Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Alcini, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Caterina Santonoceto e Salvatore Graziuso, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 5.7.2022, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2019 e 2020, rispettivamente per n. 52 e 53 giornate, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola UL, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierno a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), da cui era significativamente risultato, in termini inconciliabili con le denunce aziendali relative al fabbisogno di manodopera presentate dalla UL (pari ad oltre 12.000 giornate sia nel 2019, che nel 2020), che:
“… Dal sopralluogo sui terreni (eseguito in data 16.7.2020) emergeva, innanzitutto il completo stato di abbandono dei terreni, ma inoltre la presenza di lavoratori, tra i quali anche cittadini stranieri, intenti a svolgere alcuni lavori edili del genere realizzazione di muretti a secco e costruzione di una piscina all'interno di un realizzando complesso immobiliare. … E' da evidenziare che dal sopralluogo effettuato emergeva che tutti i terreni attorno al luogo dove sussisteva il costruendo complesso immobiliare, ben identificabili in quanto delimitati da un alto muro di cinta sovrastato in alcuni punti da una recinzione in rete nei quali si può accedere solo attraverso un cancello metallico scorrevole di colore verde, erano in completo stato di abbandono e non vi era alcuna coltura praticata, escludendo alberi di olivo notevolmente attaccati dalla xylella ed altri tagliati ad altezza terreno;
…
1
(ciò nonostante) emergeva che, nella data dell'accesso ispettivo del 16/07/2020, la
“UL OC ” aveva in forza n. 81 lavoratori dipendenti (tra cui Parte_3 [...]
testimone nel presente giudizio); Pt_4
Dall'inizio dell'accertamento fino alla fine dello stesso sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi sia sui terreni oggetto di denuncia aziendale siti in C.da UL agro del comune di IN sia presso l' per verificare se vi fosse o Parte_5 meno qualche reale attività lavorativa agricola da parte della “ Parte_6
”. Dai sopralluoghi eseguiti è emerso quanto segue:
[...]
- Giorno 16 luglio 2020; verso le ore 12.30 veniva svolto un accesso ispettivo come sopra descritto, i terreni si presentavano in completo stato di abbandono e non vi erano colture in atto;
- Giorno 31 luglio 2020: dalle ore 10.30 alle ore 11.05 veniva effettuato sopralluogo in contrada UL, sempre sui terreni dei FR ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia Pt_2 tipologia;
- Giorno 23 e 30 settembre 2020: dalle ore 09.30 alle ore 11.00 e dalle ore 09.15 alle ore 10,40 venivano effettuati sopralluoghi in contrada UL, sempre sui terreni dei FR (oggetto di Pt_2 fitto in favore della ), ove non si rinvenivano attività lavorative di Parte_7 Parte_3 qualsivoglia tipologia;
- Accertamento ispettivo del 30 ottobre 2020: nel corso di ulteriori sopralluoghi presso i medesimi terreni già attenzionati nelle giornate del 31 luglio e del 23 e 30 settembre 2020, venivano rinvenuti n. 8 lavoratori, extracomunitari di varie nazionalità, intenti alla raccolta di olive. Dagli accertamenti è emerso che i terreni presso cui si stava effettuando la predetta raccolta fossero di proprietà di
[...]
che utilizzava la manodopera ivi identificata. Giova precisare che, sul totale di n. 8 lavoratori Pt_8 presenti al lavoro, di questi lavoratori 6 erano occupati irregolarmente “in nero”. Tutti quanti i lavoratori riconoscevano come datore di lavoro il . …; Parte_9
- Giorno 04 novembre 2020: è stato effettuato, dalle ore 12:30 alle ore 14.00, un sopralluogo presso il frantoio oleario “ ” risultato formalmente condotto dalla MARULLA. Lo stesso si Pt_2 presentava completamente chiuso, ovvero, tutti i cancelli esterni e interni che si affacciano sulle vie San
Cosimo e erano completamente chiusi;
nella stessa circostanza veniva notato un cartello Per_1 esposto sul lato della via San Cosimo, ove veniva pubblicato l'orario di apertura del frantoio il quale riportava testualmente:“IL FRANTOIO APRE IL 15 OTTOBRE DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 19:00”; ma di fatto non veniva riscontrata alcuna attività di esercizio del frantoio;
- Giorno 5 novembre 2020: dalle ore 15:30 alle ore 16:15, sopralluogo presso il frantoio oleario in via San Cosimo a IN: il frantoio risultava chiuso come nel giorno precedente;
- Accertamento ispettivo del 6 novembre 2020: dalle ore 10:00 alle ore 10:30, sopralluogo svolto presso il frantoio che risultava chiuso come nei giorni precedenti. Alle successive ore 11:15 circa, Co congiuntamente a personale di vigilanza di Lecce e Spesal Lecce Nord, veniva effettuato un ulteriore sopralluogo in agro di IN (Le), c.da UL – S.p. S. Barbara e nella stessa circostanza veniva effettuato un accesso ispettivo, ove veniva riscontrata la presenza di n. 3 lavoratori, intenti alla raccolta delle olive, i quali una volta identificati ed escussi riferivano essere dipendenti di Parte_9
, titolare dell'omonima impresa agricola, con sede legale a IN (Le) in via C. Battisti n. 20.
