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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Prima Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Tribunale di Lecce, dott. HE NI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2712/2020 R.G.
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in HI (LE) alla via Santa Eufemia (C.da NE) s.n.c, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Bruno (c.f. ) CodiceFiscale_2
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) nella persona del direttore in carica dott.ssa e del P.IVA_1 Controparte_2
responsabile del processo legale Maria Pia Azzone, domiciliati presso lo stesso ufficio rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Azzone Maria
Pia, , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
***************
Con ricorso depositato il 14.01.2020 il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione dell' Controparte_1
(di seguito ”) n. 739/2019 del 16.12.2019 notificata in data 18.12.2019.
[...] CP_1 Con detta ordinanza l' ha ingiunto a di pagare la somma di CP_1 Parte_1
€ 3.979,50 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione:
1) Art. 4 – bis, Comma 2, D. Lgs. 181/2000, inserito dall'art. 6, D. Lgs. 297/2002, sostit. dall'art.
40, Comma 2, D.L. 112/2008 conv. con modif. in L 133/2008, modif. dall'art. 5, Comma 3,
Lettera a), b) e c), Poiché: per non aver consegnato ai lavoratori, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio della attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero una copia del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 4 bis, co. 2, D. Lgs 181/2000, aggiunto dall'art. 6, D.
Lgs. 297/2002, sostit. dall'art. 40, co. 2, D.L. 112/2008 conv. con modif. in L 133/2008, successivamente modificato dall'art. 5, co. 3, lett. a), b) e c) L. n. 183/2010
nato a [...] il [...], In nero dal 04/05/2015 CP_7
2) Art. 3, D.L. 12/2002, Comma 3, come, modif. dall'Art. 4, L 183/2010
Poiché: per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, ai sensi dell'art. 3, D.L. 12/2002, co. 3, come modif. dall'art. 4, L 183/2010
(così nel verbale di accertamento e notificazione del 17.08.2015 richiamato nell'ordinanza – ingiunzione oggetto di gravame).
Si è costituito in giudizio l' ed all'esito Controparte_1 della prima udienza, non è stata sospesa l'ordinanza oggetto di gravame.
Successivamente con ordinanza del 15.04.2021 è stata sospesa l'ordinanza oggetto di gravame.
Esperita l'istruttoria è stata fissata l'udienza del 13.06.2025 per la discussione.
Le ragioni di doglianza avverso la predetta ordinanza ingiunzione sono affidate a quattro motivi. Tali motivi circoscrivono l'indagine del Tribunale non essendo consentito annullare l'ordinanza ingiunzione per motivi diversi da quelli dedotti dall'opponente, salva l'ipotesi di carenza assoluta di potere dell'Autorità Amministrativa (sul punto Cass. Civ. sentenza n. 22.637/2013 e nello stesso senso sentenza n. 18.288/2010).
E' necessario allora passare all'esame analitico dei motivi di opposizione.
1. Asserito difetto di legittimazione passiva del ricorrente.
sostiene che non potrebbe aver commesso l'illecito amministrativo in quanto Parte_1
…non è titolare di alcuna ditta …Ed, inoltre, la proprietaria dell'immobile luogo dell'ispezione, sito in HI (LE) alla via Madonna del Passo n. 171, è la sig.ra (così a pag. 2 Persona_1
del ricorso introduttivo).
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. L'assunzione ed utilizzo di lavoratori “in nero” e cioè senza il rispetto della normativa inerente la corretta registrazione e comunicazione di assunzione, non è illecito che può esser commesso unicamente da chi è titolare di “ditta” regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio. Chiunque invece commette detto illecito nel momento in cui, pur avendo assunto ed impiegato lavoratori alle sue dipendenze, non ha provveduto alle corrette registrazioni e comunicazioni. E' evidente allora che quando nell'ordinanza ingiunzione si parla di “ditta”, si fa riferimento all'attività di fatto espletata dal : alla circostanza che lo stesso era la “ditta” esercente lavori intonaci - Parte_1
edilizia in economia.
Anche la successiva circostanza di non esser proprietario dell'immobile su cui si stavano eseguendo i lavori, non è risolutiva. L'illecito viene commesso da chi assume ed impiega lavoratori “in nero” e non dal proprietario dell'immobile che avrebbe usufruito dell'attività lavorativa. D'altro canto che il abbia operato in completa autonomia, è emerso proprio dalla prova richiesta Parte_1 dallo stesso ricorrente;
la (madre del ricorrente) ha dichiarato: …non ero presente Persona_1
quando sono arrivati i Carabinieri (così nell'udienza del 28.02.2025). E' quindi evidente (anche in
Per_ mancanza di qualsivoglia ulteriore elemento che possa collegare la al fatto contestato) che il
(sorpreso mentre stava lavorando con il teste ) stava agendo Parte_1 CP_7 in piena autonomia ed a lui va ricondotta l'azione e le conseguenze della stessa.
2. Asserita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per:
a. Violazione dell'obbligo imposto dall'art. 18 della legge 689/81;
b. Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 della legge 689/81;
c. Accertamento eseguito da soggetti che non potrebbero assumere la veste di “personale ispettivo”
Le diverse motivazioni poste a base della censura, meritano un esame separato.
2.1. Asserita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Violazione dell'obbligo imposto dall'art. 18 della legge 689/81.
Il motivo di opposizione si sostanzia nell'affermazione della sussistenza di un difetto di motivazione e di una illegittima motivazione per relationem.
Va subito rilevato come sia ...ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo (fra le tante Cass. Civ. Sez. L n. 20.189/2008).
Dalla lettura dell'ordinanza si evince poi chiaramente che ciò che viene contestato è il fatto di aver impiegato un lavoratore “in nero” (senza cioè dichiarare il rapporto di lavoro con tutti gli obblighi conseguenti) e quindi di non aver consegnato al lavoratore, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Si legge infatti testualmente nell'ordinanza ingiunzione: …che il Sig. nato il [...] a [...] e residente in [...] – Parte_1
VIA SANT'EUFEMIA (CONTRADA PADULIGNE), SNC, nella sua qualità di TITOLARE responsabile della ditta ” esercente lavori intonaci - edilizia in economia, ha Parte_1
violato le disposizioni di legge citate nel verbale unico di accertamento e notificazione di seguito indicato e che si richiama per la motivazione del presente provvedimento.
Quindi la lettura della stessa ordinanza, evidenzia una motivazione che permetteva a chi ha ricevuto la notifica della stessa, di comprendere cosa gli fosse addebitato e come erano state calcolate le sanzioni. E in tale situazione, il Tribunale condivide quanto rilevato dalla Suprema Corte secondo cui
...L'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. (Cass. Civ. 17.104/2009).
D'altro canto il ricorrente con la proposizione del ricorso introduttivo di questo giudizio (ma anche prima con le memorie depositate nel corso del procedimento amministrativo) ha dimostrato di aver ben compreso cosa gli fosse contestato, provvedendo a difendersi dall'illecito.
E pertanto infondata ogni censura in merito.
2.2. Asserita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per:
Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 della legge 689/81.
La censura si sostanzia in una asserita tardività della contestazione.
Secondo il ricorrente il termine per la contestazione sarebbe cominciato a decorrere dalla data del
4.05.2015 e si sarebbe consumato prima della effettiva contestazione avvenuta in data 27/08/2015
(ma la notifica risulta richiesta in data 17.08.2015; il plico è stato poi ritirato in data 27.08.2015).
Il motivo di opposizione è infondato e non merita accoglimento.
Il termine per la contestazione decorre infatti non dal primo atto di accertamento ma dal momento in cui l'illecito amministrativo è stato accertato.
Dopo l'accesso del 4.05.2015 è stato redatto un verbale di accesso ispettivo in data 13.05.2025, invitando il a fornire: Parte_1
- Copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro consegnate ai lavoratori;
- Libro unico del lavoro;
- Comunicazioni obbligatorio di instaurazione del rapporto di lavoro;
- Prospetti di paga sottoscritti.
Nel contempo è stato assegnato termine fino al 25.05.2015 per la consegna di detta documentazione.
Poiché il ha scelto di non consegnare alcunché (in tal senso la comunicazione del Pt_1
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro – All. 9 della produzione del resistente), solo dal 26.05.2015 si avevano tutti gli elementi necessari per rendersi conto della sussistenza dell'illecito; e gli atti sono stati trasmessi dai Carabinieri all'Autorità Amministrativa competente
(l' ) in data 17.06.2025. Ma anche facendo decorrere il termine per la contestazione CP_1
dal 26.05.2025 e non dal 17.06.2015, la contestazione (con il verbale unico di accertamento e notificazione) avvenuta il 17.08.2015 è rispettosa del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/81.
2.3. Asserita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per:
Accertamento eseguito da soggetti che non potrebbero assumere la veste di “personale ispettivo”
In questo motivo di gravame, il ricorrente si duole del fatto che i Carabinieri della stazione di HI
(Le) non costituirebbero “personale ispettivo”; non avrebbero esibito un “mandato che giustificasse il sopralluogo”; inoltre il verbale di primo accesso sarebbe quello del 13.05.2015 mentre i Carabinieri della stazione di HI (Le) avrebbero proceduto a differente accertamento già il 4.05.2025.
Le questioni sollevate non sono fondate e non possono importare conseguenze sulla validità degli atti di indagine.
I Carabinieri della stazione di HI (Le) non hanno minori poteri di quelli del “Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce”. Che vi siano delle suddivisioni interne dei compiti, ciò non esclude il generico potere della forza di polizia, di procedere agli accertamenti degli illeciti amministrativi (oltre che di quelli penali). In tal senso è anche l'art. 13 comma 4 della L. 689/81.
Il “mandato” non era necessario: non si era in presenza di attività di perquisizione in una privata dimora ma di un semplice accertamento in un cantiere aperto (l'abitazione era in fase di ultimazione e priva di infissi, come emerge dall'annotazione di polizia giudiziaria del 4.05.2015 dei Carabinieri della stazione di HI;
di certo non era una privata dimora). E comunque l'accertamento è stato fatto dall'esterno: si legge nell'annotazione di polizia giudiziaria del 4.05.2015 dei Carabinieri della stazione di HI (Le) che i Carabinieri notavano …dall'esterno dell'abitazione priva di infissi, che all'interno della predetta abitazione, in particolar modo nel vano adiacente la predetta via, erano presenti due persone intente ad eseguire dei lavori. Si notava che all'esterno del suddetto immobile non era presente alcuna cartellonistica indicante l'esistenza di un cantiere edile, ma nonostante ciò le due suddette persone erano visibilmente impegnate nell'esecuzione dei lavori di natura edile, in particolar modo consistente nell'intonacatura delle pareti. I due venivano immediatamente entrambi riconosciuti dai verbalizzanti e successivamente meglio identificati in: - , nato Parte_1
a Tricase il 04.01.1991, residente a [...](Le) - CP_8 Parte_2 CP_7
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]. Nello specifico, al momento dell'arrivo dei militari operanti, veniva sorpreso mentre utilizzava un CP_7 trapano miscelatore per preparare la malta. In tale situazione, sussistendo anche la astratta possibilità di illeciti edilizi, i Carabinieri ben potevano (e dovevano) procedere ad accertare la situazione.
Peraltro lo stesso teste indicato dal ricorrente (il – padre del Testimone_1 Parte_1
) ha dichiarato nel corso del suo esame che …in data 4/05/2015 sono intervenuti in loco i
[...]
Carabinieri di HI, senza, tuttavia, accedere all'interno dell'abitazione. Il motivo di opposizione è quindi infondato e deve esser rigettato.
Che poi vi sia un “verbale di primo accesso ispettivo” in data 13.05.2015, ciò non importa alcuna nullità. D'altro canto non si comprende quale violazione difensiva avrebbe subito il al Pt_1
fatto che non sarebbe stato redatto un primo verbale di accertamento in data 04.05.2015. Nel ricorso introduttivo è indicato poi che “…il sig. è stato condotto dai Carabinieri presso la CP_7
Stazione di HI per essere ascoltato” (così a pag. 5 del ricorso introduttivo). Non è chiaro se il ricorrente ritenga illegittima tale attività. Certo è che non vi sono elementi per sostenere la sussistenza di atti arbitrari o contrari alla legge. L' ha prodotto un verbale di sommarie CP_1
informazioni rese dal in data 4.05.2015 ma non vi è alcun elemento da cui ritenere CP_7
che il sarebbe stato costretto in qualsivoglia modo a rilasciare dichiarazioni contrarie alle sue CP_7
volizioni.
In definitiva, il Tribunale non rinviene alcuna violazione di legge che potrebbe importare nullità degli atti di accertamento ed anche tale motivo di gravame deve essere rigettato.
3. Asserita diversa e comprovata ricostruzione dei fatti.
Sostiene il ricorrente che l'illecito non sussisterebbe.
Il ha dichiarato nel ricorso introduttivo che …casualmente era presente sul Parte_1 luogo dell'ispezione, in quanto figlio della proprietaria dell'immobile sito in HI (Le) alla via
Madonna del Passo n. 171, luogo diverso dalla sua residenza anagrafica, come si evince da allegata
SU LE (così a pag. 5 del ricorso introduttivo) …nessun rapporto di lavoro può dirsi sussistente tra il sig. ed il sig. , perché mai hanno voluto ed inteso Parte_3 CP_7
instaurare fra di loro un rapporto giuridico col vincolo di subordinazione né con rapporti di altra natura. (così a pag. 6 del ricorso introduttivo).
E' già sintomatico del reale valore di tale affermazioni, il fatto che non venga offerta nel ricorso introduttivo, una ricostruzione alternativa (ma credibile) dei fatti: se il era nell'abitazione ad CP_7
utilizzare un trapano miscelatore per preparare la malta, il ricorrente non ha spiegato nel ricorso introduttivo come dovrebbe spiegarsi questo comportamento altamente sintomatico della realtà.
Comportamento che invece ben si concilia con le dichiarazioni rilasciate dallo stesso il CP_7
4.05.2015 ai Carabinieri della stazione di HI (Le): “Premetto di essere disoccupato e di tanto in tanto cerco di svolgere qualche giornata di lavoro per poter guadagnare qualcosa per il mio sostentamento. Questa mattina, verso le ore 08.00, venivo contattato da , il quale mi chiedeva di recarmi presso l'abitazione in fase di Parte_3
ristrutturazione sita in Via Madonna del Passo nr. 171, per svolgere attività lavorativa unitamente allo stesso. Nello specifico in data odierna dovevamo realizzare la parte relativa alla posa in opera dell'intonaco. Pertanto, seppur non ho mai sottoscritto alcun contratto, alle ore 08.30, mi sono portato presso la suddetta abitazione ove iniziavo a prestare la mia attività lavorativa in qualità di operaio. Per la giornata di oggi non ho ancora percepito alcun salario, ma gli accordi presi con
prevedevano un corrispettivo in denaro pari ad € 20,00 per circa cinque/sei ore di Parte_3 lavoro, infatti avrei dovuto terminare alle ore 14.15” (così nel verbale di sommarie informazioni del
4.05.2015 di cui l' ha prodotto copia). CP_1
Quindi:
- I Carabinieri hanno avuto modo di vedere dall'esterno che …erano presenti due persone intente ad eseguire dei lavori. …in particolar modo consistente nell'intonacatura delle pareti.
- Il …veniva sorpreso mentre utilizzava un trapano miscelatore per preparare CP_7
la malta.
- Lo stesso ha affermato che ...Questa mattina, verso le ore 08.00, venivo CP_7 contattato da , il quale mi chiedeva di recarmi presso l'abitazione in fase di Parte_3
ristrutturazione sita in Via Madonna del Passo nr. 171, per svolgere attività lavorativa unitamente allo stesso. Nello specifico in data odierna dovevamo realizzare la parte relativa alla posa in opera dell'intonaco. Pertanto, seppur non ho mai sottoscritto alcun contratto, alle ore 08.30, mi sono portato presso la suddetta abitazione ove iniziavo a prestare la mia attività lavorativa in qualità di operaio. Per la giornata di oggi non ho ancora percepito alcun salario, ma gli accordi presi con prevedevano un corrispettivo in denaro Parte_3 pari ad € 20,00 per circa cinque/sei ore di lavoro, infatti avrei dovuto terminare alle ore
14.15.
In definitiva tutti gli elementi acquisiti sono reciprocamente concordanti e conducono ad una ricostruzione univoca e logica dei fatti.
Il è stato citato più volte e con il suo comportamento ha imposto diversi differimenti CP_7 della causa (è stato assente nelle udienze del 5.05.2023, 3.11.2023, 22.03.2024 e 17.01.2025). E' stato necessario fare ricorso all'accompagnamento del teste tramite i Carabinieri, per poterlo esaminare.
Quando poi è stato esaminato nell'udienza del 28.02.2025, il teste ha dichiarato: CP_7
“Il giorno in cui vennero i Carabinieri presso l'immobile sito in HI alla via Madonna del Passo Per_ n. 171 io mi trovavo presso l'abitazione della sig.ra , che non era presente. Ero con il sig. e . Io sono conoscente di , a cui ho chiesto di Testimone_1 Parte_3 Testimone_1
poter prendere un secchio di malta per chiudere una traccia idraulica a casa di mio padre, alla via
Madonna del Passo n.
9. Siccome non ve ne era di pronta, me la stavo preparando. In quel momento sono arrivati i Carabinieri. In merito alla dichiarazione che mi viene riletta dal fascicolo dell'ITL di voglio specificare che in realtà io volevo dire che non quel giorno ma sei mesi prima ho CP_1
lavorato con in qualità di amico. Preciso che mi sono spaventato. Tutto quello Testimone_1
che ho indicato si riferiva a quando avevo lavorato mesi prima. Quel giorno ero andato da dieci minuti per preparare la malta. Infatti preciso che non avevo abbigliamento da lavoro, ma ero vestito con abiti civili, puliti.”
Quindi nel corso del suo esame, il ha rilasciato dichiarazioni del tutto incompatibili con quelle CP_7
rilasciate ai Carabinieri il 4.05.2015.
Dichiarazioni che portano ad una ricostruzione dei fatti astrattamente compatibile con quanto dichiarato dal teste (padre di ) secondo cui: …lo stesso Testimone_1 Parte_4
giorno il sig. mi aveva contattato al cellulare per chiedermi se potevo fornirgli un CP_7 secchio con della malta. E' venuto presso l'abitazione sita in via Madonna del Passo ho preparato la malta e gliel'ho fornita (così il teste nell'udienza del 22.03.2024). Testimone_1
Tuttavia la ricostruzione dei fatti fornita dai testi e mostra CP_7 Testimone_1
immediatamente tutti i suoi limiti.
Innanzitutto, come già rilevato, emerge una profonda differenza fra le dichiarazioni rilasciate da il 4.05.2015 in sede di sommarie informazioni e quanto dichiarato nel corso del suo CP_7 esame nell'udienza del 28.02.2025:
- Se nel corso delle spontanee dichiarazioni il aveva sostenuto Questa mattina, verso le CP_7
ore 08.00, venivo contattato da , il quale mi chiedeva di recarmi presso Parte_3
l'abitazione in fase di ristrutturazione sita in Via Madonna del Passo nr. 171, per svolgere attività lavorativa unitamente allo stesso, quando invece è stato esaminato come testimone ha affermato che ho chiesto di poter prendere un secchio di malta per chiudere una traccia idraulica a casa di mio padre, alla via Madonna del Passo n. 9;
- Se nel corso delle spontanee dichiarazioni aveva sostenuto Nello specifico in data odierna dovevamo realizzare la parte relativa alla posa in opera dell'intonaco. Pertanto, seppur non ho mai sottoscritto alcun contratto, alle ore 08.30, mi sono portato presso la suddetta abitazione ove iniziavo a prestare la mia attività lavorativa in qualità di operaio, nel corso del suo esame come testimone ha escluso qualsivoglia attività lavorativa affermando che Quel giorno ero andato da dieci minuti per preparare la malta. Quando poi gli sono state rilette le precedenti dichiarazioni rilasciate, il teste ha affermato che in realtà io volevo dire che non quel giorno ma sei mesi prima ho lavorato con in Testimone_1
qualità di amico. Preciso che mi sono spaventato.
Orbene non vi è alcun elemento da cui dedurre la possibilità che il teste volesse dire qualcosa di diverso da quanto indicato nel verbale dei Carabinieri. D'altro canto vi è una differenza enorme fra il sostenere “venivo contattato da per svolgere attività lavorativa unitamente allo Parte_5 stesso” e “sei mesi prima ho lavorato con ”. Inoltre le dichiarazioni rilasciate ai Testimone_1
Carabinieri sono altamente circostanziate: il teste sapeva anche quale doveva essere il lavoro da espletare: “Nello specifico in data odierna dovevamo realizzare la parte relativa alla posa in opera dell'intonaco”. Non vi è pertanto modo di configurare alcuna possibilità di confusione.
Inoltre lo stesso teste non ha indicato un plausibile motivo, per cui avrebbe rilasciato CP_7
dichiarazioni difformi in data 4.05.2015.
Già da quanto precede emerge come siano molto più attendibili le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dell'accertamento, rispetto a quelle rilasciate quasi sette anni dopo nel corso dell'esame nell'udienza del 28.02.2025.
Inoltre le dichiarazioni rilasciate in data 4.05.2015, ben si conciliano con quanto constatato direttamente dai Carabinieri ed indicato nell'annotazione di polizia giudiziaria del 4.05.2015 prodotta in giudizio dall' . Si legge infatti che i Carabinieri: CP_1
…Giunti all'altezza dell'abitazione contraddistinta dal numero 171 di via Madonna del Passo, successivamente risultata di proprietà di , nata a [...] il [...], Persona_1 ivi residente alla C.da Santa Eufemia, notavamo, dall'esterno dell'abitazione priva di infissi, che all'interno della predetta abitazione, in particolar modo nel vano adiacente la predetta via, erano presenti due persone intente ad eseguire dei lavori. Si notava che all'esterno del suddetto immobile non era presente alcuna cartellonistica indicante l'esistenza di un cantiere edile, ma nonostante ciò le due suddette persone erano visibilmente impegnate nell'esecuzione dei lavori di natura edile, in particolar modo consistente nell'intonacatura delle pareti… Su richiesta dei militari operanti i due dichiaravano che stavano effettuando la posa in opera dell'intonaco. Inoltre, Parte_1 indicava quale proprietario dell'abitazione il proprio padre, tale nato a [...]
Tricase il 10.08.1973, residente in [...](Le) c.da NE snc;
asserendo invece che il tecnico responsabile del cantiere era l'ingegnere di HI (Le). …all'interno veniva notata la Tes_2
presenza di cavalletti, prolunghe e utensili di vario genere, tra cui anche il trapano miscelatore utilizzato dal CP_7
Si potrebbe ancora aggiungere che quanto constatato dai Carabinieri come presente nell'appartamento
(all'interno veniva notata la presenza di cavalletti, prolunghe e utensili di vario genere) ben si concilia con quanto dichiarato in proposito dal nell'immediatezza dell'accertamento CP_7
(…Al momento del vostro arrivo stavo utilizzando un trapano miscelatore per preparare la malta che mi serviva per le riparazioni dell'intonaco al medesimo fabbricato. …L'attrezzatura presente all'interno del cantiere, tipo i cavalletti e i ponti e gli utensili di vario genere non sono di mia proprietà… – così nel verbale di sommarie informazioni del 4.05.2015 di cui l' ha CP_1
prodotto copia).
In definitiva, gli elementi posti all'attenzione del Tribunale portano a conclusione univoca: il CP_7 stava prestando attività lavorativa concordata con il . I Carabinieri
[...] Parte_1
hanno avuto modo di constatare direttamente quanto precede, mentre sono del tutto inattendibili le dichiarazioni rilasciate dal nell'udienza del 28.02.2025; del pari sono del tutto CP_7 inattendibili le dichiarazioni rilasciate dal nell'udienza del 22.03.2024, secondo Testimone_1
cui:
- Il sig. era di passaggio nel suddetto immobile (in realtà il Parte_3 Parte_1
stava effettuando lavori edili con il , come constatato direttamente
[...] CP_7
dai Carabinieri);
- Lo stesso giorno il sig. mi aveva contattato al cellulare per chiedermi se CP_7 potevo fornirgli un secchio con della malta (in realtà il era stato …contattato CP_7 da , il quale mi chiedeva di recarmi presso l'abitazione in fase di Parte_3
ristrutturazione sita in Via Madonna del Passo nr. 171, per svolgere attività lavorativa unitamente allo stesso – così il nel verbale di sommarie informazioni); CP_7
- Al momento dell'arrivo dei Carabinieri ero presente certamente io e il Mio figlio CP_7
non ricordo se fosse già presente e se è venuto dopo (la realtà è invece quella indicata Pt_1
nella annotazione di polizia giudiziaria dei Carabinieri di HI, non emergendo alcun elemento che possa portare a dubitarne: al momento dell'accesso dei Carabinieri erano presenti il ed il …due persone intente ad eseguire dei Parte_1 CP_7 lavori; …Nel corso del controllo, giungeva sul posto anche sopra Persona_2 generalizzato, precedentemente informato dal figlio ). Parte_1
- E' venuto (il , ndr) presso l'abitazione sita in via Madonna del Passo ho CP_7 preparato la malta e gliel'ho fornita (in realtà invece il ha preparato lui la malta CP_7
utilizzando un trapano miscelatore per preparare la malta che mi serviva per le riparazioni dell'intonaco al medesimo fabbricato; tale attività è stata dichiarata dallo stesso oltre CP_7
che accertata direttamente dai Carabinieri;
il non può aver pertanto Testimone_1
preparato alcuna malta, atteso che, come indicato dai Carabinieri, era giunto allorquando il controllo era già in corso). Accertato quindi quanto realmente posto in essere e riscontrata la correttezza della contestazione elevata (il stava prestando attività lavorativa allorquando il CP_7 Parte_1
non aveva provveduto alle comunicazioni ed agli adempimenti necessari), occorre riconoscere che anche questo motivo di opposizione è infondato e deve esser rigettato.
4. Richiesta di “disporre il pagamento del minimo edittale”.
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto “disporre il pagamento del minimo edittale”.
Le sanzioni sono già state individuate in maniera molto prossima al minimo edittale e non vi è ragione di ridurle ulteriormente. Ciò anche perché l'art. 11 della l. 689/81 impone di aver riguardo all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; ma nel corso di questo giudizio di opposizione non sono stati posti all'attenzione del Tribunale, né sono diversamente emersi, elementi utilmente valutabili a tal fine.
La richiesta di “disporre il pagamento del minimo edittale” deve pertanto esser rigettata.
Con il rigetto dell'opposizione, il ricorrente dovrà esser condannato al pagamento delle spese processuali. In ragione della reale difficoltà delle questioni oggetto di esame e delle minime attività difensive disposte (considerato che in alcune udienze ci si è dovuti limitare a prendere atto dell'assenza dei testi) le stesse dovranno essere liquidate come segue: fase di studio = €. 400,00; fase introduttiva €. 200,00; fase istruttoria = €. 400,00; fase decisionale €. 600,00; totale €. 1.600,00; ridotta ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 149/2015 = €. 1.280,00.
Poiché sono emersi indizi della possibilità che sia stato commesso il reato di cui all'art. 372 c.p. da parte dei testi e , vi è l'obbligo di trasmettere gli atti al Pubblico Testimone_1 CP_7
Ministero della Procura della Repubblica costituita presso il Tribunale di Lecce, per le valutazioni di sua competenza.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario dott. HE NI, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 2712/2020 R.G. tra e l' Parte_1 [...]
, così decide: Controparte_9
− rigetta l'opposizione presentata da;
Parte_1
− condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidandole in €. 1.280,00 per compensi;
− dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica costituita presso il Tribunale di Lecce, in relazione alle dichiarazioni rilasciate nel corso del loro esame dai testi e . Testimone_1 CP_7
Lecce 13.06.2025.
Il Giudice
dott. HE NI