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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/10/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4700/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4700/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parte_1 C.F._1
Paglia e Maria Cristina Manelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Parma, Borgo
Cantelli n. 9
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Paglia e Parte_2 C.F._2
Maria Cristina Manelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Parma, Borgo Cantelli
n. 9
- ATTORI -
c o n t r o
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Controparte_1 C.F._3
Rustici, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Piazzale Santafiora n. 7
- CONVENUTO –
ATTORE: come da foglio depositato telematicamente in data 18.04.2025
“Voglia l'intestato Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, accertato ed assodato che il debito della “ Parte_3
, nei confronti dell' , che era pari ad € 23.557,67 (così come portato dalla cartella
[...] Controparte_2 esattoriale n. AT-07890201800788932101) è stato interamente onorato dai sigg.ri e , Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 6 benchè dovesse imputarsi a tutti i soci effettivi, personalmente, ed in misura pari ad un terzo dell'intero per ciascuno, e che quindi un terzo della predetta somma pari ad € 7.852,56 deve intendersi addebitabile al sig.
in via principale, atteso quanto sopra illustrato ed in relazione al fatto che il contenuto della Controparte_1 scrittura privata depositata in atti (doc. 1 di parte attrice) non è mai stato contestato dal convenuto, voglia il Tribunale intestato ritenere e dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il convenuto Controparte_1 a corrispondere in via di regresso agli attori e la somma di € 7.852,56 – oltre interessi e Pt_1 Parte_2 rivalutazione monetaria (se ed in quanto dovuta) dal 25 settembre 2018 al saldo effettivo – pari ad un terzo della somma complessiva (€ 23.557,67) dagli stessi necessitatamente e dimostratamente corrisposta, anche per conto dello stesso alla essendo i soci illimitatamente e solidalmente Controparte_1 Controparte_2 responsabili tra loro per i debiti della società di persone, ed avendo quindi dovuto provvedere, gli odierni attori, a versare in via anticipatoria anche per il convenuto l'intero importo ingiunto dall'Ente creditore. In via ulteriormente principale, voglia il Tribunale intestato, in ogni modo, ritenere e dichiarare siccome infondate, indimostrate, inammissibili, tardive o come meglio le domande tutte surrettiziamente proposte in via riconvenzionale dal sig. nei confronti degli attori e , così come Controparte_1 Pt_1 Parte_2 illustrato e risultante dalle emergenze processuali e conseguentemente integralmente rigettarle con condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., di una somma da liquidarsi in via equitativa oltre interessi maturati dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria se ed in quanto dovuta. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.
CONVENUTO: come da foglio depositato telematicamente in data 18.04.2025
“In via principale: respingere le domande tutte formulate dagli attori, siccome infondate, pretestuose, non provate, non motivate o come meglio, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto ai Sigg.ri Pt_1
e , da parte del Sig. per nessun titolo e/o ragione;
in via subordinata
[...] Parte_2 Controparte_1 e per la denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere fondate, anche soltanto in parte, le domande formulate dagli attori, accertato e dichiarato che il Sig. vanta un credito nei Controparte_1 confronti dei Sigg.ri CA AN e IC AN, per le causali di cui in narrativa, pari ad € 31.194,91 ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria e/o che verrà liquidata anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
dichiarare compensata, in tutto od in parte, la predetta somma con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto ai Sigg.ri e da parte del Sig. in ogni Parte_1 Parte_2 Controparte_1 caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. Infine si chiede la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 1.12.2021, gli odierni attori sig.ri e Parte_1
convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. Parte_2 [...]
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 7.852,56=, oltre CP_1
interessi e spese, a titolo di quota parte della maggiore somma pari ad euro 23.557,67= (di cui alla cartella esattoriale n. AT–07890201800788932101) che i fratelli avevano versato Pt_2
all' per debiti tributari facenti capo alla società Controparte_2 Parte_3
e i cui soci erano le parti della presente vertenza.
[...] Parte_3
pagina 2 di 6 2. I presenti attori fondavano la propria pretesa sulla circostanza che in data 14.10.2010 il sig.
– socio illimitatamente e solidalmente responsabile della predetta società - usciva, CP_1
apparentemente, dalla compagine sociale. Tale recesso, tuttavia, avveniva solo formalmente;
difatti le parti convenivano e stipulavano, con scrittura privata dinanzi al notaio dott. Per_1
un accordo simulatorio in forza del quale la cessione delle quote di partecipazione
[...]
