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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/04/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 574/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 574/2021 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARTOLI SAVERIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRACCIA DAVIDE Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRACCIA Controparte_2 C.F._1
DAVIDE
INTERVENUTO oggetto: risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “- nel merito, come nelle note autorizzate del 30/7/2021 e dunque nel modo che segue:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo adito, contrariis reiectis, così disporre: A) in via preliminare ed in rito, doversi respingere l'eccezione d'incompetenza del Tribunale adito formulata da in ordine all'azione introdotta da nell'atto di citazione – e di CP_1 Parte_1 cui alle successive lettere B) e C) - poiché essa è un'ordinaria azione contrattuale e non - come asserito da - un'azione "in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale", sì che non CP_1 sussiste la competenza del Tribunale delle Imprese di Ancona;
B) nel merito, doversi pronunziare, per le ragioni esposte nella narrativa sub I) dell'atto di citazione, la risoluzione per grave inadempimento di dell'accordo stipulato con essa da CP_1 Pt_1 in data 7/9/2015 e di cui ivi ai punti 3), 4) e 5) e, per l'effetto, doversi condannare
[...] CP_1 al pagamento, in favore di del complessivo importo di euro 521.569,24 (dei quali euro Parte_1
509.369,24 quanto alle somme direttamente versate a e ai materiali che Controparte_1 Pt_1 ha acquistato da terzi su indicazione della stessa euro 12.200,00 quanto al
[...] CP_1 corrispettivo della licenza d'uso del software gestionale fornito dalla , ovvero del diverso CP_3 importo a risultare, oltre interessi in tesi ex d.lgs. 231/2002, in ipotesi nella misura legale, nonché oltre rivalutazione dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
C) ancora nel merito, doversi altresì accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa sub I) dell'atto di citazione, la legittimità del recesso ex art.1385 cc di dal contratto da essa Parte_1 pagina 1 di 8 stipulato con in data 12/1/2018 e di cui ivi al punto 10), recesso a quest'ultima CP_1 comunicato in data 23/12/2019 e, per l'effetto, doversi condannare al pagamento in tesi CP_1 di un importo pari al doppio della caparra di euro 80.000,00 in precedenza versatale e di cui ivi al punto 11), cioè dell'importo di euro 160.000,00, in ipotesi del solo importo versatole, pari ad euro 80.000,00, in ambo i casi oltre interessi in tesi ex d.lgs. 231/2002, in ipotesi nella misura legale, nonché oltre rivalutazione, dal suddetto giorno (cioè dal 23/12/2019) al saldo;
D) quanto alla domanda riconvenzionale di relativa al rapporto contrattuale intercorso CP_1 fra essa e (cfr riconvenzionale n*1 alla pag.22 della comparsa di risposta), doversi Parte_1 respingere detta domanda, siccome infondata;
E) quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno (cfr riconvenzionale CP_1
n*3 alla pag.23 della comparsa di risposta), doversi respingere detta domanda, siccome infondata;
F) quanto alle domande riconvenzionali dell'interveniente CC, aventi ad oggetto l'accertamento negativo della sua qualità di amministratore di fatto della società attrice nonché il risarcimento del danno (cfr riconvenzionali n*2 e 3 alle pagg.22-23 della comparsa di risposta con intervento):
F-1) In via preliminare, e con riferimento ad entrambe le domande suddette, doversi ritenere inammissibile l'intervento spiegato in giudizio da CC ex art.105 primo comma cpc (e dunque il difetto di legittimazione del medesimo), in quanto esso non ha ad oggetto la sua veste di amministratore di fatto di ma solo il rapporto contrattuale intercorso fra essa e Parte_1 [...]
sì che fa difetto la connessione richiesta, ai fini dell'intervento adesivo autonomo, dalla CP_1 suddetta norma processuale;
F-2) in ipotesi rispetto a quanto esposto sub F-1), e con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale di CC di accertamento negativo della sua qualità di amministratore di fatto: a) in rito, doversi ritenere l'incompetenza del Tribunale adito, per essere funzionalmente competente, ex art.3 secondo comma lettera a) del Decr.Legisl. n°168 del 2003, il Tribunale delle Imprese di
Ancona, trattandosi di domanda in materia di responsabilità di un ex amministratore di fatto della società di capitali Parte_1
b) in ipotesi rispetto a quanto sub a) e nel merito (cioè per la non creduta eventualità che il Tribunale adito si ritenga competente in relazione a tale domanda dello CC) doversi accertare e dichiarare che egli è stato amministratore di fatto di nel periodo indicato e per i motivi esposti Parte_1 nell'atto di citazione e, per l'effetto, doversi condannare lo CC al pagamento in favore di Pt_1
a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 500.000,00 o della diversa somma a risultare di
[...] giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del deposito delle presenti note autorizzate (cioè dal 30/7/2021) al saldo;
F-3) In ipotesi rispetto a quanto esposto sub F-1), e con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale di CC di risarcimento del danno:
a) in rito, doversi ritenere l'incompetenza del Tribunale adito, per essere funzionalmente competente il Tribunale delle Imprese di Ancona per le stesse ragioni indicate al punto F-2), lettera a) e comunque trattandosi di domanda connessa a domanda inerente alla materia della responsabilità di un ex amministratore di fatto della società di capitali Parte_1
b) in ipotesi rispetto a quanto esposto sub a) e nel merito (cioè per la non creduta eventualità che il
Tribunale adito si ritenga competente in relazione a tale domanda dello CC), doversi respingere tale domanda, siccome infondata. Vinte le spese di lite, ivi inclusa la maggiorazione forfetaria del 15% prevista dal D.M. n°55 del 2014”.
- in via istruttoria, per l'accoglimento delle richieste contenute nella memoria istruttoria e nella memoria istruttoria di replica.”.
Per il convenuto e per il terzo intervenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa e/o respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: in via preliminare in rito:
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale a conoscere del presente giudizio, individuando il Giudice competente nel Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Imprese ed emettendo, per l'effetto, i necessari provvedimenti conseguenti;
nel merito:
- accertare e dichiarare la infondatezza della domanda spiegata da (già Parte_1 [...]
(c.f.: ) nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_1 [...]
c.f.: ), poiché infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e, CP_1 P.IVA_2 per l'effetto, rigettarla;
- in via riconvenzionale: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento di (già Parte_1 CP_4
(c.f.: ) e, per l'effetto, condannarla al pagamento
[...] Controparte_5 P.IVA_1 in favore di c.f.: ) della residua somma di Euro 246.530,00 Controparte_1 P.IVA_2 dovuta a titolo di prezzo in virtù del contratto del 12/1/2018, oltre interessi di cui al D. Lgs. n.
231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) accertare e dichiarare che il Sig. non ha agito quale amministratore di fatto della Controparte_2 società (oggi Organizzazione_1 Organizzazione_2
- c.f.: - nel periodo 18/05/2015 - 5/7/2020, e comunque in nessun
[...] P.IVA_1 altro periodo e, per l'effetto, ordinare la cessazione della turbativa giuridica posta in essere da quest'ultima società nei suoi confronti perpetrata con la notifica dell'invito a partecipare alla Mediazione promossa dinanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine il cui incontro si è tenuto in data 03.06.2021;
3) condannare la società (già Parte_1 Controparte_4 [...]
(c.f.: al risarcimento nei confronti della CP_5 P.IVA_1 CP_1 CP_1
(c.f.: e del Sig. di tutti i danni loro rispettivamente arrecati, nessuno P.IVA_2 Controparte_2 escluso od omesso, nell'importo che emergerà in corso di causa, anche in seguito all'espletamento, si opus sit, di apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione;
ancora nel merito:
- accertare e dichiarare la inammissibilità e comunque la infondatezza della domanda spiegata da
(già (c.f.: Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
) nei confronti del terzo interveniente poiché inammissibile e P.IVA_1 Controparte_2 comunque infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, rigettarla;
- rigettare, in ogni caso e comunque, tutte le domande spiegate da (già Parte_1 [...]
, sia nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 che di , nessuna esclusa, poiché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Controparte_2 Con il favore delle spese”. Reiterati tutti i mezzi ed istanze istruttorie, nessuno escluso, formulati nei propri atti difensivi (comparsa di costituzione e risposta, memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.).”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.3.2021 conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo di essere risarcita dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale CP_1 della società convenuta. Allegava che: la era stata costituita in data Organizzazione_1
18.5.2015 da e , a sua volta socio di una Controparte_6 Organizzazione_3 Controparte_2 preesistente società, odierna convenuta;
le due società avevano la medesima sede Controparte_1 legale in via della Comunicazione n°1 – Spinetoli (AP); solo successivamente, in data 19.9.2018,
[...] aveva cambiato la propria denominazione in e spostato la Organizzazione_1 Parte_1 propria sede;
la società attrice era stata costituita allo scopo di finanziare la realizzazione, da parte della pagina 3 di 8 di un prototipo di fresatrice dentale completo di schede tecniche e progetti onde poi
Controparte_1 far realizzare alla stessa sulla base di detto prototipo, tale fresatrice dentale e
Controparte_1 commercializzarla in proprio ed in esclusiva, come da ordine del 10.9.2015; le due società si erano accordate affinché realizzasse il prototipo denominato Panter One, con consegna
Controparte_1 prevista per il 31.1.2016, per un corrispettivo pari a € 260.000,00; gli importi poi effettivamente corrisposti dall'attrice per la realizzazione del prototipo erano stati più alti, avendo questa corrisposto sia € 317.200,00 ed € 131.760,00 direttamente alla convenuta, sia ulteriori importi ai fornitori dei materiali necessari per la realizzazione del prototipo e del software; nel frattempo la società attrice, nell'ambito della propria attività di promozione, era entrata in contratto con la Controparte_7 società con la quale aveva raggiunto un accordo commerciale tale per cui l'attrice aveva poi inviato alla un ordine per l'acquisto, al prezzo complessivo di euro 326.530,00, di n°10
Controparte_1 macchine fresatrici denominate SBM X5 che avrebbero dovuto essere consegnate nei mesi di aprile e maggio del 2018 e che la società attrice avrebbe poi rivenduto alla in data Controparte_7
26.3.2018 era stata versata dalla società attrice, a titolo di caparra, la somma di euro 80.000,00 alla tuttavia, con ordine n. 452 del 26.9.2018, si era poi accordato Controparte_1 Controparte_2 con affinché la stessa acquistasse n. 5 fresatrici dentali direttamente dalla Controparte_7 [...]
(società della quale era unico socio); la società attrice, decidendo di CP_1 Controparte_2 sorvolare su tale condotta, concordò con una dilazione dei tempi di consegna del Controparte_1 proprio ordine del 12.1.2018 di acquisto di n. 10 macchine, macchine che, tuttavia, che non sarebbero mai state consegnate;
con pec del 29.11.2019 (all. 18, atto di citazione) la società attrice aveva chiesto alla la consegna del prototipo e delle relative schede tecniche, così come da accordo Controparte_1 del 7.9.2015, ma la richiesta era rimasta priva di riscontro;
in data 23.12.2019, inoltre, aveva comunicato alla controparte (pec all. 19, atto di citazione) di recedere, ai sensi dell'art. 1385, dal contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 10 macchine e chiesto la restituzione del doppio della caparra. Chiedeva, dunque, la risoluzione dell'accordo del 7.9.2015 per inadempimento della convenuta con condanna alla restituzione delle cifre versate per tale titolo, e la declaratoria della legittimità del recesso dall'accordo del 12.1.2018 con condanna alla restituzione del doppio della caparra.
Si costituiva la con comparsa contenente, altresì, un atto di intervento ex art. 105 Controparte_1
c.p.c. da parte del terzo . Essi eccepivano: l'incompetenza dell'adito Tribunale in Controparte_2 favore di quello di Ancona, sezione imprese, essendo il reale oggetto del giudizio la asserita illegittimità del comportamento del socio CC, del quale ex adverso si ipotizzava la qualità di amministratore di fatto della la litispendenza rispetto al procedimento di Organizzazione_1 mediazione instaurato dalla ad Ancona contro , avente Organizzazione_1 Controparte_2 ad oggetto il risarcimento del medesimo danno. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda ed allegavano che era stata proprio l'attrice a rendersi inadempiente all'accordo del 12.1.2028, non ritirando 5 delle 10 macchine ordinate e non provvedendo al pagamento di nessuna di esse, ad eccezione dell'acconto di € 80.000,00. La svolgeva, quindi, domanda Controparte_1 riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento e condanna dell'attrice al pagamento della somma residua di € 246.530,00 per l'ordine del 12.1.2018. L'intervenuto CC svolgeva, a sua volta, domanda di accertamento negativo del presunto danno da lui cagionato all'attrice nella veste di amministratore di fatto e chiedeva ordinarsi la cessazione della turbativa giuridica perpetrata con la notifica dell'invito alla mediazione. Entrambi chiedevano la condanna della società attrice al pagina 4 di 8 risarcimento “di tutti i danni loro rispettivamente arrecati”. L'attrice eccepiva, a sua volta, l'incompetenza funzionale del Tribunale, in favore di quello di Ancona- sez. Imprese sulla domanda riconvenzionale formulata dall'intervenuto CC e, per il caso di ritenuta competenza, contestava tale domanda nel merito e formulava, in via ulteriormente riconvenzionale, domanda di condanna del medesimo al risarcimento nei propri confronti. Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 27.10.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata. In data
26.5.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. In data 8.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta e dall'intervenuto in relazione alle domande attoree. Ai sensi dell'art. 3, comma II, D. Lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, tra l'altro, relativamente alla società di cui al libro V, titolo V, capo VII, c.c. (società a responsabilità limitata), per le cause e i procedimenti a) relativi ai rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario. Dalla lettura delle conclusioni rassegnate dall'attore e sopra riportate, non emerge alcuna domanda volta all'accertamento di rapporti societari. Il fatto che in sede di atto di citazione venga indicato quale amministratore Controparte_2 di fatto della società attrice a nulla rileva, poiché l'attore non formula comunque alcuna domanda di accertamento di tale qualità, né altre domande che su di essa siano basate, mentre formula esclusivamente domande relative a rapporti negoziali tra due società (inadempimento contrattuale), che rientrano nella competenza del Tribunale ordinario. Al contrario, deve ritenersi l'incompetenza del
Tribunale di Ascoli Piceno, in favore del Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di impresa, in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dal terzo intervenuto e volta Controparte_2 all'accertamento del fatto che egli non avrebbe agito quale amministratore di fatto della società attrice nel periodo 18.05.2015 – 5.7.2020, e comunque in nessun altro periodo, nonché al conseguente risarcimento del danno (domande sub 2) e 3) delle conclusioni del convenuto/interventore, sopra riportate).
Nel merito della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento contrattuale – con declaratoria della conseguente risoluzione e condanna – (cfr. punto B) delle conclusioni) deve ritenersene l'infondatezza.
La domanda volta ad ottenere la risoluzione per grave inadempimento di Controparte_1 dell'accordo e per l'effetto doversi condannare al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
del complessivo importo di euro 521.569,24 (dei quali euro 509.369,24 quanto alle somme
[...] direttamente versate a e ai materiali che ha acquistato da terzi su Controparte_1 Parte_1 indicazione della stessa;
euro 12.200,00 quanto al corrispettivo della licenza d'uso del CP_1 software gestionale fornito dalla deve intendersi inequivocabilmente riferita all'accordo CP_3 raggiunto dalle società attrice e convenuta per la realizzazione del prototipo di fresatrice dentale completo di schede tecniche e progetti in data 7-10/9/2015. Sul punto, posto che non risulta contestato il titolo e che in materia di responsabilità contrattuale grava sul debitore l'onere della prova circa l'esatto adempimento della propria obbligazione, nel caso in esame la società convenuta ha pagina 5 di 8 adeguatamente provato il proprio adempimento, ovvero di aver messo a disposizione della società attrice il prototipo la cui realizzazione le era stata commissionata. Dalla documentazione fotografica prodotta da parte convenuta con memoria ex art. 183, comma VI, n. II, c.p.c. (all.ti nn. da 12 a 26), infatti, emerge l'intervenuta consegna del prototipo da parte della società convenuta in favore della società attrice: posto che dalla documentazione fotografica non emerge alcun riferimento temporale (le uniche indicazioni risultano apposte dalla società convenuta), dalla stessa risulta evidente, ad ogni modo, che (già abbia esposto presso i propri stand, in Parte_1 CP_1 Controparte_8 occasione di diversi eventi fieristici, il prototipo Panther One oggetto del contratto in esame. Inoltre, dal bilancio d'esercizio della società attrice riferito all'anno 2017 (all. 39, pag. 6, memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 di parte convenuta) emerge testualmente che LA MACCHINA NEL PRIMO PERIODO
DELL'ANNO È STATA PRESENTATA IN DIVERSE FIERE RISCUOTENDO SUCCESSO E
AMMIRAZIONE PERTANTO DOVREMMO ENTRO BREVE INIZIARE A VENDERE LE PRIME
MACCHINE. Quanto esposto non può che essere riferito al prototipo realizzato in quanto la commercializzazione delle macchine è intervenuta, come da ricostruzione proposta dalla stessa società attrice, solo successivamente nel corso del 2018, tra l'altro coerentemente con quanto esposto in sede di bilancio per l'anno 2017 in merito all'imminente commercializzazione delle macchine.
La domanda attorea di risoluzione e conseguente risarcimento del danno relativa al contratto avente ad oggetto la realizzazione del prototipo Panther One, dunque, non può trovare accoglimento: parte attrice, infatti, pone a fondamento della propria domanda la mancata consegna del prototipo, consegna che tuttavia risulta essere stata provata dalla società convenuta alla luce della documentazione sopra citata e del riconoscimento documentato in bilancio. La mancanza di documenti di trasporto, peraltro, appare ragionevolmente giustificata dalla coincidenza delle sedi legali delle due società fino al
19.9.2018.
Del pari, non può trovare accoglimento la domanda di cui al punto C) delle riportate conclusioni di parte attrice, volta all'accertamento della legittimità del recesso ex art.1385 cc di Parte_1 dal contratto stipulato con in data 12/1/2018, avente ad oggetto la realizzazione di n. 10 CP_1 macchine, e alla condanna di al pagamento di un importo pari al doppio della Controparte_1 caparra di euro 80.000,00 in precedenza versatale, oltre interessi e rivalutazione.
In primo luogo, non risulta provato che il versamento della somma di € 80.000,00 sia avvenuto a titolo di caparra, non meglio definita: tale circostanza, infatti, emerge esclusivamente dalla copia dell'ordine di bonifico (all. 13, atto di citazione), dove è la stessa parte attrice a dichiarare il pagamento sarebbe avvenuto a titolo di caparra;
parte convenuta, al contrario, eccepisce che il versamento della somma indicata sarebbe avvenuto a titolo di mero acconto. A fronte della specifica contestazione di parte convenuta e in assenza di ulteriore documentazione, posto che la prova del titolo grava sulla parte attrice, non può ritenersi adeguatamente provato che il pagamento della somma indicata sia avvenuto a titolo di caparra.
In secondo luogo, e comunque, non risulta provato l'inadempimento. Infatti, dalla documentazione in atti emerge che con raccomandata del 3.1.2020 (all. 34, memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 di parte convenuta) la società convenuta comunicava che delle 10 macchine ordinate, 5 erano state consegnate, come da accordo, direttamente a mentre le altre 5 erano ancora in giacenza presso Controparte_7 il proprio stabilimento, in attesa di indicazioni per la consegna. Dalla ulteriore documentazione in atti risulta certamente provata la consegna delle 5 macchine direttamente alla società Controparte_7
pagina 6 di 8 sul punto, parte convenuta ha prodotto (all. 35, memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.) una mail del 5.6.2019 – non contestata dall'attore e anzi dal medesimo già prodotta quale doc. 17 allegato alla citazione - a firma di , amministratore di con la quale lo stesso Testimone_1 Controparte_7 riconosceva l'intervenuto ritiro delle cinque macchine, nonché, in generale, i buoni rapporti con
[...]
e la qualità delle prestazioni ricevute. Quanto alle restanti cinque macchine da consegnare CP_1 alla società attrice, invece, deve osservarsi che la citata comunicazione del 3.1.2020 è avvenuta a mezzo raccomandata, dunque conformemente a quanto disposto ex artt. 1182 e 1209, comma II c.c.
Detta raccomandata, inoltre, è stata prodotta anche dalla parte attrice (all. 20, atto di citazione) e non risulta da questa specificatamente contestato che la realizzazione delle macchine sia effettivamente avvenuta e che le macchine stesse fossero in giacenza presso la convenuta (la cui sede legale, peraltro, coincideva all'epoca della realizzazione dei macchinari con quella della società attrice).
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dalla parte convenuta al punto 1) delle conclusioni sopra riportate, le stesse appaiono meritevoli di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La chiede l'accertamento dell'inadempimento della controparte alle obbligazioni CP_1 CP_1 sorte in virtù del contratto del 12.1.2018 avente ad oggetto la realizzazione di 10 macchine fresatrici, con conseguente condanna al pagamento del residuo prezzo, pari ad € 246.530,00, oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo. Ebbene, sul punto, come già osservato in sede di analisi della speculare domanda di parte attrice, dalla documentazione in atti risulta provata la realizzazione delle citate macchine da parte della convenuta Quanto alle 5 Controparte_1 macchine consegnate direttamente a si rimanda a quanto già esposto in merito alla Controparte_7 mail a firma dell'amministratore della citata società (all. 35, memoria ex art. 183, comma VI, n. 2,
c.p.c. di parte convenuta). Quanto alle 5 macchine da consegnare alla società attrice – che, per sua stessa ammissione, aveva acconsentito ad una dilazione del termine di consegna -, non risulta specificatamente contestato il contenuto della raccomandata del 3.1.2020 nella parte in cui si indicava che le 5 macchine erano state prodotte e risultavano giacenti nella sede della convenuta in attesa di indicazioni da parte della società attrice. Sul punto, parte attrice si è limitata ad un generico rinvio alle osservazioni formulate in riferimento al diverso contratto avente ad oggetto la realizzazione del prototipo, osservazioni che, tuttavia, non appaiono immediatamente riferibili al distinto rapporto contrattuale in esame. Per tali ragioni, dunque, essendo 5 macchine state consegnate e 5 messe formalmente a disposizione dell'attrice, appare meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di parte convenuta di condanna al pagamento del residuo del prezzo convenuto per la realizzazione delle 10 macchine, detratto l'importo di € 80.000,00 già corrisposto.
Quanto alla domanda sub 3) delle conclusioni di parte convenuta e intervenuta, volta ad ottenere la condanna della società attrice al risarcimento in favore della e del sig. Controparte_1 CP_2 di tutti i danni loro rispettivamente arrecati, nessuno escluso od omesso, nell'importo che
[...] emergerà in corso di causa, anche in seguito all'espletamento, si opus sit, di apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione, nella parte eventualmente riferita all'inadempimento contrattuale (la domanda appare, infatti, nella sua genericità, riferibile anche alla domanda di accertamento negativo della qualità di amministratore di fatto e, in parte qua, di competenza del Tribunale delle Imprese in quanto domanda connessa), la stessa è del tutto generica: alcuna specifica voce di danno risulta essere stata individuata o provata. Per tali ragioni, dunque, non può che essere rigettata.
pagina 7 di 8 Considerata la reciproca soccombenza delle parti (convenuto vittorioso e interventore integralmente soccombente, infatti, risultano costituiti e difesi con unitario atto per tutto il corso del giudizio), le spese di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna la società attrice al pagamento, in favore della società convenuta Parte_1 Controparte_1 della somma di € 246.530,00 quale residuo prezzo in virtù del contratto del 12/1/2018, oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Ancora – Sezione Specializzata in materia di Impresa, in riferimento alle domande di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni del convenuto e dell'interventore;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Ascoli Piceno, 22.4.2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Sirianni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 574/2021 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARTOLI SAVERIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRACCIA DAVIDE Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRACCIA Controparte_2 C.F._1
DAVIDE
INTERVENUTO oggetto: risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “- nel merito, come nelle note autorizzate del 30/7/2021 e dunque nel modo che segue:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo adito, contrariis reiectis, così disporre: A) in via preliminare ed in rito, doversi respingere l'eccezione d'incompetenza del Tribunale adito formulata da in ordine all'azione introdotta da nell'atto di citazione – e di CP_1 Parte_1 cui alle successive lettere B) e C) - poiché essa è un'ordinaria azione contrattuale e non - come asserito da - un'azione "in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale", sì che non CP_1 sussiste la competenza del Tribunale delle Imprese di Ancona;
B) nel merito, doversi pronunziare, per le ragioni esposte nella narrativa sub I) dell'atto di citazione, la risoluzione per grave inadempimento di dell'accordo stipulato con essa da CP_1 Pt_1 in data 7/9/2015 e di cui ivi ai punti 3), 4) e 5) e, per l'effetto, doversi condannare
[...] CP_1 al pagamento, in favore di del complessivo importo di euro 521.569,24 (dei quali euro Parte_1
509.369,24 quanto alle somme direttamente versate a e ai materiali che Controparte_1 Pt_1 ha acquistato da terzi su indicazione della stessa euro 12.200,00 quanto al
[...] CP_1 corrispettivo della licenza d'uso del software gestionale fornito dalla , ovvero del diverso CP_3 importo a risultare, oltre interessi in tesi ex d.lgs. 231/2002, in ipotesi nella misura legale, nonché oltre rivalutazione dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
C) ancora nel merito, doversi altresì accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa sub I) dell'atto di citazione, la legittimità del recesso ex art.1385 cc di dal contratto da essa Parte_1 pagina 1 di 8 stipulato con in data 12/1/2018 e di cui ivi al punto 10), recesso a quest'ultima CP_1 comunicato in data 23/12/2019 e, per l'effetto, doversi condannare al pagamento in tesi CP_1 di un importo pari al doppio della caparra di euro 80.000,00 in precedenza versatale e di cui ivi al punto 11), cioè dell'importo di euro 160.000,00, in ipotesi del solo importo versatole, pari ad euro 80.000,00, in ambo i casi oltre interessi in tesi ex d.lgs. 231/2002, in ipotesi nella misura legale, nonché oltre rivalutazione, dal suddetto giorno (cioè dal 23/12/2019) al saldo;
D) quanto alla domanda riconvenzionale di relativa al rapporto contrattuale intercorso CP_1 fra essa e (cfr riconvenzionale n*1 alla pag.22 della comparsa di risposta), doversi Parte_1 respingere detta domanda, siccome infondata;
E) quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno (cfr riconvenzionale CP_1
n*3 alla pag.23 della comparsa di risposta), doversi respingere detta domanda, siccome infondata;
F) quanto alle domande riconvenzionali dell'interveniente CC, aventi ad oggetto l'accertamento negativo della sua qualità di amministratore di fatto della società attrice nonché il risarcimento del danno (cfr riconvenzionali n*2 e 3 alle pagg.22-23 della comparsa di risposta con intervento):
F-1) In via preliminare, e con riferimento ad entrambe le domande suddette, doversi ritenere inammissibile l'intervento spiegato in giudizio da CC ex art.105 primo comma cpc (e dunque il difetto di legittimazione del medesimo), in quanto esso non ha ad oggetto la sua veste di amministratore di fatto di ma solo il rapporto contrattuale intercorso fra essa e Parte_1 [...]
sì che fa difetto la connessione richiesta, ai fini dell'intervento adesivo autonomo, dalla CP_1 suddetta norma processuale;
F-2) in ipotesi rispetto a quanto esposto sub F-1), e con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale di CC di accertamento negativo della sua qualità di amministratore di fatto: a) in rito, doversi ritenere l'incompetenza del Tribunale adito, per essere funzionalmente competente, ex art.3 secondo comma lettera a) del Decr.Legisl. n°168 del 2003, il Tribunale delle Imprese di
Ancona, trattandosi di domanda in materia di responsabilità di un ex amministratore di fatto della società di capitali Parte_1
b) in ipotesi rispetto a quanto sub a) e nel merito (cioè per la non creduta eventualità che il Tribunale adito si ritenga competente in relazione a tale domanda dello CC) doversi accertare e dichiarare che egli è stato amministratore di fatto di nel periodo indicato e per i motivi esposti Parte_1 nell'atto di citazione e, per l'effetto, doversi condannare lo CC al pagamento in favore di Pt_1
a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 500.000,00 o della diversa somma a risultare di
[...] giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del deposito delle presenti note autorizzate (cioè dal 30/7/2021) al saldo;
F-3) In ipotesi rispetto a quanto esposto sub F-1), e con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale di CC di risarcimento del danno:
a) in rito, doversi ritenere l'incompetenza del Tribunale adito, per essere funzionalmente competente il Tribunale delle Imprese di Ancona per le stesse ragioni indicate al punto F-2), lettera a) e comunque trattandosi di domanda connessa a domanda inerente alla materia della responsabilità di un ex amministratore di fatto della società di capitali Parte_1
b) in ipotesi rispetto a quanto esposto sub a) e nel merito (cioè per la non creduta eventualità che il
Tribunale adito si ritenga competente in relazione a tale domanda dello CC), doversi respingere tale domanda, siccome infondata. Vinte le spese di lite, ivi inclusa la maggiorazione forfetaria del 15% prevista dal D.M. n°55 del 2014”.
- in via istruttoria, per l'accoglimento delle richieste contenute nella memoria istruttoria e nella memoria istruttoria di replica.”.
Per il convenuto e per il terzo intervenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa e/o respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: in via preliminare in rito:
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale a conoscere del presente giudizio, individuando il Giudice competente nel Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Imprese ed emettendo, per l'effetto, i necessari provvedimenti conseguenti;
nel merito:
- accertare e dichiarare la infondatezza della domanda spiegata da (già Parte_1 [...]
(c.f.: ) nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_1 [...]
c.f.: ), poiché infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e, CP_1 P.IVA_2 per l'effetto, rigettarla;
- in via riconvenzionale: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento di (già Parte_1 CP_4
(c.f.: ) e, per l'effetto, condannarla al pagamento
[...] Controparte_5 P.IVA_1 in favore di c.f.: ) della residua somma di Euro 246.530,00 Controparte_1 P.IVA_2 dovuta a titolo di prezzo in virtù del contratto del 12/1/2018, oltre interessi di cui al D. Lgs. n.
231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) accertare e dichiarare che il Sig. non ha agito quale amministratore di fatto della Controparte_2 società (oggi Organizzazione_1 Organizzazione_2
- c.f.: - nel periodo 18/05/2015 - 5/7/2020, e comunque in nessun
[...] P.IVA_1 altro periodo e, per l'effetto, ordinare la cessazione della turbativa giuridica posta in essere da quest'ultima società nei suoi confronti perpetrata con la notifica dell'invito a partecipare alla Mediazione promossa dinanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine il cui incontro si è tenuto in data 03.06.2021;
3) condannare la società (già Parte_1 Controparte_4 [...]
(c.f.: al risarcimento nei confronti della CP_5 P.IVA_1 CP_1 CP_1
(c.f.: e del Sig. di tutti i danni loro rispettivamente arrecati, nessuno P.IVA_2 Controparte_2 escluso od omesso, nell'importo che emergerà in corso di causa, anche in seguito all'espletamento, si opus sit, di apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione;
ancora nel merito:
- accertare e dichiarare la inammissibilità e comunque la infondatezza della domanda spiegata da
(già (c.f.: Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
) nei confronti del terzo interveniente poiché inammissibile e P.IVA_1 Controparte_2 comunque infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, rigettarla;
- rigettare, in ogni caso e comunque, tutte le domande spiegate da (già Parte_1 [...]
, sia nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 che di , nessuna esclusa, poiché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Controparte_2 Con il favore delle spese”. Reiterati tutti i mezzi ed istanze istruttorie, nessuno escluso, formulati nei propri atti difensivi (comparsa di costituzione e risposta, memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.).”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.3.2021 conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo di essere risarcita dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale CP_1 della società convenuta. Allegava che: la era stata costituita in data Organizzazione_1
18.5.2015 da e , a sua volta socio di una Controparte_6 Organizzazione_3 Controparte_2 preesistente società, odierna convenuta;
le due società avevano la medesima sede Controparte_1 legale in via della Comunicazione n°1 – Spinetoli (AP); solo successivamente, in data 19.9.2018,
[...] aveva cambiato la propria denominazione in e spostato la Organizzazione_1 Parte_1 propria sede;
la società attrice era stata costituita allo scopo di finanziare la realizzazione, da parte della pagina 3 di 8 di un prototipo di fresatrice dentale completo di schede tecniche e progetti onde poi
Controparte_1 far realizzare alla stessa sulla base di detto prototipo, tale fresatrice dentale e
Controparte_1 commercializzarla in proprio ed in esclusiva, come da ordine del 10.9.2015; le due società si erano accordate affinché realizzasse il prototipo denominato Panter One, con consegna
Controparte_1 prevista per il 31.1.2016, per un corrispettivo pari a € 260.000,00; gli importi poi effettivamente corrisposti dall'attrice per la realizzazione del prototipo erano stati più alti, avendo questa corrisposto sia € 317.200,00 ed € 131.760,00 direttamente alla convenuta, sia ulteriori importi ai fornitori dei materiali necessari per la realizzazione del prototipo e del software; nel frattempo la società attrice, nell'ambito della propria attività di promozione, era entrata in contratto con la Controparte_7 società con la quale aveva raggiunto un accordo commerciale tale per cui l'attrice aveva poi inviato alla un ordine per l'acquisto, al prezzo complessivo di euro 326.530,00, di n°10
Controparte_1 macchine fresatrici denominate SBM X5 che avrebbero dovuto essere consegnate nei mesi di aprile e maggio del 2018 e che la società attrice avrebbe poi rivenduto alla in data Controparte_7
26.3.2018 era stata versata dalla società attrice, a titolo di caparra, la somma di euro 80.000,00 alla tuttavia, con ordine n. 452 del 26.9.2018, si era poi accordato Controparte_1 Controparte_2 con affinché la stessa acquistasse n. 5 fresatrici dentali direttamente dalla Controparte_7 [...]
(società della quale era unico socio); la società attrice, decidendo di CP_1 Controparte_2 sorvolare su tale condotta, concordò con una dilazione dei tempi di consegna del Controparte_1 proprio ordine del 12.1.2018 di acquisto di n. 10 macchine, macchine che, tuttavia, che non sarebbero mai state consegnate;
con pec del 29.11.2019 (all. 18, atto di citazione) la società attrice aveva chiesto alla la consegna del prototipo e delle relative schede tecniche, così come da accordo Controparte_1 del 7.9.2015, ma la richiesta era rimasta priva di riscontro;
in data 23.12.2019, inoltre, aveva comunicato alla controparte (pec all. 19, atto di citazione) di recedere, ai sensi dell'art. 1385, dal contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 10 macchine e chiesto la restituzione del doppio della caparra. Chiedeva, dunque, la risoluzione dell'accordo del 7.9.2015 per inadempimento della convenuta con condanna alla restituzione delle cifre versate per tale titolo, e la declaratoria della legittimità del recesso dall'accordo del 12.1.2018 con condanna alla restituzione del doppio della caparra.
Si costituiva la con comparsa contenente, altresì, un atto di intervento ex art. 105 Controparte_1
c.p.c. da parte del terzo . Essi eccepivano: l'incompetenza dell'adito Tribunale in Controparte_2 favore di quello di Ancona, sezione imprese, essendo il reale oggetto del giudizio la asserita illegittimità del comportamento del socio CC, del quale ex adverso si ipotizzava la qualità di amministratore di fatto della la litispendenza rispetto al procedimento di Organizzazione_1 mediazione instaurato dalla ad Ancona contro , avente Organizzazione_1 Controparte_2 ad oggetto il risarcimento del medesimo danno. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda ed allegavano che era stata proprio l'attrice a rendersi inadempiente all'accordo del 12.1.2028, non ritirando 5 delle 10 macchine ordinate e non provvedendo al pagamento di nessuna di esse, ad eccezione dell'acconto di € 80.000,00. La svolgeva, quindi, domanda Controparte_1 riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento e condanna dell'attrice al pagamento della somma residua di € 246.530,00 per l'ordine del 12.1.2018. L'intervenuto CC svolgeva, a sua volta, domanda di accertamento negativo del presunto danno da lui cagionato all'attrice nella veste di amministratore di fatto e chiedeva ordinarsi la cessazione della turbativa giuridica perpetrata con la notifica dell'invito alla mediazione. Entrambi chiedevano la condanna della società attrice al pagina 4 di 8 risarcimento “di tutti i danni loro rispettivamente arrecati”. L'attrice eccepiva, a sua volta, l'incompetenza funzionale del Tribunale, in favore di quello di Ancona- sez. Imprese sulla domanda riconvenzionale formulata dall'intervenuto CC e, per il caso di ritenuta competenza, contestava tale domanda nel merito e formulava, in via ulteriormente riconvenzionale, domanda di condanna del medesimo al risarcimento nei propri confronti. Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 27.10.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata. In data
26.5.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. In data 8.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta e dall'intervenuto in relazione alle domande attoree. Ai sensi dell'art. 3, comma II, D. Lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, tra l'altro, relativamente alla società di cui al libro V, titolo V, capo VII, c.c. (società a responsabilità limitata), per le cause e i procedimenti a) relativi ai rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario. Dalla lettura delle conclusioni rassegnate dall'attore e sopra riportate, non emerge alcuna domanda volta all'accertamento di rapporti societari. Il fatto che in sede di atto di citazione venga indicato quale amministratore Controparte_2 di fatto della società attrice a nulla rileva, poiché l'attore non formula comunque alcuna domanda di accertamento di tale qualità, né altre domande che su di essa siano basate, mentre formula esclusivamente domande relative a rapporti negoziali tra due società (inadempimento contrattuale), che rientrano nella competenza del Tribunale ordinario. Al contrario, deve ritenersi l'incompetenza del
Tribunale di Ascoli Piceno, in favore del Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di impresa, in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dal terzo intervenuto e volta Controparte_2 all'accertamento del fatto che egli non avrebbe agito quale amministratore di fatto della società attrice nel periodo 18.05.2015 – 5.7.2020, e comunque in nessun altro periodo, nonché al conseguente risarcimento del danno (domande sub 2) e 3) delle conclusioni del convenuto/interventore, sopra riportate).
Nel merito della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento contrattuale – con declaratoria della conseguente risoluzione e condanna – (cfr. punto B) delle conclusioni) deve ritenersene l'infondatezza.
La domanda volta ad ottenere la risoluzione per grave inadempimento di Controparte_1 dell'accordo e per l'effetto doversi condannare al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
del complessivo importo di euro 521.569,24 (dei quali euro 509.369,24 quanto alle somme
[...] direttamente versate a e ai materiali che ha acquistato da terzi su Controparte_1 Parte_1 indicazione della stessa;
euro 12.200,00 quanto al corrispettivo della licenza d'uso del CP_1 software gestionale fornito dalla deve intendersi inequivocabilmente riferita all'accordo CP_3 raggiunto dalle società attrice e convenuta per la realizzazione del prototipo di fresatrice dentale completo di schede tecniche e progetti in data 7-10/9/2015. Sul punto, posto che non risulta contestato il titolo e che in materia di responsabilità contrattuale grava sul debitore l'onere della prova circa l'esatto adempimento della propria obbligazione, nel caso in esame la società convenuta ha pagina 5 di 8 adeguatamente provato il proprio adempimento, ovvero di aver messo a disposizione della società attrice il prototipo la cui realizzazione le era stata commissionata. Dalla documentazione fotografica prodotta da parte convenuta con memoria ex art. 183, comma VI, n. II, c.p.c. (all.ti nn. da 12 a 26), infatti, emerge l'intervenuta consegna del prototipo da parte della società convenuta in favore della società attrice: posto che dalla documentazione fotografica non emerge alcun riferimento temporale (le uniche indicazioni risultano apposte dalla società convenuta), dalla stessa risulta evidente, ad ogni modo, che (già abbia esposto presso i propri stand, in Parte_1 CP_1 Controparte_8 occasione di diversi eventi fieristici, il prototipo Panther One oggetto del contratto in esame. Inoltre, dal bilancio d'esercizio della società attrice riferito all'anno 2017 (all. 39, pag. 6, memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 di parte convenuta) emerge testualmente che LA MACCHINA NEL PRIMO PERIODO
DELL'ANNO È STATA PRESENTATA IN DIVERSE FIERE RISCUOTENDO SUCCESSO E
AMMIRAZIONE PERTANTO DOVREMMO ENTRO BREVE INIZIARE A VENDERE LE PRIME
MACCHINE. Quanto esposto non può che essere riferito al prototipo realizzato in quanto la commercializzazione delle macchine è intervenuta, come da ricostruzione proposta dalla stessa società attrice, solo successivamente nel corso del 2018, tra l'altro coerentemente con quanto esposto in sede di bilancio per l'anno 2017 in merito all'imminente commercializzazione delle macchine.
La domanda attorea di risoluzione e conseguente risarcimento del danno relativa al contratto avente ad oggetto la realizzazione del prototipo Panther One, dunque, non può trovare accoglimento: parte attrice, infatti, pone a fondamento della propria domanda la mancata consegna del prototipo, consegna che tuttavia risulta essere stata provata dalla società convenuta alla luce della documentazione sopra citata e del riconoscimento documentato in bilancio. La mancanza di documenti di trasporto, peraltro, appare ragionevolmente giustificata dalla coincidenza delle sedi legali delle due società fino al
19.9.2018.
Del pari, non può trovare accoglimento la domanda di cui al punto C) delle riportate conclusioni di parte attrice, volta all'accertamento della legittimità del recesso ex art.1385 cc di Parte_1 dal contratto stipulato con in data 12/1/2018, avente ad oggetto la realizzazione di n. 10 CP_1 macchine, e alla condanna di al pagamento di un importo pari al doppio della Controparte_1 caparra di euro 80.000,00 in precedenza versatale, oltre interessi e rivalutazione.
In primo luogo, non risulta provato che il versamento della somma di € 80.000,00 sia avvenuto a titolo di caparra, non meglio definita: tale circostanza, infatti, emerge esclusivamente dalla copia dell'ordine di bonifico (all. 13, atto di citazione), dove è la stessa parte attrice a dichiarare il pagamento sarebbe avvenuto a titolo di caparra;
parte convenuta, al contrario, eccepisce che il versamento della somma indicata sarebbe avvenuto a titolo di mero acconto. A fronte della specifica contestazione di parte convenuta e in assenza di ulteriore documentazione, posto che la prova del titolo grava sulla parte attrice, non può ritenersi adeguatamente provato che il pagamento della somma indicata sia avvenuto a titolo di caparra.
In secondo luogo, e comunque, non risulta provato l'inadempimento. Infatti, dalla documentazione in atti emerge che con raccomandata del 3.1.2020 (all. 34, memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 di parte convenuta) la società convenuta comunicava che delle 10 macchine ordinate, 5 erano state consegnate, come da accordo, direttamente a mentre le altre 5 erano ancora in giacenza presso Controparte_7 il proprio stabilimento, in attesa di indicazioni per la consegna. Dalla ulteriore documentazione in atti risulta certamente provata la consegna delle 5 macchine direttamente alla società Controparte_7
pagina 6 di 8 sul punto, parte convenuta ha prodotto (all. 35, memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.) una mail del 5.6.2019 – non contestata dall'attore e anzi dal medesimo già prodotta quale doc. 17 allegato alla citazione - a firma di , amministratore di con la quale lo stesso Testimone_1 Controparte_7 riconosceva l'intervenuto ritiro delle cinque macchine, nonché, in generale, i buoni rapporti con
[...]
e la qualità delle prestazioni ricevute. Quanto alle restanti cinque macchine da consegnare CP_1 alla società attrice, invece, deve osservarsi che la citata comunicazione del 3.1.2020 è avvenuta a mezzo raccomandata, dunque conformemente a quanto disposto ex artt. 1182 e 1209, comma II c.c.
Detta raccomandata, inoltre, è stata prodotta anche dalla parte attrice (all. 20, atto di citazione) e non risulta da questa specificatamente contestato che la realizzazione delle macchine sia effettivamente avvenuta e che le macchine stesse fossero in giacenza presso la convenuta (la cui sede legale, peraltro, coincideva all'epoca della realizzazione dei macchinari con quella della società attrice).
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dalla parte convenuta al punto 1) delle conclusioni sopra riportate, le stesse appaiono meritevoli di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La chiede l'accertamento dell'inadempimento della controparte alle obbligazioni CP_1 CP_1 sorte in virtù del contratto del 12.1.2018 avente ad oggetto la realizzazione di 10 macchine fresatrici, con conseguente condanna al pagamento del residuo prezzo, pari ad € 246.530,00, oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo. Ebbene, sul punto, come già osservato in sede di analisi della speculare domanda di parte attrice, dalla documentazione in atti risulta provata la realizzazione delle citate macchine da parte della convenuta Quanto alle 5 Controparte_1 macchine consegnate direttamente a si rimanda a quanto già esposto in merito alla Controparte_7 mail a firma dell'amministratore della citata società (all. 35, memoria ex art. 183, comma VI, n. 2,
c.p.c. di parte convenuta). Quanto alle 5 macchine da consegnare alla società attrice – che, per sua stessa ammissione, aveva acconsentito ad una dilazione del termine di consegna -, non risulta specificatamente contestato il contenuto della raccomandata del 3.1.2020 nella parte in cui si indicava che le 5 macchine erano state prodotte e risultavano giacenti nella sede della convenuta in attesa di indicazioni da parte della società attrice. Sul punto, parte attrice si è limitata ad un generico rinvio alle osservazioni formulate in riferimento al diverso contratto avente ad oggetto la realizzazione del prototipo, osservazioni che, tuttavia, non appaiono immediatamente riferibili al distinto rapporto contrattuale in esame. Per tali ragioni, dunque, essendo 5 macchine state consegnate e 5 messe formalmente a disposizione dell'attrice, appare meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di parte convenuta di condanna al pagamento del residuo del prezzo convenuto per la realizzazione delle 10 macchine, detratto l'importo di € 80.000,00 già corrisposto.
Quanto alla domanda sub 3) delle conclusioni di parte convenuta e intervenuta, volta ad ottenere la condanna della società attrice al risarcimento in favore della e del sig. Controparte_1 CP_2 di tutti i danni loro rispettivamente arrecati, nessuno escluso od omesso, nell'importo che
[...] emergerà in corso di causa, anche in seguito all'espletamento, si opus sit, di apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione, nella parte eventualmente riferita all'inadempimento contrattuale (la domanda appare, infatti, nella sua genericità, riferibile anche alla domanda di accertamento negativo della qualità di amministratore di fatto e, in parte qua, di competenza del Tribunale delle Imprese in quanto domanda connessa), la stessa è del tutto generica: alcuna specifica voce di danno risulta essere stata individuata o provata. Per tali ragioni, dunque, non può che essere rigettata.
pagina 7 di 8 Considerata la reciproca soccombenza delle parti (convenuto vittorioso e interventore integralmente soccombente, infatti, risultano costituiti e difesi con unitario atto per tutto il corso del giudizio), le spese di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna la società attrice al pagamento, in favore della società convenuta Parte_1 Controparte_1 della somma di € 246.530,00 quale residuo prezzo in virtù del contratto del 12/1/2018, oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Ancora – Sezione Specializzata in materia di Impresa, in riferimento alle domande di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni del convenuto e dell'interventore;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Ascoli Piceno, 22.4.2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Sirianni
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