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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/02/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott. Filippo Masotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione all'udienza del 3 novembre 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Moscardino, attrice- Parte_1 opponente,
CONTRO
e, per essa rappresentata e Controparte_1 _2 difesa dall'avv. Egidio Iannucci, convenuta-opposta,
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 253/17, R.G. n.728/2017, emesso da questo
Tribunale il 24/07/2017, e per essa, quale mandataria Controparte_3 per la gestione dei crediti, (d'ora in avanti solo la ) _2 CP_4 otteneva ingiunzione di pagamento della somma di € 87.233,48 (entro i
“limiti della fideiussione prestata”) oltre interessi e spese della procedura nei confronti di quale fideiussore della Società Parte_1 [...]
Controparte_5
Tanto sulla scorta di n.2 contratti (apertura di conto corrente di corrispondenza n. 10968866 e contratto di finanziamento chirografario n.
3765132) accesi dalla Società presso la Controparte_5
- Filiale di Venafro, in riferimento ai quali Organizzazione_1 Parte_1 rilasciava, in data 3/02/2011, fideiussione specifica fino alla concorrenza di € 55.385,00, e, in data 26/04/2011, fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 80.000,00.
Con atto di citazione in opposizione ha chiesto: Parte_1
A)-IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
1)-per motivazioni sopra esposte al punto n.1) del presente atto, previo accertamento: - dell'estinzione delle fideiussioni ex art.1957 codice civile,
- della nullità dell'art. 6 dei contratti di fideiussione, - della nullità delle fideiussioni per difetto di causa, dichiarare la inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate da in favore del debitore principale. Parte_1
Conseguentemente dichiarare che la rappresentata nulla deve alla
(e per essa alla ) per tale causale. CP _2
2)-Per motivazioni sopra esposte al punto n. 2) del presente atto, revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo, perché improcedibile, inammissibile, comunque invalido per mancanza di idonea prova scritta e per irritualità della documentazione posta a sostegno della domanda.
B)-NEL MERITO:
1)-per le motivazioni sopra esposte al punto n. 3) del presente atto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi non dovute le somme ingiunte dalla ricorrente all'odierna comparente;
2)-accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1418 e 1419 codice civile, delle condizioni generali di contratto relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese, commissioni ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
3)-rigettare, per l'effetto, ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dell'opponente.
D)-IN VIA ISTRUTTORIA: si riserva di indicare, nei termini di cui all'art
183 c.p.c., i mezzi istruttori del caso e necessari, anche in dipendenza del comportamento e delle eventuali eccezioni di parte convenuta, nonché di
pag. 2/14 ulteriori produzioni documentali, e migliori, più precise, conclusioni all'esito dello svolgimento della causa.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con rimborso del 15% per spese generali ex art. 2, n. 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CAP come per legge
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la
[...]
e , per essa, (denominazione Controparte_6 _2 assunta da ), chiedendo: Controparte_7
- dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto in danno della
e dei SIg.ri e Controparte_5 Controparte_8
, non avendo opposto il decreto in esame nei termini di legge;
CP_9
- dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto anche in danno della
SI.ra , poiché non è stata evocata in giudizio Parte_1 _2
- in via subordinata, ove mai la richiesta al capoverso che precede non dovesse essere accolta, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avverso;
Parte_1
- di conseguenza, disporre la sospensione del giudizio onde consentire la attivazione del procedimento di mediazione così come previsto dalla legge;
- rigettare ogni avversa domanda poiché, per le motivazioni esposte, risulta totalmente infondata sia in fatto che in diritto;
- confermare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Isernia n.253/17 Ing. emesso dal Tribunale di Isernia in data 24.07.2017
e ritualmente notificato il 16.09 – 04.10.2017.
- condannare la SI.ra al pagamento delle spese, dei diritti e degli Pt_1 onorari (oltre accessori) del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/07/2018 si costituiva in giudizio nell'interesse di l'avv. Aldo Moscardino, in sostituzione Parte_1 del precedente difensore.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 7/6/2021, veniva assegnato il termine di giorni 15 per pag. 3/14 l'esperimento del tentativo di mediazione a carico della parte opposta- creditrice.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 3/11/2023 i difensori delle parti precisavano le conclusioni e, con provvedimento reso in pari data, venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti alla metà, per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, ritualmente depositate da entrambe le parti.
1. Preliminarmente parte opposta eccepisce la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo perché, sebbene “il procedimento monitorio ed il suo provvedimento fossero stati attivati ed ottenuti da parte in veste di mandataria di _2 CP
, parte opponente ha citato in giudizio “la sola che,
[...] Controparte_3 essendosi spogliata dei poteri afferenti il recupero del proprio credito, non doveva neppure essere parte di questo giudizio.”
L'eccezione è priva di fondamento, oltre che incomprensibile, considerando che con l'atto di citazione ha evocato in giudizio Parte_1
“la , e per essa la (denominazione assunta da CP _2
), in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t.” ripetendo pedissequamente la denominazione riportata dalla stessa società nel ricorso per decreto ingiuntivo.
In ogni caso il problema non si pone atteso che parte opposta si è regolarmente costituta nel giudizio per il tramite dell'avv. Egidio Iannucci.
2. Ciò posto, la domanda della è per un verso improcedibile, per CP_4
l'altro infondata e, in ogni caso, non provata.
