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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4316 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. NC MI Presidente
dott.ssa LA IA Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6560 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Irene Inglese, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Pace, rappresentante e difensore;
resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI: concordate, come da note di trattazione del 13/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/5/2025, premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , a CI (PA) l'1/12/2007, in costanza Controparte_1
del quale sono nati i figli (nata a [...] il [...]) ed (nato a [...]_1 Per_2 il 27/3/2008), ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 24/9/2025 si è costituito in giudizio il resistente.
1 Con istanza congiunta depositata telematicamente il 14/10/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio.
Scaduto il termine del 22/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato il
14/10/2025, come di seguito integralmente riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
3. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
4. La casa coniugale sita in CI, via Lazio n. 12 di proprietà di rimarrà Controparte_1 assegnata a presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo, fino a quando i Parte_1 figli non saranno economicamente autosufficienti e/o indipendenti;
5. Il Sig. trasferirà la propria residenza in un altro immobile entro Dicembre Controparte_1
2025;
6. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1 domicilio prevalente presso la madre, unitamente alla quale continueranno ad abitare la casa familiare;
7. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
8. Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, ogni volta che farà rientro in Italia, compatibilmente con gli impegni e gli interessi dei minori;
le feste e le vacanze verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività ed in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con i figli. In mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze
2 natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
9. Il sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra un contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori e dell'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per Per_2 Per_1 ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. si impegna al CP_1 pagamento delle spese straordinarie (come individuate nel Protocollo del Tribunale di Palermo n.
23059/2019) nella misura del 100% (tra cui anche le spese importanti relative all'abbigliamento);
10. Decorsi quattro mesi dall'avvenuto cambio di residenza da parte del sig. lo stesso CP_1 verserà un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) e la Sig.ra contribuirà al 50% delle spese di abbonamento ai trasporti pubblici e dei libri scolastici. Le Pt_1 altre spese straordinarie, come indicate al punto 9, rimarranno al 100% a carico del Sig. CP_1
[...]
11. L'assegno unico e universale spettante al nucleo familiare sarà percepito integralmente dalla sig.ra
Parte_1
12. Il Sig. si obbliga al pagamento delle spese relative alle rate dei veicoli in uso ai minori CP_1
(una bicicletta elettrica e un motociclo X9TM9T);
13. Il Sig. si obbliga al pagamento della rateizzazione contratta con l' CP_1 [...] per fatture insolute per il periodo intercorrente tra il 18.07.2017 e il Controparte_2
31.08.2024 (con rate mensili pari ad € 117,28);
14. Il sig. si obbliga al pagamento del 50% dei consumi di energia elettrica della Controparte_1 casa coniugale per il periodo di Luglio – Agosto 2025 (pari ad € 250,00);
15. I signori e dichiarano di non volersi riconciliare e che, ad oggi, Parte_1 Controparte_1 non sussiste alcun provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria o altra pubblica autorità riguardante i figli minori;
16. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
17. I coniugi, pertanto, intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473-bis n. 51, co. 2, c.p.c.”.
Sulla base di quanto chiesto, scaduto il termine del 22/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
3 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, essendo pacifico il venir meno della comunanza di vita e dell'affectio coniugalis tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 14/10/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile celebrato a
CI l'1/12/2007 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello Stato civile del
[...] predetto Comune al n. 25, parte I, serie A, anno 2007, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Palermo, camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA IA NC MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. NC MI Presidente
dott.ssa LA IA Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6560 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Irene Inglese, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Pace, rappresentante e difensore;
resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI: concordate, come da note di trattazione del 13/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/5/2025, premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , a CI (PA) l'1/12/2007, in costanza Controparte_1
del quale sono nati i figli (nata a [...] il [...]) ed (nato a [...]_1 Per_2 il 27/3/2008), ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 24/9/2025 si è costituito in giudizio il resistente.
1 Con istanza congiunta depositata telematicamente il 14/10/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio.
Scaduto il termine del 22/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato il
14/10/2025, come di seguito integralmente riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
3. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
4. La casa coniugale sita in CI, via Lazio n. 12 di proprietà di rimarrà Controparte_1 assegnata a presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo, fino a quando i Parte_1 figli non saranno economicamente autosufficienti e/o indipendenti;
5. Il Sig. trasferirà la propria residenza in un altro immobile entro Dicembre Controparte_1
2025;
6. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1 domicilio prevalente presso la madre, unitamente alla quale continueranno ad abitare la casa familiare;
7. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
8. Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, ogni volta che farà rientro in Italia, compatibilmente con gli impegni e gli interessi dei minori;
le feste e le vacanze verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività ed in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con i figli. In mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze
2 natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
9. Il sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra un contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori e dell'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per Per_2 Per_1 ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. si impegna al CP_1 pagamento delle spese straordinarie (come individuate nel Protocollo del Tribunale di Palermo n.
23059/2019) nella misura del 100% (tra cui anche le spese importanti relative all'abbigliamento);
10. Decorsi quattro mesi dall'avvenuto cambio di residenza da parte del sig. lo stesso CP_1 verserà un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) e la Sig.ra contribuirà al 50% delle spese di abbonamento ai trasporti pubblici e dei libri scolastici. Le Pt_1 altre spese straordinarie, come indicate al punto 9, rimarranno al 100% a carico del Sig. CP_1
[...]
11. L'assegno unico e universale spettante al nucleo familiare sarà percepito integralmente dalla sig.ra
Parte_1
12. Il Sig. si obbliga al pagamento delle spese relative alle rate dei veicoli in uso ai minori CP_1
(una bicicletta elettrica e un motociclo X9TM9T);
13. Il Sig. si obbliga al pagamento della rateizzazione contratta con l' CP_1 [...] per fatture insolute per il periodo intercorrente tra il 18.07.2017 e il Controparte_2
31.08.2024 (con rate mensili pari ad € 117,28);
14. Il sig. si obbliga al pagamento del 50% dei consumi di energia elettrica della Controparte_1 casa coniugale per il periodo di Luglio – Agosto 2025 (pari ad € 250,00);
15. I signori e dichiarano di non volersi riconciliare e che, ad oggi, Parte_1 Controparte_1 non sussiste alcun provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria o altra pubblica autorità riguardante i figli minori;
16. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
17. I coniugi, pertanto, intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473-bis n. 51, co. 2, c.p.c.”.
Sulla base di quanto chiesto, scaduto il termine del 22/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
3 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, essendo pacifico il venir meno della comunanza di vita e dell'affectio coniugalis tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 14/10/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile celebrato a
CI l'1/12/2007 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello Stato civile del
[...] predetto Comune al n. 25, parte I, serie A, anno 2007, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Palermo, camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA IA NC MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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