurisprudenza, in base ai quali non può dirsi verificata una “consumazione” del diritto di opposizione in capo alla parte oggi appellata: è pacifico che nel primo atto di citazione notificato vi fosse un errore che è stato emendato con il secondo atto di citazione notificato e poi iscritto a ruolo, pur sempre prima che venisse dichiarato nullo e/o inammissibile il primo atto e pur sempre prima che maturasse il termine per la proposizione dell'opposizione al provvedimento monitorio. Le due condizioni ricordate (vale a dire assenza di una pronuncia sul primo atto e mancata maturazione del termine per la proposizione) sono state ribadite più volte dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. N. 15473/24; Cass. N. 25593/24, sulla base di SU n. 6691/20) ed entrambe sussistono in modo certo nel caso in esame.
Ne consegue che l'originaria eccezione, oggi reiterata come motivo di appello, era infondata e correttamente il Tribunale l'ha respinta.
Il motivo, pertanto, va rigettato.
§ 4.2 — Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Invero, non vi è interesse da parte dell'appellante ad impugnare la statuizione con la quale è stata esclusa la sua legittimazione passiva con riguardo a compensazioni o domande restitutorie, sicchè l'unico profilo riguarda la facoltà del debitore ceduto di formulare eccezioni relative al rapporto principale/sottostante al quale accede la garanzia.
Questo aspetto è stato già trattato – come riconosce lo stesso appellante – dal Tribunale richiamando giurisprudenza di legittimità in materia: quel che viene contestato è l'avere il primo giudice aderito a tali orientamenti, senza però che venga fornito argomento idoneo a condurre questa Corte ad un convincimento diverso.
Ciò tanto più alla luce della giurisprudenza di legittimità che , ancora di recente, ha riconosciuto che la cessione dei crediti ha efficacia derivativa sicchè il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (v. Cass. N. 9842/18). E' stato anche chiarito che detta facoltà non può sussistere in caso di contratto autonomo di garanzia, mentre persiste in caso di garanzia non autonoma o a prima richiesta (v. Cass. N. 9650/25). Ed allora, non intende questa Corte – in assenza peraltro di validi motivi – discostarsi da tale pacifico orientamento, tenuto conto che , come spesso evidenziato in queste controversie dalle società cessionarie dei crediti, questi ultimi transitano insieme a tutte le garanzie che ne sono accessorio, sicchè non è dato comprendere, anche dal punto di vista logico-giuridico, come sia possibile separare il rapporto accessorio con quello principale. Se poi parte appellante intende perseguire altro scopo, cioè ottenere la diversa qualificazione della garanzia come autonoma, allora occorrevano motivi specifici e idonei a detto scopo. In difetto, la sentenza va confermata con riguardo a tale statuizione.
§4.3 – Anche l'ultimo motivo di gravame va respinto.
E' stato chiaramente affermato – contrariamente a quanto sembra prospettare parte appellante – che in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata
(v. Cass. N. 26847/24): nel caso in esame non è in dubbio la qualifica della garanzia, sicchè il principio della nullità parziale per corrispondenza delle tre clausole con lo schema suddetto ed accertato come illecito dalla Banca d'Italia è perfettamente applicabile. Secondo l'appellante, poi, le indagini eseguite e le sanzioni applicate riguarderebbero solo il periodo temporale 2002/2005, con la conseguenza che la presunzione non potrebbe operare per un periodo temporale diverso e, segnatamente, successivo al 2005.
Ora, nella fattispecie va chiarito che la fideiussione è datata 20 luglio 2005 ed è pacifico, peraltro, che le clausole sono riproduttive dello schema. Posto che i fideiussori sono legittimati a far valere detta violazione (v. Cass. N. 7834/24) e che in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (v. Cass. N. 13846/19), è stato altresì chiarito che il dato temporale (2002/2005) che consente di affermare la fede privilegiata del provvedimento sanzionatorio è superabile: in tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia (v. Cass. N.
18851/25). A questo punto, giova osservare quanto segue.
Col provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d'Italia ha accertato che alcune clausole dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus contenevano disposizioni che, nella misura in erano applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), l.
n. 287/1990. Come ricordato nella cit. Cass. Sez. U. 30 dicembre 2021, n. 41994, nell'ottobre del 2002 l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ebbe a predisporre uno schema negoziale-tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che, prima della diffusione tra gli istituti di credito, fu comunicato alla Banca d'Italia, all'epoca autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito;
questa, nel novembre 2003, avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di «fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie», predisposto dall'ABI, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza. La Banca d'Italia interpellò, in via consultiva, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), la quale rilevò come la disciplina della fideiussione omnibus, di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili in linea generale «di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito», nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, «di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore». Posto che dall'istruttoria espletata era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'ABI, la Banca d'Italia emise il provvedimento n. 55, di cui si è detto. Ora, si reputa che il detto provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione possieda, al pari di quelli emessi dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, dovendo poi il giudice del merito valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (quindi, può qui aggiungersi, «a valle» dell'illecito antritrust) coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva (Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; cfr. pure la cit. Cass. Sez.
U. 30 dicembre 2021, n. 41994, in motivazione). In base alla giurisprudenza appena richiamata il fideiussore gode dunque di un'agevolazione probatoria. Per invocare efficacemente la nullità egli potrà limitarsi a documentare il provvedimento della Banca d'Italia che ha accertato l'illecito concorrenziale, il quale è un atto amministrativo, rispetto al quale evidentemente non opera il principio iura novit curia, e le clausole contrattuali asseritamente invalide, in modo da rendere possibile la positiva verifica della corrispondenza di esse con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel suddetto provvedimento: esatta corrispondenza che, come è stato opportunamente precisato, è da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza (cfr., in motivazione, la cit. Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851). Sarà poi la banca a dover fornire gli elementi di prova da cui desumere che lo schema contrattuale predisposto e adottato nella negoziazione «a valle» non costituiva sbocco dell'intesa restrittiva: elementi di prova consistenti, ad esempio, nell'assenza, da parte della banca, di una standardizzazione dei propri contratti secondo lo schema dell'ABI, o nell'adozione di una prassi consistente nella sottoposizione agli interessati di moduli contrattuali alternativi, non recanti le clausole riconosciute contrastanti con la disciplina antitrust. L'antigiuridicità determinata dalla stipulazione «a valle» di contratti che costituiscano l'applicazione di intese illecite concluse «a monte», stante il recepimento di schemi elaborati dall'ABI in materia di contratti di fideiussione contenenti clausole che possano dirsi attuazione di tali intese, è suscettibile di essere affermata con riguardo anche ai negozi stipulati anteriormente al richiamato accertamento della Banca d'Italia laddove l'intesa restrittiva sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato di cui si denuncia la nullità, considerato che rientrano nella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che integrino la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (così Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810, in motivazione): infatti, la nullità del contratto «a valle» presuppone sul piano logico-giuridico la nullità dell'intesa restrittiva «a monte» e quindi l'anteriorità temporale di questa intesa rispetto a quel contratto.
Dunque, è per certo astrattamente ipotizzabile che un contratto di fideiussione omnibus conformato a un modello contrattuale predisposto dall'ABI in epoca anteriore all'ottobre 2002 o al 2005 costituisca sbocco, «a valle», di un'intesa restrittiva «a monte». Il relativo accertamento, ove sia invocato il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, implica però anzitutto la ricognizione di detto provvedimento, al fine di verificare se esso possa integrare una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di una intesa anticoncorrenziale esistente all'epoca e, in difetto di un positivo riscontro in tal senso, il compimento di un'indagine, da condursi sulla scorta di altri mezzi di prova, circa l'esistenza dell'intesa restrittiva che abbia trovato espressione in una o più clausole del contratto di garanzia. Sia la ricognizione del provvedimento della Banca d'Italia che l'indagine di cui si è appena detto si risolvono, poi, in accertamenti di natura fattuale. Applicando questi condivisibili principi al caso in esame, si evidenzia come il Tribunale abbia considerato una serie di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far superare il dato meramente temporale, peraltro non particolarmente rilevante considerato che si tratta di fideiussione del luglio
2005, di poco successiva al provvedimento sanzionatorio che porta la data del 2 maggio 2005. In sostanza, non può accogliersi la tesi prospettata dalla banca appellante secondo la quale il dato temporale avrebbe valore decisivo, atteso che non tiene conto degli altri elementi, primo tra tutti la perfetta sovrapponibilità delle clausole vietate. Deve aggiungersi che a breve distanza (circa due mesi) non può escludersi o che l'intesa accertata e sanzionata da Banca d'Italia nel 2005 sia ancora in essere: la banca avrebbe dovuto allegare e provare ex art. 342 CPC che, in così breve tempo (il periodo di indagine era stato ottobre 2002/maggio 2005) aveva modificato la documentazione contrattuale, eliminando o attenuando le clausole. In assenza di tale riscontro, il nesso eziologico può dirsi esistente alla luce di tutti gli elementi acquisiti.
Esclusa, allora, la validità della clausola derogatoria all'art. 1957 C.C. e rivivendo il termine di decadenza, non vi è prova (che gravava sulla banca) che quest'ultima abbia agito tempestivamente nel rispetto del termine semestrale, atteso che la revoca del rapporto risale al 26 marzo 2015 e che il decreto ingiuntivo è stato richiesto il 10 luglio 2020 ed emesso il 14 luglio 2020, tenuto anche conto che la debitrice principale è stata dichiarata fallita il 14 novembre 2016, sicchè nonostante l'avviso del curatore fallimentare in data 3 maggio 2018, la domanda di insinuazione al passivo è stata tardivamente proposta.
Se ne conclude che il comportamento della banca è stato contrario al disposto normativo, con tutto quanto ne consegue così come già indicato dal Tribunale nella sentenza impugnata che viene quindi anche per questo profilo confermata.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 84/22 del tribunale di Rieti , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese del grado che si liquidano complessivamente in euro 20.119,00 , oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4137 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 e vertente tra
TRA codice fiscale rappresentata da oggi Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...] codice fiscale rappresentata e difesa, in virtù di Parte_3 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Francesco Rudilosso Consolo
APPELLANTE
E
CF , C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
CF rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo David Controparte_3 C.F._3
D'MB per procura in atti;
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 10.08.2020, , CP_1 Controparte_2
e , in proprio e nella loro qualità di fideiussori della fallita società AGRITEVERE Controparte_3
88 s.r.l., convenivano in giudizio chiedendo di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità del contratto di fidejussione sottoscritto dal CP_1 in data 20.07.2005 in quanto adottato in violazione dell'art. 2 comma 2 l. 287/1990 e, quindi,
[...] in violazione delle norme a tutela della concorrenza e, per l'effetto, revocare il DI n. 354/2020 emesso dal Tribunale di Rieti in data 14.07.2020, RG n. 908/2020; in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la nullità del contratto di fidejussione sottoscritto dal in data 20.07.2005 CP_1 in quanto adottato in violazione dell'art. 2 comma 2 l. 287/1990 e, quindi, in violazione delle norme a tutela della concorrenza e, per l'effetto, revocare il DI n. 354/2020 emesso dal Tribunale di Rieti in data 14.07.2020, RG n. 908/2020; - condannare controparte al risarcimento dei danni cagionati ai sig.ri e in conseguenza delle gravi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 violazioni di legge in relazione a quanto in atti dedotto, da liquidarsi in via equitativa e, comunque, non inferiore all'importo di € 50.000,00 ciascuno;
in subordinata: - accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi quanto effettivamente dovuto. Con riservata facoltà di integrazione statuite dall'art. 183 comma VI n. 1, 2 e 3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio chiedendo “dichiarare inammissibile e/o comunque Parte_1 rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai sigg.ri Controparte_3
e e tutte le domande, nessuna esclusa, ivi formulate, perché CP_1 Controparte_2
l'opposizione risulta infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai sigg.ri Controparte_3 CP_1
e e delle domande in essa formulate, condannare comunque i sigg.ri
[...] Controparte_2 [...]
e al pagamento, in favore della CP_3 CP_1 Controparte_2 Parte_1 di tutte le somme che risultassero come dovute all'esito dell'istruttoria condotta dal Tribunale;
Con vittoria di compensi professionali ex DM 55/2014”.
