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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BA ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 611/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 87224R/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ricorre affinché l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova voglia annullare l'impugnato “avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere - n. 87224R/2020”, per i motivi esposti. Con vittoria delle spese di giudizio. Ai fini della determinazione del Contributo Unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 314,00 (C.U. € 30,00). Si richiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Resistente/Appellato: Chiede Che codesta Corte di Giustizia Tributaria voglia respingere il ricorso della controparte in quanto infondati in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 611/2025 Ricorrente_1 ha impugnato avviso di accertamento IMU, con irrogazione di sanzioni e intimazione ad adempiere, notificato il 17/3/2025 dal Comune di Genova. L'atto richiede il pagamento di € 314,00 (oltre interessi, sanzioni e spese, per un totale di € 452,00) per il possesso del 50% dell'immobile sito in Genova, Indirizzo_1, relativamente al periodo 25/09/2020 – 31/12/2020. Secondo il Comune, a seguito del compimento della maggiore età del figlio Nominativo_2 (25/9/2020), il ricorrente sarebbe tornato soggetto passivo IMU per la sua quota di comproprietà, poiché la madre non sarebbe più “genitore affidatario” ai sensi dell'art. 1, comma 743, L. 160/2019.
Il ricorso si articola in due motivi principali, elencati e argomentati sinteticamente: 1) Violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006 e/o dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 (difetto di motivazione). L'avviso impugnato non contiene alcuna motivazione specifica circa la pretesa impositiva, né indica le ragioni giuridiche (art. 1, comma 743, L. 160/2019) su cui si fonda. Le motivazioni sono state apprese solo successivamente tramite chiarimenti informali e risposta all'istanza di autotutela. Secondo la normativa, gli atti devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li determinano. L'assenza di motivazione comporta l'annullabilità dell'atto.
2) In subordine, violazione dell'art. 1, comma 743, L. 160/2019 (errata individuazione del soggetto passivo IMU). Il ricorrente sostiene che, anche nel merito, la pretesa del Comune è infondata. La casa familiare era stata assegnata alla ex coniuge, Sig.ra Nominativo_3, con il figlio Nominativo_2, in forza di provvedimento giudiziale, e la situazione non è mutata con il compimento della maggiore età del figlio, in quanto questi non era (e non è) economicamente autosufficiente. La giurisprudenza e la prassi ministeriale chiariscono che il diritto di abitazione e l'esclusione dall'IMU permangono finché il figlio non è autonomo economicamente, anche se maggiorenne, e che il provvedimento di assegnazione non decade automaticamente. Il Comune non può, con valutazione discrezionale, modificare la qualifica di “genitore affidatario” o il diritto di abitazione, che può essere revocato solo da un successivo provvedimento giurisdizionale.
Sintesi delle ragioni a sostegno dei motivi. Difetto di motivazione: L'atto impugnato espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, in violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, rendendolo annullabile. Errata individuazione del soggetto passivo: La normativa e la giurisprudenza richiamate dal ricorrente stabiliscono che il genitore non assegnatario, anche se comproprietario, non è soggetto passivo IMU finché il figlio convivente non è economicamente autosufficiente e il provvedimento di assegnazione non è revocato. Il Comune ha errato nell'applicare la disciplina, considerando cessato il diritto di abitazione e l'esclusione IMU solo per il compimento della maggiore età del figlio, senza considerare la sua effettiva situazione di non autosufficienza. Si costituiva il Comune convenuto insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Motivazione degli atti: Gli avvisi impugnati sono stati motivati in modo chiaro e completo, sia sui presupposti di fatto che sulle ragioni giuridiche, consentendo al ricorrente di esercitare pienamente il diritto di difesa. Soggettività passiva IMU: La normativa vigente (modificata dalla legge 160/2019 e dalla Circolare 1/DF/2020) prevede che il soggetto passivo IMU sia il genitore affidatario dei figli, non più il solo “coniuge assegnatario”. Questa interpretazione si applica anche alle coppie di fatto e non solo ai coniugi separati o divorziati. Diritto di abitazione: Il diritto di abitazione sulla casa familiare, ai fini IMU, è riconosciuto solo se vi sono figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave. In presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la normativa non prevede più automaticamente il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Parte ricorrente depositava memorie illustrative a sostegno della propria posizione All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la seguente assorbente ragione di merito
Una delle questioni più controverse dopo la riforma del 2020 riguarda la sorte dell'esenzione IMU quando i figli diventano maggiorenni. L'art. 1, comma 743, L. 160/2019) parla di “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli”, riconoscendo in capo a quest'ultimo un diritto di abitazione ai soli fini fiscali.
Le interpretazioni dei comuni non sono omogenee.
Molti Comuni interpretano questa formulazione in senso letterale, ritenendo che l'esenzione spetti solo quando il genitore è “affidatario” di figli minori o disabili gravi (artt. 337-sexies e 337-septies c.c.).
In base a questa lettura, l'esenzione cesserebbe automaticamente al compimento della maggiore età dei figli, anche se conviventi.
Ad avviso di questa Corte, questa impostazione si rivela in contrasto con la logica del diritto di famiglia.
L'assegnazione della casa familiare non cessa con la maggiore età dei figli, ma solo quando essi diventano economicamente autosufficiente.
Il genitore collocatario continua quindi a utilizzare l'abitazione per garantire un ambiente stabile e idoneo alla prole, anche se maggiorenne.
Sul piano fiscale, ciò non può che comportare che la casa resti destinata a soddisfare le esigenze abitative della famiglia e che l'assegnazione continui a produrre effetti, anche ai fini dell'IMU.
Spese compensate in ragione della non uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto imugnato e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BA ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 611/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 87224R/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ricorre affinché l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova voglia annullare l'impugnato “avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere - n. 87224R/2020”, per i motivi esposti. Con vittoria delle spese di giudizio. Ai fini della determinazione del Contributo Unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 314,00 (C.U. € 30,00). Si richiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Resistente/Appellato: Chiede Che codesta Corte di Giustizia Tributaria voglia respingere il ricorso della controparte in quanto infondati in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 611/2025 Ricorrente_1 ha impugnato avviso di accertamento IMU, con irrogazione di sanzioni e intimazione ad adempiere, notificato il 17/3/2025 dal Comune di Genova. L'atto richiede il pagamento di € 314,00 (oltre interessi, sanzioni e spese, per un totale di € 452,00) per il possesso del 50% dell'immobile sito in Genova, Indirizzo_1, relativamente al periodo 25/09/2020 – 31/12/2020. Secondo il Comune, a seguito del compimento della maggiore età del figlio Nominativo_2 (25/9/2020), il ricorrente sarebbe tornato soggetto passivo IMU per la sua quota di comproprietà, poiché la madre non sarebbe più “genitore affidatario” ai sensi dell'art. 1, comma 743, L. 160/2019.
Il ricorso si articola in due motivi principali, elencati e argomentati sinteticamente: 1) Violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006 e/o dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 (difetto di motivazione). L'avviso impugnato non contiene alcuna motivazione specifica circa la pretesa impositiva, né indica le ragioni giuridiche (art. 1, comma 743, L. 160/2019) su cui si fonda. Le motivazioni sono state apprese solo successivamente tramite chiarimenti informali e risposta all'istanza di autotutela. Secondo la normativa, gli atti devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li determinano. L'assenza di motivazione comporta l'annullabilità dell'atto.
2) In subordine, violazione dell'art. 1, comma 743, L. 160/2019 (errata individuazione del soggetto passivo IMU). Il ricorrente sostiene che, anche nel merito, la pretesa del Comune è infondata. La casa familiare era stata assegnata alla ex coniuge, Sig.ra Nominativo_3, con il figlio Nominativo_2, in forza di provvedimento giudiziale, e la situazione non è mutata con il compimento della maggiore età del figlio, in quanto questi non era (e non è) economicamente autosufficiente. La giurisprudenza e la prassi ministeriale chiariscono che il diritto di abitazione e l'esclusione dall'IMU permangono finché il figlio non è autonomo economicamente, anche se maggiorenne, e che il provvedimento di assegnazione non decade automaticamente. Il Comune non può, con valutazione discrezionale, modificare la qualifica di “genitore affidatario” o il diritto di abitazione, che può essere revocato solo da un successivo provvedimento giurisdizionale.
Sintesi delle ragioni a sostegno dei motivi. Difetto di motivazione: L'atto impugnato espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, in violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, rendendolo annullabile. Errata individuazione del soggetto passivo: La normativa e la giurisprudenza richiamate dal ricorrente stabiliscono che il genitore non assegnatario, anche se comproprietario, non è soggetto passivo IMU finché il figlio convivente non è economicamente autosufficiente e il provvedimento di assegnazione non è revocato. Il Comune ha errato nell'applicare la disciplina, considerando cessato il diritto di abitazione e l'esclusione IMU solo per il compimento della maggiore età del figlio, senza considerare la sua effettiva situazione di non autosufficienza. Si costituiva il Comune convenuto insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Motivazione degli atti: Gli avvisi impugnati sono stati motivati in modo chiaro e completo, sia sui presupposti di fatto che sulle ragioni giuridiche, consentendo al ricorrente di esercitare pienamente il diritto di difesa. Soggettività passiva IMU: La normativa vigente (modificata dalla legge 160/2019 e dalla Circolare 1/DF/2020) prevede che il soggetto passivo IMU sia il genitore affidatario dei figli, non più il solo “coniuge assegnatario”. Questa interpretazione si applica anche alle coppie di fatto e non solo ai coniugi separati o divorziati. Diritto di abitazione: Il diritto di abitazione sulla casa familiare, ai fini IMU, è riconosciuto solo se vi sono figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave. In presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la normativa non prevede più automaticamente il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Parte ricorrente depositava memorie illustrative a sostegno della propria posizione All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la seguente assorbente ragione di merito
Una delle questioni più controverse dopo la riforma del 2020 riguarda la sorte dell'esenzione IMU quando i figli diventano maggiorenni. L'art. 1, comma 743, L. 160/2019) parla di “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli”, riconoscendo in capo a quest'ultimo un diritto di abitazione ai soli fini fiscali.
Le interpretazioni dei comuni non sono omogenee.
Molti Comuni interpretano questa formulazione in senso letterale, ritenendo che l'esenzione spetti solo quando il genitore è “affidatario” di figli minori o disabili gravi (artt. 337-sexies e 337-septies c.c.).
In base a questa lettura, l'esenzione cesserebbe automaticamente al compimento della maggiore età dei figli, anche se conviventi.
Ad avviso di questa Corte, questa impostazione si rivela in contrasto con la logica del diritto di famiglia.
L'assegnazione della casa familiare non cessa con la maggiore età dei figli, ma solo quando essi diventano economicamente autosufficiente.
Il genitore collocatario continua quindi a utilizzare l'abitazione per garantire un ambiente stabile e idoneo alla prole, anche se maggiorenne.
Sul piano fiscale, ciò non può che comportare che la casa resti destinata a soddisfare le esigenze abitative della famiglia e che l'assegnazione continui a produrre effetti, anche ai fini dell'IMU.
Spese compensate in ragione della non uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto imugnato e compensa le spese.