Articolo 6 della Legge 30 marzo 2004, n. 92
Articolo 3Articolo 7
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28 aprile 2004
Art. 6. 1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva. 2. La commissione di cui all'articolo 5 e' insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta "La Repubblica italiana ricorda", nonche' del diploma. 3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Entrata in vigore il 28 aprile 2004
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