(pari ad euro 590,00= al e di nominali euro 400,00= a ai Parte_1 Parte_2
fratelli “si intend[evano] simulate poiché [..] e non Pt_2 Parte_1 Parte_2
[avevano] realmente acquistato dette quote e nessuna cessione [era] realmente voluta dalle
parti. Il sig. continu[ava] a prestare la propria attività lavorativa nella Controparte_1
società e a partecipare alla ripartizione degli utili”. (doc. 3 atto di citazione).
A seguito dello scioglimento e successiva cancellazione nel 2015, dal registro delle imprese,
della società - costituita dai soci , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
-, i fratelli AN avevano provveduto a saldare integralmente il Controparte_1
pagamento delle cartelle esattoriali dovute a titolo di saldo del debito fiscale accusato dalla società (all. 1 dell'atto di citazione), chiedendone successivamente al in via di CP_1
regresso (dapprima con lettera raccomandata del 25.09.2018), il pagamento pro quota di quanto allo stesso imputabile, ossia pari ad euro 7.852,56=.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
contestando integralmente le avverse pretese, in quanto infondate e pretestuose ed, in via subordinata, spiegava domanda riconvenzionale, in forza di un credito, dallo stesso vantato nei confronti degli attori, da compensarsi con le somme eventualmente dovute.
Nello specifico il convenuto sosteneva di aver provveduto personalmente al pagamento, con proprie risorse, di alcuni debiti sociali per un ammontare complessivo di euro 10.194,91=
(documento rif. AP – 07890201702552531301 di cui all'allegato della comparsa di costituzione e risposta titolato “piano di rottamazione”), nonché di vantare un ulteriore credito pari ad pagina 3 di 6 almeno euro 7.000=, corrispondente alla sua quota parte degli oltre euro 21.000= di valore complessivo dei beni societari (sosteneva difatti che, al momento della cancellazione della società, rimanevano nella disponibilità della stessa, e custoditi presso la Ditta Delpiano C. s.n.c.,
rilevanti beni aziendali, consistenti in attrezzature da cantiere - ponteggi, utensili e macchinari vari - del valore stimato di circa euro 8.000=, nonché in un autocarro Renault a doppia cabina del valore di circa euro 13.000= ed in un furgone Fiat BL stimato euro 2.000=).
4. Radicatasi così la lite, il precedente Giudicante rigettava con provvedimento del 20.07.2023
l'istanza ex art. 186 c.p.c., nonché la CTU richiesta in quanto ritenuta meramente esplorativa e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c..
5. Con decreto del 21.09.2023 il Giudicante ammetteva l'espletamento di prove testimoniali,
celebratesi in udienza del 30.05.2024.
6. Con successivo provvedimento del 06.05.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione e la decisione sulle epigrafate conclusioni, previa concessione, alle parti, dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
7. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
8. In tema di responsabilità di soci per i debiti della società estinta una recente sentenza la
Cassazione ha chiarito che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta l'estinzione dei debiti, bensì innesca un “fenomeno successorio sui generis” (Cass.
Sez V, ord. 23341/2024). Constatato ciò, secondo questo Giudicante tale pronuncia deve essere analizzata in combinato disposto con le disposizioni normative di cui agli artt. 2291 e 2304 c.c.
secondo cui i soci di una società in nome collettivo (contrariamente dal differente regime di responsabilità dei soci in una società di capitali, i quali rispondono nei limiti di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione) rispondano solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, comprese, quindi, in vista del fenomeno successorio anzidetto, anche quelle di natura tributaria (Cass. ordinanza n. 23341/2024). pagina 4 di 6 Nel caso di specie - anche in considerazione del fatto che la sopravvenuta estinzione della società non libera i soci dall'obbligo di rispondere per obbligazioni pregresse, che permangono così a loro carico ex art. 2312 c.c. - trattandosi di società di persone e constatato che l'accordo di simulazione del 14.10.2010 - non contestato in fatto – ha attribuito la piena qualità di socio al sig. fino alla successiva cessazione nel 2015, si ritiene corretto imputare a Controparte_1
quest'ultimo la quota parte del debito tributario saldato dagli altri soci sig.ri e Parte_1
. Parte_2
9. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di applicazione dell'istituto di compensazione giudiziale di cui all'art. 1242 c.c., spiegata dal sig. la stessa risulta priva di CP_1
fondamento probatorio.
Difatti, in relazione agli asseriti pagamenti pari ad euro 10.194,91=, la documentazione in atti
(doc. titolato “piano di rottamazione”, all. 2 della comparsa di costituzione e risposta) conferma trattasi di cartelle esattoriali personali del sig. intestate a suo nome, e non di debiti CP_1
sociali della (di cui all'intestazione delle stesse) – non è stata data prova della Parte_3
titolarità di detti debiti in capo alla società.
L'ulteriore pretesa circa la mancata assegnazione, pro quota, dei residuali beni strumentali della società post liquidazione, appare anch'essa priva di riscontro probatorio.
Difatti, le risultanze processuali – documenti in atti e deposizioni testimoniali - hanno escluso l'esistenza, al momento della cancellazione della società, di cespiti di valore significativo:
presso l'Agenzia Delpiano C. s.n.c. – come dimostrato dai testi nel presente giudizio – è stato rinvenuto solo materiale – quali ponteggi, assi e attrezzature minute - di modesto valore
(stimato complessivamente in poche centinaia di euro) ed, inoltre, non è stata fornita prova circa l'esistenza, dopo la cancellazione della società, della titolarità, in capo alla stessa, di veicoli e/o beni mobili registrati di valore significativo.
10. Le spese di causa seguono la soccombenza pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta dagli attori, sigg.ri e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna il sig. a corrispondere agli stessi, in via di regresso, Controparte_1
la somma pari ad euro 7.852,56 = , oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
- Rigetta integralmente la domanda riconvenzionale proposta dal sig. Controparte_1
nonché l'eccezione di compensazione sollevata in quanto infondata e non provata;
- Condanna il sig. alla rifusione in favore degli attori, sigg.ri Controparte_1 Pt_1
e delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00=, oltre al
[...] Parte_2
rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge;
Così deciso in Parma, 2.10.2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4700/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parte_1 C.F._1
Paglia e Maria Cristina Manelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Parma, Borgo
Cantelli n. 9
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Paglia e Parte_2 C.F._2
Maria Cristina Manelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Parma, Borgo Cantelli
n. 9
- ATTORI -
c o n t r o
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Controparte_1 C.F._3
Rustici, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Piazzale Santafiora n. 7
- CONVENUTO –
ATTORE: come da foglio depositato telematicamente in data 18.04.2025
“Voglia l'intestato Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, accertato ed assodato che il debito della “ Parte_3
, nei confronti dell' , che era pari ad € 23.557,67 (così come portato dalla cartella
[...] Controparte_2 esattoriale n. AT-07890201800788932101) è stato interamente onorato dai sigg.ri e , Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 6 benchè dovesse imputarsi a tutti i soci effettivi, personalmente, ed in misura pari ad un terzo dell'intero per ciascuno, e che quindi un terzo della predetta somma pari ad € 7.852,56 deve intendersi addebitabile al sig.
in via principale, atteso quanto sopra illustrato ed in relazione al fatto che il contenuto della Controparte_1 scrittura privata depositata in atti (doc. 1 di parte attrice) non è mai stato contestato dal convenuto, voglia il Tribunale intestato ritenere e dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il convenuto Controparte_1 a corrispondere in via di regresso agli attori e la somma di € 7.852,56 – oltre interessi e Pt_1 Parte_2 rivalutazione monetaria (se ed in quanto dovuta) dal 25 settembre 2018 al saldo effettivo – pari ad un terzo della somma complessiva (€ 23.557,67) dagli stessi necessitatamente e dimostratamente corrisposta, anche per conto dello stesso alla essendo i soci illimitatamente e solidalmente Controparte_1 Controparte_2 responsabili tra loro per i debiti della società di persone, ed avendo quindi dovuto provvedere, gli odierni attori, a versare in via anticipatoria anche per il convenuto l'intero importo ingiunto dall'Ente creditore. In via ulteriormente principale, voglia il Tribunale intestato, in ogni modo, ritenere e dichiarare siccome infondate, indimostrate, inammissibili, tardive o come meglio le domande tutte surrettiziamente proposte in via riconvenzionale dal sig. nei confronti degli attori e , così come Controparte_1 Pt_1 Parte_2 illustrato e risultante dalle emergenze processuali e conseguentemente integralmente rigettarle con condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., di una somma da liquidarsi in via equitativa oltre interessi maturati dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria se ed in quanto dovuta. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.
CONVENUTO: come da foglio depositato telematicamente in data 18.04.2025
“In via principale: respingere le domande tutte formulate dagli attori, siccome infondate, pretestuose, non provate, non motivate o come meglio, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto ai Sigg.ri Pt_1
e , da parte del Sig. per nessun titolo e/o ragione;
in via subordinata
[...] Parte_2 Controparte_1 e per la denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere fondate, anche soltanto in parte, le domande formulate dagli attori, accertato e dichiarato che il Sig. vanta un credito nei Controparte_1 confronti dei Sigg.ri CA AN e IC AN, per le causali di cui in narrativa, pari ad € 31.194,91 ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria e/o che verrà liquidata anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
dichiarare compensata, in tutto od in parte, la predetta somma con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto ai Sigg.ri e da parte del Sig. in ogni Parte_1 Parte_2 Controparte_1 caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. Infine si chiede la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 1.12.2021, gli odierni attori sig.ri e Parte_1
convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. Parte_2 [...]
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 7.852,56=, oltre CP_1
interessi e spese, a titolo di quota parte della maggiore somma pari ad euro 23.557,67= (di cui alla cartella esattoriale n. AT–07890201800788932101) che i fratelli avevano versato Pt_2
all' per debiti tributari facenti capo alla società Controparte_2 Parte_3
e i cui soci erano le parti della presente vertenza.
[...] Parte_3
pagina 2 di 6 2. I presenti attori fondavano la propria pretesa sulla circostanza che in data 14.10.2010 il sig.
– socio illimitatamente e solidalmente responsabile della predetta società - usciva, CP_1
apparentemente, dalla compagine sociale. Tale recesso, tuttavia, avveniva solo formalmente;
difatti le parti convenivano e stipulavano, con scrittura privata dinanzi al notaio dott. Per_1
un accordo simulatorio in forza del quale la cessione delle quote di partecipazione
[...]
(pari ad euro 590,00= al e di nominali euro 400,00= a ai Parte_1 Parte_2
fratelli “si intend[evano] simulate poiché [..] e non Pt_2 Parte_1 Parte_2
[avevano] realmente acquistato dette quote e nessuna cessione [era] realmente voluta dalle
parti. Il sig. continu[ava] a prestare la propria attività lavorativa nella Controparte_1
società e a partecipare alla ripartizione degli utili”. (doc. 3 atto di citazione).
A seguito dello scioglimento e successiva cancellazione nel 2015, dal registro delle imprese,
della società - costituita dai soci , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
-, i fratelli AN avevano provveduto a saldare integralmente il Controparte_1
pagamento delle cartelle esattoriali dovute a titolo di saldo del debito fiscale accusato dalla società (all. 1 dell'atto di citazione), chiedendone successivamente al in via di CP_1
regresso (dapprima con lettera raccomandata del 25.09.2018), il pagamento pro quota di quanto allo stesso imputabile, ossia pari ad euro 7.852,56=.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
contestando integralmente le avverse pretese, in quanto infondate e pretestuose ed, in via subordinata, spiegava domanda riconvenzionale, in forza di un credito, dallo stesso vantato nei confronti degli attori, da compensarsi con le somme eventualmente dovute.
Nello specifico il convenuto sosteneva di aver provveduto personalmente al pagamento, con proprie risorse, di alcuni debiti sociali per un ammontare complessivo di euro 10.194,91=
(documento rif. AP – 07890201702552531301 di cui all'allegato della comparsa di costituzione e risposta titolato “piano di rottamazione”), nonché di vantare un ulteriore credito pari ad pagina 3 di 6 almeno euro 7.000=, corrispondente alla sua quota parte degli oltre euro 21.000= di valore complessivo dei beni societari (sosteneva difatti che, al momento della cancellazione della società, rimanevano nella disponibilità della stessa, e custoditi presso la Ditta Delpiano C. s.n.c.,
rilevanti beni aziendali, consistenti in attrezzature da cantiere - ponteggi, utensili e macchinari vari - del valore stimato di circa euro 8.000=, nonché in un autocarro Renault a doppia cabina del valore di circa euro 13.000= ed in un furgone Fiat BL stimato euro 2.000=).
4. Radicatasi così la lite, il precedente Giudicante rigettava con provvedimento del 20.07.2023
l'istanza ex art. 186 c.p.c., nonché la CTU richiesta in quanto ritenuta meramente esplorativa e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c..
5. Con decreto del 21.09.2023 il Giudicante ammetteva l'espletamento di prove testimoniali,
celebratesi in udienza del 30.05.2024.
6. Con successivo provvedimento del 06.05.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione e la decisione sulle epigrafate conclusioni, previa concessione, alle parti, dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
7. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
8. In tema di responsabilità di soci per i debiti della società estinta una recente sentenza la
Cassazione ha chiarito che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta l'estinzione dei debiti, bensì innesca un “fenomeno successorio sui generis” (Cass.
Sez V, ord. 23341/2024). Constatato ciò, secondo questo Giudicante tale pronuncia deve essere analizzata in combinato disposto con le disposizioni normative di cui agli artt. 2291 e 2304 c.c.
secondo cui i soci di una società in nome collettivo (contrariamente dal differente regime di responsabilità dei soci in una società di capitali, i quali rispondono nei limiti di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione) rispondano solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, comprese, quindi, in vista del fenomeno successorio anzidetto, anche quelle di natura tributaria (Cass. ordinanza n. 23341/2024). pagina 4 di 6 Nel caso di specie - anche in considerazione del fatto che la sopravvenuta estinzione della società non libera i soci dall'obbligo di rispondere per obbligazioni pregresse, che permangono così a loro carico ex art. 2312 c.c. - trattandosi di società di persone e constatato che l'accordo di simulazione del 14.10.2010 - non contestato in fatto – ha attribuito la piena qualità di socio al sig. fino alla successiva cessazione nel 2015, si ritiene corretto imputare a Controparte_1
quest'ultimo la quota parte del debito tributario saldato dagli altri soci sig.ri e Parte_1
. Parte_2
9. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di applicazione dell'istituto di compensazione giudiziale di cui all'art. 1242 c.c., spiegata dal sig. la stessa risulta priva di CP_1
fondamento probatorio.
Difatti, in relazione agli asseriti pagamenti pari ad euro 10.194,91=, la documentazione in atti
(doc. titolato “piano di rottamazione”, all. 2 della comparsa di costituzione e risposta) conferma trattasi di cartelle esattoriali personali del sig. intestate a suo nome, e non di debiti CP_1
sociali della (di cui all'intestazione delle stesse) – non è stata data prova della Parte_3
titolarità di detti debiti in capo alla società.
L'ulteriore pretesa circa la mancata assegnazione, pro quota, dei residuali beni strumentali della società post liquidazione, appare anch'essa priva di riscontro probatorio.
Difatti, le risultanze processuali – documenti in atti e deposizioni testimoniali - hanno escluso l'esistenza, al momento della cancellazione della società, di cespiti di valore significativo:
presso l'Agenzia Delpiano C. s.n.c. – come dimostrato dai testi nel presente giudizio – è stato rinvenuto solo materiale – quali ponteggi, assi e attrezzature minute - di modesto valore
(stimato complessivamente in poche centinaia di euro) ed, inoltre, non è stata fornita prova circa l'esistenza, dopo la cancellazione della società, della titolarità, in capo alla stessa, di veicoli e/o beni mobili registrati di valore significativo.
10. Le spese di causa seguono la soccombenza pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta dagli attori, sigg.ri e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna il sig. a corrispondere agli stessi, in via di regresso, Controparte_1
la somma pari ad euro 7.852,56 = , oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
- Rigetta integralmente la domanda riconvenzionale proposta dal sig. Controparte_1
nonché l'eccezione di compensazione sollevata in quanto infondata e non provata;
- Condanna il sig. alla rifusione in favore degli attori, sigg.ri Controparte_1 Pt_1
e delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00=, oltre al
[...] Parte_2
rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge;
Così deciso in Parma, 2.10.2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 6 di 6