Gli opponenti, con il proprio atto di citazione in opposizione, premesso che con d.i. provvisoriamente esecutivo n. 345/2020, emesso in data 14.07.2020, su ricorso della società opposta, il Tribunale di
Rieti ingiungeva loro il pagamento della somma di € 278.944,23 (per effetto dell'esposizione debitoria maturata dalla società Agritevere 88 s.r.l. nei rapporti bancari originariamente intrattenuti con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e garantiti dai soggetti ingiunti con contratto del
20.07.2005), oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione, rappresentavano quanto segue:
1. Che con comunicazione stragiudiziale del 26.03.2015 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. revocava i suddetti rapporti, intimando al debitore l'immediato pagamento delle somme residue senza dare impulso, tuttavia, ad alcuna attività giudiziale di recupero del credito, sino alla odierna ingiunzione, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c.;
2. La nullità del contratto di fideiussione, in quanto in violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990, come da provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ed il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
3. La nullità del contratto di fideiussione, in quanto in violazione degli obblighi di trasparenza;
4. La natura ultralegale dei tassi di interesse.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
Che sarebbe priva di legittimazione passiva a resistere avverso le domande Parte_1 di accertamento di nullità e/o inadempimenti contrattuali, e conseguenti richieste restitutorie e/o risarcitorie, trattandosi di domande che investono l'esecuzione del rapporto contrattuale intervenuto con la Banca cedente;
Che l'opposizione sarebbe inammissibile, essendo stati notificati due atti di citazione, dei quali solo il secondo era iscritto a ruolo;
Che il credito vantato discenderebbe dal saldo debitore del conto corrente n. 862.74, su cui veniva regolata un'apertura di credito concessa in data 24/08/2004 e poi sostituita con nuovo affidamento del 28/10/2005; dal saldo debitore del conto corrente n. 3271.21, su cui veniva regolata un'apertura di credito concessa in data 02/08/2005 e poi sostituita con nuovo affidamento del 16/12/2008; dal saldo debitore relativo al conto anticipi n. 13193072.05;
Che la Banca comunicava l'intervenuta revoca di tutti gli affidamenti summenzionati unitamente al recesso dell'Istituto di Credito da tutti i rapporti negoziali ad essi sottesi con richiesta di saldo dell'esposizione debitoria esistente;
Che generica ed infondata sarebbe l'eccezione di usurarietà degli interessi ed infondata la censura di violazione degli obblighi di trasparenza, giacchè l'aumento di fideiussione perfezionato in data 20/07/2005 richiama esplicitamente il contratto fideiussorio del 2/10/2003, le cui clausole sono integralmente sottoscritte dagli opponenti, anche ex art. 1341 co. II c.c., con specifica approvazione delle clausole onerose confermata anche in sede di aumento della fideiussione.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, invocata dalla difesa opposta sulla base del fatto che i signori e proponevano CP_3 CP_1 CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo con due atti distinti, rispettivamente notificati a mezzo PEC in data
10/08/2020 h 20.51 ed in data 10/08/2020 h 21.14, procedendo poi all'iscrizione a ruolo della seconda citazione in opposizione - motivo, presumibilmente, dell'errore contenuto nella prima citazione notificata che recava quale data di vocatio in ius il giorno 08/02/2020, data poi emendata nella seconda citazione in opposizione in 08/02/2021. Tale rilievo appare privo di pregio, laddove, in linea generale, non sussiste alcun ostacolo a che, notificato un primo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ne notifichi un secondo, persino di contenuto diverso, a condizione, ovviamente, che il termine per l'opposizione non sia ancora spirato (circostanza non verificatasi nella vicenda in esame). Ed invero, finanche in materia di impugnazioni, il principio di consumazione di cui agli articoli 358 e 387 c.p.c., secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui la prima impugnazione sia stata effettivamente dichiarata inammissibile o improcedibile, ma non quando detta dichiarazione non sia ancora intervenuta, potendo in tal caso la parte interessata, se in termini, provvedere ad una nuova impugnazione anche di contenuto diverso.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha posto a carico della opposta le spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, invocata dalla difesa opposta sulla base del fatto che i signori e proponevano CP_3 CP_1 CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo con due atti distinti, rispettivamente notificati a mezzo PEC in data
10/08/2020 h 20.51 ed in data 10/08/2020 h 21.14, procedendo poi all'iscrizione a ruolo della seconda citazione in opposizione - motivo, presumibilmente, dell'errore contenuto nella prima citazione notificata che recava quale data di vocatio in ius il giorno 08/02/2020, data poi emendata nella seconda citazione in opposizione in 08/02/2021. Tale rilievo appare privo di pregio, laddove, in linea generale, non sussiste alcun ostacolo a che, notificato un primo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ne notifichi un secondo, persino di contenuto diverso, a condizione, ovviamente, che il termine per l'opposizione non sia ancora spirato (circostanza non verificatasi nella vicenda in esame). Ed invero, finanche in materia di impugnazioni, il principio di consumazione di cui agli articoli 358 e 387 c.p.c., secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui la prima impugnazione sia stata effettivamente dichiarata inammissibile o improcedibile, ma non quando detta dichiarazione non sia ancora intervenuta, potendo in tal caso la parte interessata, se in termini, provvedere ad una nuova impugnazione anche di contenuto diverso.
D'altra parte, le medesime conclusioni sono state recentemente fatte proprie dalla Suprema Corte, quanto alla similare ipotesi di plurime notifiche dell'atto di citazione in riassunzione, ove si è osservato che “all'interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione, purché siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge” (cfr. Civile Ord. Sez. 6 Num. 4710 Anno 2020). D'altronde, l'atto di citazione è l'atto introduttivo del giudizio di cognizione e la vocatio in ius (unico elemento risultante differente tra i due atti di citazione in opposizione, notificati, rispettivamente in data 10/08/2020 h 20.51 ed in data 10/08/2020 h 21.14) è atto di attivazione del contraddittorio che persegue lo scopo di mettere il convenuto in condizione di esercitare correttamente le proprie difese.
All'atto della costituzione la banca convenuta non solo non è risultata danneggiata dalla doppia notifica della citazione, ma al contrario ha potuto svolgere perfettamente le proprie difese, proponendo a sua volta eccezioni preliminari e formulando rilievi nel merito, ragion per cui non si è mai pervenuti ad una situazione processuale compromessa.
Ancora in via preliminare, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa opposta, si osserva che alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, individuabili in blocco, di cui alla legge n. 130/1999 trovano applicazione, quanto alle modalità ed efficacia della cessione, le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Tali norme, pur prevedendo un alleggerimento degli oneri pubblicitari connessi all'operazione, tuttavia non dettano alcuna deroga al disposto codicistico, in base al quale il cessionario diviene nuovo titolare del credito ed il ceduto, non potendo subire a seguito del trasferimento un peggioramento della propria posizione, sarà obbligato nei confronti del cessionario così come era obbligato nei confronti del cedente, sicché potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ed in particolare le eccezioni relative alla validità
(inesistenza, nullità o annullabilità) del titolo da cui deriva il credito oggetto del trasferimento. In senso del tutto conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 17531/2004,
15483/2002, 575/2001, 8485/1999), secondo la quale “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (cfr. Cass. civ. n.
