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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Di Giacomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1361/2015 RG CONT promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Diego Militerni Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice
CONTRO
C.F ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Campesi CP_1 C.F._1
e Ines Dau,
Parte convenuta
Conclusioni dell'attore:
“1) accertare e dichiarare che il signor ha posto in essere, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 2598 c.c., atti di concorrenza sleale a danno della società attrice favorendo l'attuale sua attività imprenditoriale;
2) e, per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudicante adito condannare il signor al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati all'attrice CP_1 determinati nella somma che l'Ill.mo Giudicante adito riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria nel contempo maturati;
3) inibire al convenuto, altresì, ai sensi dell'art. 2599
c.c., di porre in essere ulteriori atti di concorrenza sleale a danno della società attrice;
4) accertare la natura dolosa e/o colposa della condotta tenuta dal convenuto ed ordinare la pubblicazione a spese del medesimo della sentenza di condanna e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2600 c.c.; 5) in ogni caso, condannare il signor al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1 giudizio, gravati del contributo C.P.A. e di I.V.A. come per Legge, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato”;
Conclusioni del convenuto:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare ogni avversa pretesa e domanda perché infondata sia in fatto e sia in diritto per le ragioni esposte in tutti gli atti difensivi, da intendersi in questa sede trascritti, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio ed Parte_1 CP_1 esponeva che il convenuto, dopo aver prestato la propria attività lavorativa, dal febbraio del 2010, alle dipendenze dell' con compiti di direzione del comparto Parte_2
1 commerciale, aveva successivamente rassegnato le dimissioni ed avviato una propria attività imprenditoriale nel ramo assicurativo, proponendo e vendendo le polizze assicurative della compagnia UNIQA e TUA ASSICURAZIONI, stabilendo la propria sede a poco più di un chilometro di distanza dalla sede dell'attrice. Lamentava inoltre che, successivamente alle dimissioni del all'esito di una verifica sul portale CP_1
ANIA, aveva constatato che molti suoi clienti, alle scadenze contrattuali, non avevano rinnovato le polizze in essere, ma avevano stipulato nuove polizze con le società assicurative di cui il era CP_1 diventato mandatario, e sosteneva che tali circostanze fossero il frutto di concorrenza sleale e sviamento della clientela ai sensi dell'art. 2598 c.c. posti in essere dal convenuto. Quest'ultimo si costituiva in giudizio, negava di aver tenuto condotte contrarie ai principi della correttezza professionale, e chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte dall'attrice sono infondate e vanno respinte.
Posto che le parti non hanno stipulato uno specifico patto di non concorrenza, deve osservarsi che, per consolidata giurisprudenza, “In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro” (Cass. n. 12681 del 2017)
Più specificamente, si è quindi affermato che, al fine di ravvisare gli estremi di un atto di concorrenza sleale, è necessario che “le informazioni acquisite o utilizzate costituiscano un complesso organizzato
e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti”, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo, che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito (Cass. 12 luglio 2019 n. 18772).
Nel caso di specie l'attore, a sostegno della propria azione, si è limitato a depositare alcune quietanze assicurative, da cui può desumersi unicamente che taluni suoi clienti hanno stipulato un nuovo contratto con la compagnia assicurativa rappresentata dal convenuto
Tuttavia, delle sedici quietanze prodotte da parte attrice, ben sette sono prive dell'indicazione delle precedenti compagnie presso cui il cliente era assicurato (cd. storico ANIA), e dunque non possono assumere rilevanza, per quanto si dirà in seguito, ai fini della decisione;
del pari irrilevanti sono le quietanze prodotte dall'attrice con le seconde memorie ex art. 183 c.p.c., poiché anch'esse prive di storico ANIA.
Sei delle quietanze prodotte sono invece corredate da uno “storico assicurativo” da cui si desume che il cliente era stato in precedenza assicurato presso diverse compagnie, mentre solo tre quietanze
2 attestano che il cliente era sempre stato assicurato presso la ovvero la compagnia le cui Parte_3 polizze erano collocate dall'attrice. In particolare, dall'esame delle sei quietanze con storico multiplo, risulta che il cliente
[...]
è stato assicurato dal 2011 al 2014 con l'agenzia AXA assicurazioni, per poi assicurarsi dal Per_1
2014 al 2015 con l'agenzia della ed assicurarsi infine, Parte_3 Parte_1 nel 2015, con la UNIQA assicurazioni.
Anche il cliente è stato assicurato un anno con la società molti anni con la Persona_2 CP_2
due anni con la ed infine con la UNIQA CP_3 Parte_4 assicurazioni.
Si osserva infine che i contraenti , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
dopo anni nei quali erano stati assicurati presso differenti compagnie, sono stati assicurati
[...] per due anni con la e si sono infine assicurati presso la UNIQA assicurazioni. Parte_1
Non vi è dubbio, pertanto, che le sei quietanze con storico multiplo ora in dettaglio esaminate, indichino una non irrilevante propensione dei clienti al cambiamento della propria compagnia assicurativa, con la conseguente impossibilità, in difetto di ulteriori elementi di prova, di porre in relazione l'ultimo cambiamento di compagnia, in favore della UNIQA assicurazioni, con le allegate condotte sleali poste in essere dal convenuto.
Occorre poi rilevare in proposito che l'attrice ha omesso di depositare documenti da cui potersi desumere quanti fossero, negli anni di riferimento, i clienti della e quale fosse Parte_1 il tasso fisiologico di passaggio della propria clientela ad altra agenzia assicurativa.
È evidente che la mancanza di tali dati, di decisiva importanza, non consente al Tribunale di valutare se vi sia effettivamente stato uno sviamento della clientela posto in essere dal convenuto, ovvero se la sottoscrizione, peraltro ad opera di un limitatissimo numero di clienti, di nuovi contratti con l'UNIQA assicurazioni, sia semplicemente il frutto di libere scelte fondate sulla convenienza di ciascun assicurato.
Neppure le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono di ritenere provata l'esistenza di condotte illecite poste in essere dal convenuto ai danni della Parte_1
Il teste ha riferito, tra l'altro, che “… il è amico di mia figlia quindi da lei ho Testimone_1 CP_1 saputo della apertura della nuova agenzia dopo essere stato assicurato con la in un primo Parte_3 momento poi con agente in un secondo momento sono passato circa due anni fa alla agenzia Pt_1
. CP_1
Analogamente, il teste ha dichiarato “…con il sono andato alla perché Tes_2 CP_1 Pt_1 amico del non so che mansioni svolgesse però lavorava lì… ero cliente della Piemontese di CP_1
Bacciu, dopo sono diventato cliente di quando lui lavorava alla perché ero amico CP_1 Pt_1 del quando lui ha lasciato la ho seguito lui perché sono suo amico”, ed ha precisato CP_1 Pt_1 che “sono andato di mia iniziativa da anche quando ha aperto la nuova agenzia, perché CP_1 siamo amici”.
Il teste , infine, cliente anche della alla domanda se fosse Testimone_3 Parte_2 vero che, all'approssimarsi della scadenza della propria polizza assicurativa, fosse stato contattato dal ha risposto: “no, al contrario siccome sapevo che lui stava aprendo una agenzia sono stato io a CP_1 contattarlo e quindi ho trasferito una polizza mentre l'altra la ho lasciata da , su consiglio Pt_1 dello stesso . CP_1
In difetto di prova circa l'effettiva esistenza delle condotte di concorrenza sleale lamentate dall'attrice, le domande da questa proposte devono essere respinte.
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
respinge le domande proposte dalla parte attrice;
condanna la parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che si liquidano in €. 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 11.2.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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