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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5316 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 28185 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Via Gaetano Casati n. 38, presso Parte_1
lo studio degli avv.ti Paolo Cicini e Sabrina Tranquilli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Colistra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Dei Giordani n. 27/c come da procura in atti
OPPOSTA E
in persona del Controparte_2
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, giusta delega in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: giudizio di opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17.6.2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione ritualmente notificato, chiedeva Parte_1
l'accertamento negativo della pretesa creditoria azionata dal Garante per la protezione dei dati personali e, conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità, nullità e/o annullamento della Cartella di pagamento n. 097201902580556 notificata dall
[...]
in data 2.3.2020, relativa alla sanzione amministrativa Controparte_3
emessa per violazione dell'art. 157 ed in applicazione dell'art. 164 del D.Lgs n.
196/2003.
A fondamento dell'opposizione deduceva la nullità della cartella di pagamento per mancata definizione del procedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali ovvero per mancata emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento quali atti presupposti, con lesione del suo diritto di difesa.
Si costituiva l' evidenziando l'inammissibilità Controparte_4
dell'opposizione e la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva il Garante per la protezione dei dati personali eccependo l'inammissibilità
dell'opposizione.
Nel merito, come stabilito dalla Suprema Corte (Cass., II sez. civ., Ord. 2695/2023 del
27.7.2023), il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)», oltre ad apportare numerose modifiche al d.lgs. n.
196 del 2003, ha introdotto, mediante il suo art. 18, una disciplina di diritto transitorio,
relativa alla sorte dei procedimenti sanzionatori non ancora definiti con la pronuncia di un'ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE.
In particolare, i primi quattro commi dell'art. 18 prevedono il seguente meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori non ancora conclusi: il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo) entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018 (avvenuta il 19/09/2018). In mancanza del pagamento in misura ridotta, «l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione assume il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione». In tal caso, il contravventore
è tenuto a pagare gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta;
tuttavia, nello stesso termine,
ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive, a fronte delle quali il Garante è
tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione al pagamento o, in alternativa, di archiviazione.
Nella fattispecie concreta, non viene in gioco la mancanza di conoscenza da parte dell'interessato della contestazione della violazione in materia di protezione dei dati personali;
infatti, al trasgressore l'originaria contestazione è stata notificata in data
24.7.2017. Dopodiché l'opponente ha deciso di non aderire ad alcuna delle varie possibilità che gli si presentavano nella nuova fase procedimentale della definizione agevolata delle violazioni, disciplinata dall'art. 18, d.lgs. n. 101 del 2018;
conseguentemente, era obbligato al pagamento della sanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege in ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione. Non viene in ogni caso provata l'oggettiva impossibilità di avere conoscenza del mutato quadro normativo, atteso che il d.lgs. 108 del 2018 è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 205 del 4.9.18) risultando, dunque,
conoscibile al pari di qualsiasi altro atto di legge o avente forza di legge.
L'opposizione pertanto non merita accoglimento e le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo a carico della parte soccombente .
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore del Garante per la protezione dei dati personali delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi,
oltre addizionali di legge.
Così deciso in Roma, 7 aprile 2025
Il Giudice
Concettina Midili