Decreto cautelare 7 gennaio 2025
Sentenza breve 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 03/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mirela Gjuzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, con il quale la Questura di Terni ha rifiutato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ovvero di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/1/2025:
del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data-OMISSIS-, con cui la Questura di Terni ha rigettato l’istanza del ricorrente di annullamento in autotutela del decreto n. -OMISSIS-, confermando il rigetto/rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, in Italia dal 2015, è stato condannato con sentenza del Tribunale di Terni n. -OMISSIS- alla pena concordata della reclusione di due anni, oltre che alla multa di -OMISSIS- euro, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990.
1.1. In ragione di tale condanna, nonché della frequentazione con soggetti controindicati, nonostante il ricorrente abbia prospettato in sede procedimentale l’esistenza di una convivenza formalizzata (con contratto ex lege 76/2016) con una cittadina italiana e di un progetto di vita comprendente l’apertura di un centro di assistenza per migranti a -OMISSIS-, con provvedimento n. -OMISSIS-, la Questura di Terni gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenendolo soggetto socialmente pericoloso.
1.2. Nel provvedimento si legge in particolare che:
- “ la condotta antigiuridica tenuta nel tempo dal cittadino extra U.E., particolarmente violenta ed aggressiva, appare indice di indubbia pericolosità sociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, co. 2, lett. c), T.U.I .”;
- “ la relazione sentimentale che durerebbe da un anno con cittadina italiana, non risulta allegato alcun documento che dimostri la convivenza more uxorio o che sia stata richiesta la registrazione da parte della coppia come unione civile o pubblicazioni matrimoniali da parte degli stessi ”;
- la partenza del ricorrente dalla frontiera marittima di Genova in data -OMISSIS- “ valeva a dimostrare la sua irreperibilità dopo i tentativi di rintraccio compiuti dal personale del Commissariato di Orvieto (…omissis) come da relazione di servizio del -OMISSIS-”.
2. Nel ricorso introduttivo, avverso detto provvedimento, si lamenta:
- che la motivazione sia illogica, non essendo stata specificamente considerata né il contesto in cui era stata posta in essere la condotta delittuosa (giovane età, frequentazione con il fratello più grande, poi interrotta) né la valutazione del giudice penale sulla mancanza di pericolosità sociale che ha condotto alla sospensione condizionale della pena, né la sua situazione personale ed il progetto di vita e lavoro avviato a -OMISSIS-;
- che vi sia stata violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990; infatti: il ricorrente non è mai stato irreperibile ma semplicemente nel mese di agosto (periodo feriale) è stato una decina di giorni nel suo paese di origine e lì ha perso la scheda telefonica; peraltro, nel mese di settembre – essendo con la sua compagna in procinto di trasferirsi – qualche volta si è recato a -OMISSIS- per trovare l’alloggio dove abitare; dall’altro canto, il ricorrente non ha mai ricevuto né l’avviso di giacenza e né un’email (che era stata indicata al momento della compilazione del kit postale); infine, prima di trasferirsi, in data -OMISSIS-si è presentato volontariamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Terni per assumere informazioni sulla sua pratica; in quella sede ha anche chiarito che si stava per trasferire a -OMISSIS-;
- che la Questura di Terni fosse territorialmente incompetente, in quanto, essendo stata allegata la proposta del contratto di locazione di un immobile a -OMISSIS-, anche se con le memorie difensive non era stata fatta esplicita richiesta, la Questura di Terni avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Questura di -OMISSIS-, poiché territorialmente competente, anziché adottare subito il provvedimento di diniego;
- che il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno debba ritenersi nullo perché notificato in copia semplice, in violazione del d.P.R. 445/2000.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse, o comunque respinto poiché infondato.
4. Con provvedimento n. -OMISSIS-, in esito ad una richiesta di autotutela formulata dal ricorrente, il diniego di rinnovo è stato confermato.
4.1. Nel provvedimento, oltre ad analitiche considerazioni volte a confutare i profili di censura concernenti la partecipazione procedimentale, la competenza e la forma del precedente provvedimento, si legge in particolare, quanto ai presupposti del giudizio negativo confermato, che:
- “... la vendita di sostanze droganti non è, per esperienza investigativa, un reato che può ricondursi ad episodiche manifestazioni; per essere “spacciatori” occorre essere ben inseriti in una rete di conoscenze e di complicità, che consentano agevolmente l'acquisizione e la vendita illegale delle sostanze psicoattive proibite, senza rischi per il fornitore e per i futuri clienti, come peraltro evidenziato anche nel capo di imputazione a carico del [ricorrente]”;
- “ [il ricorrente] giunto irregolarmente in Italia in data -OMISSIS-, all'età di quasi sedici anni, pur avendo seguito un percorso di integrazione nel contesto sociale italiano, riconosciuto anche tramite il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 32, co. 1 bis, D. Lgs. 286/98 dalla Direzione Generale del Ministero del Lavoro, ha poi scelto volontariamente di allontanarsene, come dimostrato dalla condotta criminale tenuta non appena raggiunta la maggiore età [...], dimostrando così di non aver interiorizzato quelle regole essenziali del vivere civile che ha violato commettendo reati di grave allarme sociale ”;
- “ ... Il bilanciamento tra i due interessi, infatti, deve passare attraverso il rigoroso e motivato vaglio, anzitutto del comportamento tenuto dal richiedente e della concreta minaccia che esso costituisce per l'ordine pubblico e la sicurezza, minaccia che non può ritenersi esclusa dall'eventuale costituzione di una famiglia e dal reperimento di una più o meno stabile occupazione, dipendendo il giudizio complessivo sull'inserimento sociale anzitutto dal comportamento del richiedente e, in primo luogo, dalla natura, dalla gravità e dalla frequenza delle condotte penalmente rilevanti, ad evitare che la costituzione della famiglia e il reperimento del lavoro radichino ipso facto, sul territorio nazionale, soggetti immeritevoli, comunque, di prognosi favorevole, per la gravità dei pregressi comportamenti, circa il rispetto delle condizioni essenziali imposte dall'ordinamento a tutela della pubblica sicurezza e della civile convivenza. ”.
5. Avverso il nuovo provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo due ordini di censura, appresso sintetizzati.
5.1. Il nuovo provvedimento non è adeguatamente motivato, e viola gli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.
Infatti, l’Amministrazione è tenuta ad indicare perché la presunta pericolosità sociale debba ritenersi prevalente rispetto al diritto all’unità familiare e comunque alla vita privata, mentre la Questura non ha provato e nemmeno ha indicato un indizio chiaro, preciso e concordante da cui si potrebbe presumere che attualmente il ricorrente possa delinquere, a fronte della documentazione relativa al rapporto lavorativo, ai progetti di vita ed alla relazione stabile con una cittadina italiana presentata dal ricorrente. Anche le asserite frequentazioni con persone controindicate, si riferiscono in realtà ad una sola persona, ovvero al fratello, che però vive ad Orvieto e rispetto al quale sono stati interrotti i rapporti.
Peraltro, la pericolosità sociale del ricorrente è già stata esclusa nell’ambito del processo penale, avendo egli ottenuto la sospensione condizionale della pena.
5.2. Poiché nell’-OMISSIS- il provvedimento n. -OMISSIS- non era stato ancora notificato al destinatario e non era quindi divenuto efficace, la Questura di Terni avrebbe dovuto valutare la sopravvenuta comunicazione del legale del ricorrente e trasferire l’istanza presso la Questura di -OMISSIS-, risultando incompetente.
5.3. Il provvedimento n. -OMISSIS- è stato notificato al ricorrente in copia semplice, ovvero priva dell’attestazione di conformità all’originale, in violazione del d.P.R. 445/2000, e a nulla vale la giustificazione dell’Amministrazione secondo cui il provvedimento è stato inserito nella Banca dati “Cen – Stranieri Web” da cui sono scaricabili i provvedimenti da notificare.
5.4. Anche il decreto-OMISSIS- è stato adottato in violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990, non essendo stato proceduto dal dovuto preavviso di rigetto.
6. Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2025, non avendo le parti indicato motivi ostativi, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
7. Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
7.1. L’adozione del provvedimento-OMISSIS- fa venir meno l’interesse ad una decisione nel merito sul ricorso introduttivo, in quanto volto a contestare il provvedimento n. -OMISSIS-.