8485/1999; in termini, Cass. civ. n. 3797/1999; Cass. civ. n. 1499/1995). Tali conclusioni sono state ritenute, dalla giurisprudenza, condivisibili anche con riguardo alle cessioni di crediti in blocco, ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130, artt. da 1 a 4, giacchè in tali ipotesi sarebbe ravvisabile una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante. Si tratta di un indirizzo (espresso, tra gli altri, da Trib. Milano, sent. 12 gennaio 2016; Trib. Pavia, sent. 12 ottobre 2016; Trib. Napoli Nord, sent. 10 novembre 2016; Trib. Rieti, sent. 18 aprile 2017 e Trib. Catania, sent. 19 marzo 2018) secondo cui la cessione dei crediti “in blocco” troverebbe la sua disciplina nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 (cd. “TUB”), con la conseguente applicabilità del principio enunciato da questa Corte, secondo cui detta norma, “nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità” (da ultimo,
Cass. Sez. 3, sent. 26 agosto 2014, n. 18258, Rv. 632303-01) costituisce una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario” (così già Cass. Sez. 1, sent. 10 febbraio 2004, n. 264, Rv. 570009-01).
Nè in senso contrario costituirebbe argomento decisivo il mancato richiamo, nella L. n. 130 del 1999, art. 4, del comma 5 dell'art. 58 del “TUB”, giacchè, anzi, tale scelta potrebbe intendersi nel senso che la legge sulla “cartolarizzazione” ha inteso stabilire l'efficacia immediata del trasferimento (anche) delle passività al cessionario, intendendo escludere quel regime “transitorio”, in forza del quale i debitori ceduti, a loro volta titolari di crediti, “hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (dell'art. 58), di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione”, restando, però, stabilito che, decorso tale termine, “il cessionario risponde in via esclusiva”. D'altronde, in medesimo principio, di cui alla disciplina generale codicistica, secondo il quale il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto, ha trovato applicazione anche con riguardo a quella forma di cessione “in blocco” di crediti (eventualmente, pure futuri) che è costituita dal contratto di factoring, e ciò sul rilievo che “anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella L. 21 febbraio 1991, n. 52”, esso resti “una convenzione atipica”, sicchè la sua “disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 c.c. e segg.” (così, da ultimo, Cass.
Sez. 1, sent. 2 dicembre 2016, n. 24657, Rv. 641896-01). Di guisa che siffatti rilievi, nella misura in cui confermano che la cessione non possa “mai pregiudicare la posizione del debitore ceduto”, sembrerebbero confortare la conclusione che costui, anche nell'ipotesi di cessione di crediti in blocco ex legge 130/1999, può opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità o esatto adempimento del negozio da cui deriva il credito ceduto – conclusioni, queste, condivise anche dalla sentenza richiamata dalla difesa opposta, Cass. n.
21843/2019, con la quale la Suprema Corte ha affrontato il diverso problema della legittimazione passiva del cessionario con riguardo alle pretese creditorie vantate dal debitore ceduto e derivanti dalla (in)validità e dall'(in)esatto adempimento di quel titolo negoziale. Trattasi dell'ipotesi, diversa dalla presente, nella quale, in presenza di una cessione effettuata ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. da 1 a 4, sia domandato dal debitore ceduto l'accertamento di un credito strumentale alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del contratto di utuo del confronti di un soggetto che si è spogliato del credito in virtù dell'operata cessione. In questo caso, gli CP_4 hanno escluso la legittimazione passiva del cessionario (cd. Società veicolo o “special purpose vehicle”), in quanto, diversamente opinando, si andrebbe ad incidere, in modo imprevedibile, sul
“patrimonio separato a destinazione vincolata” di cui è titolare, appunto, la società veicolo in ragione dell'operazione di cartolarizzazione, esponendo i possessori dei titoli emessi dallo “special purpose vehicle” all'ulteriore rischio che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.
Ebbene, tale rischio non sussiste nella presente vicenda giudiziaria, quanto alla eccezione di nullità del contratto di fideiussione – sottesa alla opposizione svolta e dunque unicamente volta a paralizzare la pretesa creditoria – dovendosi, al contrario, escludere la legittimazione passiva della opposta
(rectius, la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso;
precisazione che, peraltro, priva di conseguenze, giacchè anche il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice;
cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 2156 del 2016) quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione della normativa antitrust nonché della disciplina in materia di trasparenza – trattandosi, solo in questo caso, di una pretesa creditoria vantata dai debitori ceduti e derivante dalla (in)validità del titolo negoziale. Ciò chiarito quanto alla piena legittimazione passiva dell'istituto convenuto in merito alle censure svolte dagli opponenti in ordine alla validità del rapporto, nel merito, quanto alla asserita nullità del contratto di fideiussione del 13.03.2002 per violazione della disciplina antitrust (con conseguente nullità del d.i. opposto), si osserva che la quaestio iuris è stata estremamente controversa – anche all'interno della giurisprudenza di legittimità – tanto da essere stata rimessa, da ultimo in seguito a
Cassazione Civ., sezione I, ordinanza interlocutoria n. 11486 del 30/4/2021, alle Sezioni Unite della Suprema Corte. Difatti, accanto all'orientamento richiamato dalla difesa opponente, si sono sviluppati ulteriori filoni interpretativi, in base ai quali: (i) l'effetto della suddetta formulazione del contratto sarebbe la nullità parziale del negozio, coinvolgendo solo le “clausole anticoncorrenziali” (cfr. Trib. Torino 17 aprile 2019; Trib. Milano 15 ottobre 2019; Trib. Milano 23 gennaio 2020; Trib. Vicenza 5 febbraio 2020; Trib. Rieti 29 febbraio 2020; Trib. Ferrara 29 aprile 2020; App. Torino 20 luglio 2020; Trib. Cassino 15 ottobre 2020 n. 744; Trib. Roma 13 ottobre 2020; App. Milano 4 gennaio 2021;
Trib. Torino 16 aprile 2021; Trib. Padova 7 aprile 2021; Trib. Vicenza 27 maggio 2021; Trib. Teramo 9 giugno 2021 n. 914; App. Venezia 13 settembre 2021; Trib. Napoli 22 settembre 2021), la nullità ravvisabile nella fattispecie deve considerarsi soltanto parziale;
conformi, Cass. n. 24044/2019, Cass.
n. 4175/2020 e Cass. n. 28028/2021); (ii) la nullità della fideiussione si attesterebbe a “nullità di protezione” (così, Tribunale Siena, 14 Maggio 2019); (iii) la fideiussione non sarebbe attinta da alcuna invalidità e l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo all'intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente sarebbe quella risarcitoria (cfr.
