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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.05.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante N.R.G. 1789/2024 vertente tra
(C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Casamassima alla via Bramante n. 26, rappr. e dif. dall'Avv. DANILO VOLPE (C.F.: ) CodiceFiscale_2
e
1 l' Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della CP_1 domanda. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 -nella misura di svariate migliaia -, nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate al Giudicante, la causa, trattata da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
La domanda è infondata e va quindi rigettata.
Va premesso che la presente opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le
2 regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009,
Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass. n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass. SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n. 1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (cfr. Cass. n.
1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n. 5526/02). D'altro canto,
a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazieone alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, va detto che parte opponente propone il presente giudizio avverso l'avviso di addebito n. 31420230004086006000 del
24/11/2023 ricevuto dal ricorrente il 02/01/2024, avente ad oggetto i contributi eccedenti il minimale degli anni 2016 e 2017,
3 contribuzione dovuta presso la gestione commercianti per il CP_1
periodo ivi esposto, asserendo parte opponente l'insussistenza del predetto obbligo contributivo a proprio carico.
Il Giudicante premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Ebbene, preliminarmente va rigetta l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente. Premesso che il termine di prescrizione dei contributi per cui è causa è pacificamente quinquennale ai sensi della legge 335/95, dalla documentazione in atti emerge la presenza di validi atti interruttivi precedenti la notifica dell'avviso opposto. Infatti, vi è la comunicazione di debito n. 090027554701K4202205 del 22/05/2022 che risulta regolarmente notificata in data 07/06/2022 (cfr. documentazione
, avente ad oggetto i medesimi contributi dell'avviso di addebito CP_1
e cioè i contributi eccedenti il minimale relativi agli anni di imposta
2016 e 2017. Considerando che la scadenza per versare il saldo dei contributi eccedenti il minimale dell'anno 2016 era il 20/07/2017,
l'invio della comunicazione di debito, così come sopra indicato, notificata alla il 7 giugno 2022, rappresenta Pt_1 indiscutibilmente un valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale senza neanche necessità di far riferimento ai provvedimenti normativi sulle sospensioni Covid di cui alle circolari n. 64 del 28/05/2020 e n. 126 del 10/08/2021, che prorogano CP_1
ulteriormente i termini di prescrizione.
Quanto alla dedotta erronea iscrizione della ricorrente alla gestione previdenziale dei commercianti (cfr. ricorso, punto 2) tale contestazione è infondata. Dagli atti risulta che aa ricorrente era iscritta già dall'anno 2012 alla gestione commercianti a seguito di
4 Comunicazione NI ricevuta dall'Istituto, ( identificativo pratica del 06/12/2012 prodotta dall' in cui si nota che NumeroDi_1 CP_1
la Partita Iva associata all'iscrizione è proprio quella della PRO
LO SR), iscrizione alla camera di Commercio a cui era allegato il quadro AC in cui la dichiarava di essere tenuta Pt_1 all'iscrizione alla suddetta gestione previdenziale svolgendo attività lavorativa in favore della Società (cfr. fascicolo . L'iscrizione alla CP_1
gestione Commercianti era stata richiesta dalla stessa parte ricorrente quando, all'atto della iscrizione alla camera di Commercio inviato ad tramite canale Comunica, era stato compilato il CP_1
riquadro AC (cfr. fascicolo laddove la parte ricorrente CP_1
dichiarava la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione commercianti per svolgere attività abituale e prevalente in favore della Società. Si osserva che il riquadro AC reca due modalità alternative di rendere la dichiarazione in termini espressamente affermativi come avvenuto nella presente fattispecie ove parte ricorrente ha dichiarato testualmente “Dichiara di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività CP_1
commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività
25.05.2018”, ovvero in termini negativi dichiarandosi la insussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione commercianti. Come chiarito dalla Corte d'Appello di Bari nella sentenza del 16.10.2023, anche la mancata compilazione in termini negativi del suddetto riquadro è idonea a determinare, quanto meno, un meccanismo di inversione probatoria a carico della parte ricorrente: “…Nella specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, sussistevano in capo alla ricorrente tutti i presupposti per l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge 662/96, in quanto la (ricorrente) risultava spontaneamente iscritta nel registro
5 delle imprese quale socio unico e amministratore della (Società) per il periodo per cui è causa. Come correttamente evidenziato dall' , CP_1
qualora fossero esistite cause di non iscrivibilità alla gestione commercianti, parte ricorrente avrebbe dovuto compilare il quadro AC all'atto iscrizione alla CCIAA, finalizzata proprio alla esclusione del socio amministratore dall'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti;
quadro che non risulta affatto compilato, con la conseguenza che < l'iscrizione alla predetta gestione, odiernamente contestata, è la conseguenza della domanda di iscrizione alla CCIIAA così come proposta dalla parte ricorrente>……….Inoltre, si osserva che <l di un presso la camera commercio integra per il fatto che si tratta dato formale conseguente ad una iniziativa degli interessati tutti gli estremi fondare presunzione semplice superabile solo con prova contraria corrispondenza del alla realt tenuto conto inoltre inerendo l pubblico registro conoscibile dalla generalit delle persone essa determina i terzi a carico dei soggetti indicati come soci importante elemento riscontro circa>
l'assunzione da parte loro della responsabilità patrimoniale illimitata per le attività e le obbligazioni riferibili alla compagine sociale (cfr. c.
App. Bari n. 1238/2016)>. Ne consegue che, come già evidenziato del tutto condivisibilmente dal Tribunale, <a fronte della perdurante iscrizione parte ricorrente nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio spettava a quest fornire elementi idonei>
a superare la presunzione semplice di svolgimento dell'attività in favore della società di cui è socio unico e amministratore unico.
Spettava alla ricorrente, cioè, provare la mancata partecipazione alla conduzione dell'impresa>. Il giudice di primo grado ha ben regolato la fattispecie facendo ricorso a delle presunzioni idonee a determinare una inversione probatoria che avrebbero ammesso parte appellante a fornire prova contraria, in quanto
6 all' essendo lo svolgimento della attività in favore della società CP_2
in via continuativa naturalmente connesso alla posizione del socio amministratore unico in ambito sociale>. Avendo del tutto omesso parte attrice di fornire elementi probatori idonei a comprovare il mancato svolgimento in ambito sociale di attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza (circostanza questa confermata dalla mancata compilazione del quadro AC), <nessun onere probatorio compete>…….Non è dunque possibile ritenere che, nel caso in questione, ricorrano le condizioni per contestare l'esistenza dell'obbligo contributivo azionato dall' , CP_1
in quanto non avendo l'odierna appellante fornito circostanze idonee al superamento della presunzione sopra richiamata, sussistono tutti i requisiti di cui all'art.1 comma 203, l. n.662/1996 e del conseguente obbligo del versamento della relativa contribuzione…”.
La Legge 662/96, come noto, ha esteso l'obbligo assicurativo ai soci di SR commerciali che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, tenendo presente che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva (cfr. Cass. sez. lav., 5360/12).
