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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
TA AGOSTINO, RE
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4177/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati Nr. 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 186 PROT. N. 0021130 IMU 2018
- sul ricorso n. 4184/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati Nr. 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 188 PROT. N. 0021132 IMU 2020
- sul ricorso n. 4191/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 189 IMU 2021
- sul ricorso n. 4199/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N. 190 IMU 2022
- sul ricorso n. 4201/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N. 191 IMU 2023
- sul ricorso n. 4210/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati Nr. 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 187 PROT. N. 0021131 IMU 2019
- sul ricorso n. 4215/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati Nr. 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 192 PROT. N. 0021136 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: In via preliminare: disporre, previa fissazione di apposita udienza ex art. 47 comma 2 del D.lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'accertamento impugnato, per i motivi esposti in atti. Nel merito in principalità: dichiarare nullo, illegittimo o annullare l'accertamento impugnato per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito in subordine: ridurre l'accertamento alla base imponibile determinata dal valore di bilancio del bene, e per l'effetto ricalcolare gli importi dovuti;
nel merito in ulteriore subordine: annullare l'accertamento in punto di sanzioni;
In ogni caso: condannare il Comune di Cormano a rifondere le spese legali, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA ove dovute incluse. In via istruttoria: - ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.lgs n. 546/1992 valutare di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare la natura e le caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico di proprietà della Ricorrente_1 S.p.A., nonché l'individuazione della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto, di quella utilizzata per lo stabilimento produttivo e di quella ceduta al servizio elettrico.
Resistente: Rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensiva dell'atto impugnato, per mancanza dei presupposti richiesti dall'articolo 47 del d.lgs. 546/1992 (fumus boni iuris e periculum in mora), confermando la legittimità
e la fondatezza dell'operato dell'amministrazione resistente, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i) Visti i ricorsi (in seguito ricorso) RG 4177-2025 IMU 2018; RG 4184-2025 IMU 2020; RG 4191-2025 IMU
2021; RG 4199-2025 IMU 2022; RG 4201-2025 IMU 2023; RG 4210-2025 IMU 2019; RG 4215-2025 IMU
2024; data la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva si dispone la riunione dei correlati giudizi;
avverso i su esposti avvisi d'accertamento emessi dal Comune di Comune di Cormano.
ii) L'Ente impositore ha notificato tramite PEC alla Ricorrente_1, i su evidenziati avvisi d'accertamento (in seguito avviso d'accertamento) relativi all'Imposta Municipale Unica per omessa dichiarazione e omesso versamento del tributo, per gli importi esposti in ciascuno avviso, comprensivi di interessi e sanzioni.
Nello specifico, Il Comune - all'esito negativo della fase di contraddittorio ex art.
6-bis e ss. del d.lgs. 219/2023 - ha accertato il preteso omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili, nonché la pretesa omessa dichiarazione, per gli anni dal 2018 al 2024. L'accertamento avviato dall'Ente impositore ha come oggetto l'impianto fotovoltaico realizzato nel 2008 dalla Società_1 s.r.l. in forza del progetto esecutivo in allora presentato. L'impianto veniva acquistato nel 2008 con lo strumento della locazione finanziaria al valore di € 1.477.000,00 oltre iva. Al termine della durata del leasing, il bene veniva riscattato dalla odierna ricorrente Ricorrente_1 spa con l'opzione di riscatto prevista contrattualmente, pari all'1% del valore e corrispondente ad € 14.770,00 oltre iva.
iii) Contro la pretesa, la Ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, proponeva tempestivamente il presente ricorso, per i motivi dettagliatamente descritti nell'atto d'impugnazione e così di seguito riassunti:
1- illegittimità dell'accertamento per assoluta insussistenza dei presupposti impositivi ed applicativi dell'Imposta Municipale Propria. L'accertamento qui impugnato - come si evince dalla lettura delle motivazioni dettagliate di cui all'allegato C - è basato da un lato, sulla interpretazione assolutamente fuorviante del principio espresso nella sentenza della Suprema Corte n. 6840/2024; dall'altro su una ricostruzione delle norme e della prassi confusa e capziosa.