Trib. Treviso 26 luglio 2018 e Trib. Treviso 30 luglio 2018; Trib. Verona 27 settembre 2018 e Trib. Verona 1 ottobre 2018; Trib. Bergamo 25 giugno 2019; Trib. Napoli 17 ottobre 2019; Trib. Sondrio 10 dicembre 2019; Trib. Velletri 20 gennaio 2020; Trib. Busto Arsizio 26 maggio 2020; Trib.
Bergamo 14 luglio 2021). Più di recente, è stato osservato – con argomentazioni che questo Tribunale ritiene di condividere – che l'art. 2 della L. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non abbia inteso proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”. Ne consegue “che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a “valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est, un margine di concorrenzialità)…La coincidenza della clausola in contestazione con quella incriminata, in uno con la pari corrispondenza dell'intero testo contrattuale con il modulo A.B.I., giustificano una solida presunzione che la garanzia predisposta dall'istituto di credito e sottoposta alla sottoscrizione da parte dell'opponente fosse stata modellata recependo in chiave monolitica lo schema di categoria, in quanto concordato nell'interesse del sistema bancario, con esclusione di possibili differenti pattuizioni ad opera delle parti. In sostanza, quindi, la piena coincidenza della garanzia con il modello proposto dalla associazione di categoria degli istituti di credito, senza che fosse dato spazio ad alcuna forma di personalizzazione, neppure stilistica o lessicale, costituisce l'indizio più solido di una volontà del predisponente di uniformare la disciplina contrattuale delle fideiussioni omnibus nei termini più vantaggiosi per il sistema creditizio, escludendo qualsiasi differente disciplina sul mercato del credito, ossia proprio l'intento distorsivo della concorrenza che la Banca d'Italia ha riscontrato e sanzionato con riferimento alle tre clausole ritenute apportatrici di ingiustificati aprioristici vantaggi per le banche, a detrimento del regolare funzionamento del marcato” (cfr. Tribunale di Milano n. 610/2020).
Tuttavia, si precisa che la suddetta nullità, proprio in quanto discendente dalla finalità anticoncorrenziale, riguarda – sulla base del principio di cui all'art. 1419 c.c. – le sole clausole riconosciute come espressione dell'illecito accordo lesivo della concorrenza, senza che tale vizio si estenda all'intera garanzia, non rispondendo tale contagio al principio di conservazione degli atti, nei limiti in cui gli stessi siano rispondenti alla lecita volontà delle parti (cfr. in questo senso, Corte di
Appello di Milano Sentenza n. 192 del 22/01/2020; più di recente, Tribunale di Rieti, Giudice Roberta Della Fina, 29.02.2020 n.128). In questo senso significativa è, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione del 19 febbraio 2020 n. 4175 la quale ha affermato che le eventuali “nullità 'a valle' delle fideiussioni omnibus in questione debbano essere valutate alla stregua degli artt. 1418 c.c. e segg. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”.
Ebbene, come anticipato, il suddetto contrasto è stato, nelle more della presente vicenda giudiziale, composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con decisione n. 41994 depositata in data 30 dicembre 2021, hanno enunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Ciò in quanto la nullità parziale - tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente fideiussore (nullità totale del contratto a valle;
nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte;
tutela risarcitoria) - è l'opzione che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust. Tale soluzione appare anche idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del contratto (ex multis, Cass. n. 2314/2016): l'eliminazione delle tre clausole censurate dall'Antitrust migliora la posizione del fideiussore e, al contempo, la banca preferisce mantenere la garanzia anche se depurata dalle predette clausole a lei favorevoli. La tutela risarcitoria, è inoltre chiarito nella decisione delle Sezioni Unite, resta naturalmente perseguibile “ma non in via esclusiva, sebbene in uno all'azione di nullità”. Il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria del diritto a far valere la nullità del contratto si rileva un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
Orbene, nel caso di specie, deve in primo luogo darsi atto della piena coincidenza della garanzia di cui all'all. n. 2 atto di citazione in opposizione con il modello proposto dalla associazione di categoria degli istituti di credito, tanto quanto agli articoli 2, 6 ed 8 – oggetto della declaratoria ai sensi dell'art. 2 co. II legge n. 287/1990 della Banca d'Italia del 02.05.2005 – tanto quanto all'art. 7, senza che sia stato dato spazio ad alcuna forma di personalizzazione – da ciò discendendo la prova di una volontà del predisponente di uniformare la disciplina contrattuale delle fideiussioni omnibus nei termini più vantaggiosi per il sistema creditizio, ossia dell'intento distorsivo della concorrenza che la Banca
d'Italia ha riscontrato e sanzionato. Tanto premesso, in base all'orientamento giurisprudenziale che questo Tribunale ritiene di far proprio alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la nullità delle clausole in questione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 c.c., non determinerebbe l'invalidità dell'intera fideiussione, dovendosi presumere che le parti avrebbero egualmente stipulato in contratto.
Al riguardo, la difesa opponente deduce, nello specifico, l'esercizio, da parte della banca opposta, della clausola di cui all'art. 6 di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., e – parallelamente – la sussistenza dei presupposti per la citata decadenza del creditore. Difatti, l'opponente osserva che: (i) i rapporti bancari intrattenuti dalla società debitrice erano unilateralmente revocati con comunicazione del 26.03.2015 (rectius, già precedentemente con comunicazione del 10.02.2015, come da allegato n. 11 ricorso monitorio); (ii) nessuna istanza o azione era successivamente intrapresa nei confronti del debitore o dei fideiussori sino al ricorso monitorio, nemmeno in seguito alla dichiarazione di fallimento della Agritevere 88 s.r.l. con sentenza n. 16 del 14.11.2016. La difesa opposta, sul punto, deduce la irrilevanza di tale eccezione, laddove, in base al successivo art. 7, contenente clausola di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni), la garanzia in questione andrebbe comunque qualificata quale contratto autonomo di garanzia – con conseguente inoperatività, per tal via, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.. Al riguardo, occorre, in primo luogo, osservare che recentissima giurisprudenza di legittimità ha escluso l'invocato rapporto di incompatibilità tra contratto autonomo di garanzia e decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Ciò in quanto “la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure dove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
“pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non solo perchè la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (cfr. Cass. Civ. n. 5598 del 28 febbraio 2020).