In definitiva, per il periodo in oggetto, sussistevano in capo al ricorrente tutti i presupposti per l'obbligo di iscrizione nella
Gestione previdenziale commercianti ai sensi dell'art. 1, comma
203, legge 662/96. Ai sensi dell'art. 29 legge 160/75, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 203, della legge 662/96,
l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 613/66 e successive modifiche sussiste per i soggetti che abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione e svolgano l'attività in maniera abituale e prevalente. Dal 1° gennaio
7 1997, l'art. 1, c. 203, L. n. 662/96 ha esteso l'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti dei soci di SRL che prestino attività lavorativa abituale e prevalente per conto della stessa società. Nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva, sia l'attività di organizzazione e di direzione. Rientrano nell'ambito applicativo della norma tutte le società a responsabilità limitata che svolgano una delle attività individuate dall'art. 29 L. n. 160/75 e successive modifiche ed integrazioni, vale a dire le società esercenti attività di commercio (in tutte le sue forme) oppure attività del settore terziario. Tanto premesso, ciò che conferma l'infondatezza della contestazione afferente all'erronea iscrizione alla gestione commercianti, è poi l'avvenuto versamento sistematico da parte della contribuente dei contributi fissi (cfr. dettaglio dei versamenti) che ovviamente avviene su base spontanea, il che presuppone l'avvenuto riconoscimento della sussistenza dei presupposti di iscrizione anche nella fase del pagamento dei contributi. Ad ulteriore conferma dell'impostazione sin qui seguita, si evidenzia che un'ulteriore comunicazione è pervenuta all'Ente dal canale
Comunicazione NI relativamente alla CI in data
25/02/2022 (identificativo pratica M22128P4528, cfr. documentazione in atti), in cui la ricorrente indicando la Partita Iva
e cioè quella della di cui era P.IVA_1 Parte_2
Amministratrice NI (cfr. scheda persona completa allegata) allega il quadro AC in cui dichiara di non essere tenuta alla gestione commercianti solamente in quanto già iscritta ad essa (cfr. documentazione prodotta dall' . CP_1
Il rapporto di lavoro coordinato e continuativo per cui la ricorrente percepisce dei compensi che affluiscono alla gestione separata, il cui committente è proprio la PRO LO SR, oltretutto, è pacificamente compatibile con la iscrizione anche alla gestione commercianti, come da tempo già stato chiarito anche dalla Corte di Cassazione a
8 Sezioni Unite con sentenza del 8.8.2011 n. 17076, stabilendo che
“in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera
l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del
1996”.
Chiarita la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione commerciati a cui parte opponente versa da anni i contributi fissi e dunque dello svolgimento della parte ricorrente di attività lavorativa in favore della Società con carattere di abitualità e prevalenza, l' CP_1 ha chiarito che la richiesta di pagamento dei contributi a percentuale per cui è causa è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal il paragrafo 2 della circolare 84/2021 interpretativa della disciplina di riferimento alla luce della evoluzione giurisprudenziale della materia che escluderebbe dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle
Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali solo in ipotesi in cui i soci non svolgono attività lavorativa in favore della Società.
Recita la richiamata circolare “Con la presente circolare si recepiscono le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n.
24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella
9 quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”) e redditi di capitale (di cui all'articolo 44 del
D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale. In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza
n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”. Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n.
384/1992. Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società”.
Pertanto, la distribuzione o meno degli utili non ha effetti sul calcolo dell'imponibile contributivo bensì l'unico aspetto rilevante è la
10 partecipazione personale al lavoro aziendale da parte del soggetto, pacifico nel presente giudizio per quanto innanzi esposto. Quanto alla contestazione del quantum si osserva come la contestazione sia del tutto generica e come tale irrilevante nel presente giudizio. Ad ogni modo, sul punto, l' ha chiarito che i redditi presi come CP_1 base di calcolo dei contributi eccedenti il minimale degli anni di imposta 2016 e 2017 sono quelli dichiarati dalla PRO LO SR di cui la era amministratrice unica e socia al 50 %. Il risultato Pt_1
economico della suddetta SR nel 2016 era un utile di € 33.019,00, da cui considerando la partecipazione al 50 % si è attribuito alla
IG.ra un reddito di € 16.510,00 (arrotondato per eccesso). Pt_1
Poiché la soglia del minimale del 2016 era fissata ad € 15.548,00 ne deriva che la differenza tra € 16.510,00 ed € 15.548,00 sia la base imponibile dei contributi eccedenti il minimale dell'anno in questione (€ 962,00). L'aliquota contributiva prevista per l'anno
2016 era il 23,19 % che è stato applicato su un imponibile di €
962,00 e quindi l'importo dovuto dalla contribuente ammontava ad
€ 223,08. Per quanto riguarda il 2017 si è preso il 50 % (€
27.326,00) dell'utile dichiarato dalla PRO LO SR (€ 54.651,00), si è detratta la soglia del minimale pari ad € 15.548,00 ottenendo la base imponibile di € 11.778,00 a cui è stata applicata l'aliquota del
23,64 % prevista per quell'anno, il cui risultato è il debito contributivo della pari ad € 2784,32. Pt_1
In virtù di tutto quanto sinora esposto, la domanda va rigettata.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tre le parti.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, stante la complessità della questione.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
11 definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
spese compensate.
Bari, 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.05.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante N.R.G. 1789/2024 vertente tra
(C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Casamassima alla via Bramante n. 26, rappr. e dif. dall'Avv. DANILO VOLPE (C.F.: ) CodiceFiscale_2
e
1 l' Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della CP_1 domanda. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 -nella misura di svariate migliaia -, nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate al Giudicante, la causa, trattata da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
La domanda è infondata e va quindi rigettata.
Va premesso che la presente opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le
2 regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009,
Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass. n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass. SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n. 1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (cfr. Cass. n.
1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n. 5526/02). D'altro canto,
a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazieone alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, va detto che parte opponente propone il presente giudizio avverso l'avviso di addebito n. 31420230004086006000 del
24/11/2023 ricevuto dal ricorrente il 02/01/2024, avente ad oggetto i contributi eccedenti il minimale degli anni 2016 e 2017,
3 contribuzione dovuta presso la gestione commercianti per il CP_1
periodo ivi esposto, asserendo parte opponente l'insussistenza del predetto obbligo contributivo a proprio carico.
Il Giudicante premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Ebbene, preliminarmente va rigetta l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente. Premesso che il termine di prescrizione dei contributi per cui è causa è pacificamente quinquennale ai sensi della legge 335/95, dalla documentazione in atti emerge la presenza di validi atti interruttivi precedenti la notifica dell'avviso opposto. Infatti, vi è la comunicazione di debito n. 090027554701K4202205 del 22/05/2022 che risulta regolarmente notificata in data 07/06/2022 (cfr. documentazione
, avente ad oggetto i medesimi contributi dell'avviso di addebito CP_1
e cioè i contributi eccedenti il minimale relativi agli anni di imposta
2016 e 2017. Considerando che la scadenza per versare il saldo dei contributi eccedenti il minimale dell'anno 2016 era il 20/07/2017,
l'invio della comunicazione di debito, così come sopra indicato, notificata alla il 7 giugno 2022, rappresenta Pt_1 indiscutibilmente un valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale senza neanche necessità di far riferimento ai provvedimenti normativi sulle sospensioni Covid di cui alle circolari n. 64 del 28/05/2020 e n. 126 del 10/08/2021, che prorogano CP_1
ulteriormente i termini di prescrizione.
Quanto alla dedotta erronea iscrizione della ricorrente alla gestione previdenziale dei commercianti (cfr. ricorso, punto 2) tale contestazione è infondata. Dagli atti risulta che aa ricorrente era iscritta già dall'anno 2012 alla gestione commercianti a seguito di
4 Comunicazione NI ricevuta dall'Istituto, ( identificativo pratica del 06/12/2012 prodotta dall' in cui si nota che NumeroDi_1 CP_1
la Partita Iva associata all'iscrizione è proprio quella della PRO
LO SR), iscrizione alla camera di Commercio a cui era allegato il quadro AC in cui la dichiarava di essere tenuta Pt_1 all'iscrizione alla suddetta gestione previdenziale svolgendo attività lavorativa in favore della Società (cfr. fascicolo . L'iscrizione alla CP_1
gestione Commercianti era stata richiesta dalla stessa parte ricorrente quando, all'atto della iscrizione alla camera di Commercio inviato ad tramite canale Comunica, era stato compilato il CP_1
riquadro AC (cfr. fascicolo laddove la parte ricorrente CP_1
dichiarava la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione commercianti per svolgere attività abituale e prevalente in favore della Società. Si osserva che il riquadro AC reca due modalità alternative di rendere la dichiarazione in termini espressamente affermativi come avvenuto nella presente fattispecie ove parte ricorrente ha dichiarato testualmente “Dichiara di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività CP_1
commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività
25.05.2018”, ovvero in termini negativi dichiarandosi la insussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione commercianti. Come chiarito dalla Corte d'Appello di Bari nella sentenza del 16.10.2023, anche la mancata compilazione in termini negativi del suddetto riquadro è idonea a determinare, quanto meno, un meccanismo di inversione probatoria a carico della parte ricorrente: “…Nella specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, sussistevano in capo alla ricorrente tutti i presupposti per l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge 662/96, in quanto la (ricorrente) risultava spontaneamente iscritta nel registro
5 delle imprese quale socio unico e amministratore della (Società) per il periodo per cui è causa. Come correttamente evidenziato dall' , CP_1
qualora fossero esistite cause di non iscrivibilità alla gestione commercianti, parte ricorrente avrebbe dovuto compilare il quadro AC all'atto iscrizione alla CCIAA, finalizzata proprio alla esclusione del socio amministratore dall'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti;
quadro che non risulta affatto compilato, con la conseguenza che < l'iscrizione alla predetta gestione, odiernamente contestata, è la conseguenza della domanda di iscrizione alla CCIIAA così come proposta dalla parte ricorrente>……….Inoltre, si osserva che <l di un presso la camera commercio integra per il fatto che si tratta dato formale conseguente ad una iniziativa degli interessati tutti gli estremi fondare presunzione semplice superabile solo con prova contraria corrispondenza del alla realt tenuto conto inoltre inerendo l pubblico registro conoscibile dalla generalit delle persone essa determina i terzi a carico dei soggetti indicati come soci importante elemento riscontro circa>
l'assunzione da parte loro della responsabilità patrimoniale illimitata per le attività e le obbligazioni riferibili alla compagine sociale (cfr. c.
App. Bari n. 1238/2016)>. Ne consegue che, come già evidenziato del tutto condivisibilmente dal Tribunale, <a fronte della perdurante iscrizione parte ricorrente nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio spettava a quest fornire elementi idonei>
a superare la presunzione semplice di svolgimento dell'attività in favore della società di cui è socio unico e amministratore unico.
Spettava alla ricorrente, cioè, provare la mancata partecipazione alla conduzione dell'impresa>. Il giudice di primo grado ha ben regolato la fattispecie facendo ricorso a delle presunzioni idonee a determinare una inversione probatoria che avrebbero ammesso parte appellante a fornire prova contraria, in quanto
6 all' essendo lo svolgimento della attività in favore della società CP_2
in via continuativa naturalmente connesso alla posizione del socio amministratore unico in ambito sociale>. Avendo del tutto omesso parte attrice di fornire elementi probatori idonei a comprovare il mancato svolgimento in ambito sociale di attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza (circostanza questa confermata dalla mancata compilazione del quadro AC), <nessun onere probatorio compete>…….Non è dunque possibile ritenere che, nel caso in questione, ricorrano le condizioni per contestare l'esistenza dell'obbligo contributivo azionato dall' , CP_1
in quanto non avendo l'odierna appellante fornito circostanze idonee al superamento della presunzione sopra richiamata, sussistono tutti i requisiti di cui all'art.1 comma 203, l. n.662/1996 e del conseguente obbligo del versamento della relativa contribuzione…”.
La Legge 662/96, come noto, ha esteso l'obbligo assicurativo ai soci di SR commerciali che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, tenendo presente che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva (cfr. Cass. sez. lav., 5360/12).
In definitiva, per il periodo in oggetto, sussistevano in capo al ricorrente tutti i presupposti per l'obbligo di iscrizione nella
Gestione previdenziale commercianti ai sensi dell'art. 1, comma
203, legge 662/96. Ai sensi dell'art. 29 legge 160/75, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 203, della legge 662/96,
l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 613/66 e successive modifiche sussiste per i soggetti che abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione e svolgano l'attività in maniera abituale e prevalente. Dal 1° gennaio
7 1997, l'art. 1, c. 203, L. n. 662/96 ha esteso l'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti dei soci di SRL che prestino attività lavorativa abituale e prevalente per conto della stessa società. Nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva, sia l'attività di organizzazione e di direzione. Rientrano nell'ambito applicativo della norma tutte le società a responsabilità limitata che svolgano una delle attività individuate dall'art. 29 L. n. 160/75 e successive modifiche ed integrazioni, vale a dire le società esercenti attività di commercio (in tutte le sue forme) oppure attività del settore terziario. Tanto premesso, ciò che conferma l'infondatezza della contestazione afferente all'erronea iscrizione alla gestione commercianti, è poi l'avvenuto versamento sistematico da parte della contribuente dei contributi fissi (cfr. dettaglio dei versamenti) che ovviamente avviene su base spontanea, il che presuppone l'avvenuto riconoscimento della sussistenza dei presupposti di iscrizione anche nella fase del pagamento dei contributi. Ad ulteriore conferma dell'impostazione sin qui seguita, si evidenzia che un'ulteriore comunicazione è pervenuta all'Ente dal canale
Comunicazione NI relativamente alla CI in data
25/02/2022 (identificativo pratica M22128P4528, cfr. documentazione in atti), in cui la ricorrente indicando la Partita Iva
e cioè quella della di cui era P.IVA_1 Parte_2
Amministratrice NI (cfr. scheda persona completa allegata) allega il quadro AC in cui dichiara di non essere tenuta alla gestione commercianti solamente in quanto già iscritta ad essa (cfr. documentazione prodotta dall' . CP_1
Il rapporto di lavoro coordinato e continuativo per cui la ricorrente percepisce dei compensi che affluiscono alla gestione separata, il cui committente è proprio la PRO LO SR, oltretutto, è pacificamente compatibile con la iscrizione anche alla gestione commercianti, come da tempo già stato chiarito anche dalla Corte di Cassazione a
8 Sezioni Unite con sentenza del 8.8.2011 n. 17076, stabilendo che
“in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera
l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del
1996”.
Chiarita la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione commerciati a cui parte opponente versa da anni i contributi fissi e dunque dello svolgimento della parte ricorrente di attività lavorativa in favore della Società con carattere di abitualità e prevalenza, l' CP_1 ha chiarito che la richiesta di pagamento dei contributi a percentuale per cui è causa è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal il paragrafo 2 della circolare 84/2021 interpretativa della disciplina di riferimento alla luce della evoluzione giurisprudenziale della materia che escluderebbe dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle
Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali solo in ipotesi in cui i soci non svolgono attività lavorativa in favore della Società.
Recita la richiamata circolare “Con la presente circolare si recepiscono le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n.
24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella
9 quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”) e redditi di capitale (di cui all'articolo 44 del
D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale. In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza
n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”. Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n.
384/1992. Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società”.
Pertanto, la distribuzione o meno degli utili non ha effetti sul calcolo dell'imponibile contributivo bensì l'unico aspetto rilevante è la
10 partecipazione personale al lavoro aziendale da parte del soggetto, pacifico nel presente giudizio per quanto innanzi esposto. Quanto alla contestazione del quantum si osserva come la contestazione sia del tutto generica e come tale irrilevante nel presente giudizio. Ad ogni modo, sul punto, l' ha chiarito che i redditi presi come CP_1 base di calcolo dei contributi eccedenti il minimale degli anni di imposta 2016 e 2017 sono quelli dichiarati dalla PRO LO SR di cui la era amministratrice unica e socia al 50 %. Il risultato Pt_1
economico della suddetta SR nel 2016 era un utile di € 33.019,00, da cui considerando la partecipazione al 50 % si è attribuito alla
IG.ra un reddito di € 16.510,00 (arrotondato per eccesso). Pt_1
Poiché la soglia del minimale del 2016 era fissata ad € 15.548,00 ne deriva che la differenza tra € 16.510,00 ed € 15.548,00 sia la base imponibile dei contributi eccedenti il minimale dell'anno in questione (€ 962,00). L'aliquota contributiva prevista per l'anno
2016 era il 23,19 % che è stato applicato su un imponibile di €
962,00 e quindi l'importo dovuto dalla contribuente ammontava ad
€ 223,08. Per quanto riguarda il 2017 si è preso il 50 % (€
27.326,00) dell'utile dichiarato dalla PRO LO SR (€ 54.651,00), si è detratta la soglia del minimale pari ad € 15.548,00 ottenendo la base imponibile di € 11.778,00 a cui è stata applicata l'aliquota del
23,64 % prevista per quell'anno, il cui risultato è il debito contributivo della pari ad € 2784,32. Pt_1
In virtù di tutto quanto sinora esposto, la domanda va rigettata.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tre le parti.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, stante la complessità della questione.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
11 definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
spese compensate.
Bari, 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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