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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 67/2023 R.G.A.C., promosso da
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettiv.te domiciliata in Via Largo Bozzi 9, Messina, presso lo studio dell'Avv. De Francesco, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Mostaccio per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ) e , Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], elettiv.te domiciliati in Viale Boccetta 15,
Messina, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Picciotto che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati,
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_2
(c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_3
(c.f. ), Controparte_5 CodiceFiscale_4
Controparte_6
(c.f. ), CP_7 CodiceFiscale_5 appellati contumaci, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
1 ricomprese nelle altre materie (art 2043 c.c. e norme speciali) (appello avverso la sentenza n. 829/22 R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2023 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 829/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, per quanto qui di rilievo, aveva rigettato le domande risarcitorie svolte dalla società odierna appellante nei confronti di CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, e , con condanna della
[...] Controparte_6 CP_7 Parte_1 al pagamento delle spese processuali.
La aveva agito in giudizio chiedendo la condanna degli odierni Parte_1 appellati al risarcimento dei danni subiti a causa della pubblicazione di alcuni articoli, a firma di , di contenuto diffamatorio nei confronti della CP_7 società; gli articoli contestati, pubblicati in vari blog e siti internet, riguardavano la realizzazione del Parco nel Comune di Barcellona P.G. (“Le mille Parte_2 ombre sull'affare del di Barcellona P.G.”, pubblicato in data Parte_3
15 settembre 2009; “Il Parco commerciale di Barcellona è cosa loro”, pubblicato in data 29 settembre 2009; “Le zone grigie dell'affaire commerciale di Barcellona
P.G. Il business dei centri commerciali”, pubblicato in data 25 novembre 2009).
In questi articoli, secondo la tesi dell'appellante, la veniva indicata come Pt_1 una società mafiosa che intratteneva rapporti con soggetti legati ad ambienti criminali.
Con il primo motivo di gravame la ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che gli articoli pubblicati fossero il frutto di inchieste giornalistiche senza considerare che il autore degli articoli contestati, non è giornalista, che la misura di CP_7 prevenzione del 2000 alla quale si fa riferimento negli articoli è atto secretato così come la relazione della Commissione prefettizia relativa al condizionamento mafioso dell'amministrazione comunale di Barcellona P.G., con conseguente venir meno dell'esimente del diritto di cronaca e di critica. Alla luce delle considerazioni svolte negli articoli, dei suggestivi accostamenti tra vicende
2 relative all'Avv. Rosario Pio Cattafi e la società appellante, di allusioni volte a raffigurare la come una società legata ad ambienti malavitosi, aveva Pt_1 errato il Tribunale nel non qualificare la condotta degli appellati come diffamatoria nei confronti della appellante, con conseguente riconoscimento del diritto in capo a quest'ultima di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Con il secondo motivo di appello la ha lamentato la ritenuta Pt_1 inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria ex art. 183,
n. 3, c.p.c. in quanto depositata a prova contraria rispetto alle produzioni delle altre parti. Ha chiesto quindi l'accoglimento di tali istanze istruttorie.
Con il terzo motivo la società appellante ha censurato la regolamentazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna degli appellati in solido al risarcimento dei danni subiti a causa degli articoli diffamatori oggetto di causa.
e costituendosi, hanno contestato la Controparte_2 Controparte_8 fondatezza delle doglianze svolte dalla società appellante, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
Gli altri appellati, benché regolarmente citati, non si sono costituiti e deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore (Cass. Civ. Sez. 3, 5 giugno 2024 n. 15755); nel c.d. giornalismo d'inchiesta, infatti, il giornalista non si limita alla divulgazione della notizia ma provvede egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti (anche riservate), attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico sicché il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto
3 dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista (Cass. Civ. Sez.
1, 3 novembre 2023 n. 30522; Cass. Civ. Sez. 3, 11 luglio 2023 n. 19611).