La improcedibilità consegue al fatto che parte opposta non ha fornito nel presente giudizio la prova dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione come disposto da questo giudice con l'ordinanza del
17/06/2021.
pag. 4/14 Viene semplicemente dato atto, a verbale di udienza del 6/12/2021, dell'espletamento con esito negativo della mediazione, ma nessun verbale
è stato depositato.
Si premette che, ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis D.Lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia, fra l'altro, in materia di contratti bancari - come, appunto, nel presente procedimento - è tenuto ad esperire il tentativo di mediazione ivi previsto. La medesima disposizione, poi, precisa che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".
La Corte di Cassazione (con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19596 del
18/09/2020) ha chiarito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo “l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nella fattispecie è la stessa opposta, nella prima memoria CP_4 istruttoria del 22/02/2019, al punto n.2, a sollevare l'eccezione di
“improcedibilità della domanda per mancata espletamento della mediazione”.
Nella seconda memoria istruttoria del 2/04/2019 reitera l'istanza di sospensione del giudizio “onde consentire a parte opponente di introdurre il procedimento di mediazione, così come previsto e sancito dal D.L.
21.06.2013 n.69 (convertito nella legge 09.08.2013 n.98)”.
All'udienza del 7/06/2021, precisando le conclusioni, la Banca modifica l'istanza (probabilmente alla luce della citata sentenza della Cassazione) chiedendo “la sospensione del giudizio onde consentire l'attivazione del procedimento di mediazione come per legge”.
Questo giudice concedeva termine di giorni 15 per l'esperimento del tentativo di mediazione a carico della parte opposta-creditrice.
pag. 5/14 Al'udienza del 6/12/2021 la dava atto “che è stata espletata la CP_4 mediazione che non ha avuto esito positivo”.
Agli atti, però, non risulta depositato il verbale negativo ma neanche è stata fornita la prova dell'avvenuta attivazione della procedura di mediazione.
Il mancato deposito del verbale di mediazione (e della stessa domanda di attivazione della procedura) equivale, in sostanza, al mancato esperimento del procedimento di mediazione che, si ripete, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In assenza del deposito del verbale, infatti, sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d'ufficio relativi alla regolarità della mediazione stessa, per quanto attiene, in particolare, al rispetto del termine assegnato per la presentazione della domanda, alla valutazione della conformità dell'oggetto della mediazione instaurata rispetto al giudizio intrapreso e alla regolare presenza delle parti di persona, o a mezzo di delegati muniti di procura speciale.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda della Banca deve essere dichiarata improcedibile e, già solo per questo motivo, il decreto ingiuntivo va revocato.
3. In ogni caso, nel merito della vicenda, la domanda della Banca deve essere comunque rigettata.
Parte attrice ha eccepito, fin dall'atto di opposizione, l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 codice civile facendo rilevare la decadenza del diritto della Banca ad azionare il presunto credito nei confronti del fideiussore. Assume che l'obbligazione principale deve intendersi
“scaduta” al momento in cui la ha inviato le raccomandate del CP
18/05/2012 con le quali comunicava non solo la revoca delle due fideiussioni (quella specifica del 3/02/2011 e quella omnibus del pag. 6/14 26/04/2011), ma richiedeva, espressamente, per la prima, “il pagamento immediato di € 44.570,61, oltre interessi maturati e maturandi”, e, per la seconda, “il pagamento immediato di € 35.384,11, oltre interessi maturati e maturandi”. In entrambe le note veniva, poi, formulato l'avvertimento che “in caso di inadempimento da parte Sua a quanto sopra, assumeremo ogni opportuna iniziativa a Vs. carico…”.
La conseguenza, secondo l'assunto attoreo, è che a tale data
(18/05/2012), e proprio in virtù dell'operato recesso, dovevano ritenersi risolti entrambi i contratti accesi dal debitore principale con la CP
; con l'ulteriore a conseguenza che la relativa obbligazione del
[...] medesimo debitore è divenuta in tale momento eSIibile perché
“scaduta”.
La pertanto, avrebbe dovuto proporre “le sue istanze contro il CP_4 debitore” entro il detto termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 codice civile, ovvero in quello, maggiore, di mesi 36 come previsto nell'art. 5 di entrambi i contratti secondo il quale: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Poiché il ricorso per decreto ingiunto è stato depositato in cancelleria il
24/07/2017, a distanza di oltre 5 anni dalla scadenza dell'obbligazione principale, conclude ritenendo che la fideiussione prestata da si Parte_1
è estinta ai sensi dell'art. 1957 codice civile (ovvero ai sensi dell'art. 5 dei contratti di fideiussione), per non avere il creditore proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi (ovvero entro 36 mesi) dalla scadenza dell'obbligazione principale e per non averle diligentemente continuate.
Nella comparsa conclusionale ha ulteriormente eccepito che nessuna revoca della fideiussione è stata mai comunicata e/o notificata atteso che pag. 7/14 gli avvisi di ricevimento delle due raccomandate datate 18/05/2012
(allegate al doc.n.11 del fascicolo monitorio) non recano alcuna sottoscrizione di (né di altro soggetto delegato) nello spazio Parte_1 riservato alla “Firma per esteso del ricevente”.
Parte opposta, per converso, replica che le fideiussioni sottoscritte dall'opponente sarebbero da qualificare come contratti autonomi di garanzia, con l'effetto che alle stesse non si applicherebbe l'art. 1957
c.c., dettato specificamente per le fideiussioni tipiche.
