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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/09/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 626/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 626/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409,
n. 3 c.p.c.” e vertente
TRA
( ) - avv. SCHIAVO Parte_1 C.F._1
VINCENZO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. CALO' GIORGIO Controparte_1 P.IVA_1
( C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato come agente in esclusiva della
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preponente convenuta, presso il deposito fiscale in Pellezzano, dal
02.05.2022 al 23.03.2023, allorquando aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa. Esponeva che la ditta aveva disposto, dopo soli pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto, l'ampliamento dei prodotti da proporre e l'affidamento della consegna a una ditta esterna che aveva creato ritardi.
Evidenziava, inoltre, che era stata richiesta al ricorrente la consegna delle merci e l'incasso dei soldi dai clienti, attività peraltro vietate dal contratto individuale (artt. 10 e 19). Rimarcava, poi, che l'area commerciale era solita contattare telefonicamente i clienti dell'agente prima di quest'ultimo, vanificando di fatto le visite e offrendo finanche omaggi e gadget. Non avendo ricevuto l'identità di incasso, le provvigioni del mese di marzo 2023
e i premi del primo trimestre 2023, impropriamente trattenuti per in compensazione per il preavviso nonostante la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, e ritenendo di essere ancora a credito dell'indennità sostitutiva del preavviso del FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela, chiedeva al giudice del lavoro adito, illustrati i motivi in diritto, di condannare la controparte al pagamento degli importi analiticamente indicati nell'atto introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 14.06.2024, rimarcando l'esistenza di due contratti stipulati con il ricorrente, il primo a tempo indeterminato già dedotto in ricorso e l'altro a tempo determinato, per una diversa zona. Eccepiva che sarebbe invece spettato alla preponente l'indennità sostitutiva del preavviso per € 34.849,00 che, sottratti €
11.738,00 dovuti per compensi già maturati e liquidato, facevano residuare
€ 23.111,00, importo chiesto in via riconvenzionale al ricorrente.
Evidenziava, inoltre: che tra le parti non ci erano mai state mansioni extra- contrattuali;
che nessuno dell'azienda aveva mai comandato il ricorrente a prendere o consegnare merce e che, in alcuni casi, era stata una sua mera iniziativa;
che era escluso che l'agente avesse effettuato il recupero dei crediti e la riscossione incassi, attività comunque ammesse dall'art. 10.2 del contratto;
che era, altresì, da escludersi che la preponente avesse acquisito ordini telefonici e, in ogni caso, tale comportamento non avrebbe potuto generare una giusta causa di dimissioni, anche perché l'agente
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aveva il diritto di esclusiva sulla zona e avrebbe comunque maturato le provvigioni;
che era, infine, nel potere della preponente aumentare il numero degli articoli, secondo l'art.
2.2 del contratto.
Essendo plurime le rivendicazioni economiche oggetto del presente giudizio, le stesse devono necessariamente essere scrutinate partitamente.
Va, in primo luogo, esaminata la questione della asserita giusta causa della risoluzione del contratto, tenuto anche conto che entrambe le parti, a seguito di domanda diretta e riconvenzionale, hanno richiesto al Tribunale la condanna della rispettiva controparte al pagamento della conseguenziale indennità sostitutiva.
Sul punto, va brevemente rilevato in diritto che secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata (cfr.
