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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 579 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Vito Boragina); Parte_1
appellante
e
(avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto Greco); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. In data 29\10\2017, la signora adisce il Tribunale di Lamezia Pt_1
Terme ricorrendo avverso la comunicazione ricevuta il 17\2\2017 dall' CP_1
con la quale le si preannunciava la richiesta di ripetizione della somma di €
14.001,40 erogati in più, nel periodo che va dal 01.01.2014 al 30.09.2016,
sull'assegno di invalidità ordinaria in godimento. Ciò in ragione della corrisposta integrazione al minimo, che l'ente riteneva non dovuta a causa del superamento dei limiti di legge, dedotto nei seguenti termini: “Sono state
riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del
possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
La ricorrente sostiene che da 20 anni non possiede altro reddito che il suddetto assegno, che, fino alla data del dicembre 2016, le era stato corrisposto nell'importo di € 499,38 e dal gennaio 2017 nel misero ammontare di € 139,87.
Chiede, quindi, che sia accertata l'inesistenza dell'indebito con condanna dell' al ripristino del trattamento nella misura integrata al minimo a CP_1
decorrere dalla data dell'illegittima decurtazione.
2. L' si costituisce sottolineando come la vicenda abbia avuto origine CP_1
dalla domanda di ricostituzione della pensione che la stessa ricorrente ha presentato in data 27\1\2017, nella quale ella stessa ricostruisce i redditi percepiti da lei e dal coniuge negli anni dal 2013 al 2017 e che risultano comprensivi di pensioni erogate da uno Stato estero che non erano mai state comunicate prima.
Determinandosi così esattamente la situazione disciplinata dall'art.13,1°
comma, ultima parte, L.412/91 secondo cui “L'omessa od incompleta segnalazione
da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione
goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle
somme indebitamente percepite”.
Conclude, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il Tribunale di Lamezia Terme rileva che, in base alla disciplina dettata dai commi 3 e 4 dell'art.1, L.222/84, l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, fino all'importo della pensione sociale, non spetta nel caso in cui il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. E che, nel caso di specie, “il solo reddito
da pensione estera della ricorrente cumulato con quello del coniuge, per gli anni 2014, dall'assicurata, per la prima volta, con la domanda di ricostituzione reddituale della pensione IOCOM 37620787 presentata dalla stessa ricorrente, per il tramite del Patronato, in data 27.1.2017.
Rilevando, al riguardo, la correttezza dei calcoli eseguiti dall' e non CP_1
contestati specificamente.
Rigetta, pertanto, il ricorso compensando le spese di lite per la complessità
della questione.
4. La sentenza è impugnata da , che formula tre Parte_1
distinti motivi d'appello.
Primo motivo. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i limiti reddituali di cui si discute sono stabiliti dall'art.4, comma
1, L.503/92, che, per i lavoratori andati in pensione successivamente al
31\12\1993, li fissa in un importo massimo pari a 5 volte (e non 3 volte) il trattamento minimo. E che, nel caso di specie, il cumulo dei redditi suoi e del proprio coniuge non superavano questo limite.
Secondo motivo. Ritiene che il Tribunale abbia erroneamente recepito i conteggi fatti dall' in quanto prodotti tardivamente e che ella aveva CP_1
tempestivamente contestato.
Terzo motivo. Ribadisce, in subordine, quanto già espressamente ed inutilmente chiesto nel pregresso grado di giudizio e cioè che, nella denegata ipotesi di condivisione delle tesi dell' la ripetibilità delle somme sia CP_1
comunque circoscritta ad una data successiva a quella dell'accertamento dell'indebito, sulla base degli atti individuata in quella del 17/02/2017.
5. Nella resistenza dell' che chiede il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza appellata, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. L'appello non merita accoglimento.
7.1. Quanto al primo motivo d'appello, l'invocata disposizione dell'art.6 D.L.
463/1983, convertito in L. 638/1983, ha subito in realtà tre modifiche. Per quel che qui interessa, oltre a quella operata dall'art.4, d.lgs.503, invocata dall'appellante, che ha sancito che “per i lavoratori andati in pensione
successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994 il predetto limite di
reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo”, anche l'ulteriore modifica operata dall'art.2, co.14, L.335/1995, che, eliminando ogni riferimento ai lavoratori andati in pensione dal 31\12\1993 al 31\12\1994, si è limitata a fissare il limite reddituale ad un importo pari a quattro volte il reddito minimo.
7.2. Ciò chiarito ed in disparte la circostanza che l'appellante abbia omesso qualsiasi riferimento alla data di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di cui si parla -circostanza che da sola vale ad escludere la possibilità di fari riferimento all'invocato tetto di cinque volte il reddito minimo- quel che conta è che la disposizione dell'art.1, co.4, L.222/1984, in quanto norma speciale, prevale certamente su quella generale dell'art.6 D.L.
463/1983.
Correttamente, pertanto, l' ha fatto riferimento al limite pari a tre volte CP_1
l'importo della pensione sociale, ivi stabilito.
8. Del pari infondato è il secondo motivo d'impugnazione.
In primo luogo, per l'evidente ragione che l'onere probatorio della insussistenza dell'indebito è a carico dell'assicurata e, quindi, eventuali incertezze riguardo all'avvenuto superamento dei limiti reddituali si riverberebbero in suo danno.
In secondo luogo, perché i redditi di pensione estera dell'appellante e del marito erano indicati nella domanda del 27\1\2017 che lei stessa ha presentata e sono, rispettivamente, € 4.320 ed € 16.800. Per un totale: € 21.120, superiore al limite di tre volte il trattamento minimo, che era pari ad € 19.436,43.
9. Lo stesso dicasi per il motivo subordinato d'appello, con il quale si pretende l'applicazione dei principi dettati in tema di affidamento che vertono in campo assistenziale, mentre il trattamento di cui si discute (assegno ordinario di invalidità) ha evidentemente natura previdenziale. 10. Si compensano le spese di lite, essendo in atti la dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 disp. att., c.p.c..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 16\11\2023,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite fra le parti;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 18\9\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 e 2016 supera tale importo”. Redditi che sono stati comunicati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 579 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Vito Boragina); Parte_1
appellante
e
(avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto Greco); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. In data 29\10\2017, la signora adisce il Tribunale di Lamezia Pt_1
Terme ricorrendo avverso la comunicazione ricevuta il 17\2\2017 dall' CP_1
con la quale le si preannunciava la richiesta di ripetizione della somma di €
14.001,40 erogati in più, nel periodo che va dal 01.01.2014 al 30.09.2016,
sull'assegno di invalidità ordinaria in godimento. Ciò in ragione della corrisposta integrazione al minimo, che l'ente riteneva non dovuta a causa del superamento dei limiti di legge, dedotto nei seguenti termini: “Sono state
riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del
possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
La ricorrente sostiene che da 20 anni non possiede altro reddito che il suddetto assegno, che, fino alla data del dicembre 2016, le era stato corrisposto nell'importo di € 499,38 e dal gennaio 2017 nel misero ammontare di € 139,87.
Chiede, quindi, che sia accertata l'inesistenza dell'indebito con condanna dell' al ripristino del trattamento nella misura integrata al minimo a CP_1
decorrere dalla data dell'illegittima decurtazione.
2. L' si costituisce sottolineando come la vicenda abbia avuto origine CP_1
dalla domanda di ricostituzione della pensione che la stessa ricorrente ha presentato in data 27\1\2017, nella quale ella stessa ricostruisce i redditi percepiti da lei e dal coniuge negli anni dal 2013 al 2017 e che risultano comprensivi di pensioni erogate da uno Stato estero che non erano mai state comunicate prima.
Determinandosi così esattamente la situazione disciplinata dall'art.13,1°
comma, ultima parte, L.412/91 secondo cui “L'omessa od incompleta segnalazione
da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione
goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle
somme indebitamente percepite”.
Conclude, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il Tribunale di Lamezia Terme rileva che, in base alla disciplina dettata dai commi 3 e 4 dell'art.1, L.222/84, l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, fino all'importo della pensione sociale, non spetta nel caso in cui il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. E che, nel caso di specie, “il solo reddito
da pensione estera della ricorrente cumulato con quello del coniuge, per gli anni 2014, dall'assicurata, per la prima volta, con la domanda di ricostituzione reddituale della pensione IOCOM 37620787 presentata dalla stessa ricorrente, per il tramite del Patronato, in data 27.1.2017.
Rilevando, al riguardo, la correttezza dei calcoli eseguiti dall' e non CP_1
contestati specificamente.
Rigetta, pertanto, il ricorso compensando le spese di lite per la complessità
della questione.
4. La sentenza è impugnata da , che formula tre Parte_1
distinti motivi d'appello.
Primo motivo. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i limiti reddituali di cui si discute sono stabiliti dall'art.4, comma
1, L.503/92, che, per i lavoratori andati in pensione successivamente al
31\12\1993, li fissa in un importo massimo pari a 5 volte (e non 3 volte) il trattamento minimo. E che, nel caso di specie, il cumulo dei redditi suoi e del proprio coniuge non superavano questo limite.
Secondo motivo. Ritiene che il Tribunale abbia erroneamente recepito i conteggi fatti dall' in quanto prodotti tardivamente e che ella aveva CP_1
tempestivamente contestato.
Terzo motivo. Ribadisce, in subordine, quanto già espressamente ed inutilmente chiesto nel pregresso grado di giudizio e cioè che, nella denegata ipotesi di condivisione delle tesi dell' la ripetibilità delle somme sia CP_1
comunque circoscritta ad una data successiva a quella dell'accertamento dell'indebito, sulla base degli atti individuata in quella del 17/02/2017.
5. Nella resistenza dell' che chiede il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza appellata, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. L'appello non merita accoglimento.
7.1. Quanto al primo motivo d'appello, l'invocata disposizione dell'art.6 D.L.
463/1983, convertito in L. 638/1983, ha subito in realtà tre modifiche. Per quel che qui interessa, oltre a quella operata dall'art.4, d.lgs.503, invocata dall'appellante, che ha sancito che “per i lavoratori andati in pensione
successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994 il predetto limite di
reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo”, anche l'ulteriore modifica operata dall'art.2, co.14, L.335/1995, che, eliminando ogni riferimento ai lavoratori andati in pensione dal 31\12\1993 al 31\12\1994, si è limitata a fissare il limite reddituale ad un importo pari a quattro volte il reddito minimo.
7.2. Ciò chiarito ed in disparte la circostanza che l'appellante abbia omesso qualsiasi riferimento alla data di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di cui si parla -circostanza che da sola vale ad escludere la possibilità di fari riferimento all'invocato tetto di cinque volte il reddito minimo- quel che conta è che la disposizione dell'art.1, co.4, L.222/1984, in quanto norma speciale, prevale certamente su quella generale dell'art.6 D.L.
463/1983.
Correttamente, pertanto, l' ha fatto riferimento al limite pari a tre volte CP_1
l'importo della pensione sociale, ivi stabilito.
8. Del pari infondato è il secondo motivo d'impugnazione.
In primo luogo, per l'evidente ragione che l'onere probatorio della insussistenza dell'indebito è a carico dell'assicurata e, quindi, eventuali incertezze riguardo all'avvenuto superamento dei limiti reddituali si riverberebbero in suo danno.
In secondo luogo, perché i redditi di pensione estera dell'appellante e del marito erano indicati nella domanda del 27\1\2017 che lei stessa ha presentata e sono, rispettivamente, € 4.320 ed € 16.800. Per un totale: € 21.120, superiore al limite di tre volte il trattamento minimo, che era pari ad € 19.436,43.
9. Lo stesso dicasi per il motivo subordinato d'appello, con il quale si pretende l'applicazione dei principi dettati in tema di affidamento che vertono in campo assistenziale, mentre il trattamento di cui si discute (assegno ordinario di invalidità) ha evidentemente natura previdenziale. 10. Si compensano le spese di lite, essendo in atti la dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 disp. att., c.p.c..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 16\11\2023,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite fra le parti;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 18\9\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 e 2016 supera tale importo”. Redditi che sono stati comunicati