In termini, vedasi anche Tribunale di Firenze 11.06.2019, laddove si evidenziava che “la clausola a semplice richiesta (o a prima chiesta), unitamente a quella senza opporre eccezioni, possiede l'attitudine a rendere il contratto stipulato tra le parti funzionalmente indirizzato a fornire al soggetto garantito l'indennizzo pattuito a fronte dell'inadempimento da parte del debitore principale, precludendo al garante di avanzare qualsiasi eccezione rispetto al rapporto di valuta. La autonomizzazione dei rapporti tra garante e garantito da una parte, e tra debitore e garantito dall'altra, è pertanto piena sotto il profilo dell'assenza di accessorietà, tanto che il garante non avrà alcuna diritto di attingere a vicende e fatti intercorsi tra garante e debitore per paralizzare la semplice richiesta avanzata da garante. In altri termini, l'art. 1957 cc, nel caso in questione, non riverbera alcun effetto sulla divisata autonomia dei rapporti, ma incide esclusivamente sulle modalità di azione del creditore garantito, imponendogli un onere di agire giudizialmente contro il debitore quale presupposto per l'escussione della polizza che continuerà malgrado il richiamo alla norma codicistica, e una volta assolto dal garantito tale onere- ad essere contratto autonomo qualificato dalla possibilità per il garantito di escutere la polizza a semplice richiesta: intesa, tale ultima locuzione, come preclusione per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto di valuta”. Tanto premesso in ordine alla piena compatibilità tra l'art. 1957 c.c. e l'operatività di una clausola di pagamento a prima richiesta, ritiene questo Tribunale come sussistano numerosi indici, nella presente vicenda contrattuale, che depongono per l'inquadramento della garanzia in esame nell'ambito della fideiussione c.d. omnibus (e non nell'alveo del contratto autonomo di garanzia). In primo luogo, in ossequio ai criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., si evidenzia come nel medesimo contratto del 20.07.2005 (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione in opposizione), consistente in un modulo redatto unilateralmente dalla banca opposta e sottoscritto dai garanti, siano usati i termini
“obbligazione fideiussoria”, “fideiussori” e “fideiussione” per definire il rapporto.
Parimenti, nelle missive del 26.03.2015 (cfr. all. n. 11 fascicolo moniotorio), la banca, nell'intimare ai garanti il pagamento delle somme successivamente ingiunte, si riferiva al rapporto qualificandolo come “fideiussione” e si rivolgeva agli odierni opponenti quali “fideiussori” della società correntista. D'altronde, si osserva ulteriormente come – nel medesimo provvedimento della Banca d'Italia del maggio del 2005 – l'autorità garante, nel valutare il carattere anticoncorrenziale dello schema di contratto oggetto di istruttoria, indagava, in via preliminare, la natura giuridica di tale garanzia (cfr. pagg. 5 e ss. – all. n. 6 atto di citazione). Nel far ciò, l'Autorità dava atto della posizione della Parte medesima la quale qualificava il rapporto in oggetto quale fideiussione omnibus, specificando
– peraltro – che “la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non configura, in effetti, una garanzia a prima richiesta. Quest'ultimo contratto (derogatorio rispetto al regime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo rispetto all'obbligazione principale, mentre, al contrario la fideiussione omnibus ha natura di garanzia accessoria”.
Ebbene, le soprastanti considerazioni conducono alla conseguenza di ritenere la garanzia oggetto della presente controversia inquadrabile nel novero delle fideiussioni omnibus, con conseguente piena operatività – essendo la relativa deroga (contenuta all'art. 6 del contratto) travolta ex art. 1419 c.c. dalla nullità relativa discendente dalle richiamate determinazioni della Banca d'Italia – della decadenza del creditore di cui all'art. 1957 c.c..
Tale ultima disposizione, nell'imporre al creditore l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Ne va che il termine "istanza" si riferisce a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia in via di cognizione che di esecuzione, esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito;
resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale (cfr. Cass. n. 283/1997). Con maggiore intento esplicativo, agli effetti della disposizione richiamata, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che mai, una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione. Occorre, invece, un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice
(cfr. Cass. n. 2532/2005; in termini, Cass. n.. 7502/2004; A. Catania 27.5.2008). Quanto al termine di sei mesi indicato dalla norma, si è precisato ulteriormente che decorre dalla scadenza dell'obbligazione garantita e, se l'obbligazione è a prestazioni periodiche o ripetute, dalla scadenza del debito relativo alle singole prestazioni;
nell'ipotesi specifica di apertura di credito o nel conto corrente, inizierà dalla chiusura del conto. Su tale decorrenza non influiscono l'insolvenza del debitore, né la pendenza di contestazione tra le parti. La decadenza si evita proponendo un'azione giudiziaria e non è perciò sufficiente una semplice costituzione in mora né un riconoscimento di debito da parte del fideiussore ove non possa desumersene una rinuncia preventiva agli effetti dell'inosservanza dell'onere.
Ebbene, applicando tali coordinate alla vicenda in esame e richiamati i passaggi successivi alla chiusura del conto (come sopra indicati), deve concludersi nel senso che l'istituto opposto sia incorso
– nei confronti dei garanti opponenti – nella decadenza di legge. Come anticipato, infatti, a fronte della comunicazione di revoca/recesso dai rapporti di conto corrente, conto anticipi in data 10.02.2015 (inviata alla sola Agritevere 88 s.r.l.; cfr. fascicolo monitorio, all. alla comparsa di costituzione e risposta), Banca Monte dei Paschi di Siena intimava l'immediato pagamento del saldo, ai fideiussori ed alla società debitrice, con le predette missive del 26.03.2015. Di guisa che, sino al deposito del ricorso monitorio datato 10.07.2020, non risultano svolte, da parte della banca creditrice, tempestive istanze giudiziali volte ad ottenere, in via di cognizione o in executivis l'accertamento e il soddisfacimento della propria pretesa – la difesa opposta non avendo provveduto ad allegare né documentare tale adempimento.
Peraltro, si evidenzia come il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c. sia inutilmente decorso, nei confronti dei fideiussori, anche tenendo conto, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, legge fall., della data di dichiarazione del fallimento del debitore principale Agritevere 88 s.r.l., in data 14.11.2016
(cfr. memoria ex art. 183 co. II n. 2 c.p.c. parte opponente;
dato non contestato dalla difesa opposta). Sul punto, ulteriormente irrilevanti risultano le produzioni della difesa opposta, in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., laddove, dal messaggio PEC inviato dal curatore del fallimento della società debitrice Agritevere 88 s.r.l. (cfr. all. n. 5) emerge che Monte dei Paschi di Siena aveva svolto domanda di insinuazione al passivo fallimentare tardiva, in data 03.05.2018 – e quindi ben oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c..
Le considerazioni sinora svolte conducono, quindi, all'accoglimento della presente opposizione, essendo l'istituto bancario incorso, nei confronti dei fideiussori opponenti, nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.. Resta assorbito, dunque, lo scrutinio relativo all'ulteriore eccezione di nullità, per asserita violazione degli obblighi in materia di trasparenza Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento avanzata, nel ribadire quanto in precedenza esposto quanto al difetto di titolarità passiva dell'istituto cessionario, per completezza espositiva si evidenzia come la stessa risulti, in ogni caso, infondata nel merito. Se è vero, difatti, che il soggetto responsabile dell'illecito è obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della sua condotta – sia sotto il profilo del lucro cessante che del danno emergente – deve tuttavia ribadirsi come il creditore sia tenuto alla prova circa la reale esistenza del danno nonché circa la sua derivazione eziologica dalla violazione lamentata.
Al contrario, gli opponenti si sono limitati ad allegare – peraltro solamente nelle conclusioni – il danno subìto, senza specificarne la natura né dare prova, anche in via presuntiva, della sua esistenza.
Né tale mancato assolvimento dell'onere probatorio può essere supplito dalla richiesta di valutazione equitativa da parte del giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Ciò in quanto “la liquidazione equitativa richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” (cfr. Cass. n.
4052/2009); “può invero farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa allorchè sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione” (cfr. Cass.
n. 3794/2008). Ne discende l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta, che deve, dunque, essere rigettata.]»
§ 2 — Ha proposto appello rappresentata da oggi Parte_1 Parte_2 [...]
contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Parte_3 chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, ogni istanza contraria disattesa, riformare la sentenza della sentenza n. 84/2022 del Tribunale di Rieti pubblicata in data 22/02/2022 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai sigg.ri Controparte_3 CP_1
e , e tutte le domande, nessuna esclusa, ivi formulate, perché l'opposizione
[...] Controparte_2 risulta infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo d.i. 354/2020 ( r.g. 908/2020) emesso in data 14/07/2020 dal Tribunale di Rieti;
in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai sigg.ri e Controparte_3 CP_1
e delle domande in essa formulate, e di rigetto, anche parziale, della presente Controparte_2 impugnazione, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita condannare comunque i sigg.ri
[...]
e al pagamento, in favore della CP_3 CP_1 Controparte_2 Parte_1 di tutte le somme che risultassero come dovute all'esito dell'istruttoria che potrà essere disposta da questa Ecc.ma Corte di Appello. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
Hanno resistito gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo l'appellante devolve la questione della inammissibilità dell'opposizione per essere stata duplicata la notifica dell'atto, con iscrizione a ruolo solo di uno di essi e conseguente non costituzione in giudizio dopo la prima notifica. Deduce l'appellante, dunque, l'avvenuta consumazione del potere di proporre opposizione.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante, lamentando una acritica adesione alla giurisprudenza di settore da parte del giudice di primo grado, devolve la questione della legittimazione passiva di Pt_1
deducendo che l'opponente non poteva far valere, nei confronti della cessionaria, le invalidità
[...] del titolo fideiussorio.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza con riguardo alla dichiarata illegittimità della fideiussione ed alla applicata decadenza, deducendo che vi è differenza tra i rapporti bancari con il cliente e quello fideiussorio, che non è sufficiente la mera conformità allo schema ABI, che vi è alcuna prescrizione per il periodo temporale e che non erano state eseguite indagini per il periodo post 2005. Ancora, con riguardo alla decadenza ex art. 1957 C.C. l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia, evidenziando infine che il credito non risulta contestato.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ben spiegato gli argomenti, richiamando anche giurisprudenza, in base ai quali non può dirsi verificata una “consumazione” del diritto di opposizione in capo alla parte oggi appellata: è pacifico che nel primo atto di citazione notificato vi fosse un errore che è stato emendato con il secondo atto di citazione notificato e poi iscritto a ruolo, pur sempre prima che venisse dichiarato nullo e/o inammissibile il primo atto e pur sempre prima che maturasse il termine per la proposizione dell'opposizione al provvedimento monitorio. Le due condizioni ricordate (vale a dire assenza di una pronuncia sul primo atto e mancata maturazione del termine per la proposizione) sono state ribadite più volte dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. N. 15473/24; Cass. N. 25593/24, sulla base di SU n. 6691/20) ed entrambe sussistono in modo certo nel caso in esame.
Ne consegue che l'originaria eccezione, oggi reiterata come motivo di appello, era infondata e correttamente il Tribunale l'ha respinta.
Il motivo, pertanto, va rigettato.
§ 4.2 — Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Invero, non vi è interesse da parte dell'appellante ad impugnare la statuizione con la quale è stata esclusa la sua legittimazione passiva con riguardo a compensazioni o domande restitutorie, sicchè l'unico profilo riguarda la facoltà del debitore ceduto di formulare eccezioni relative al rapporto principale/sottostante al quale accede la garanzia.
Questo aspetto è stato già trattato – come riconosce lo stesso appellante – dal Tribunale richiamando giurisprudenza di legittimità in materia: quel che viene contestato è l'avere il primo giudice aderito a tali orientamenti, senza però che venga fornito argomento idoneo a condurre questa Corte ad un convincimento diverso.
Ciò tanto più alla luce della giurisprudenza di legittimità che , ancora di recente, ha riconosciuto che la cessione dei crediti ha efficacia derivativa sicchè il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (v. Cass. N. 9842/18). E' stato anche chiarito che detta facoltà non può sussistere in caso di contratto autonomo di garanzia, mentre persiste in caso di garanzia non autonoma o a prima richiesta (v. Cass. N. 9650/25). Ed allora, non intende questa Corte – in assenza peraltro di validi motivi – discostarsi da tale pacifico orientamento, tenuto conto che , come spesso evidenziato in queste controversie dalle società cessionarie dei crediti, questi ultimi transitano insieme a tutte le garanzie che ne sono accessorio, sicchè non è dato comprendere, anche dal punto di vista logico-giuridico, come sia possibile separare il rapporto accessorio con quello principale. Se poi parte appellante intende perseguire altro scopo, cioè ottenere la diversa qualificazione della garanzia come autonoma, allora occorrevano motivi specifici e idonei a detto scopo. In difetto, la sentenza va confermata con riguardo a tale statuizione.
§4.3 – Anche l'ultimo motivo di gravame va respinto.
E' stato chiaramente affermato – contrariamente a quanto sembra prospettare parte appellante – che in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata
(v. Cass. N. 26847/24): nel caso in esame non è in dubbio la qualifica della garanzia, sicchè il principio della nullità parziale per corrispondenza delle tre clausole con lo schema suddetto ed accertato come illecito dalla Banca d'Italia è perfettamente applicabile. Secondo l'appellante, poi, le indagini eseguite e le sanzioni applicate riguarderebbero solo il periodo temporale 2002/2005, con la conseguenza che la presunzione non potrebbe operare per un periodo temporale diverso e, segnatamente, successivo al 2005.
Ora, nella fattispecie va chiarito che la fideiussione è datata 20 luglio 2005 ed è pacifico, peraltro, che le clausole sono riproduttive dello schema. Posto che i fideiussori sono legittimati a far valere detta violazione (v. Cass. N. 7834/24) e che in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (v. Cass. N. 13846/19), è stato altresì chiarito che il dato temporale (2002/2005) che consente di affermare la fede privilegiata del provvedimento sanzionatorio è superabile: in tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia (v. Cass. N.
18851/25). A questo punto, giova osservare quanto segue.
Col provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d'Italia ha accertato che alcune clausole dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus contenevano disposizioni che, nella misura in erano applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), l.
n. 287/1990. Come ricordato nella cit. Cass. Sez. U. 30 dicembre 2021, n. 41994, nell'ottobre del 2002 l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ebbe a predisporre uno schema negoziale-tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che, prima della diffusione tra gli istituti di credito, fu comunicato alla Banca d'Italia, all'epoca autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito;
questa, nel novembre 2003, avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di «fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie», predisposto dall'ABI, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza. La Banca d'Italia interpellò, in via consultiva, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), la quale rilevò come la disciplina della fideiussione omnibus, di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili in linea generale «di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito», nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, «di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore». Posto che dall'istruttoria espletata era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'ABI, la Banca d'Italia emise il provvedimento n. 55, di cui si è detto. Ora, si reputa che il detto provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione possieda, al pari di quelli emessi dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, dovendo poi il giudice del merito valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (quindi, può qui aggiungersi, «a valle» dell'illecito antritrust) coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva (Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; cfr. pure la cit. Cass. Sez.
U. 30 dicembre 2021, n. 41994, in motivazione). In base alla giurisprudenza appena richiamata il fideiussore gode dunque di un'agevolazione probatoria. Per invocare efficacemente la nullità egli potrà limitarsi a documentare il provvedimento della Banca d'Italia che ha accertato l'illecito concorrenziale, il quale è un atto amministrativo, rispetto al quale evidentemente non opera il principio iura novit curia, e le clausole contrattuali asseritamente invalide, in modo da rendere possibile la positiva verifica della corrispondenza di esse con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel suddetto provvedimento: esatta corrispondenza che, come è stato opportunamente precisato, è da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza (cfr., in motivazione, la cit. Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851). Sarà poi la banca a dover fornire gli elementi di prova da cui desumere che lo schema contrattuale predisposto e adottato nella negoziazione «a valle» non costituiva sbocco dell'intesa restrittiva: elementi di prova consistenti, ad esempio, nell'assenza, da parte della banca, di una standardizzazione dei propri contratti secondo lo schema dell'ABI, o nell'adozione di una prassi consistente nella sottoposizione agli interessati di moduli contrattuali alternativi, non recanti le clausole riconosciute contrastanti con la disciplina antitrust. L'antigiuridicità determinata dalla stipulazione «a valle» di contratti che costituiscano l'applicazione di intese illecite concluse «a monte», stante il recepimento di schemi elaborati dall'ABI in materia di contratti di fideiussione contenenti clausole che possano dirsi attuazione di tali intese, è suscettibile di essere affermata con riguardo anche ai negozi stipulati anteriormente al richiamato accertamento della Banca d'Italia laddove l'intesa restrittiva sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato di cui si denuncia la nullità, considerato che rientrano nella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che integrino la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (così Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810, in motivazione): infatti, la nullità del contratto «a valle» presuppone sul piano logico-giuridico la nullità dell'intesa restrittiva «a monte» e quindi l'anteriorità temporale di questa intesa rispetto a quel contratto.
Dunque, è per certo astrattamente ipotizzabile che un contratto di fideiussione omnibus conformato a un modello contrattuale predisposto dall'ABI in epoca anteriore all'ottobre 2002 o al 2005 costituisca sbocco, «a valle», di un'intesa restrittiva «a monte». Il relativo accertamento, ove sia invocato il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, implica però anzitutto la ricognizione di detto provvedimento, al fine di verificare se esso possa integrare una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di una intesa anticoncorrenziale esistente all'epoca e, in difetto di un positivo riscontro in tal senso, il compimento di un'indagine, da condursi sulla scorta di altri mezzi di prova, circa l'esistenza dell'intesa restrittiva che abbia trovato espressione in una o più clausole del contratto di garanzia. Sia la ricognizione del provvedimento della Banca d'Italia che l'indagine di cui si è appena detto si risolvono, poi, in accertamenti di natura fattuale. Applicando questi condivisibili principi al caso in esame, si evidenzia come il Tribunale abbia considerato una serie di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far superare il dato meramente temporale, peraltro non particolarmente rilevante considerato che si tratta di fideiussione del luglio
2005, di poco successiva al provvedimento sanzionatorio che porta la data del 2 maggio 2005. In sostanza, non può accogliersi la tesi prospettata dalla banca appellante secondo la quale il dato temporale avrebbe valore decisivo, atteso che non tiene conto degli altri elementi, primo tra tutti la perfetta sovrapponibilità delle clausole vietate. Deve aggiungersi che a breve distanza (circa due mesi) non può escludersi o che l'intesa accertata e sanzionata da Banca d'Italia nel 2005 sia ancora in essere: la banca avrebbe dovuto allegare e provare ex art. 342 CPC che, in così breve tempo (il periodo di indagine era stato ottobre 2002/maggio 2005) aveva modificato la documentazione contrattuale, eliminando o attenuando le clausole. In assenza di tale riscontro, il nesso eziologico può dirsi esistente alla luce di tutti gli elementi acquisiti.
Esclusa, allora, la validità della clausola derogatoria all'art. 1957 C.C. e rivivendo il termine di decadenza, non vi è prova (che gravava sulla banca) che quest'ultima abbia agito tempestivamente nel rispetto del termine semestrale, atteso che la revoca del rapporto risale al 26 marzo 2015 e che il decreto ingiuntivo è stato richiesto il 10 luglio 2020 ed emesso il 14 luglio 2020, tenuto anche conto che la debitrice principale è stata dichiarata fallita il 14 novembre 2016, sicchè nonostante l'avviso del curatore fallimentare in data 3 maggio 2018, la domanda di insinuazione al passivo è stata tardivamente proposta.
Se ne conclude che il comportamento della banca è stato contrario al disposto normativo, con tutto quanto ne consegue così come già indicato dal Tribunale nella sentenza impugnata che viene quindi anche per questo profilo confermata.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 84/22 del tribunale di Rieti , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese del grado che si liquidano complessivamente in euro 20.119,00 , oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore