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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 27497/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna CATTANEO Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.07.2024 da
1) , Cod. Fisc. nato a Cuba, in [...] Parte_1 C.F._1
22.10.1973, residente in [...], titolo di studio diploma conservatorio musicale, di professione barista, con l'Avv. Albertina Gavazzi (Cod. Fisc.
– e l' Avv. Maurizio Palermo Patera C.F._2 Email_1
(Cod. Fisc. – , del Foro di C.F._3 Email_2
Milano, presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) , Cod. Fisc. , nata a [...], in data [...], residente CP_1 C.F._4
in Cesano ON (MI), via Roma n. 90, titolo di studio Laurea in psicologia;
di professione psicologa, con l'Avv. Alice Ribolla (Cod. Fisc. - C.F._5
pagina 1 di 7 del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito contratto matrimonio civile, con il regime della separazione dei beni, in Assago, in data 17.10.2002, (iscritto presso gli atti dello Stato civile di Assago, anno 2002, atto n. 8, parte 2, serie C)
separati con sentenza non definitiva n. 2174/2021 pubblicata il 13 marzo 2021, e con successiva sentenza definitiva n. 6747/2023 del 10 agosto 2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con le seguenti figlie:
1) nata a [...], in data [...] (18 anni – Cod. Fisc. Parte_2
), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, C.F._6
2) nata a [...], in data [...] (12 anni – Cod. Fisc. Parte_3
) (DOCC. 2 - 4). C.F._7
Entrambe le figlie sono residenti presso la mamma, in Cesano ON (MI), via Roma n. 90.
FATTO
Il sig. con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25 Pt_1
luglio 2024, e la sig.ra con memoria di costituzione in data 31 ottobre 2024 personalmente CP_1 sottoscritta, atti entrambi contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordi di seguito riportate:
CONDIZIONI
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da (Cod. Fisc. CP_1
) e (Cod. Fisc. C.F._4 Parte_1 C.F._1
in Assago il 17.10.2002 (iscritto presso gli atti dello Stato civile di Assago, anno 2002, atto n. 8, parte 2, serie C), disponendone l'annotazione nei Registri dello Stato Civile.
2. Disporre l'affidamento della figlia minore, nata in data [...] (12 anni – Cod. Fisc. Parte_3
), a entrambi i genitori, per consentire alla stessa di mantenere con il padre e C.F._7
la madre un rapporto continuativo ed equilibrato, e di ricevere da essi cura, educazione e istruzione, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale,
pagina 2 di 7 stabilendo che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità e delle aspirazioni della figlia.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. sarà collocata prevalentemente presso la madre in Pt_3
Cesano ON (MI), via Roma n. 90, dove avrà la residenza anagrafica. Nulla provvedere per l'affidamento di in data 14.3.2006 (18 anni – Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._8
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
3. Assegnare la casa coniugale sita in Cesano ON, Via Roma n. 90, completa di tutti gli arredi, alla signora unica proprietaria, che la abiterà stabilmente insieme alle figlie e ivi le CP_1
figlie avranno la residenza.
4. Mentre si recherà dal padre ogni volta che lo vorrà, stabilire che il signor , potrà Pt_2 Pt_1
tenere la figlia minore con sé con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: Pt_3
. A week end alternati, dalle ore 12.00 circa del sabato fino alle ore 15.00 della domenica.
a. Al fine di consentire ad entrambi i genitori di festeggiare il Natale con le figlie, Pt_3 trascorrerà, con il criterio dell'alternanza, dalla fine della scuola sino alla sera del 30 dicembre
(prima di cena) con un genitore, dal 30 dicembre sera (per la cena) sino alla vigilia della ripresa della scuola con l'altro genitore. Per le vacanze natalizie del 2024, il signor trascorrerà Pt_1
con (e ) il secondo periodo. Pt_3 Pt_2
b. Ad anni alterni per le festività pasquali, dalla fine della scuola alla ripresa della stessa. Nel
2025, trascorrerà le vacanze di Pasqua con il papà. Pt_3
c. Per i ponti e le festività scolastiche starà con il genitore a cui spetta il weekend in cui Pt_3
cadono; mentre le singole festività infrasettimanali seguiranno i giorni di competenza.
d. Quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo;
periodo che si indica principalmente in agosto, con comunicazione alla signora entro il 30 maggio di ogni CP_1
anno. Qualora entrambi i genitori dovessero prevedere le vacanze nel mese di agosto, i genitori si alterneranno annualmente nella facoltà di scelta tra la prima e la seconda metà del mese.
e. I genitori si accorderanno perché ogni genitore possa festeggiare con il suo compleanno Pt_3
(es. uno a pranzo e uno a cena); diversamente spetterà al genitore secondo il giorno di pertinenza.
pagina 3 di 7 f. trascorrerà con il papà la festa del papà e il compleanno del papà e con la mamma la festa Pt_3
della mamma e il compleanno della mamma.
g. I genitori potranno trascorrere con anche un'altra settimana di vacanza durante l'anno (es. Pt_3 settimana bianca) previo accordo con l'altro genitore sul periodo).
Le parti potranno modificare liberamente il predetto calendario secondo le loro esigenze e, soprattutto, quelle di Pt_3
5. Disporre che il signor versi alla signora l'importo Parte_1 CP_1
di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie (200,00 euro per e 200,00 euro per , somma da adeguarsi annualmente Pt_2 Pt_3
in base agli indici Istat (prima rivalutazione: giugno 2025);
6. Disporre che i genitori sostengano in ragione del 50% le spese straordinarie per le figlie come indicato nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale, qui di seguito riportate:
● spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
● spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
● spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 4 di 7 ● spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
● spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
● spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo lettera raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
0. Prendere atto che le parti stabiliscono (previo accordo sui costi) che le figlie possano frequentare uno sport a testa e un corso di musica a testa;
eventualmente sostituendo uno dei corsi con un altro (es. due corsi di musica o due corsi sportivi)
pagina 5 di 7 0. Disporre che le parti abbiano diritto entrambe a godere e, quindi, a chiedere il 50% dell'Assegno Unico per i figli spettante per dando atto che percepisce Pt_3 Pt_2
direttamente tale assegno.
0. Stabilire che ciascuna delle parti vivrà con i proventi del proprio reddito, dichiarandosi, pertanto, entrambe le parti economicamente autosufficienti.
0. Prendere atto che le parti si obbligano a consentire reciprocamente che il genitore e le figlie abbiano passaporti e comunque documenti validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Assago, in data 17.10.2002, (iscritto pagina 6 di 7 presso gli atti dello Stato civile di Assago, anno 2002, atto n. 8, parte 2, serie C) dai signori
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. CP_1 C.F._4 Parte_1
. C.F._1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Assago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna CATTANEO Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.07.2024 da
1) , Cod. Fisc. nato a Cuba, in [...] Parte_1 C.F._1
22.10.1973, residente in [...], titolo di studio diploma conservatorio musicale, di professione barista, con l'Avv. Albertina Gavazzi (Cod. Fisc.
– e l' Avv. Maurizio Palermo Patera C.F._2 Email_1
(Cod. Fisc. – , del Foro di C.F._3 Email_2
Milano, presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) , Cod. Fisc. , nata a [...], in data [...], residente CP_1 C.F._4
in Cesano ON (MI), via Roma n. 90, titolo di studio Laurea in psicologia;
di professione psicologa, con l'Avv. Alice Ribolla (Cod. Fisc. - C.F._5
pagina 1 di 7 del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito contratto matrimonio civile, con il regime della separazione dei beni, in Assago, in data 17.10.2002, (iscritto presso gli atti dello Stato civile di Assago, anno 2002, atto n. 8, parte 2, serie C)
separati con sentenza non definitiva n. 2174/2021 pubblicata il 13 marzo 2021, e con successiva sentenza definitiva n. 6747/2023 del 10 agosto 2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con le seguenti figlie:
1) nata a [...], in data [...] (18 anni – Cod. Fisc. Parte_2
), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, C.F._6
2) nata a [...], in data [...] (12 anni – Cod. Fisc. Parte_3
) (DOCC. 2 - 4). C.F._7
Entrambe le figlie sono residenti presso la mamma, in Cesano ON (MI), via Roma n. 90.
FATTO
Il sig. con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25 Pt_1
luglio 2024, e la sig.ra con memoria di costituzione in data 31 ottobre 2024 personalmente CP_1 sottoscritta, atti entrambi contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordi di seguito riportate:
CONDIZIONI
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da (Cod. Fisc. CP_1
) e (Cod. Fisc. C.F._4 Parte_1 C.F._1
in Assago il 17.10.2002 (iscritto presso gli atti dello Stato civile di Assago, anno 2002, atto n. 8, parte 2, serie C), disponendone l'annotazione nei Registri dello Stato Civile.
2. Disporre l'affidamento della figlia minore, nata in data [...] (12 anni – Cod. Fisc. Parte_3
), a entrambi i genitori, per consentire alla stessa di mantenere con il padre e C.F._7
la madre un rapporto continuativo ed equilibrato, e di ricevere da essi cura, educazione e istruzione, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale,
pagina 2 di 7 stabilendo che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità e delle aspirazioni della figlia.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. sarà collocata prevalentemente presso la madre in Pt_3
Cesano ON (MI), via Roma n. 90, dove avrà la residenza anagrafica. Nulla provvedere per l'affidamento di in data 14.3.2006 (18 anni – Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._8
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
3. Assegnare la casa coniugale sita in Cesano ON, Via Roma n. 90, completa di tutti gli arredi, alla signora unica proprietaria, che la abiterà stabilmente insieme alle figlie e ivi le CP_1
figlie avranno la residenza.
4. Mentre si recherà dal padre ogni volta che lo vorrà, stabilire che il signor , potrà Pt_2 Pt_1
tenere la figlia minore con sé con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: Pt_3
. A week end alternati, dalle ore 12.00 circa del sabato fino alle ore 15.00 della domenica.
a. Al fine di consentire ad entrambi i genitori di festeggiare il Natale con le figlie, Pt_3 trascorrerà, con il criterio dell'alternanza, dalla fine della scuola sino alla sera del 30 dicembre
(prima di cena) con un genitore, dal 30 dicembre sera (per la cena) sino alla vigilia della ripresa della scuola con l'altro genitore. Per le vacanze natalizie del 2024, il signor trascorrerà Pt_1
con (e ) il secondo periodo. Pt_3 Pt_2
b. Ad anni alterni per le festività pasquali, dalla fine della scuola alla ripresa della stessa. Nel
2025, trascorrerà le vacanze di Pasqua con il papà. Pt_3
c. Per i ponti e le festività scolastiche starà con il genitore a cui spetta il weekend in cui Pt_3
cadono; mentre le singole festività infrasettimanali seguiranno i giorni di competenza.
d. Quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo;
periodo che si indica principalmente in agosto, con comunicazione alla signora entro il 30 maggio di ogni CP_1
anno. Qualora entrambi i genitori dovessero prevedere le vacanze nel mese di agosto, i genitori si alterneranno annualmente nella facoltà di scelta tra la prima e la seconda metà del mese.
e. I genitori si accorderanno perché ogni genitore possa festeggiare con il suo compleanno Pt_3
(es. uno a pranzo e uno a cena); diversamente spetterà al genitore secondo il giorno di pertinenza.
pagina 3 di 7 f. trascorrerà con il papà la festa del papà e il compleanno del papà e con la mamma la festa Pt_3
della mamma e il compleanno della mamma.
g. I genitori potranno trascorrere con anche un'altra settimana di vacanza durante l'anno (es. Pt_3 settimana bianca) previo accordo con l'altro genitore sul periodo).
Le parti potranno modificare liberamente il predetto calendario secondo le loro esigenze e, soprattutto, quelle di Pt_3
5. Disporre che il signor versi alla signora l'importo Parte_1 CP_1
di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie (200,00 euro per e 200,00 euro per , somma da adeguarsi annualmente Pt_2 Pt_3
in base agli indici Istat (prima rivalutazione: giugno 2025);
6. Disporre che i genitori sostengano in ragione del 50% le spese straordinarie per le figlie come indicato nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale, qui di seguito riportate:
● spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
● spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
● spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 4 di 7 ● spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
● spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
● spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo lettera raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
0. Prendere atto che le parti stabiliscono (previo accordo sui costi) che le figlie possano frequentare uno sport a testa e un corso di musica a testa;
eventualmente sostituendo uno dei corsi con un altro (es. due corsi di musica o due corsi sportivi)
pagina 5 di 7 0. Disporre che le parti abbiano diritto entrambe a godere e, quindi, a chiedere il 50% dell'Assegno Unico per i figli spettante per dando atto che percepisce Pt_3 Pt_2
direttamente tale assegno.
0. Stabilire che ciascuna delle parti vivrà con i proventi del proprio reddito, dichiarandosi, pertanto, entrambe le parti economicamente autosufficienti.
0. Prendere atto che le parti si obbligano a consentire reciprocamente che il genitore e le figlie abbiano passaporti e comunque documenti validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Assago, in data 17.10.2002, (iscritto pagina 6 di 7 presso gli atti dello Stato civile di Assago, anno 2002, atto n. 8, parte 2, serie C) dai signori
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. CP_1 C.F._4 Parte_1
. C.F._1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Assago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 7 di 7