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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8283/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8283/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 febbraio 2025 ad ore 16.15 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
Nell'interesse dell'intimante è comparso l'avv. Carlo Dessì il quale si richiama alla propria memoria integrativa del 13/12/2024 e all'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito regolarmente notificata alla controparte ai sensi dell'art. 143 cpc. Precisa, inoltre, che persiste la morosità per i canoni di locazione a partire dal mese di marzo 2023, con una differenza di Euro 1.195,00= al momento della notifica dello sfratto a settembre 2023, Euro
6.300,00= per canoni successivi da ottobre 2023 a dicembre 2024 al momento del deposito della memoria integrativa, Euro 900,00= per due mensilità per gennaio e febbraio 2025 maturate successivamente al deposito della memoria integrativa, Euro 94,50= per 63 m3 di consumi idrici (doc. n. 2) ed Euro 50,00= per l'installazione del contatore divisionale e del motore idrico, come previsto in contratto e non avendo il conduttore provveduto a richiedere un proprio allaccio idrico autonomo, e così per complessivi Euro 8.539,50=. Insiste pertanto nelle conclusioni rassegnate e chiede la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore con condanna del rilascio e condanna al pagamento per complessivi Euro 8.539,50= e precisa che le spese finora sostenute per il presente procedimento sono pari ad Euro 143,20= (di cui Euro 76,00= per il contributo unificato e bolli, Euro 67,20= per il costo di due notifiche ex 143 cpc) oltre ai compensi professionali del presente procedimento di cui domanda la liquidazione e l'assegnazione.
pagina 1 di 6 Il Giudice, dato atto che malgrado la regolare notifica il convenuto non si è costituito, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione,
dichiara la contumacia del convenuto e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8283/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Carlo Dessì che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di intimazione di sfratto e citazione per la convalida,
ATTORE/I
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
Villacidro, loc. Gutturu Forru, contumace,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 6 1) Pronuncia la risoluzione del contratto concluso tra le parti per grave inadempimento del signor e, per l'effetto, ordina al il rilascio dell'immobile sito in Villacidro, Controparte_1 CP_1
loc. Gutturu Forru, distinto al N.C.E.U. alla Sezione I, Foglio 2, particella 465 sub. 1, cat. A/3,
di 7,5 vani, r.c. € 464,81, libero da persone e cose, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
2) Condanna il signor al pagamento in favore del signor di Euro Controparte_1 Parte_1
8.489,50, di cui Euro 1.195,00 al momento della notifica dello sfratto a settembre 2023, Euro
6.300,00 per canoni successivi da ottobre 2023 a dicembre 2024 al momento del deposito della memoria integrativa, Euro 900,00 per due mensilità per gennaio e febbraio 2025 maturate successivamente al deposito della memoria integrativa, Euro 94,50 per 63 m3 di consumi idrici,
oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza dei singoli ratei di canone alla data della domanda e interessi al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda al soddisfo;
3) Condanna il signor alla rifusione in favore del signor delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che liquida in Euro 1.555,00 per compenso professionale e Euro 143,20 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto e citazione per la convalida il signor ha chiesto la Parte_1
convalida dello sfratto per morosità intimato al signor e l'emissione di una Controparte_1
ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e a scadere, le spese di registrazione della cancellazione del contratto, gli interessi e le spese della procedura.
L'intimante ha esposto di avere concesso in sublocazione al signor l'immobile a uso Controparte_1
abitativo sito in Villacidro, loc. Gutturu Forru, distinto al N.C.E.U. alla Sezione I, Foglio 2, particella registrato, verso un canone annuale di 5.400,00 euro da pagare in rate mensili di 450,00 euro ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese;
a partire dal mese di marzo 2023 il subconduttore ha iniziato a pagare solo parzialmente i canoni versando 1.955,00 euro in luogo dei 3.150,00 dovuti, residuando una differenza di 1.195,00, oltre a 94,50 euro per consumi idrici e 50,00 euro per l'installazione del contatore divisionale, per un totale dovuto di 1.359 fino alla mensilità di settembre 2023; inoltre il subconduttore non ha rispettato il termine di pagamento del giorno 5 del mese, ha asportato il contatore idrico con la conseguenza che non è più possibile ripartire i consumi e ha provveduto a distaccare l'utenza elettrica della caldaia con conseguente operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto.
La notifica non è andata a buon fine e anche il secondo tentativo non è andato a buon fine, nonostante le ricerche che l'agente notificatore ha attestato di avere svolto.
Di fatto, il convenuto è risultato irreperibile.
Il giudice ha quindi disposto il mutamento del rito e la notifica è stata perfezionata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.
Alla presente udienza il convenuto non si è costituito e non è comparso.
La causa è matura per la decisione.
Il creditore che agisce per la risoluzione del contratto per inadempimento ha l'onere di provare il titolo della pretesa creditoria e di allegare l'inadempimento dell'altra parte.
Nel caso in esame, è provato documentalmente che, con contratto regolarmente registrato del 17 giugno
2022, il signor aveva concesso in locazione al signor l'immobile a uso Parte_1 Controparte_1
abitativo sito in Villacidro, loc. Gutturu Forru, distinto al N.C.E.U. alla Sezione I, Foglio 2, particella
465 sub. 1, cat. A/3, di 7,5 vani, r.c. € 464,81, verso un canone annuale di 5.400,00 euro da pagare in rate mensili di 450,00 euro ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese.
pagina 5 di 6 Provata la fondatezza della pretesa creditoria, l'attore ha allegato l'inadempimento del convenuto, che tutt'ora persiste e ammonta complessivamente a € 8.539,50, di cui Euro 1.195,00 al momento della notifica dello sfratto a settembre 2023, Euro 6.300,00 per canoni successivi da ottobre 2023 a dicembre
2024 al momento del deposito della memoria integrativa, Euro 900,00 per due mensilità per gennaio e febbraio 2025 maturate successivamente al deposito della memoria integrativa, Euro 94,50 per 63 m3
di consumi idrici (doc. n. 2 e art. 5 del contratto). Non è documentata la spesa di Euro 50,00 per l'installazione del contatore divisionale e del motore idrico.
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore dell'attore di Euro 8.489,50, di cui Euro 1.195,00 al momento della notifica dello sfratto a settembre 2023, Euro 6.300,00 per canoni successivi da ottobre 2023 a dicembre 2024 al momento del deposito della memoria integrativa, Euro
900,00 per due mensilità per gennaio e febbraio 2025 maturate successivamente al deposito della memoria integrativa, Euro 94,50 per 63 m3 di consumi idrici, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284,
comma 1, c.c. dalla scadenza dei singoli ratei di canone alla data della domanda e interessi al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai valori medi per la fase di studio, ai valori massimi per la fase introduttiva in considerazione delle ripetute attività di notificazione che hanno reso necessaria la comparizione del difensore a quattro udienza, minimi per le restanti fasi in considerazione della limitata attività svolta.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
465 sub. 1, cat. A/3, di 7,5 vani, r.c. € 464,81, con contratto del 17 giugno 2022 regolarmente pagina 4 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8283/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 febbraio 2025 ad ore 16.15 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
Nell'interesse dell'intimante è comparso l'avv. Carlo Dessì il quale si richiama alla propria memoria integrativa del 13/12/2024 e all'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito regolarmente notificata alla controparte ai sensi dell'art. 143 cpc. Precisa, inoltre, che persiste la morosità per i canoni di locazione a partire dal mese di marzo 2023, con una differenza di Euro 1.195,00= al momento della notifica dello sfratto a settembre 2023, Euro
6.300,00= per canoni successivi da ottobre 2023 a dicembre 2024 al momento del deposito della memoria integrativa, Euro 900,00= per due mensilità per gennaio e febbraio 2025 maturate successivamente al deposito della memoria integrativa, Euro 94,50= per 63 m3 di consumi idrici (doc. n. 2) ed Euro 50,00= per l'installazione del contatore divisionale e del motore idrico, come previsto in contratto e non avendo il conduttore provveduto a richiedere un proprio allaccio idrico autonomo, e così per complessivi Euro 8.539,50=. Insiste pertanto nelle conclusioni rassegnate e chiede la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore con condanna del rilascio e condanna al pagamento per complessivi Euro 8.539,50= e precisa che le spese finora sostenute per il presente procedimento sono pari ad Euro 143,20= (di cui Euro 76,00= per il contributo unificato e bolli, Euro 67,20= per il costo di due notifiche ex 143 cpc) oltre ai compensi professionali del presente procedimento di cui domanda la liquidazione e l'assegnazione.
pagina 1 di 6 Il Giudice, dato atto che malgrado la regolare notifica il convenuto non si è costituito, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione,
dichiara la contumacia del convenuto e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8283/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Carlo Dessì che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di intimazione di sfratto e citazione per la convalida,
ATTORE/I
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
Villacidro, loc. Gutturu Forru, contumace,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 6 1) Pronuncia la risoluzione del contratto concluso tra le parti per grave inadempimento del signor e, per l'effetto, ordina al il rilascio dell'immobile sito in Villacidro, Controparte_1 CP_1
loc. Gutturu Forru, distinto al N.C.E.U. alla Sezione I, Foglio 2, particella 465 sub. 1, cat. A/3,
di 7,5 vani, r.c. € 464,81, libero da persone e cose, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
2) Condanna il signor al pagamento in favore del signor di Euro Controparte_1 Parte_1
8.489,50, di cui Euro 1.195,00 al momento della notifica dello sfratto a settembre 2023, Euro
6.300,00 per canoni successivi da ottobre 2023 a dicembre 2024 al momento del deposito della memoria integrativa, Euro 900,00 per due mensilità per gennaio e febbraio 2025 maturate successivamente al deposito della memoria integrativa, Euro 94,50 per 63 m3 di consumi idrici,
oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza dei singoli ratei di canone alla data della domanda e interessi al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda al soddisfo;
3) Condanna il signor alla rifusione in favore del signor delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che liquida in Euro 1.555,00 per compenso professionale e Euro 143,20 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto e citazione per la convalida il signor ha chiesto la Parte_1
convalida dello sfratto per morosità intimato al signor e l'emissione di una Controparte_1
ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e a scadere, le spese di registrazione della cancellazione del contratto, gli interessi e le spese della procedura.
L'intimante ha esposto di avere concesso in sublocazione al signor l'immobile a uso Controparte_1
abitativo sito in Villacidro, loc. Gutturu Forru, distinto al N.C.E.U. alla Sezione I, Foglio 2, particella registrato, verso un canone annuale di 5.400,00 euro da pagare in rate mensili di 450,00 euro ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese;
a partire dal mese di marzo 2023 il subconduttore ha iniziato a pagare solo parzialmente i canoni versando 1.955,00 euro in luogo dei 3.150,00 dovuti, residuando una differenza di 1.195,00, oltre a 94,50 euro per consumi idrici e 50,00 euro per l'installazione del contatore divisionale, per un totale dovuto di 1.359 fino alla mensilità di settembre 2023; inoltre il subconduttore non ha rispettato il termine di pagamento del giorno 5 del mese, ha asportato il contatore idrico con la conseguenza che non è più possibile ripartire i consumi e ha provveduto a distaccare l'utenza elettrica della caldaia con conseguente operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto.
La notifica non è andata a buon fine e anche il secondo tentativo non è andato a buon fine, nonostante le ricerche che l'agente notificatore ha attestato di avere svolto.
Di fatto, il convenuto è risultato irreperibile.
Il giudice ha quindi disposto il mutamento del rito e la notifica è stata perfezionata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.
Alla presente udienza il convenuto non si è costituito e non è comparso.
La causa è matura per la decisione.
Il creditore che agisce per la risoluzione del contratto per inadempimento ha l'onere di provare il titolo della pretesa creditoria e di allegare l'inadempimento dell'altra parte.
Nel caso in esame, è provato documentalmente che, con contratto regolarmente registrato del 17 giugno
2022, il signor aveva concesso in locazione al signor l'immobile a uso Parte_1 Controparte_1
abitativo sito in Villacidro, loc. Gutturu Forru, distinto al N.C.E.U. alla Sezione I, Foglio 2, particella
465 sub. 1, cat. A/3, di 7,5 vani, r.c. € 464,81, verso un canone annuale di 5.400,00 euro da pagare in rate mensili di 450,00 euro ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese.
pagina 5 di 6 Provata la fondatezza della pretesa creditoria, l'attore ha allegato l'inadempimento del convenuto, che tutt'ora persiste e ammonta complessivamente a € 8.539,50, di cui Euro 1.195,00 al momento della notifica dello sfratto a settembre 2023, Euro 6.300,00 per canoni successivi da ottobre 2023 a dicembre
2024 al momento del deposito della memoria integrativa, Euro 900,00 per due mensilità per gennaio e febbraio 2025 maturate successivamente al deposito della memoria integrativa, Euro 94,50 per 63 m3
di consumi idrici (doc. n. 2 e art. 5 del contratto). Non è documentata la spesa di Euro 50,00 per l'installazione del contatore divisionale e del motore idrico.
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore dell'attore di Euro 8.489,50, di cui Euro 1.195,00 al momento della notifica dello sfratto a settembre 2023, Euro 6.300,00 per canoni successivi da ottobre 2023 a dicembre 2024 al momento del deposito della memoria integrativa, Euro
900,00 per due mensilità per gennaio e febbraio 2025 maturate successivamente al deposito della memoria integrativa, Euro 94,50 per 63 m3 di consumi idrici, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284,
comma 1, c.c. dalla scadenza dei singoli ratei di canone alla data della domanda e interessi al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai valori medi per la fase di studio, ai valori massimi per la fase introduttiva in considerazione delle ripetute attività di notificazione che hanno reso necessaria la comparizione del difensore a quattro udienza, minimi per le restanti fasi in considerazione della limitata attività svolta.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
465 sub. 1, cat. A/3, di 7,5 vani, r.c. € 464,81, con contratto del 17 giugno 2022 regolarmente pagina 4 di 6