Fa rilevare che nel paragrafo denominato Pagamento del fideiussore è detto che quest'ultimo debba pagare quanto dovuto alla CP_4 immediatamente a semplice richiesta scritta e questa circostanza contraddistingue il contratto autonomo di garanzia che è totalmente svincolato dal rapporto sottostante.
Ed ancora: la circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., non è da sola sufficiente ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa. Di conseguenza la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957
C.C. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria).
Non ritiene questo giudice di condividere siffatta impostazione.
A giudizio del Tribunale i contratti in questione non possono in alcun modo qualificarsi come un contratto autonomo di garanzia, sia perché espressamente e in più punti denominati fideiussione, e fideiussore è denominata che prestava la garanzia, sia e soprattutto perché Parte_1 la clausola di cui all'art.6 al massimo può indurre a qualificare il rapporto
(non certo come un contratto autonomo di garanzia ma) come una fideiussione con clausola solve et repete, ove il fideiussore può sempre, anche se solo dopo aver pagato, opporre al creditore le eccezioni attinenti pag. 8/14 all'esistenza e alla validità del credito.
Ogniqualvolta ricorrono le diciture “immediatamente” e soprattutto “a semplice richiesta scritta”, e così nel caso di specie, si ripropone la questione della riconducibilità del negozio alla tipologia codicistica della fideiussione piuttosto che alla figura atipica del c.d. contratto autonomo di garanzia.
Fermo il nomen iuris adottato dalla stessa Banca opposta nei moduli sottoscritti dal fideiussore/opponente (oltre che nelle intimazioni di pagamento inviate dalla medesima Banca in cui risulta utilizzato a più riprese il termine “fideiussione” e “fideiussore”, v. all.ti n.10 fasc. monitorio), si rileva che la specifica pattuizione delle clausole in oggetto da parte del fideiussore, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla non comportano di per sé l'incompatibilità Controparte_5 con le restanti clausole della fideiussione (né parte opposta ha offerto idonei elementi a sostegno di tale tesi); tanto è ancor più valido laddove si consideri l'espresso richiamo nel contratto di fideiussione (art.5) alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Né tantomeno può giungersi a diversa soluzione valorizzando la clausola di cui all'art. 6, la quale dispone che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, poiché il c.d. “pagamento immediato a semplice richiesta scritta” è una mera formula di stile che non vale di per sé a qualificare le dette fideiussioni quali contratto autonomi di garanzia.
L'opposta si difende asserendo che in presenza di clausola di pagamento a prima richiesta, contenuta proprio all'art. 6 della fideiussione, non era necessario, per il rispetto del termine previsto dall'art. 1957 c.c., che la
Banca creditrice intraprendesse azioni giudiziarie nei confronti del debitore essendo invece sufficiente la semplice richiesta di pagamento;
tanto perchè “una diffida stragiudiziale ad adempiere o una richiesta di adempimento...benché proposte nei confronti del solo debitore principale,
pag. 9/14 interrompono istantaneamente la prescrizione anche per il fideiussore, salvo l'onere della diligente continuazione al fine di assicurare la perpetuatio obligationis, cioè salva successiva azione giudiziale”.
Pur volendo aderire a tale impostazione è charo che per l'operare della garanzia a prima richiesta è necessario che l'istanza di pagamento sia rivolta necessariamente al fideiussore e non solo al debitore principale
(cfr. Cass. 21 maggio 2008 n. 13078).
Tale istanza rivolta al fideiussore è necessaria per renderlo edotto dell'inadempimento del debitore e per metterlo in condizione di surrogarsi nei diritti del debitore, risultato che non può essere assolutamente raggiunto se tale istanza manca del tutto o è rivolta solo contro il debitore principale.
Nella fattispecie non risulta provata alcuna comunicazione al debitore atteso che, come rilevato da parte opponente, gli avvisi di ricevimento delle raccomandata datate 18/05/2012 -allegate al doc.n.11 del fascicolo monitorio- non recano alcuna sottoscrizione (né di né di altro Parte_1 soggetto delegato) nello spazio riservato alla firma del ricevente.
Per tali motivi si giunge alla conclusione che la Banca, non avendo azionato la garanzia a prima richiesta nei confronti del fideiussore avrebbe dovuto scongiurare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. intraprendendo un'azione giudiziale contro l'uno o l'altro dei suoi condebitori solidali nel termine di sei mesi previsto dalla norma o in quello di 36 mesi previsto dall'art.5 del contratto.
Non avendolo fatto, o meglio avendolo fatto a distanza di oltre 5 anni, è decaduta dalla garanzia.
4. Anche nel merito va rilevato che la domanda della è parimenti CP_4 infondata non avendo adempito all'onere, che le incombeva in quanto attore sostanziale, di dimostrare il quantum debeatur.
La ritiene raggiunta la prova del quantum mediante la produzione CP_4 dell'estratto di saldaconto ex art.50 T.U.B., degli estratti del conto corrente n.000010968866 intestato al debitore principale (allegato al n.1
pag. 10/14 della memoria istruttoria del 2/04/2019), dei Dati di riepilogo -
Finanziamento: 3765132 (allegato al n.1 bis della medesima memoria istruttoria), e, infine, richiamando le risultanze della CTU espletata nel corso dei “giudizi collegati di opposizione a D.I. RG 1211/2017 e
1212/2017 riuniti presso il Tribunale di Isernia”.
4.1 In ordine all'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB ritiene, l'opposta, in comparsa conclusionale, che “la valenza probatoria del documento ex art.
50 T.U.B. non è tout court esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo da cui ritenere la sussistenza del credito, soprattutto laddove non si limiti alla indicazione del saldo a una determinata data, ma riporti tutte le operazioni compiute dall'inizio del rapporto”.
Si premette che l'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria soltanto nella fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere della provare il proprio CP_4 credito con la produzione integrale di tutti gli estratti del conto dall'apertura fino alla chiusura.
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte la quale ha affermato che "qualora una Banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per
l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni" (cfr. Cass. n. 23856 del 3/09/2021).
In ogni caso, come rilevato da parte opponente, detto estratto di saldaconto non risulta depositato nel presente giudizio;
dall'esame del fascicolo monitorio depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, non si rinviene, infatti, l'allegato n.5, ovverosia proprio il documento in questione. Allo stesso pertanto, non può riconoscersi alcun valore.
4.2 In ordine agli estratti del conto corrente n.000010968866 e ai Dati di riepilogo - Finanziamento: 3765132, va rilevato che parte opposta si è limitata a depositare detti documenti senza alcuna altra specificazione,
pag. 11/14 nemmeno in comparsa conclusionale, in ordine alle singole poste di credito.
In ogni caso che detti documenti non possono esplicare alcuna efficacia nei confronti del fideiussore che è estraneo ad entrambi i rapporti intrattenuti tra l'istituto e il debitore principale.
4.3 In ordine alla CTU espletata nel corso dei “giudizi collegati di opposizione a D.I. RG 1211/2017 e 1212/2017 riuniti presso il Tribunale di Isernia”, in comparsa conclusionale (a pag.2, righi 15-19), nella ricostruzione del fatto, la Banca assume che “All'esito della formulazione delle richieste istruttorie a mezzo deposito delle memorie ex art. 183
c.p.c., veniva disposta CTU contabile con formulazione dei rituali quesiti.
Il CTU provvedeva al regolare inoltro della bozza di consulenza, con successiva risposta alle osservazioni formulate dalle parti”.
Si tratta, evidentemente, di un mero refuso atteso che nel presente giudizio nessuna consulenza è stata mai richiesta né espletata.
Immediatamente dopo (a pag.14, righi 16-19) ritiene che “le contestazioni articolate” dall'odierna comparente “appaiono ampiamente sconfessate dall'accertamento peritale riassunto, rigoroso e logicamente motivato, le cui conclusioni possono essere utilizzate nel presente giudizio” (a pag.14, righi 16-19).
In tal modo tenta di superare le carenze istruttorie in ordine al quantum mediante il richiamo alle conclusioni della CTU resa in altro giudizio tra soggetti diversi.
In tema di condizioni e limiti di utilizzabilità, in un determinato giudizio, di una consulenza tecnica espletata in altro procedimento la Suprema Corte ha affermato che “il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti” ma solo a condizione “che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito” (cfr. Cass. 14 maggio 2013, n. 11555, richiamata dalla Cass. 31312 del 3/11/2021).
pag. 12/14 E nel presente giudizio, si ripete, detta consulenza non è stata depositata per cui il problema della sua valenza probatoria o anche semplicemente indiziaria non si pone.
5. E' superfluo l'esame di tutte le altre questioni formulate da entrambe le parti che devono ritenersi assorbite ed implicitamente disattese.
6. Il comportamento processuale tenuto nel giudizio da parte opposta, giustifica la sua condanna ai sensi dell'art.96, n.3 c.p.c.
La responsabiltà risulta evidente considerando ad esempio: la palese infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, il mancato deposito del verbale di mediazione, il mancato deposito dell'estratto di saldaconto ex art.50 T.U.B.,
l'incomprensibile riferimento all'espletamento nel presente giudizio della
“CTU contabile con formulazione dei rituali quesiti. Il CTU provvedeva al regolare inoltro della bozza di consulenza, con successiva risposta alle osservazioni formulate dalle parti”; in ogni caso il riferimento in comparsa conclusionale alle risultanze di detta relazione (che “possono essere utilizzate nel presente giudizio”) nonostante il suo mancato deposito.
Il danno può essere liquidato equitativamente nella misura di € 3.000,00
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia in € 87.233,48 nonché dell'attività posta in essere, vengono liquidate d'ufficio ex D.M.55/14 (aggiornato sulla base del D.M.
n. 147 del 13/08/2022), in complessivi € 9.933,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per quella introduttiva, € 1.500,00 per quella istruttoria ed € 4.253,00 per quella decisionale), oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge.
Il compenso per la fase istruttoria viene equitativamente liquidato in €
1.500,00 (pari alla metà del minimo tariffario) secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.29857/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia ogni diversa istanza, eccezione e deduzione pag. 13/14 disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
253/17, R.G. n.728/2017, emesso da questo Tribunale il 24/07/2017, nei confronti di . Parte_1
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'opponente che liquida in complessivi € 9.933,00, oltre IVA e
CPA come per legge, se dovute, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
3. condanna, altresì, parte opposta, ai sensi dell'art.96, n.3, cpc al pagamento in favore di della somma di € 3.000,00 Parte_1 equitativamente determinata.
4. Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Isernia, 22/01/2024
Il Giudice
(dott.Filippo Masotta)
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott. Filippo Masotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione all'udienza del 3 novembre 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Moscardino, attrice- Parte_1 opponente,
CONTRO
e, per essa rappresentata e Controparte_1 _2 difesa dall'avv. Egidio Iannucci, convenuta-opposta,
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 253/17, R.G. n.728/2017, emesso da questo
Tribunale il 24/07/2017, e per essa, quale mandataria Controparte_3 per la gestione dei crediti, (d'ora in avanti solo la ) _2 CP_4 otteneva ingiunzione di pagamento della somma di € 87.233,48 (entro i
“limiti della fideiussione prestata”) oltre interessi e spese della procedura nei confronti di quale fideiussore della Società Parte_1 [...]
Controparte_5
Tanto sulla scorta di n.2 contratti (apertura di conto corrente di corrispondenza n. 10968866 e contratto di finanziamento chirografario n.
3765132) accesi dalla Società presso la Controparte_5
- Filiale di Venafro, in riferimento ai quali Organizzazione_1 Parte_1 rilasciava, in data 3/02/2011, fideiussione specifica fino alla concorrenza di € 55.385,00, e, in data 26/04/2011, fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 80.000,00.
Con atto di citazione in opposizione ha chiesto: Parte_1
A)-IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
1)-per motivazioni sopra esposte al punto n.1) del presente atto, previo accertamento: - dell'estinzione delle fideiussioni ex art.1957 codice civile,
- della nullità dell'art. 6 dei contratti di fideiussione, - della nullità delle fideiussioni per difetto di causa, dichiarare la inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate da in favore del debitore principale. Parte_1
Conseguentemente dichiarare che la rappresentata nulla deve alla
(e per essa alla ) per tale causale. CP _2
2)-Per motivazioni sopra esposte al punto n. 2) del presente atto, revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo, perché improcedibile, inammissibile, comunque invalido per mancanza di idonea prova scritta e per irritualità della documentazione posta a sostegno della domanda.
B)-NEL MERITO:
1)-per le motivazioni sopra esposte al punto n. 3) del presente atto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi non dovute le somme ingiunte dalla ricorrente all'odierna comparente;
2)-accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1418 e 1419 codice civile, delle condizioni generali di contratto relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese, commissioni ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
3)-rigettare, per l'effetto, ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dell'opponente.
D)-IN VIA ISTRUTTORIA: si riserva di indicare, nei termini di cui all'art
183 c.p.c., i mezzi istruttori del caso e necessari, anche in dipendenza del comportamento e delle eventuali eccezioni di parte convenuta, nonché di
pag. 2/14 ulteriori produzioni documentali, e migliori, più precise, conclusioni all'esito dello svolgimento della causa.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con rimborso del 15% per spese generali ex art. 2, n. 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CAP come per legge
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la
[...]
e , per essa, (denominazione Controparte_6 _2 assunta da ), chiedendo: Controparte_7
- dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto in danno della
e dei SIg.ri e Controparte_5 Controparte_8
, non avendo opposto il decreto in esame nei termini di legge;
CP_9
- dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto anche in danno della
SI.ra , poiché non è stata evocata in giudizio Parte_1 _2
- in via subordinata, ove mai la richiesta al capoverso che precede non dovesse essere accolta, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avverso;
Parte_1
- di conseguenza, disporre la sospensione del giudizio onde consentire la attivazione del procedimento di mediazione così come previsto dalla legge;
- rigettare ogni avversa domanda poiché, per le motivazioni esposte, risulta totalmente infondata sia in fatto che in diritto;
- confermare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Isernia n.253/17 Ing. emesso dal Tribunale di Isernia in data 24.07.2017
e ritualmente notificato il 16.09 – 04.10.2017.
- condannare la SI.ra al pagamento delle spese, dei diritti e degli Pt_1 onorari (oltre accessori) del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/07/2018 si costituiva in giudizio nell'interesse di l'avv. Aldo Moscardino, in sostituzione Parte_1 del precedente difensore.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 7/6/2021, veniva assegnato il termine di giorni 15 per pag. 3/14 l'esperimento del tentativo di mediazione a carico della parte opposta- creditrice.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 3/11/2023 i difensori delle parti precisavano le conclusioni e, con provvedimento reso in pari data, venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti alla metà, per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, ritualmente depositate da entrambe le parti.
1. Preliminarmente parte opposta eccepisce la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo perché, sebbene “il procedimento monitorio ed il suo provvedimento fossero stati attivati ed ottenuti da parte in veste di mandataria di _2 CP
, parte opponente ha citato in giudizio “la sola che,
[...] Controparte_3 essendosi spogliata dei poteri afferenti il recupero del proprio credito, non doveva neppure essere parte di questo giudizio.”
L'eccezione è priva di fondamento, oltre che incomprensibile, considerando che con l'atto di citazione ha evocato in giudizio Parte_1
“la , e per essa la (denominazione assunta da CP _2
), in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t.” ripetendo pedissequamente la denominazione riportata dalla stessa società nel ricorso per decreto ingiuntivo.
In ogni caso il problema non si pone atteso che parte opposta si è regolarmente costituta nel giudizio per il tramite dell'avv. Egidio Iannucci.
2. Ciò posto, la domanda della è per un verso improcedibile, per CP_4
l'altro infondata e, in ogni caso, non provata.
La improcedibilità consegue al fatto che parte opposta non ha fornito nel presente giudizio la prova dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione come disposto da questo giudice con l'ordinanza del
17/06/2021.
pag. 4/14 Viene semplicemente dato atto, a verbale di udienza del 6/12/2021, dell'espletamento con esito negativo della mediazione, ma nessun verbale
è stato depositato.
Si premette che, ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis D.Lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia, fra l'altro, in materia di contratti bancari - come, appunto, nel presente procedimento - è tenuto ad esperire il tentativo di mediazione ivi previsto. La medesima disposizione, poi, precisa che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".
La Corte di Cassazione (con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19596 del
18/09/2020) ha chiarito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo “l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nella fattispecie è la stessa opposta, nella prima memoria CP_4 istruttoria del 22/02/2019, al punto n.2, a sollevare l'eccezione di
“improcedibilità della domanda per mancata espletamento della mediazione”.
Nella seconda memoria istruttoria del 2/04/2019 reitera l'istanza di sospensione del giudizio “onde consentire a parte opponente di introdurre il procedimento di mediazione, così come previsto e sancito dal D.L.
21.06.2013 n.69 (convertito nella legge 09.08.2013 n.98)”.
All'udienza del 7/06/2021, precisando le conclusioni, la Banca modifica l'istanza (probabilmente alla luce della citata sentenza della Cassazione) chiedendo “la sospensione del giudizio onde consentire l'attivazione del procedimento di mediazione come per legge”.
Questo giudice concedeva termine di giorni 15 per l'esperimento del tentativo di mediazione a carico della parte opposta-creditrice.
pag. 5/14 Al'udienza del 6/12/2021 la dava atto “che è stata espletata la CP_4 mediazione che non ha avuto esito positivo”.
Agli atti, però, non risulta depositato il verbale negativo ma neanche è stata fornita la prova dell'avvenuta attivazione della procedura di mediazione.
Il mancato deposito del verbale di mediazione (e della stessa domanda di attivazione della procedura) equivale, in sostanza, al mancato esperimento del procedimento di mediazione che, si ripete, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In assenza del deposito del verbale, infatti, sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d'ufficio relativi alla regolarità della mediazione stessa, per quanto attiene, in particolare, al rispetto del termine assegnato per la presentazione della domanda, alla valutazione della conformità dell'oggetto della mediazione instaurata rispetto al giudizio intrapreso e alla regolare presenza delle parti di persona, o a mezzo di delegati muniti di procura speciale.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda della Banca deve essere dichiarata improcedibile e, già solo per questo motivo, il decreto ingiuntivo va revocato.
3. In ogni caso, nel merito della vicenda, la domanda della Banca deve essere comunque rigettata.
Parte attrice ha eccepito, fin dall'atto di opposizione, l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 codice civile facendo rilevare la decadenza del diritto della Banca ad azionare il presunto credito nei confronti del fideiussore. Assume che l'obbligazione principale deve intendersi
“scaduta” al momento in cui la ha inviato le raccomandate del CP
18/05/2012 con le quali comunicava non solo la revoca delle due fideiussioni (quella specifica del 3/02/2011 e quella omnibus del pag. 6/14 26/04/2011), ma richiedeva, espressamente, per la prima, “il pagamento immediato di € 44.570,61, oltre interessi maturati e maturandi”, e, per la seconda, “il pagamento immediato di € 35.384,11, oltre interessi maturati e maturandi”. In entrambe le note veniva, poi, formulato l'avvertimento che “in caso di inadempimento da parte Sua a quanto sopra, assumeremo ogni opportuna iniziativa a Vs. carico…”.
La conseguenza, secondo l'assunto attoreo, è che a tale data
(18/05/2012), e proprio in virtù dell'operato recesso, dovevano ritenersi risolti entrambi i contratti accesi dal debitore principale con la CP
; con l'ulteriore a conseguenza che la relativa obbligazione del
[...] medesimo debitore è divenuta in tale momento eSIibile perché
“scaduta”.
La pertanto, avrebbe dovuto proporre “le sue istanze contro il CP_4 debitore” entro il detto termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 codice civile, ovvero in quello, maggiore, di mesi 36 come previsto nell'art. 5 di entrambi i contratti secondo il quale: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Poiché il ricorso per decreto ingiunto è stato depositato in cancelleria il
24/07/2017, a distanza di oltre 5 anni dalla scadenza dell'obbligazione principale, conclude ritenendo che la fideiussione prestata da si Parte_1
è estinta ai sensi dell'art. 1957 codice civile (ovvero ai sensi dell'art. 5 dei contratti di fideiussione), per non avere il creditore proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi (ovvero entro 36 mesi) dalla scadenza dell'obbligazione principale e per non averle diligentemente continuate.
Nella comparsa conclusionale ha ulteriormente eccepito che nessuna revoca della fideiussione è stata mai comunicata e/o notificata atteso che pag. 7/14 gli avvisi di ricevimento delle due raccomandate datate 18/05/2012
(allegate al doc.n.11 del fascicolo monitorio) non recano alcuna sottoscrizione di (né di altro soggetto delegato) nello spazio Parte_1 riservato alla “Firma per esteso del ricevente”.
Parte opposta, per converso, replica che le fideiussioni sottoscritte dall'opponente sarebbero da qualificare come contratti autonomi di garanzia, con l'effetto che alle stesse non si applicherebbe l'art. 1957
c.c., dettato specificamente per le fideiussioni tipiche.
Fa rilevare che nel paragrafo denominato Pagamento del fideiussore è detto che quest'ultimo debba pagare quanto dovuto alla CP_4 immediatamente a semplice richiesta scritta e questa circostanza contraddistingue il contratto autonomo di garanzia che è totalmente svincolato dal rapporto sottostante.
Ed ancora: la circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., non è da sola sufficiente ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa. Di conseguenza la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957
C.C. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria).
Non ritiene questo giudice di condividere siffatta impostazione.
A giudizio del Tribunale i contratti in questione non possono in alcun modo qualificarsi come un contratto autonomo di garanzia, sia perché espressamente e in più punti denominati fideiussione, e fideiussore è denominata che prestava la garanzia, sia e soprattutto perché Parte_1 la clausola di cui all'art.6 al massimo può indurre a qualificare il rapporto
(non certo come un contratto autonomo di garanzia ma) come una fideiussione con clausola solve et repete, ove il fideiussore può sempre, anche se solo dopo aver pagato, opporre al creditore le eccezioni attinenti pag. 8/14 all'esistenza e alla validità del credito.
Ogniqualvolta ricorrono le diciture “immediatamente” e soprattutto “a semplice richiesta scritta”, e così nel caso di specie, si ripropone la questione della riconducibilità del negozio alla tipologia codicistica della fideiussione piuttosto che alla figura atipica del c.d. contratto autonomo di garanzia.
Fermo il nomen iuris adottato dalla stessa Banca opposta nei moduli sottoscritti dal fideiussore/opponente (oltre che nelle intimazioni di pagamento inviate dalla medesima Banca in cui risulta utilizzato a più riprese il termine “fideiussione” e “fideiussore”, v. all.ti n.10 fasc. monitorio), si rileva che la specifica pattuizione delle clausole in oggetto da parte del fideiussore, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla non comportano di per sé l'incompatibilità Controparte_5 con le restanti clausole della fideiussione (né parte opposta ha offerto idonei elementi a sostegno di tale tesi); tanto è ancor più valido laddove si consideri l'espresso richiamo nel contratto di fideiussione (art.5) alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Né tantomeno può giungersi a diversa soluzione valorizzando la clausola di cui all'art. 6, la quale dispone che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, poiché il c.d. “pagamento immediato a semplice richiesta scritta” è una mera formula di stile che non vale di per sé a qualificare le dette fideiussioni quali contratto autonomi di garanzia.
L'opposta si difende asserendo che in presenza di clausola di pagamento a prima richiesta, contenuta proprio all'art. 6 della fideiussione, non era necessario, per il rispetto del termine previsto dall'art. 1957 c.c., che la
Banca creditrice intraprendesse azioni giudiziarie nei confronti del debitore essendo invece sufficiente la semplice richiesta di pagamento;
tanto perchè “una diffida stragiudiziale ad adempiere o una richiesta di adempimento...benché proposte nei confronti del solo debitore principale,
pag. 9/14 interrompono istantaneamente la prescrizione anche per il fideiussore, salvo l'onere della diligente continuazione al fine di assicurare la perpetuatio obligationis, cioè salva successiva azione giudiziale”.
Pur volendo aderire a tale impostazione è charo che per l'operare della garanzia a prima richiesta è necessario che l'istanza di pagamento sia rivolta necessariamente al fideiussore e non solo al debitore principale
(cfr. Cass. 21 maggio 2008 n. 13078).
Tale istanza rivolta al fideiussore è necessaria per renderlo edotto dell'inadempimento del debitore e per metterlo in condizione di surrogarsi nei diritti del debitore, risultato che non può essere assolutamente raggiunto se tale istanza manca del tutto o è rivolta solo contro il debitore principale.
Nella fattispecie non risulta provata alcuna comunicazione al debitore atteso che, come rilevato da parte opponente, gli avvisi di ricevimento delle raccomandata datate 18/05/2012 -allegate al doc.n.11 del fascicolo monitorio- non recano alcuna sottoscrizione (né di né di altro Parte_1 soggetto delegato) nello spazio riservato alla firma del ricevente.
Per tali motivi si giunge alla conclusione che la Banca, non avendo azionato la garanzia a prima richiesta nei confronti del fideiussore avrebbe dovuto scongiurare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. intraprendendo un'azione giudiziale contro l'uno o l'altro dei suoi condebitori solidali nel termine di sei mesi previsto dalla norma o in quello di 36 mesi previsto dall'art.5 del contratto.
Non avendolo fatto, o meglio avendolo fatto a distanza di oltre 5 anni, è decaduta dalla garanzia.
4. Anche nel merito va rilevato che la domanda della è parimenti CP_4 infondata non avendo adempito all'onere, che le incombeva in quanto attore sostanziale, di dimostrare il quantum debeatur.
La ritiene raggiunta la prova del quantum mediante la produzione CP_4 dell'estratto di saldaconto ex art.50 T.U.B., degli estratti del conto corrente n.000010968866 intestato al debitore principale (allegato al n.1
pag. 10/14 della memoria istruttoria del 2/04/2019), dei Dati di riepilogo -
Finanziamento: 3765132 (allegato al n.1 bis della medesima memoria istruttoria), e, infine, richiamando le risultanze della CTU espletata nel corso dei “giudizi collegati di opposizione a D.I. RG 1211/2017 e
1212/2017 riuniti presso il Tribunale di Isernia”.
