Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, poiché l'art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, prevede l'annullabilità degli atti impositivi notificati in difetto di contraddittorio preventivo. La norma si applica agli atti notificati a decorrere dal 18.01.2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 10
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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