8. Stessa sorte hanno le censure (quelle sub 5.2. e 5.3.) dedotte con il ricorso per motivi aggiunti nei confronti del medesimo provvedimento n. -OMISSIS-.
9. Può, peraltro, aggiungersi che le censure predette non sarebbero state fondate in quanto (rinviando al prosieguo l’esame delle censure concernenti l’insussistenza dei presupposti del diniego, dedotte con entrambi i ricorsi):
- risulta dalla documentazione depositata dall’Amministrazione che il provvedimento n. -OMISSIS- era stato emesso, in esito alla rivalutazione della questione, dopo un precedente provvedimento di diniego n.-OMISSIS-, seguito da un contributo partecipativo dell’interessato in data -OMISSIS-; e che avverso il provvedimento n. -OMISSIS- il ricorrente ha proposto un’istanza di autotutela (peraltro, proponendo due settimane dopo il ricorso al TAR), che ha dato luogo all’adozione del provvedimento-OMISSIS-;
- pertanto, la contestazione dell’irreperibilità del ricorrente non può apprezzarsi, posto che egli ha potuto esercitare i diritti di partecipazione e difesa presentando le proprie osservazioni; peraltro, la mancata presenza all’indirizzo conosciuto dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento non è stata contestata, ed è difficilmente contestabile (indipendentemente dalla motivazione: essere in vacanza o in viaggio, è comunque un’assenza);
- il provvedimento n. -OMISSIS- contiene una corposa motivazione, che ha tenuto conto del contributo partecipativo dell’interessato;
- il momento rilevante ai fini della determinazione dell’ufficio competente è quello di presentazione dell’istanza che avvia il procedimento e in tale momento la residenza del ricorrente era in provincia di Terni e l’istanza, al pari di quella di autotutela, era stata presentata alla Questura di Terni; i fatti sopravvenuti non hanno influenza ai fini della modifica della competenza;
- il provvedimento n. -OMISSIS-, come sottolineato dalla difesa dell’Amministrazione, è un documento digitale prodotto all’esito di procedura informatizzata nell’ambito di un sistema telematico ministeriale che risponde ai requisiti di cui all’art. 20 del C.A.D. ed è conforme alle linee guida AGID del maggio 2021; peraltro, non vi è nessuna contestazione sull’autenticità del documento notificato, che corrisponde a quello depositato in giudizio anche dall’Amministrazione.
10. Il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va conseguentemente respinto.
10.1. Considerate le fasi pregresse, sopradescritte - ed in particolare le circostanze che si trattava di riscontrare un’istanza di riesame motivata, presentata a distanza di poco tempo dall’adozione del provvedimento già impugnato e nella quale venivano sostanzialmente riproposti gli stessi argomenti già disattesi col primo provvedimento, peraltro coincidenti con quelli dedotti con i ricorsi oggetto del presente giudizio – nel caso in esame pretendere che venisse comunicato un ulteriore preavviso di rigetto costituirebbe un formalismo e darebbe luogo ad una superfetazione procedimentale.
In proposito, è utile richiamare anche l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990, pur costituendo un fondamentale strumento di partecipazione, non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa e della dequotazione dei vizi formali, tale vizio può assumere rilievo solo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell’ambito del procedimento sia derivato un contenuto dell’atto finale diverso da quello che sarebbe derivato sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto fornire all’Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi (cfr. Cons. Stato, V, n. 9372/2023, nonché, ivi cit., idem , III, n. 2939/2016 e n. 6745/2018, VI, n. 3356/2018).
10.2. Quanto al giudizio di prevalenza della pericolosità sociale del ricorrente, confermato con più ampie argomentazioni dalla Questura di Terni nel provvedimento-OMISSIS-, può osservarsi che:
- per pacifica giurisprudenza, il giudizio espresso dal giudice penale non assorbe, né vincola quello demandato all’Amministrazione ai fini del possesso del titolo di soggiorno; infatti, “ il giudizio di pericolosità sociale che può legittimare il diniego di permesso di soggiorno è ben diverso da quello compiuto dal giudice penale, non avendo a oggetto soltanto la probabilità di commissione di altri reati ma più in generale l’integrazione dello straniero nel contesto sociale e culturale del Paese ” (così, tra le altre, da ultimo, Cons. Stato, III, n. 8628/2024);
- è altrettanto pacifico che l’automatismo ostativo al soggiorno in Italia, stabilito dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 per gli stranieri che abbiano subito condanne per reati concernenti gli stupefacenti (con le eccezioni costituite dalle condanne ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 – cioè, per fatti di “lieve entità, c.d. “piccolo spaccio” - considerate non automaticamente ostative da Corte Cost. n. 88/2003, e dalla situazione dei soggiornanti di lungo periodo, ai quali è assicurata una tutela rafforzata dall’art. 9 del t.u.i.) “ può essere mitigato solo dalla presenza di vincoli familiari, dovendo in tal caso il Questore operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza da un lato, e al rispetto della vita familiare del cittadino straniero dall’altro (Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 955). Ove cioè sussistano legami familiari, l'Amministrazione non può avvalersi degli automatismi ostativi connessi a pregresse condanne, dovendo procedere ad una più ampia valutazione che tenga conto anche della "natura" e della "effettività dei vincoli familiari", nonché della "esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine" e della "durata del suo soggiorno nel territorio nazionale", come espressamente richiesto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 per gli stranieri che abbiano beneficiato del ricongiungimento familiare (Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2019, n. 1173) ” (così, tra le tante, da ultimo, Cons. Stato, III, n. 4573/2024);
- nel caso in esame, la sentenza, pronunciata in esito ad indagini che hanno coinvolto altri imputati, tra cui il fratello maggiore (il quale ha subito una condanna appena più lieve), ha riconosciuto il ricorrente colpevole di oltre cento episodi di cessione di stupefacenti, anche a minori, in un periodo che va dall’estate -OMISSIS-, ed il giudice penale ha negato la derubricazione al reato di cui all’art. 73, cit., comma 5, sottolineando che “ la qualità e quantità della sostanza stupefacente oggetto di detenzione e spaccio, le modalità esplicative del disegno criminoso, appaiono indicativi di una condotta dell’imputato organizzata e sistematica ”;
- il provvedimento-OMISSIS- è supportato da una corposa motivazione, che ha preso in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti, in relazione ai criteri delineati dalla giurisprudenza;
- la Questura di Terni ha evidenziato elementi – quali: la commissione di reati, dopo anni in cui si riteneva positivamente intrapreso dal ricorrente un percorso di integrazione e non appena raggiunta la maggiore età, la non occasionalità e gravità dei reati stessi, la frequentazione del fratello, altresì condannato – non confutati dal ricorrente ed idonei a rendere tutt’altro che irragionevole una valutazione di pericolosità sociale, a fronte dei quali ha ritenuto recessivi quelli invocati dal ricorrente in suo favore, ed anche riguardo a tale valutazione di prevalenza non è possibile riscontrare illogicità.
10.3. Poiché il giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse dello straniero a vedersi rinnovato il permesso di soggiorno può essere compiuto esclusivamente dall’Amministrazione in sede procedimentale, così che il sindacato del giudice amministrativo non può che limitarsi ad una verifica della logicità, coerenza e ragionevolezza del processo valutativo compiuto dall’Amministrazione, così come esso emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, anche le censure sul presupposto sostanziale del diniego devono ritenersi infondate.
10.4. Può aggiungersi che gli elementi invocati dal ricorrente consistono in manifestazione di intenti, e sono stati tutti prospettati nel procedimento e trovano riferimenti documentali poco dopo l’adozione del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS- (il contratto di convivenza è datato -OMISSIS-, quello di locazione abitativa -OMISSIS-, quello di locazione commerciale -OMISSIS-- questi ultimi, peraltro, non risultano registrati); inoltre, la stessa attività lavorativa per lo svolgimento della quale è stato chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, coincide con quella alla quale il ricorrente era stato adibito nel periodo estate -OMISSIS-, in cui si è svolto il continuato spaccio di stupefacenti oggetto della condanna penale.
11. Le spese, considerata la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’RI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.