Cass. n. 3595/11 ove il giudice di merito, ad avviso della Corte, ha correttamente ritenuto l'insussistenza dell'inadempimento dell'agente, e con essa della giusta causa del recesso, perché l'agente non aveva potuto ampliare la clientela a causa della mancata omologazione del prodotto da parte del preponente;
nello stesso senso, Cass. n. 3869/11). Tale percorso motivazionale, del resto, è desumibile anche dal tenore letterale dell'art. 1751 c.c., nella misura in cui esclude il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto nelle ipotesi in cui la risoluzione del contratto con l'agente sia connessa a un inadempimento del medesimo che, “per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
Inoltre, con riferimento al recesso dell'agente, la giusta causa può essere identificata solo con l'inadempimento, colpevole e non di scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo (cfr. Cass. n. 19678/05 ove la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso per
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l'agente nella riduzione delle provvigioni, decisa unilateralmente dal preponente, e l'introduzione di un nuovo sistema informatico che i promotori avrebbero dovuto utilizzare a partire dall'anno successivo, attesa la scarsa incidenza della riduzione della misura delle provvigioni nell'economia complessiva del rapporto e il notevole spazio di tempo intercorso tra la riduzione e la prima reazione, ad oltre sette mesi dalla comunicazione, per confermare che l'inadempimento incompatibile era pienamente compatibile con la sia pur provvisoria prosecuzione della relazione contrattuale). L'assoggettabilità della vicenda negoziale del rapporto di agenzia alla disciplina enucleata all'art. 2119 c.c., è stata, poi, ulteriormente ribadita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la quale, pur rimarcando le differenze ontologiche esistenti tra il rapporto di lavoro e quello di agenzia, ha esteso a quest'ultimo, per analogia, il rimedio civilistico del recesso per giusta causa, ritenendo che, nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
(cfr. Cass. n. 29164/21, la quale ha indicato, in via esemplificativa, la giusta causa di recesso nella circostanza che la preponente, con il proprio comportamento, abbia determinato la drastica riduzione degli affari dell'agente e della sua zona di competenza;
conf. Cass. n. 1376/18).
Enunciate le coordinate ermeneutiche sottese al giudizio che qui occupa, va ora rilevato che la parte ricorrente ha inteso recedere dal contratto a tempo indeterminato per asserita giusta causa individuata in
“motivi di incompatibilità nella gestione dei clienti tra me e il DFL” (cfr. missiva inoltrata a mezzo Pec in data 23.03.2023 in atti). Attraverso l'atto
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introduttivo, l'agente ha specificato che le dimissioni hanno avuto la loro ragione in una pluralità di motivi, quali l'ampliamento dei prodotti da promuovere;
i ritardi nella consegna delle merci da parte della ditta esterna incaricata dalla preponente e le richieste di provvedere in prima persona alle recapiti e alla riscossione degli incassi;
la pratica scorretta perpetuata della società di contattare il cliente dell'agente il giorno prima della sua visita, prendendo direttamente l'ordine e vanificando il suo lavoro. Tali motivi, secondo il parere del decidente, si sono rivelati infondati e comunque non idonei a integrare il concetto di giusta causa così come enunciato in precedenza.
Invero, il teste , cliente della preponente, ha riferito Testimone_1 che gli ordini venivano registrati tramite l'agente, che le consegne venivano effettuate dalla resistente con il loro furgone e che i ritardi erano sporadici e di non elevata entità (“Le consegne me li faceva la resistente con il furgone loro. Le consegne avvenivano 1/2 volte alla settimana anche se qualche volta ho potuto riscontrare ritardi ma di 1/2 giorni. Non ho mai fatto ordini direttamente alla società, sempre tramite il ricorrente”). L'inoltro degli ordini effettuato tramite l'agente è stato ribadito anche dal narrato del teste altro cliente della preponente, il quale ha poi riferito che i Testimone_2 ritardi nelle consegne fossero occasionali e, in tali casi, fosse il ricorrente stesso a provvedervi (“Non è mai capitato che facessi l'ordine direttamente alla società, sempre tramite la parte attrice... La merce veniva consegnata entro un paio di giorni dall'ordine, raramente è capitato che ci fosse qualche ritardo nell'ordine di 1/2 giorni. In tali occasioni sollecitavo il ricorrente e lui stesso provvedeva a consegnarmi la merce”).
Gli altri testi escussi, pur se meno attendibili in quanto strettamente legati alla società resistente, hanno confermato la tesi della società secondo cui le consegne delle merci non avevano elementi di criticità (cfr. deposizione di , responsabile del deposito, secondo cui Testimone_3
“Le consegne erano appaltate a due ditte esterne, le quali per quanto mi consta erano regolari e puntuali, salvo casi eccezionali. È capitato che sporadicamente l'agente mi chiedesse di poter effettuare direttamente lui la consegna per venire incontro alle esigenze del cliente;
non ricordo di preciso se fui io a dare questa autorizzazione, ma era una cosa che non
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preferivo fare”; nello stesso senso, agente di altra zona, che Testimone_4 ha detto: “Di solito le consegne avvengono entro 24, massimo 48 ore e non mi è mai capitato di dover consegnare merce personalmente”); non era una prassi aziendale riscuotere il danaro tramite gli agenti (cfr. “Non Tes_3 era previsto che l'agente incassasse il pagamento, anche se qualche volta
è potuto capitare, ma non era una prassi”; “non sono autorizzato Tes_4 né all'incasso dei soldi né al trasporto della merce ordinata. Il cliente può pagare in contanti, ma in tal caso consegnandoli al corriere;
a me non è mai capitato di incassare soldi”); la preponente non procedeva a effettuare promozioni esclusive di merci senza l'ausilio degli agenti (cfr. che Tes_4 ha riferito: “Non ho mai sentito che la società abbia fatto delle promozioni verso le quali noi non avevamo potere di presentare”).
Va, inoltre, tenuto in debito conto che il contratto individuale sottoscritto tra le parti, se da un lato escludeva che l'agente potesse ricevere i pagamenti degli ordini da lui gestiti, dall'altro gli imponeva di
“prestare a proprie spese la necessaria collaborazione ai fini del recupero dei crediti scaduti e degli insoluti” (cfr. art. 10); inoltre, lo stesso contratto garantiva alla preponente di “trattare e procedere direttamente per qualsiasi canale - anche attraverso vendite online effettuate mediante il proprio sito web e/o mediante call center - alla conclusione dei contratti di vendita nella
Zona dell'Agente, anche per i Prodotti e presso la Clientela a lui assegnata.
Sugli affari così conclusi sarà comunque garantito il diritto dell'Agente alla provvigione” (cfr. art. 4). Senza contare che la parte attrice non ha dedotto o, tantomeno, provato, che l'azione della odierna resistente abbia generato una significativa riduzione degli affari, della clientela o delle zone di propria competenza.
In definitiva, né i comportamenti prospettati nel ricorso introduttivo come ascrivibili alla convenuta né, tantomeno, le evidenze raccolte nel corso del giudizio, avrebbero potuto giustificare le dimissioni senza preavviso dell'agente, con la conseguenza che l'istanza attorea di riconoscimento della conseguenziale indennità sostitutiva deve essere rigettata e attribuita, invece, alla controparte processuale.
Stante il contrasto tra le parti anche in ordine all'entità dell'importo da riconoscere hinc et inde a titolo di preavviso non concesso, il Tribunale ha
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inteso procedere a conferire un mandato a un ctu contabile, al cui elaborato interamente si rinvia per relationem.
Secondo il calcolo dell'ausiliario d'ufficio, da ritenersi pienamente attendibile per estraneità alle parti e assenza di errori logici o metodologici,
l'indennità de qua è pari a 5 mensilità della media delle provvigioni via via maturate, ovvero € 32.289,05, che devono essere riconosciuti alla parte resistente.
Quanto alle altre spettanze lavorative, l'azienda ha già confermato in memoria la debenza al ricorrente delle provvigioni del mese di marzo 2023
e dei premi di produzioni del primo trimestre dello stesso anno, quantificati incontestabilmente in € 11.738,00.
Quanto alla indennità suppletiva di clientela, la stessa, secondo l'art. 10 della normativa collettiva, non è dovuta allorquando il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente, circostanza verificatasi nel caso di specie.
Quanto, da ultimo, all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), la stessa, secondo la disciplina pattizia, è riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto (salvo casi specifici non rinvenibili nel caso di specie) ed è stata calcolata dal ctu in € 754,79 sulla base delle provvigioni maturate nell'ultimo anno di attività dell'agente.
In conclusione, respinta la domanda attorea e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte resistente, della residuale somma di € 19.796,26 a cui vanno aggiunti gli accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di ctu, già precedentemente liquidate con decreto, vanno poste a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, tenuto conto della reciproca soccombenza tecnica nella liquidazione degli importi da riconoscere.
P. Q. M.
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1) rigetta il ricorso e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di € 19.796,26 oltre accessori di legge;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa;
3) pone le spese di ctu - già liquidate in favore del dott. Persona_1
- a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
[...]
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 626/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409,
n. 3 c.p.c.” e vertente
TRA
( ) - avv. SCHIAVO Parte_1 C.F._1
VINCENZO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. CALO' GIORGIO Controparte_1 P.IVA_1
( C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato come agente in esclusiva della
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preponente convenuta, presso il deposito fiscale in Pellezzano, dal
02.05.2022 al 23.03.2023, allorquando aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa. Esponeva che la ditta aveva disposto, dopo soli pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto, l'ampliamento dei prodotti da proporre e l'affidamento della consegna a una ditta esterna che aveva creato ritardi.
Evidenziava, inoltre, che era stata richiesta al ricorrente la consegna delle merci e l'incasso dei soldi dai clienti, attività peraltro vietate dal contratto individuale (artt. 10 e 19). Rimarcava, poi, che l'area commerciale era solita contattare telefonicamente i clienti dell'agente prima di quest'ultimo, vanificando di fatto le visite e offrendo finanche omaggi e gadget. Non avendo ricevuto l'identità di incasso, le provvigioni del mese di marzo 2023
e i premi del primo trimestre 2023, impropriamente trattenuti per in compensazione per il preavviso nonostante la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, e ritenendo di essere ancora a credito dell'indennità sostitutiva del preavviso del FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela, chiedeva al giudice del lavoro adito, illustrati i motivi in diritto, di condannare la controparte al pagamento degli importi analiticamente indicati nell'atto introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 14.06.2024, rimarcando l'esistenza di due contratti stipulati con il ricorrente, il primo a tempo indeterminato già dedotto in ricorso e l'altro a tempo determinato, per una diversa zona. Eccepiva che sarebbe invece spettato alla preponente l'indennità sostitutiva del preavviso per € 34.849,00 che, sottratti €
11.738,00 dovuti per compensi già maturati e liquidato, facevano residuare
€ 23.111,00, importo chiesto in via riconvenzionale al ricorrente.
Evidenziava, inoltre: che tra le parti non ci erano mai state mansioni extra- contrattuali;
che nessuno dell'azienda aveva mai comandato il ricorrente a prendere o consegnare merce e che, in alcuni casi, era stata una sua mera iniziativa;
che era escluso che l'agente avesse effettuato il recupero dei crediti e la riscossione incassi, attività comunque ammesse dall'art. 10.2 del contratto;
che era, altresì, da escludersi che la preponente avesse acquisito ordini telefonici e, in ogni caso, tale comportamento non avrebbe potuto generare una giusta causa di dimissioni, anche perché l'agente
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aveva il diritto di esclusiva sulla zona e avrebbe comunque maturato le provvigioni;
che era, infine, nel potere della preponente aumentare il numero degli articoli, secondo l'art.
2.2 del contratto.
Essendo plurime le rivendicazioni economiche oggetto del presente giudizio, le stesse devono necessariamente essere scrutinate partitamente.
Va, in primo luogo, esaminata la questione della asserita giusta causa della risoluzione del contratto, tenuto anche conto che entrambe le parti, a seguito di domanda diretta e riconvenzionale, hanno richiesto al Tribunale la condanna della rispettiva controparte al pagamento della conseguenziale indennità sostitutiva.
Sul punto, va brevemente rilevato in diritto che secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata (cfr.
Cass. n. 3595/11 ove il giudice di merito, ad avviso della Corte, ha correttamente ritenuto l'insussistenza dell'inadempimento dell'agente, e con essa della giusta causa del recesso, perché l'agente non aveva potuto ampliare la clientela a causa della mancata omologazione del prodotto da parte del preponente;
nello stesso senso, Cass. n. 3869/11). Tale percorso motivazionale, del resto, è desumibile anche dal tenore letterale dell'art. 1751 c.c., nella misura in cui esclude il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto nelle ipotesi in cui la risoluzione del contratto con l'agente sia connessa a un inadempimento del medesimo che, “per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
Inoltre, con riferimento al recesso dell'agente, la giusta causa può essere identificata solo con l'inadempimento, colpevole e non di scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo (cfr. Cass. n. 19678/05 ove la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso per
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l'agente nella riduzione delle provvigioni, decisa unilateralmente dal preponente, e l'introduzione di un nuovo sistema informatico che i promotori avrebbero dovuto utilizzare a partire dall'anno successivo, attesa la scarsa incidenza della riduzione della misura delle provvigioni nell'economia complessiva del rapporto e il notevole spazio di tempo intercorso tra la riduzione e la prima reazione, ad oltre sette mesi dalla comunicazione, per confermare che l'inadempimento incompatibile era pienamente compatibile con la sia pur provvisoria prosecuzione della relazione contrattuale). L'assoggettabilità della vicenda negoziale del rapporto di agenzia alla disciplina enucleata all'art. 2119 c.c., è stata, poi, ulteriormente ribadita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la quale, pur rimarcando le differenze ontologiche esistenti tra il rapporto di lavoro e quello di agenzia, ha esteso a quest'ultimo, per analogia, il rimedio civilistico del recesso per giusta causa, ritenendo che, nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
(cfr. Cass. n. 29164/21, la quale ha indicato, in via esemplificativa, la giusta causa di recesso nella circostanza che la preponente, con il proprio comportamento, abbia determinato la drastica riduzione degli affari dell'agente e della sua zona di competenza;
conf. Cass. n. 1376/18).
Enunciate le coordinate ermeneutiche sottese al giudizio che qui occupa, va ora rilevato che la parte ricorrente ha inteso recedere dal contratto a tempo indeterminato per asserita giusta causa individuata in
“motivi di incompatibilità nella gestione dei clienti tra me e il DFL” (cfr. missiva inoltrata a mezzo Pec in data 23.03.2023 in atti). Attraverso l'atto
Pagina 4 di 8 r.g. 626/24
introduttivo, l'agente ha specificato che le dimissioni hanno avuto la loro ragione in una pluralità di motivi, quali l'ampliamento dei prodotti da promuovere;
i ritardi nella consegna delle merci da parte della ditta esterna incaricata dalla preponente e le richieste di provvedere in prima persona alle recapiti e alla riscossione degli incassi;
la pratica scorretta perpetuata della società di contattare il cliente dell'agente il giorno prima della sua visita, prendendo direttamente l'ordine e vanificando il suo lavoro. Tali motivi, secondo il parere del decidente, si sono rivelati infondati e comunque non idonei a integrare il concetto di giusta causa così come enunciato in precedenza.
Invero, il teste , cliente della preponente, ha riferito Testimone_1 che gli ordini venivano registrati tramite l'agente, che le consegne venivano effettuate dalla resistente con il loro furgone e che i ritardi erano sporadici e di non elevata entità (“Le consegne me li faceva la resistente con il furgone loro. Le consegne avvenivano 1/2 volte alla settimana anche se qualche volta ho potuto riscontrare ritardi ma di 1/2 giorni. Non ho mai fatto ordini direttamente alla società, sempre tramite il ricorrente”). L'inoltro degli ordini effettuato tramite l'agente è stato ribadito anche dal narrato del teste altro cliente della preponente, il quale ha poi riferito che i Testimone_2 ritardi nelle consegne fossero occasionali e, in tali casi, fosse il ricorrente stesso a provvedervi (“Non è mai capitato che facessi l'ordine direttamente alla società, sempre tramite la parte attrice... La merce veniva consegnata entro un paio di giorni dall'ordine, raramente è capitato che ci fosse qualche ritardo nell'ordine di 1/2 giorni. In tali occasioni sollecitavo il ricorrente e lui stesso provvedeva a consegnarmi la merce”).
Gli altri testi escussi, pur se meno attendibili in quanto strettamente legati alla società resistente, hanno confermato la tesi della società secondo cui le consegne delle merci non avevano elementi di criticità (cfr. deposizione di , responsabile del deposito, secondo cui Testimone_3
“Le consegne erano appaltate a due ditte esterne, le quali per quanto mi consta erano regolari e puntuali, salvo casi eccezionali. È capitato che sporadicamente l'agente mi chiedesse di poter effettuare direttamente lui la consegna per venire incontro alle esigenze del cliente;
non ricordo di preciso se fui io a dare questa autorizzazione, ma era una cosa che non
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preferivo fare”; nello stesso senso, agente di altra zona, che Testimone_4 ha detto: “Di solito le consegne avvengono entro 24, massimo 48 ore e non mi è mai capitato di dover consegnare merce personalmente”); non era una prassi aziendale riscuotere il danaro tramite gli agenti (cfr. “Non Tes_3 era previsto che l'agente incassasse il pagamento, anche se qualche volta
è potuto capitare, ma non era una prassi”; “non sono autorizzato Tes_4 né all'incasso dei soldi né al trasporto della merce ordinata. Il cliente può pagare in contanti, ma in tal caso consegnandoli al corriere;
a me non è mai capitato di incassare soldi”); la preponente non procedeva a effettuare promozioni esclusive di merci senza l'ausilio degli agenti (cfr. che Tes_4 ha riferito: “Non ho mai sentito che la società abbia fatto delle promozioni verso le quali noi non avevamo potere di presentare”).
Va, inoltre, tenuto in debito conto che il contratto individuale sottoscritto tra le parti, se da un lato escludeva che l'agente potesse ricevere i pagamenti degli ordini da lui gestiti, dall'altro gli imponeva di
“prestare a proprie spese la necessaria collaborazione ai fini del recupero dei crediti scaduti e degli insoluti” (cfr. art. 10); inoltre, lo stesso contratto garantiva alla preponente di “trattare e procedere direttamente per qualsiasi canale - anche attraverso vendite online effettuate mediante il proprio sito web e/o mediante call center - alla conclusione dei contratti di vendita nella
Zona dell'Agente, anche per i Prodotti e presso la Clientela a lui assegnata.
Sugli affari così conclusi sarà comunque garantito il diritto dell'Agente alla provvigione” (cfr. art. 4). Senza contare che la parte attrice non ha dedotto o, tantomeno, provato, che l'azione della odierna resistente abbia generato una significativa riduzione degli affari, della clientela o delle zone di propria competenza.
In definitiva, né i comportamenti prospettati nel ricorso introduttivo come ascrivibili alla convenuta né, tantomeno, le evidenze raccolte nel corso del giudizio, avrebbero potuto giustificare le dimissioni senza preavviso dell'agente, con la conseguenza che l'istanza attorea di riconoscimento della conseguenziale indennità sostitutiva deve essere rigettata e attribuita, invece, alla controparte processuale.
Stante il contrasto tra le parti anche in ordine all'entità dell'importo da riconoscere hinc et inde a titolo di preavviso non concesso, il Tribunale ha
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inteso procedere a conferire un mandato a un ctu contabile, al cui elaborato interamente si rinvia per relationem.
Secondo il calcolo dell'ausiliario d'ufficio, da ritenersi pienamente attendibile per estraneità alle parti e assenza di errori logici o metodologici,
l'indennità de qua è pari a 5 mensilità della media delle provvigioni via via maturate, ovvero € 32.289,05, che devono essere riconosciuti alla parte resistente.
Quanto alle altre spettanze lavorative, l'azienda ha già confermato in memoria la debenza al ricorrente delle provvigioni del mese di marzo 2023
e dei premi di produzioni del primo trimestre dello stesso anno, quantificati incontestabilmente in € 11.738,00.
Quanto alla indennità suppletiva di clientela, la stessa, secondo l'art. 10 della normativa collettiva, non è dovuta allorquando il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente, circostanza verificatasi nel caso di specie.
Quanto, da ultimo, all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), la stessa, secondo la disciplina pattizia, è riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto (salvo casi specifici non rinvenibili nel caso di specie) ed è stata calcolata dal ctu in € 754,79 sulla base delle provvigioni maturate nell'ultimo anno di attività dell'agente.
In conclusione, respinta la domanda attorea e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte resistente, della residuale somma di € 19.796,26 a cui vanno aggiunti gli accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di ctu, già precedentemente liquidate con decreto, vanno poste a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, tenuto conto della reciproca soccombenza tecnica nella liquidazione degli importi da riconoscere.
P. Q. M.
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1) rigetta il ricorso e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di € 19.796,26 oltre accessori di legge;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa;
3) pone le spese di ctu - già liquidate in favore del dott. Persona_1
- a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
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Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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