Irrilevante deve quindi ritenersi, per un verso, la mancanza di iscrizione all'albo dei giornalisti da parte del autore degli articoli contestati, atteso CP_7 che la diffamazione a mezzo stampa e le relative esimenti possono configurarsi in tutte le ipotesi di pubblicazione di un articolo, a prescindere dalla qualifica dell'autore dello stesso nonché, per altro verso, la dedotta segretezza degli atti e dei provvedimenti citati dal nei suoi articoli, potendo il giornalista CP_7 avvalersi anche di fonti riservate.
Nel caso di specie, gli articoli oggetto di causa rientrano, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, nel filone del c.d. giornalismo d'inchiesta, atteso l'interesse pubblico alla notizia, riguardante la realizzazione di un grande parco commerciale nel Comune di Barcellona P.G. che il ha collegato, CP_7 negli articoli pubblicati, all'indagine svolta dalla Commissione prefettizia sulla presenza di infiltrazioni mafiose nell'amministrazione comunale ed alla segnalazione, emersa da tale relazione, di un contratto stipulato dal Comune di
Barcellona P.G. con la società odierna appellante, i cui soci sono legati da rapporti di parentela con l'Avv. Rosario Pio Cattafi, soggetto coinvolto in numerose vicende giudiziarie.
Osserva la Corte che i rapporti di parentela tra i soci della e Parte_1
l'Avv. Rosario Pio Cattafi sono un fatto certo, sicché sul punto il ha solo CP_7 riferito l'evoluzione della compagine societaria, oggettivamente verificabile;
originariamente, infatti, socio della era anche l'Avv. Cattafi e, attualmente, Pt_1 sono soci e , Controparte_9 CP_10 Controparte_11 rispettivamente figlio, sorella e madre di Rosario Pio Cattafi.
La circostanza, poi, che il abbia riferito negli articoli contestati le CP_7 vicende anche risalenti nel tempo relative all'Avv. Rosario Pio Cattafi, richiamando anche il provvedimento di applicazione a suo carico della misura di sorveglianza speciale nel 2000 da parte del Tribunale di Messina – Sezione
Misure di Prevenzione, è sintomatica dell'interesse che l'autore dell'articolo voleva suscitare nel lettore, verosimilmente ignaro di tali provvedimenti, senza
4 che possa tuttavia configurarsi alcuna volontà diffamatoria nei confronti della società appellante.
Il si è limitato a riportare le considerazioni contenute nella relazione CP_7 redatta nel 2006 dalla Commissione prefettizia incaricata di verificare la presenza di infiltrazioni mafiose nel Consiglio Comunale di Barcellona, contenente anche il riferimento al contratto di locazione stipulato dal Comune di Barcellona con la ed attenzionato nella relazione, proprio a causa dei legami tra la predetta Pt_1 società e l'Avv. Rosario Pio Cattafi.
La circostanza che la relazione non abbia poi avuto alcun seguito, non avendo il Ministero ritenuto di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, e le critiche a tale decisione da parte del negli articoli contestati non incidono CP_7 in alcun modo sulla asserita portata diffamatoria degli articoli nei confronti della non coinvolgendo in alcun modo tali considerazioni la compagine Pt_1 societaria.
Il ha riferito la vicenda relativa al parco commerciale di Barcellona, CP_7 analogamente a quanto riportato da altre testate giornalistiche locali (v. Gazzetta del Sud del 9 settembre 2009), certamente di interesse pubblico, collegando tale notizia ad altri accadimenti o circostanze non attinenti direttamente neanche alla
(v. riferimenti alla relazione della Commissione prefettizia, le critiche alla Pt_1 decisione del Ministro Amato di non procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per asserite pressioni politiche ed il resoconto di numerosi intrecci e vicende relative all'Avv. Rosario Pio Cattafi), con accostamenti certamente suggestivi ma non con espressioni offensive o meramente denigratorie nei confronti della società appellante.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica giornalistica è legittimo ove sussista proporzione tra l'importanza del fatto, e la necessità della sua esposizione, ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata, senza trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (Cass. Civ. Sez. 3, 20 gennaio 2015 n. 839).