2 - gli impianti fotovoltaici di cui è causa non sono soggetti nemmeno alla (eventuale) rideterminazione della stima del valore catastale degli immobili (a destinazione D o E) che li ospitano, in quanto espressamente escluso pure dalla Circolare n. 2/E del 1.02.20167.
3 - Con riferimento all'atto impositivo emesso per l'annualità 2018; l'avviso impugnato risulta emesso oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, senza che possa trovare applicazione la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020.
iv) Si è costituito in giudizio l'Ente impositore il quale ha ribadito la legittimità e correttezza dell'avviso d'accertamento. Nello specifico, osserva "che l'impianto in esame, pur installato su copertura di capannone, non sostituisce strutturalmente il tetto, non è parte integrante del progetto edilizio e non svolge funzione strutturale, quindi non può essere qualificato come impianto integrato. Trattandosi di impianto autonomo, non integrato e di rilevante potenza, si configura l'obbligo di accatastamento autonomo, con attribuzione di rendita e assoggettamento a IMU”.
Su tali eccezioni e deduzioni le parti hanno rassegnato le sopra estese conclusioni.
Successivamente, le parti hanno depositato memorie conclusive con le quali hanno ribadito le ragioni esposte negli atti introduttivi.
In prima istanza, veniva accolta la richiesta cautelare di sospensione degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
i) Secondo la Corte, al fine di determinare il trattamento fiscale da applicare al manufatto in oggetto, è indispensabile, preliminarmente, definire e qualificare sotto il profilo giuridico i seguenti elementi che costituiscono le questioni centrali su cui si fonda la controversia e, per tale motivo, da ritenere indispensabili ai fini della decisione:
a) la natura del bene dedotto nell'accertamento;
b) determinazione del presupposto impositivo.
La determinazione dei predetti elementi, in merito alle questioni esposte nell'atto d'impugnazione, è da ritenere assorbente di qualsiasi altra eccezione e deduzione e, quindi, in grado da sola di decidere le sorti del presente giudizio;
infatti, non è sfuggito al Collegio la circostanza che la pretesa si fonda essenzialmente sulla qualificazione del bene e sulle caratteristiche tecno strutturali e produttive dell'impianto fotovoltaico;
elementi, quest'ultimi, che in concreto costituiscono i presupposti della pretesa stessa e da cui è scaturito, come diretta deduzione l'avviso d'accertamento e la conseguente ripresa fiscale. a) natura del bene
Ai sensi dei D.Min.li 19/2/ 2007, 6/8/ 2010 e 5/5/2011 (rispettivamente secondo, terzo e quarto conto energia), che disciplinano il sistema incentivante – attuativi delle direttive comunitarie in materia e dei d.lgs. di recepimento 29/12/2003 n. 387 e 3/3/2011 n. 28 costituiscono “impianti fotovoltaici quelli di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, i quali sono composti principalmente da un insieme di moduli o pannelli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori”.
Il caso in esame, sulla scorta del progetto esecutivo dell'impianto, versato in atti dalla ricorrente, trattasi di un impianto c.d. “parzialmente integrato”, secondo la definizione data dall'art. 2, c. 1, lett. b2) del D.M. 19/02/2007, dal momento che i moduli sono posizionati sulla superficie esterna del fabbricato produttivo che
è di proprietà della società controllante Società_2 s.r.l. (al riguardo, correttamente rileva la ricorrente, che a nulla rileva la proprietà dell'immobile produttivo in capo ad un soggetto giuridico diverso rispetto al destinatario dell'avviso di accertamento, ove si consideri che la società proprietaria Società_2 S.r.l. non solo è locatrice della Ricorrente_1 S.p.A., ma ne è - appunto - la società capogruppo e controllante l'intero capitale sociale, al netto delle azioni proprie).
Nello specifico, l'impianto è definito “parzialmente integrato^ - lettera b2) - in quanto realizzato secondo le specifiche tecniche definite dall'allegato 2 del D.M. sopra menzionato: così come risulta dalla scheda tecnica finale che attesta che l'impianto stesso rientra nella “Tipologia specifica 1” (Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica (art. 2, c. 1, lettera b2), costituita pertanto da “Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra”.
La questione in argomento, quindi, è da ricollegare alla natura da attribuire a tale bene, sulla scorta della disposizione di cui all'art. 812 c.c., in base al quale: “sono beni immobili il suolo, ….gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente
è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni”.
Nel caso in esame, come preliminarmente detto, non si tratta di una questione di poco conto, atteso che la scelta tra la natura mobiliare o immobiliare dell'impianto determina l'applicazione di normative completamente differenti rispetto alla casistica contrattuale che si è determinata nell'ambito di un mercato in continua crescita: contratti di locazione di aree o di lastrici solari destinati a ospitare gli impianti fotovoltaici.
Per discriminare la natura del bene (mobile/immobile) non è necessario che il bene mobile perda la propria individualità, né che si determini un'unione indissolubile tra mobile e immobile idonea a fare perdere l'identità del bene incorporato o l'utilizzabilità in altro luogo, ben potendo sussistere il carattere della transitorietà della congiunzione.
Sul punto, la Corte, analizzata la giurisprudenza edita ritiene che gli impianti fotovoltaici (almeno quelli di dimensione e potenza rilevanti, siano da fare rientrare nella categoria dei beni immobili, in quanto l'elemento materiale dell'ancoraggio al suolo, pur se transitorio e non definitivo, è compensato dalla destinazione funzionale del bene che andrà a collegarsi alla rete elettrica per la produzione di energia, creando un collegamento funzionale per una duratura utilizzazione del bene in un determinato sito.
La Suprema Corte – in tema di classamento catastale delle centrali elettriche, con particolare riferimento alle turbine in esse installate – ha qualificato bene immobile la turbina (di per sé mobile), una volta che venga incorporata nell'edificio adibito a centrale termica. Secondo i giudici di legittimità, è risultato irrilevante il sistema di fissaggio del bene al suolo;
infatti, il fissaggio può (come consente la tecnologia più avanzata) essere anche elastico o transitorio, senza che con ciò venga meno la qualificazione del bene quale immobile.
Pertanto, si può concludere che nessun dubbio possa sorgere sulla qualificazione del bene dedotto nell'odierno giudizio quale immobile.
b) determinazione del presupposto impositivo.
Secondo la tesi del Comune, l'impianto fotovoltaico, oggetto dell'odierna controversia, va sottoposto ad autonoma tassazione, sul presupposto che trattasi di unità immobiliare produttiva a sé stante e, per l'effetto, suscettibile di accatastamento e dotata di una propria autonomia funzionale e tributaria.
L'accertamento, prende le mosse e si fonda esclusivamente sull'interpretazione del principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6840 del 14/03/2024, secondo cui “[…] gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo".
La predetta pronuncia individua analiticamente le seguenti caratteristiche dell'impianto fotovoltaico oggetto del correlato giudizio:
a) dimensioni e potenza: la sentenza si riferisce esplicitamente a "impianti fotovoltaici di grande potenza
(parchi fotovoltaici)", comunque, non definendo in termini numerici. Sebbene non definisca in termini numerici un limite specifico, dal tenore letterale si evince chiaramente che trattasi di un impianto di notevole potenza
(infatti, trattasi di un impianto con una potenza di kW 999,68, che, dall'esame della documentazione versata nel fascicolo processuale, risulterebbe tre volte superiore all'impianto oggetto dell'odierna controversia).
b) struttura: la sentenza si riferisce ad un impianto che non è installato su un immobile produttivo (e quindi su un impianto c.d. "non integrato" ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b1 del già visto D.M. 19/02/2007), bensì su lotti di terreno della misura rispettivamente di 18.500 e 20.000 mq, ancorato al suolo tramite bulloni e strutture di sostegno;
c) finalità: elemento cruciale è la destinazione dell'energia prodotta, per l'autoconsumo o per l'immissione nella rete elettrica nazionale per la vendita. In quest'ultimo caso, la natura imprenditoriale e la connessione economica stabile con il territorio depongono a favore di una autonomia funzionale dell'impianto. La
Cassazione richiama il consolidato indirizzo interpretativo in materia di rendita catastale delle centrali elettriche, dove la connessione strutturale e funzionale tra parte immobiliare e parte impiantistica è fondamentale, per cui i grandi impianti fotovoltaici sono considerati a tutti gli effetti come delle vere e proprie centrali elettriche, in quanto realizzate e condotte con la finalità di produzione e vendita di energia elettrica.
ii) In buona sostanza, ritiene la Corte che la massima citata riguarda "gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita”. Tale contesto, risulta del tutto estraneo alle caratteristiche dell'impianto de quo, atteso che lo scopo principale non riguarda la produzione di energia elettrica da immettere in rete, ma le esigenze produttive del capannone industriale su cui l'impianto risulta posizionato.
Da quanto esposto e dalla documentazione prodotta, si può affermare che l'impianto fotovoltaico della ricorrente:
- quanto al punto a), ha potenza e dimensioni ben lontane dai quasi 1000 kW di potenza dell'impianto oggetto della sentenza n. 6840/2024, sicché non può certamente essere definito un impianto “di grande potenza”, né tantomeno un “parco fotovoltaico”; - quanto al punto b), trattasi di impianto “parzialmente integrato” e non di impianto “non integrato”, secondo le definizioni di cui al D.M. 19/02/2007;
- quanto al punto c), è documentalmente provato che l'impianto sia finalizzato all'autoconsumo di energia elettrica per la produzione aziendale e solo in minima parte all'immissione nella rete elettrica. Dunque, bisogna desumere che l'impianto non abbia una sua autonoma natura imprenditoriale, né possa essere assimilato ad una “centrale elettrica” o “parco fotovoltaico”.
iii) Inoltre, riguardo al punto b), il Collegio osserva come l'impostazione operativa del Comune classifichi gli impianti esclusivamente nelle categorie “integrati e “non integrati”. Tale approccio omette di considerare una terza fattispecie prevista dal quadro normativo: quella degli impianti “parzialmente integrati”, puntualmente disciplinati dall'art. 2, c. 1, lett. b2) del D.M. 19/02/2007, nella quale rientra quello oggetto dell'odierna controversia.
Dall'analisi della scheda tecnica, del relativo certificato di collaudo e in linea con i principi esposti nella
Circolare 31892 del 22/06/2012 e nella risoluzione n. 3/2008 dell'Agenzia del Territorio, emerge chiaramente che le installazioni in esame rientrano in tale categoria. Coordinando i predetti elementi, si può dunque concludere che per gli impianti architettonicamente "integrati o parzialmente integrati" non sussiste obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto essi risultano assimilabili a meri impianti di pertinenza degli immobili ai quali sono asserviti.
iv) Tuttavia, l'inquadramento dell'impianto nella categoria “non integrato” (art. 2, c. 1, lett. b1) consentirebbe all'Ente territoriale la disapplicazione della normativa e della c.d. prassi estimativa del 15%, ai sensi della citata circolare 31892. Nel caso di specie, tale evenienza è da escludere, atteso che la società proprietaria del fabbricato produttivo, condotto dalla ricorrente, già in fase di contraddittorio preliminare, aveva documentalmente dimostrato all'Ente impositore l'assoluta insussistenza del requisito richiesto del 15%.
v) Infine, riguardo l'annualità 2018, la ricorrente eccepisce illegittimità dell'accertamento per l'assenza, sotto diverso ed ulteriore profilo, del presupposto impositivo per superamento del termine di decadenza previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, senza che possa trovare applicazione la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020. La Corte ritiene che la doglianza sia infondata, atteso che si è in presenza di avviso emesso per “omessa denuncia” e quindi il termine ultimo per la notifica degli atti di accertamento era il 31 dicembre 2024, termine prorogato al 26/3/2025 per effetto della sospensione Covid. Inoltre, gli atti sono tempestivi, anche perché il contraddittorio preventivo ha ulteriormente inciso sui termini di decadenza.
vi) In conclusione, la Corte, sulla base di queste premesse e considerazioni, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
in ragione dell'opinabilità delle valutazioni sulla qualificazione degli impianti fotovoltaici, in ordine alla loro esatta rilevanza ai fini IMU, e vista la mancanza di una giurisprudenza consolidata in materia, ritiene sussistano giustificati motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 5 febbraio 2026.
Il RE Il Presidente
(AG BA) (ZO Di AN) .
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
TA AGOSTINO, RE
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4177/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati Nr. 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 186 PROT. N. 0021130 IMU 2018
- sul ricorso n. 4184/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati Nr. 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 188 PROT. N. 0021132 IMU 2020
- sul ricorso n. 4191/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 189 IMU 2021
- sul ricorso n. 4199/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N. 190 IMU 2022
- sul ricorso n. 4201/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N. 191 IMU 2023
- sul ricorso n. 4210/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati Nr. 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 187 PROT. N. 0021131 IMU 2019
- sul ricorso n. 4215/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cormano - Piazza Scurati Nr. 1 20032 Cormano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 192 PROT. N. 0021136 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: In via preliminare: disporre, previa fissazione di apposita udienza ex art. 47 comma 2 del D.lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'accertamento impugnato, per i motivi esposti in atti. Nel merito in principalità: dichiarare nullo, illegittimo o annullare l'accertamento impugnato per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito in subordine: ridurre l'accertamento alla base imponibile determinata dal valore di bilancio del bene, e per l'effetto ricalcolare gli importi dovuti;
nel merito in ulteriore subordine: annullare l'accertamento in punto di sanzioni;
In ogni caso: condannare il Comune di Cormano a rifondere le spese legali, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA ove dovute incluse. In via istruttoria: - ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.lgs n. 546/1992 valutare di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare la natura e le caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico di proprietà della Ricorrente_1 S.p.A., nonché l'individuazione della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto, di quella utilizzata per lo stabilimento produttivo e di quella ceduta al servizio elettrico.
Resistente: Rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensiva dell'atto impugnato, per mancanza dei presupposti richiesti dall'articolo 47 del d.lgs. 546/1992 (fumus boni iuris e periculum in mora), confermando la legittimità
e la fondatezza dell'operato dell'amministrazione resistente, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i) Visti i ricorsi (in seguito ricorso) RG 4177-2025 IMU 2018; RG 4184-2025 IMU 2020; RG 4191-2025 IMU
2021; RG 4199-2025 IMU 2022; RG 4201-2025 IMU 2023; RG 4210-2025 IMU 2019; RG 4215-2025 IMU
2024; data la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva si dispone la riunione dei correlati giudizi;
avverso i su esposti avvisi d'accertamento emessi dal Comune di Comune di Cormano.
ii) L'Ente impositore ha notificato tramite PEC alla Ricorrente_1, i su evidenziati avvisi d'accertamento (in seguito avviso d'accertamento) relativi all'Imposta Municipale Unica per omessa dichiarazione e omesso versamento del tributo, per gli importi esposti in ciascuno avviso, comprensivi di interessi e sanzioni.
Nello specifico, Il Comune - all'esito negativo della fase di contraddittorio ex art.
6-bis e ss. del d.lgs. 219/2023 - ha accertato il preteso omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili, nonché la pretesa omessa dichiarazione, per gli anni dal 2018 al 2024. L'accertamento avviato dall'Ente impositore ha come oggetto l'impianto fotovoltaico realizzato nel 2008 dalla Società_1 s.r.l. in forza del progetto esecutivo in allora presentato. L'impianto veniva acquistato nel 2008 con lo strumento della locazione finanziaria al valore di € 1.477.000,00 oltre iva. Al termine della durata del leasing, il bene veniva riscattato dalla odierna ricorrente Ricorrente_1 spa con l'opzione di riscatto prevista contrattualmente, pari all'1% del valore e corrispondente ad € 14.770,00 oltre iva.
iii) Contro la pretesa, la Ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, proponeva tempestivamente il presente ricorso, per i motivi dettagliatamente descritti nell'atto d'impugnazione e così di seguito riassunti:
1- illegittimità dell'accertamento per assoluta insussistenza dei presupposti impositivi ed applicativi dell'Imposta Municipale Propria. L'accertamento qui impugnato - come si evince dalla lettura delle motivazioni dettagliate di cui all'allegato C - è basato da un lato, sulla interpretazione assolutamente fuorviante del principio espresso nella sentenza della Suprema Corte n. 6840/2024; dall'altro su una ricostruzione delle norme e della prassi confusa e capziosa.
2 - gli impianti fotovoltaici di cui è causa non sono soggetti nemmeno alla (eventuale) rideterminazione della stima del valore catastale degli immobili (a destinazione D o E) che li ospitano, in quanto espressamente escluso pure dalla Circolare n. 2/E del 1.02.20167.
3 - Con riferimento all'atto impositivo emesso per l'annualità 2018; l'avviso impugnato risulta emesso oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, senza che possa trovare applicazione la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020.
iv) Si è costituito in giudizio l'Ente impositore il quale ha ribadito la legittimità e correttezza dell'avviso d'accertamento. Nello specifico, osserva "che l'impianto in esame, pur installato su copertura di capannone, non sostituisce strutturalmente il tetto, non è parte integrante del progetto edilizio e non svolge funzione strutturale, quindi non può essere qualificato come impianto integrato. Trattandosi di impianto autonomo, non integrato e di rilevante potenza, si configura l'obbligo di accatastamento autonomo, con attribuzione di rendita e assoggettamento a IMU”.
Su tali eccezioni e deduzioni le parti hanno rassegnato le sopra estese conclusioni.
Successivamente, le parti hanno depositato memorie conclusive con le quali hanno ribadito le ragioni esposte negli atti introduttivi.
In prima istanza, veniva accolta la richiesta cautelare di sospensione degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
i) Secondo la Corte, al fine di determinare il trattamento fiscale da applicare al manufatto in oggetto, è indispensabile, preliminarmente, definire e qualificare sotto il profilo giuridico i seguenti elementi che costituiscono le questioni centrali su cui si fonda la controversia e, per tale motivo, da ritenere indispensabili ai fini della decisione:
a) la natura del bene dedotto nell'accertamento;
b) determinazione del presupposto impositivo.
La determinazione dei predetti elementi, in merito alle questioni esposte nell'atto d'impugnazione, è da ritenere assorbente di qualsiasi altra eccezione e deduzione e, quindi, in grado da sola di decidere le sorti del presente giudizio;
infatti, non è sfuggito al Collegio la circostanza che la pretesa si fonda essenzialmente sulla qualificazione del bene e sulle caratteristiche tecno strutturali e produttive dell'impianto fotovoltaico;
elementi, quest'ultimi, che in concreto costituiscono i presupposti della pretesa stessa e da cui è scaturito, come diretta deduzione l'avviso d'accertamento e la conseguente ripresa fiscale. a) natura del bene
Ai sensi dei D.Min.li 19/2/ 2007, 6/8/ 2010 e 5/5/2011 (rispettivamente secondo, terzo e quarto conto energia), che disciplinano il sistema incentivante – attuativi delle direttive comunitarie in materia e dei d.lgs. di recepimento 29/12/2003 n. 387 e 3/3/2011 n. 28 costituiscono “impianti fotovoltaici quelli di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, i quali sono composti principalmente da un insieme di moduli o pannelli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori”.
Il caso in esame, sulla scorta del progetto esecutivo dell'impianto, versato in atti dalla ricorrente, trattasi di un impianto c.d. “parzialmente integrato”, secondo la definizione data dall'art. 2, c. 1, lett. b2) del D.M. 19/02/2007, dal momento che i moduli sono posizionati sulla superficie esterna del fabbricato produttivo che
è di proprietà della società controllante Società_2 s.r.l. (al riguardo, correttamente rileva la ricorrente, che a nulla rileva la proprietà dell'immobile produttivo in capo ad un soggetto giuridico diverso rispetto al destinatario dell'avviso di accertamento, ove si consideri che la società proprietaria Società_2 S.r.l. non solo è locatrice della Ricorrente_1 S.p.A., ma ne è - appunto - la società capogruppo e controllante l'intero capitale sociale, al netto delle azioni proprie).
Nello specifico, l'impianto è definito “parzialmente integrato^ - lettera b2) - in quanto realizzato secondo le specifiche tecniche definite dall'allegato 2 del D.M. sopra menzionato: così come risulta dalla scheda tecnica finale che attesta che l'impianto stesso rientra nella “Tipologia specifica 1” (Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica (art. 2, c. 1, lettera b2), costituita pertanto da “Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra”.
La questione in argomento, quindi, è da ricollegare alla natura da attribuire a tale bene, sulla scorta della disposizione di cui all'art. 812 c.c., in base al quale: “sono beni immobili il suolo, ….gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente
è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni”.
Nel caso in esame, come preliminarmente detto, non si tratta di una questione di poco conto, atteso che la scelta tra la natura mobiliare o immobiliare dell'impianto determina l'applicazione di normative completamente differenti rispetto alla casistica contrattuale che si è determinata nell'ambito di un mercato in continua crescita: contratti di locazione di aree o di lastrici solari destinati a ospitare gli impianti fotovoltaici.
Per discriminare la natura del bene (mobile/immobile) non è necessario che il bene mobile perda la propria individualità, né che si determini un'unione indissolubile tra mobile e immobile idonea a fare perdere l'identità del bene incorporato o l'utilizzabilità in altro luogo, ben potendo sussistere il carattere della transitorietà della congiunzione.
Sul punto, la Corte, analizzata la giurisprudenza edita ritiene che gli impianti fotovoltaici (almeno quelli di dimensione e potenza rilevanti, siano da fare rientrare nella categoria dei beni immobili, in quanto l'elemento materiale dell'ancoraggio al suolo, pur se transitorio e non definitivo, è compensato dalla destinazione funzionale del bene che andrà a collegarsi alla rete elettrica per la produzione di energia, creando un collegamento funzionale per una duratura utilizzazione del bene in un determinato sito.
La Suprema Corte – in tema di classamento catastale delle centrali elettriche, con particolare riferimento alle turbine in esse installate – ha qualificato bene immobile la turbina (di per sé mobile), una volta che venga incorporata nell'edificio adibito a centrale termica. Secondo i giudici di legittimità, è risultato irrilevante il sistema di fissaggio del bene al suolo;
infatti, il fissaggio può (come consente la tecnologia più avanzata) essere anche elastico o transitorio, senza che con ciò venga meno la qualificazione del bene quale immobile.
Pertanto, si può concludere che nessun dubbio possa sorgere sulla qualificazione del bene dedotto nell'odierno giudizio quale immobile.
b) determinazione del presupposto impositivo.
Secondo la tesi del Comune, l'impianto fotovoltaico, oggetto dell'odierna controversia, va sottoposto ad autonoma tassazione, sul presupposto che trattasi di unità immobiliare produttiva a sé stante e, per l'effetto, suscettibile di accatastamento e dotata di una propria autonomia funzionale e tributaria.
L'accertamento, prende le mosse e si fonda esclusivamente sull'interpretazione del principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6840 del 14/03/2024, secondo cui “[…] gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo".
La predetta pronuncia individua analiticamente le seguenti caratteristiche dell'impianto fotovoltaico oggetto del correlato giudizio:
a) dimensioni e potenza: la sentenza si riferisce esplicitamente a "impianti fotovoltaici di grande potenza
(parchi fotovoltaici)", comunque, non definendo in termini numerici. Sebbene non definisca in termini numerici un limite specifico, dal tenore letterale si evince chiaramente che trattasi di un impianto di notevole potenza
(infatti, trattasi di un impianto con una potenza di kW 999,68, che, dall'esame della documentazione versata nel fascicolo processuale, risulterebbe tre volte superiore all'impianto oggetto dell'odierna controversia).
b) struttura: la sentenza si riferisce ad un impianto che non è installato su un immobile produttivo (e quindi su un impianto c.d. "non integrato" ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b1 del già visto D.M. 19/02/2007), bensì su lotti di terreno della misura rispettivamente di 18.500 e 20.000 mq, ancorato al suolo tramite bulloni e strutture di sostegno;
c) finalità: elemento cruciale è la destinazione dell'energia prodotta, per l'autoconsumo o per l'immissione nella rete elettrica nazionale per la vendita. In quest'ultimo caso, la natura imprenditoriale e la connessione economica stabile con il territorio depongono a favore di una autonomia funzionale dell'impianto. La
Cassazione richiama il consolidato indirizzo interpretativo in materia di rendita catastale delle centrali elettriche, dove la connessione strutturale e funzionale tra parte immobiliare e parte impiantistica è fondamentale, per cui i grandi impianti fotovoltaici sono considerati a tutti gli effetti come delle vere e proprie centrali elettriche, in quanto realizzate e condotte con la finalità di produzione e vendita di energia elettrica.
ii) In buona sostanza, ritiene la Corte che la massima citata riguarda "gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita”. Tale contesto, risulta del tutto estraneo alle caratteristiche dell'impianto de quo, atteso che lo scopo principale non riguarda la produzione di energia elettrica da immettere in rete, ma le esigenze produttive del capannone industriale su cui l'impianto risulta posizionato.
Da quanto esposto e dalla documentazione prodotta, si può affermare che l'impianto fotovoltaico della ricorrente:
- quanto al punto a), ha potenza e dimensioni ben lontane dai quasi 1000 kW di potenza dell'impianto oggetto della sentenza n. 6840/2024, sicché non può certamente essere definito un impianto “di grande potenza”, né tantomeno un “parco fotovoltaico”; - quanto al punto b), trattasi di impianto “parzialmente integrato” e non di impianto “non integrato”, secondo le definizioni di cui al D.M. 19/02/2007;
- quanto al punto c), è documentalmente provato che l'impianto sia finalizzato all'autoconsumo di energia elettrica per la produzione aziendale e solo in minima parte all'immissione nella rete elettrica. Dunque, bisogna desumere che l'impianto non abbia una sua autonoma natura imprenditoriale, né possa essere assimilato ad una “centrale elettrica” o “parco fotovoltaico”.
iii) Inoltre, riguardo al punto b), il Collegio osserva come l'impostazione operativa del Comune classifichi gli impianti esclusivamente nelle categorie “integrati e “non integrati”. Tale approccio omette di considerare una terza fattispecie prevista dal quadro normativo: quella degli impianti “parzialmente integrati”, puntualmente disciplinati dall'art. 2, c. 1, lett. b2) del D.M. 19/02/2007, nella quale rientra quello oggetto dell'odierna controversia.
Dall'analisi della scheda tecnica, del relativo certificato di collaudo e in linea con i principi esposti nella
Circolare 31892 del 22/06/2012 e nella risoluzione n. 3/2008 dell'Agenzia del Territorio, emerge chiaramente che le installazioni in esame rientrano in tale categoria. Coordinando i predetti elementi, si può dunque concludere che per gli impianti architettonicamente "integrati o parzialmente integrati" non sussiste obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto essi risultano assimilabili a meri impianti di pertinenza degli immobili ai quali sono asserviti.
iv) Tuttavia, l'inquadramento dell'impianto nella categoria “non integrato” (art. 2, c. 1, lett. b1) consentirebbe all'Ente territoriale la disapplicazione della normativa e della c.d. prassi estimativa del 15%, ai sensi della citata circolare 31892. Nel caso di specie, tale evenienza è da escludere, atteso che la società proprietaria del fabbricato produttivo, condotto dalla ricorrente, già in fase di contraddittorio preliminare, aveva documentalmente dimostrato all'Ente impositore l'assoluta insussistenza del requisito richiesto del 15%.
v) Infine, riguardo l'annualità 2018, la ricorrente eccepisce illegittimità dell'accertamento per l'assenza, sotto diverso ed ulteriore profilo, del presupposto impositivo per superamento del termine di decadenza previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, senza che possa trovare applicazione la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020. La Corte ritiene che la doglianza sia infondata, atteso che si è in presenza di avviso emesso per “omessa denuncia” e quindi il termine ultimo per la notifica degli atti di accertamento era il 31 dicembre 2024, termine prorogato al 26/3/2025 per effetto della sospensione Covid. Inoltre, gli atti sono tempestivi, anche perché il contraddittorio preventivo ha ulteriormente inciso sui termini di decadenza.
vi) In conclusione, la Corte, sulla base di queste premesse e considerazioni, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
in ragione dell'opinabilità delle valutazioni sulla qualificazione degli impianti fotovoltaici, in ordine alla loro esatta rilevanza ai fini IMU, e vista la mancanza di una giurisprudenza consolidata in materia, ritiene sussistano giustificati motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 5 febbraio 2026.
Il RE Il Presidente
(AG BA) (ZO Di AN) .