CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere relatore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1179 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Maria Teresa Pt_1
Pugliano);
appellante
e
(avv. Massimo Grassellini); CP_1
nonché
(avv. Giuseppe Mazzotta) Controparte_2
appellate
FATTO E DIRITTO
1. In data 17\3\2022, propone opposizione all'intimazione di CP_1
pagamento in atto specificata, “notificata nel marzo c.a.” e relativa alla cartella in essa indicata. Deducendo che “tra la data di notifica di questa cartella, 18/09/09, e la data di notifica dell'intimazione di pagamento 03.2022, è maturato il termine
quinquennale di prescrizione”.
Conclude chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione dei crediti contributivi per prescrizione e la conseguente cancellazione dal ruolo esattoriale.
2. Nella resistenza della concessionaria e dell' che rileva il passaggio in Pt_1
giudicato della sentenza con la quale questa Corte ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente avverso la medesima cartella esattoriale, il Tribunale di Catanzaro statuisce quanto segue.
3. Rileva che il “ha impugnato l'atto di intimazione n. CP_1
03020219003266301/000, con cui il concessionario della riscossione ha chiesto il
pagamento della cartella esattoriale n. 03020090016883141000, dell'importo di Pt_1
€ 7.543,15, riferita agli anni 2002, 2004, 2005, 2006 e 2007” e che con note di trattazione scritta depositate in data 29.05.2023 ha poi dedotto il sopravvenuto sgravio delle somme iscritte a ruolo in virtù della c.d. “rottamazione ter”. In
ragione di ciò, ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse, dichiara cessata materia con compensazione delle spese di lite fra le parti.
4. Appella l' che rileva non esservi stata alcuna cessazione della materia Pt_1
del contendere, non essendovi stato alcuno sgravio del credito iscritto a ruolo.
Circostanza neppure mai neppure dedotta dal ricorrente, che ha solo
“formulato la richiesta (erronea!) di cessazione della materia del contendere stante la
presentazione di definizione agevolata del credito contributivo ex art. 1 commi da 231
a 252 Legge 29.12.2022 n. 197”.
Richiesta infondata per non avere rispettato il disposto dell'art. 1 comma 236
L. n. 197/22 ovvero la c.d. “rottamazione quater” (e non ter come erroneamente ritenuto dal Tribunale)
Lamenta di non esser stato messo in grado, al pari della convenuta concessionaria, di verificare l'effettiva presentazione dell'istanza di rottamazione, la circostanza essendo stata dedotta dal ricorrente solo con le note di trattazione e rileva inoltre che quanto prodotto “è una mera stampa (peraltro scarsamente leggibile), priva di ricevuta di accettazione da parte di
[...]
. Controparte_2
Aggiunge che non si sarebbe comunque potuta dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso quanto disposto dall'art. 1 comma 236 Legge
29.12.2022 n. 197, secondo cui “Nella dichiarazione di cui al comma 235 [n.d.e.:
istanza di definizione agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi
aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli
stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è
subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello
stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso
contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso proposto dal contribuente con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi.
Regolarmente costituitasi, aderisce alle Controparte_2
conclusioni dell'Istituto previdenziale.
5. Nella resistenza dell'appellato la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. L'appello è fondato e merita accoglimento.
7.1. Preliminarmente è da dire che la definizione agevolata di cui alla legge
197/2022 (c.d. rottamazione quater), che è quella che qui interessa, è stata oggetto di divergenti pronunce della giurisprudenza di legittimità:
“In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art.
1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236
prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento
dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo
ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di
rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere
della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il CP_2
riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura
di definizione prescelta.” (Cass. 24428/2024);
“La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1,
commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), subordina
l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi
pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro,
all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso
giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in
assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione
di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” (Cass.
24479/24)
7.2. Ciò detto, il ricorrente, con note di trattazione scritta del 29\5\2023 (che ha denominato “preverbale”) si è limitato a produrre un atto proveniente dal concessionario, di scarsa leggibilità (in particolare, non risultano leggibili né la data né i numeri dei titoli esecutivi a cui è riferito). Le note in questione contenendo la sola dichiarazione che “la cartella esattoriale impugnata è stata
rottamata”.
Pertanto, anche a volere aderire al meno rigoroso orientamento della
Cassazione, mancando tanto la dichiarazione di rinuncia ai giudizi in corso che la comunicazione dell' su ratei di pagamento e Controparte_2
relative scadenze, l'atto prodotto non assume alcuna rilevanza ai fini di causa.
8. Passando al merito del giudizio, l' ha prodotto la sentenza del Pt_1
Tribunale di Catanzaro n.984/2012 che ha rigettato l'opposizione proposta avverso la stessa cartella e la sentenza 335/2014 di questa Corte che ha rigettato l'appello avverso tale pronuncia e che è passata in giudicato il 13\8\2014, per come risulta dalla relativa attestazione di cancelleria. Da tale data, pertanto, ha iniziato il decorso del termine, oramai decennale, di prescrizione. Termine ancora non consumato, quindi, alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 15\6\2023, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2) Condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle parti CP_1
appellate, delle spese di lite, che liquida in € 2.800, oltre accessori, per il primo grado di giudizio ed in € 3.000, oltre accessori, per il presente grado.
Catanzaro, 4\3\2025.
Il consigliere estensore
dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere relatore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1179 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Maria Teresa Pt_1
Pugliano);
appellante
e
(avv. Massimo Grassellini); CP_1
nonché
(avv. Giuseppe Mazzotta) Controparte_2
appellate
FATTO E DIRITTO
1. In data 17\3\2022, propone opposizione all'intimazione di CP_1
pagamento in atto specificata, “notificata nel marzo c.a.” e relativa alla cartella in essa indicata. Deducendo che “tra la data di notifica di questa cartella, 18/09/09, e la data di notifica dell'intimazione di pagamento 03.2022, è maturato il termine
quinquennale di prescrizione”.
Conclude chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione dei crediti contributivi per prescrizione e la conseguente cancellazione dal ruolo esattoriale.
2. Nella resistenza della concessionaria e dell' che rileva il passaggio in Pt_1
giudicato della sentenza con la quale questa Corte ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente avverso la medesima cartella esattoriale, il Tribunale di Catanzaro statuisce quanto segue.
3. Rileva che il “ha impugnato l'atto di intimazione n. CP_1
03020219003266301/000, con cui il concessionario della riscossione ha chiesto il
pagamento della cartella esattoriale n. 03020090016883141000, dell'importo di Pt_1
€ 7.543,15, riferita agli anni 2002, 2004, 2005, 2006 e 2007” e che con note di trattazione scritta depositate in data 29.05.2023 ha poi dedotto il sopravvenuto sgravio delle somme iscritte a ruolo in virtù della c.d. “rottamazione ter”. In
ragione di ciò, ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse, dichiara cessata materia con compensazione delle spese di lite fra le parti.
4. Appella l' che rileva non esservi stata alcuna cessazione della materia Pt_1
del contendere, non essendovi stato alcuno sgravio del credito iscritto a ruolo.
Circostanza neppure mai neppure dedotta dal ricorrente, che ha solo
“formulato la richiesta (erronea!) di cessazione della materia del contendere stante la
presentazione di definizione agevolata del credito contributivo ex art. 1 commi da 231
a 252 Legge 29.12.2022 n. 197”.
Richiesta infondata per non avere rispettato il disposto dell'art. 1 comma 236
L. n. 197/22 ovvero la c.d. “rottamazione quater” (e non ter come erroneamente ritenuto dal Tribunale)
Lamenta di non esser stato messo in grado, al pari della convenuta concessionaria, di verificare l'effettiva presentazione dell'istanza di rottamazione, la circostanza essendo stata dedotta dal ricorrente solo con le note di trattazione e rileva inoltre che quanto prodotto “è una mera stampa (peraltro scarsamente leggibile), priva di ricevuta di accettazione da parte di
[...]
. Controparte_2
Aggiunge che non si sarebbe comunque potuta dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso quanto disposto dall'art. 1 comma 236 Legge
29.12.2022 n. 197, secondo cui “Nella dichiarazione di cui al comma 235 [n.d.e.:
istanza di definizione agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi
aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli
stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è
subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello
stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso
contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso proposto dal contribuente con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi.
Regolarmente costituitasi, aderisce alle Controparte_2
conclusioni dell'Istituto previdenziale.
5. Nella resistenza dell'appellato la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. L'appello è fondato e merita accoglimento.
7.1. Preliminarmente è da dire che la definizione agevolata di cui alla legge
197/2022 (c.d. rottamazione quater), che è quella che qui interessa, è stata oggetto di divergenti pronunce della giurisprudenza di legittimità:
“In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art.
1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236
prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento
dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo
ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di
rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere
della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il CP_2
riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura
di definizione prescelta.” (Cass. 24428/2024);
“La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1,
commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), subordina
l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi
pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro,
all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso
giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in
assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione
di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” (Cass.
24479/24)
7.2. Ciò detto, il ricorrente, con note di trattazione scritta del 29\5\2023 (che ha denominato “preverbale”) si è limitato a produrre un atto proveniente dal concessionario, di scarsa leggibilità (in particolare, non risultano leggibili né la data né i numeri dei titoli esecutivi a cui è riferito). Le note in questione contenendo la sola dichiarazione che “la cartella esattoriale impugnata è stata
rottamata”.
Pertanto, anche a volere aderire al meno rigoroso orientamento della
Cassazione, mancando tanto la dichiarazione di rinuncia ai giudizi in corso che la comunicazione dell' su ratei di pagamento e Controparte_2
relative scadenze, l'atto prodotto non assume alcuna rilevanza ai fini di causa.
8. Passando al merito del giudizio, l' ha prodotto la sentenza del Pt_1
Tribunale di Catanzaro n.984/2012 che ha rigettato l'opposizione proposta avverso la stessa cartella e la sentenza 335/2014 di questa Corte che ha rigettato l'appello avverso tale pronuncia e che è passata in giudicato il 13\8\2014, per come risulta dalla relativa attestazione di cancelleria. Da tale data, pertanto, ha iniziato il decorso del termine, oramai decennale, di prescrizione. Termine ancora non consumato, quindi, alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 15\6\2023, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2) Condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle parti CP_1
appellate, delle spese di lite, che liquida in € 2.800, oltre accessori, per il primo grado di giudizio ed in € 3.000, oltre accessori, per il presente grado.
Catanzaro, 4\3\2025.
Il consigliere estensore
dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale