Articolo 2 della Legge 31 luglio 1956, n. 1003
Articolo 1
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10 settembre 1956
Art. 2.
La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione predetta.

Entrata in vigore il 10 settembre 1956