Dalla lettura degli articoli non emerge alcuna aggressione personale nei confronti della da parte dell'autore degli scritti;
gli articoli, peraltro, si Pt_1
5 occupano in massima parte di questioni relative alla realtà barcellonese soffermandosi sulla figura dell'Avv. Rosario Pio Cattafi, i cui legami parentali con i soci della viene più volte evidenziata dall'autore degli scritti ma Pt_1 senza espressioni offensive o ingiuriose.
Inoltre, come evidenziato anche dalla S.C., “è noto come sia diritto-dovere del giornalista, non solo narrare i fatti, ma anche interpretarli, collegandoli secondo un suo filo logico, frutto di elaborazione personale, e quindi certamente discutibile. Se tale collegamento non è arbitrario o pretestuoso, esso può anche essere tendenzioso, nel senso che il narrante può anche proporre una sua
"lettura" dei fatti stessi, non potendo pretendersi che un articolo di giornale
(veicolo di notizie, certamente, ma anche di opinioni) si riduca a un mero elenco di episodi o a una sequenza di dichiarazioni virgolettate. La libertà di pensiero, infatti, è costruita nella nostra Carta fondamentale come libertà di manifestare la propria opinione. Invero, come questa sezione ha avuto modo di precisare (ASN
200807319- RV 239103), le attività di informazione, denunzia e critica, comunque esternate e con qualsivoglia mezzo diffuse, costituiscono espressione di un diritto di libertà direttamente tutelato dall'art. 21 Cost., comma 1. Tale diritto ha dignità quantomeno pari al diritto al rispetto dell'onore e della reputazione di una persona, sicché la sua compressione deve essere giustificata da effettiva necessità
e da ragioni adeguate. In merito, la giurisprudenza di questa corte ha ormai consolidato - da apprezzabile tempo - il suo orientamento, con speciale riferimento al rispetto del requisito della verità della notizia. Il diritto comunitario, per parte sua, fornisce di tale libertà una versione funzionalistica, vedendo in essa uno strumento (uno dei principali) di controllo democratico (la famosa e abusata espressione del giornalismo come "cane da guardia della democrazia"). Nella ricerca del punto di equilibrio tra tutela della onorabilità individuale e garanzia di libera circolazione delle informazioni e delle opinioni, è certo che un prezzo (sociale) debba essere pagato per garantire la piena libertà di circolazione delle idee e la indispensabile giuridica protezione per chi formula critiche sulla gestione della cosa pubblica” (Cass. Pen., Sez. 5, n. 9734/15).
Nel caso di specie, la ricostruzione della vicenda del parco commerciale di
Barcellona, del subentro della società alla società precedente Pt_1 Pt_4
6 titolare della richiesta della concessione edilizia relativa al Parco, dei legami di parentela esistenti tra i soci della e l'avv. Rosario Pio Cattafi sono Pt_1 circostanze vere che risultano dal collegate non in modo arbitrario o CP_7 pretestuoso, ma piuttosto tendenzioso (v. Cass. Pen. n. 9734/15 prec. cit.), modalità inidonea a configurare, in assenza di altri elementi o di espressioni gratuitamente offensive, una condotta diffamatoria imputabile all'autore degli articoli contestati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi il carattere diffamatorio degli articoli contestati, non ravvisandosi in tali scritti alcuna espressione offensiva o lesiva della reputazione e dell'onore della società appellante.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra la e gli appellati costituiti. Nulla deve disporsi sulle spese Parte_1 riguardo agli appellati rimasti contumaci.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 829/22 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al pagamento, a favore degli appellati costituiti Parte_1
e , delle spese processuali liquidate in € 8.500,00 per compensi CP_1 CP_2
(€ 2.000,00 fase studio, € 1.400,00 fase introduttiva, € 1.900,00 fase trattazione, €
7 3.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Nulla sulle spese riguardo agli appellati rimasti contumaci.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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