4.1 In ordine all'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB ritiene, l'opposta, in comparsa conclusionale, che “la valenza probatoria del documento ex art.
50 T.U.B. non è tout court esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo da cui ritenere la sussistenza del credito, soprattutto laddove non si limiti alla indicazione del saldo a una determinata data, ma riporti tutte le operazioni compiute dall'inizio del rapporto”.
Si premette che l'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria soltanto nella fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere della provare il proprio CP_4 credito con la produzione integrale di tutti gli estratti del conto dall'apertura fino alla chiusura.
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte la quale ha affermato che "qualora una Banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per
l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni" (cfr. Cass. n. 23856 del 3/09/2021).
In ogni caso, come rilevato da parte opponente, detto estratto di saldaconto non risulta depositato nel presente giudizio;
dall'esame del fascicolo monitorio depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, non si rinviene, infatti, l'allegato n.5, ovverosia proprio il documento in questione. Allo stesso pertanto, non può riconoscersi alcun valore.
4.2 In ordine agli estratti del conto corrente n.000010968866 e ai Dati di riepilogo - Finanziamento: 3765132, va rilevato che parte opposta si è limitata a depositare detti documenti senza alcuna altra specificazione,
pag. 11/14 nemmeno in comparsa conclusionale, in ordine alle singole poste di credito.
In ogni caso che detti documenti non possono esplicare alcuna efficacia nei confronti del fideiussore che è estraneo ad entrambi i rapporti intrattenuti tra l'istituto e il debitore principale.
4.3 In ordine alla CTU espletata nel corso dei “giudizi collegati di opposizione a D.I. RG 1211/2017 e 1212/2017 riuniti presso il Tribunale di Isernia”, in comparsa conclusionale (a pag.2, righi 15-19), nella ricostruzione del fatto, la Banca assume che “All'esito della formulazione delle richieste istruttorie a mezzo deposito delle memorie ex art. 183
c.p.c., veniva disposta CTU contabile con formulazione dei rituali quesiti.
Il CTU provvedeva al regolare inoltro della bozza di consulenza, con successiva risposta alle osservazioni formulate dalle parti”.
Si tratta, evidentemente, di un mero refuso atteso che nel presente giudizio nessuna consulenza è stata mai richiesta né espletata.
Immediatamente dopo (a pag.14, righi 16-19) ritiene che “le contestazioni articolate” dall'odierna comparente “appaiono ampiamente sconfessate dall'accertamento peritale riassunto, rigoroso e logicamente motivato, le cui conclusioni possono essere utilizzate nel presente giudizio” (a pag.14, righi 16-19).
In tal modo tenta di superare le carenze istruttorie in ordine al quantum mediante il richiamo alle conclusioni della CTU resa in altro giudizio tra soggetti diversi.
In tema di condizioni e limiti di utilizzabilità, in un determinato giudizio, di una consulenza tecnica espletata in altro procedimento la Suprema Corte ha affermato che “il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti” ma solo a condizione “che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito” (cfr. Cass. 14 maggio 2013, n. 11555, richiamata dalla Cass. 31312 del 3/11/2021).
pag. 12/14 E nel presente giudizio, si ripete, detta consulenza non è stata depositata per cui il problema della sua valenza probatoria o anche semplicemente indiziaria non si pone.
5. E' superfluo l'esame di tutte le altre questioni formulate da entrambe le parti che devono ritenersi assorbite ed implicitamente disattese.
6. Il comportamento processuale tenuto nel giudizio da parte opposta, giustifica la sua condanna ai sensi dell'art.96, n.3 c.p.c.
La responsabiltà risulta evidente considerando ad esempio: la palese infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, il mancato deposito del verbale di mediazione, il mancato deposito dell'estratto di saldaconto ex art.50 T.U.B.,
l'incomprensibile riferimento all'espletamento nel presente giudizio della
“CTU contabile con formulazione dei rituali quesiti. Il CTU provvedeva al regolare inoltro della bozza di consulenza, con successiva risposta alle osservazioni formulate dalle parti”; in ogni caso il riferimento in comparsa conclusionale alle risultanze di detta relazione (che “possono essere utilizzate nel presente giudizio”) nonostante il suo mancato deposito.
Il danno può essere liquidato equitativamente nella misura di € 3.000,00
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia in € 87.233,48 nonché dell'attività posta in essere, vengono liquidate d'ufficio ex D.M.55/14 (aggiornato sulla base del D.M.
n. 147 del 13/08/2022), in complessivi € 9.933,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per quella introduttiva, € 1.500,00 per quella istruttoria ed € 4.253,00 per quella decisionale), oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge.
Il compenso per la fase istruttoria viene equitativamente liquidato in €
1.500,00 (pari alla metà del minimo tariffario) secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.29857/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia ogni diversa istanza, eccezione e deduzione pag. 13/14 disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
253/17, R.G. n.728/2017, emesso da questo Tribunale il 24/07/2017, nei confronti di . Parte_1
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'opponente che liquida in complessivi € 9.933,00, oltre IVA e
CPA come per legge, se dovute, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
3. condanna, altresì, parte opposta, ai sensi dell'art.96, n.3, cpc al pagamento in favore di della somma di € 3.000,00 Parte_1 equitativamente determinata.
4. Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Isernia, 22/01/2024
Il Giudice
(dott.Filippo Masotta)
pag. 14/14