[...] Nella circostanza, atteso che l'azienda agricola stava continuando ad operare Parte_9 presso suddetto agro, benché non avesse provveduto alle incombenze ai fini della revoca della
2 sospensione dell'attività imprenditoriale, operata in data 30.10.2020, si impartiva provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs. 758/94 per il verificarsi della violazione prevista dall'Art.14 c.10 del D. Lgv. 81/2008.
- Giorno 09 dicembre 2020, dalle ore 09.30 alle ore 12.00 veniva svolto sopralluogo sia presso la sede del frantoio , in IN (Le) alla via Reganato angolo con via San Cosimo n. 67, dove Pt_2 non si riscontrava alcuna attività lavorativa, infatti si accertava che tutti i cancelli esterni erano chiusi, così come risultavano chiusi i portoni interni che delimitano i locali del frantoio;
sia sui terreni di proprietà della famiglia , situato in IN (Le), c.da UL – S.p. S. Barbara, per Pt_2 verificare se si stesse ivi svolgendo attività lavorativa, di raccolta di olive o di altra attività agricola e/o di costruzione di muretti a secco;
giunti sul posto si rilevava la chiusura completa del cancello di accesso nell'agro di interesse;
dall'esterno, e per tutto il perimetro della proprietà dei FR , si Pt_2 poteva appurare che non vi era alcuna attività agricola in essere;
non si notava la presenza di persone e o di mezzi agricoli. Al termine dell'osservazione presso l'agro, veniva ricontrollato il frantoio oleario ove veniva notata un'autovettura che risultava parcheggiata dinanzi all'ingresso di un cancello che questa volta risultava aperto e che si affaccia sulla via San Cosimo;
effettuati svariati passaggi lungo tutto il perimetro del frantoio che si affaccia sulle vie San Cosimo e via Reganato, si è accertato che il frantoio era chiuso e non si stava svolgendo alcuna attività lavorativa;
- Giorno 23 dicembre 2020: nel corso dei sopralluoghi eseguiti in contrada UL sui terreni dei ER , veniva riscontrata la presenza del sig. nato il [...] a [...]_2
IN ed ivi residente in [...]2, dipendente dell'azienda agricola Parte_9
, nell'occorso intento ad eseguire lavori di manutenzione sul proprio ciclomotore;
lo stesso
[...] risultava essere dipendente di ed escusso a s.i. riferiva in merito al proprio Parte_9 rapporto di lavoro dichiarando di trovarsi presso quell'agro per proprio conto senza in quel giorno esercitare alcuna attività agricola per conto di . Parte_9
- Giorno 12 gennaio 2021: veniva effettuato sopralluogo sia in contrada UL, sempre sui terreni dei FR (oggetto di fitto in favore della UL Soc. Cooperativa Agricola), sia presso Pt_2 il frantoio oleario in IN alla via San Cosimo n. 67, ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia tipologia.
- Giorno 21 gennaio 2021: veniva effettuato un sopralluogo in contrada UL, sempre sui terreni dei FR sia presso il frantoio oleario in IN alla via San Cosimo n. 67, ove non Pt_2 si rinveniva alcuna attività lavorativa di qualsivoglia tipologia né qualsiasi lavoro già effettuato sui terreni, tipo aratura, pulizia dell'erba ecc..
… Nonostante le tabelle evidenziano i giorni ed i periodi di pioggia intensa, ugualmente vengono riportati presenti i lavoratori anche in quelle giornate.
… Come già esplicitato, i numerosi sopralluoghi effettuati sui terreni in contrada UL e presso il frantoio oleario, hanno consentito di appurare l'assenza di personale al lavoro dipendente della “ ”, di converso, dall'esame della Parte_6 documentazione acquisita è emersa la presenza al lavoro di un congruo numero di lavoratori. A conferma di quanto descritto si riporta un prospetto dal quale si evince che, nelle date corrispondenti ai sopralluoghi effettuati, la “UL Soc. Coop. Agr.” aveva riportato presenti sul Libro Unico del Lavoro soggetti che di fatto non erano stati trovati sui luoghi di lavoro.
… Da gennaio 2017 a giugno 2021 la “ ” non ha Parte_6 mai versato all' alcun contributo accumulando un debito contributivo complessivo di € CP_1
498.454,32. Mentre per il 1^ 2021, in base alle giornate e retribuzioni denunciate, è scaturito un debito contributivo di € 51.178,00 il cui versamento non è ancora scaduto… La “
[...]
” non ha un conto corrente dal quale poter rilevare un flusso Parte_6 finanziario dell'effettiva attività di impresa, atteso il rilevante movimento di somme di denaro.
… Le uniche fatture emesse nell'anno 2018 dalla MARULLA, esibite nel corso dell'accertamento, sono quelle riferite agli incassi per la molitura delle olive pari ad € 50.528,35, mentre le fatture di acquisto ricevute da terzi si riferiscono al pagamento del
3 carburante per l'importo di € 30.148,00, per la pulizia frantoio (rif. Anno 2018) € 5.063,00 ed infine per l'acquisto di semi di ortaggi vari € 1.216,00 (rif. Anno 2018) … si evince in capo alla
“ ”, un saldo passivo complessivo, “determinato dal Parte_6 differenziale tra le entrate e le voci di debito (Uscite, Retribuzioni denunciate, Insoluto
Contributivo), pari ad euro - 2.287.635,44.
Sulla scorta di quanto sopra riassunto e, in particolare, facendo leva sull'univoco dato che “dai vari sopralluoghi effettuati in C.da UL, agro del comune di IN, non è stata travata mai alcuna presenza al lavoro sia di cittadini italiani che di extracomunitari riconducibili alla “ ” ed i Parte_6 luoghi di lavoro attenzionati erano completamente deserti e i terreni erano in stato di abbandono”, nonché sul fatto che la suddetta azienda agricola “non possiede a qualsiasi titolo, alcuna attrezzatura agricola, né ha mai aperto alcun conto corrente”, l'accertamento ispettivo passato in rassegna aveva, infatti, conclusivamente rilevato che
“quanto posto in essere dalla “ ” è stato Parte_6 finalizzato esclusivamente sia a favorire la permanenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari che di caricare a cittadini italiani e non contributi agricoli per giornate di lavoro mai espletate come contrariamente a quanto riportato sul L.U.L. e quanto denunciato all' . CP_1
Tanto premesso, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi sopra riepilogati, che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze di e , le cui dichiarazioni non Tes_1 Parte_4 valgono, tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'attendibilità dei testimoni in parola, oltre che inficiata dal fatto di avere, tutti, ugualmente subito il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze dell'azienda agricola UL, sia irresolubilmente elisa, quanto alla dal significativo contrasto tra quanto dalla Tes_1 stessa dichiarato in ordine alle presenze al lavoro nell'anno 2019 (“ADR: io ho lavorato dalla seconda metà di ottobre sino a fine dicembre per 52 giornate;
ADR: la ricorrente ha lavorato con me nella stessa squadra e nelle stesse giornate, per un totale di 52 giornate”), con quanto risultante dalle denunce aziendali di manodopera (vds. pag. 27 del verbale di accertamento in atti da cui segnatamente, invece, risulta lo svolgimento di attività lavorativa della per 12 giornate a settembre, per 23 giornate a ottobre e per Tes_1
4 Parte 17 giornate a novembre, e della er 7 giornate a ottobre, per 25 giornate a novembre Parte e per 20 giornate a dicembre); quanto alla dall'assoluta inconciliabilità dell'indicazione (dalla stessa fornita) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della succitata azienda agricola nel corso dei mesi da maggio ad ottobre 2020 (assertivamente occupandosi anche di pulizia dei terreni, raccolta di ortaggi, lavorando in squadre formate da 15-20 unità), con le risultanze dell'accertamento ispettivo sopra riassunte, che, per quanto già evidenziato in ordine allo stato dei luoghi riscontrato, Parte inequivocabilmente sconfessano la ricostruzione offerta dalla stessa (ciò con la puntualizzazione che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
cfr. Cassazione civile, sez. lav., 17.2.2021, n. 4182), oltre che con le dichiarazioni testimoniali rese dai medesimi funzionari nel corso del presente giudizio ( : “ADR: tutto il terreno era incolto;
ricordo una parte Tes_2 adibita ad oliveto con alberi tagliati all'altezza del tronco a circa 50/60 cm da terra;
un'altra parte era adibita ad oliveto, ma in stato di abbandono con erbacce altissime e senza alcun tipo di potatura;
una piccola parte, circa 50-60 are di uliveto era più curata;
non abbiamo trovato alcun tipo di coltivazione di ortaggi, fragole o altri prodotti agricoli;
non abbiamo rinvenuto alcun bracciante impegnato in lavori di agricoltura”; “… ADR: confermo integralmente quanto Testimone_3 specificatamente indicato a pag. 8 e 9 del verbale ispettivo che mi viene posto in lettura, ove sono riportate le risultanze dei sopralluoghi da me eseguiti unitamente al maresciallo (tranne il primo, quello del 16.7.2020, cui partecipò il solo;
Tes_2 Tes_2
ADR: non so precisare i nomi dei tre lavoratori rinvenuti in occasione dell'accesso del 6.11.2020, i quali si qualificarono come dipendenti di;
escludo Parte_9 che tra essi potesse esservi , in quanto assunta dal 13 maggio 2020 al 31 Parte_1 luglio 2020; ADR: personalmente ho eseguito il mio primo accesso il 31.7.2020; in tale data non abbiamo rinvenuto alcuna coltivazione di ortaggi, fragole o di altri prodotti;
non vi era irrigazione, tunnel, ecc. I terreni erano in stato di abbandono, non arati con erba spontanea cresciuta;
non c'era alcuna traccia di recenti coltivazioni …”). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, difettando, in conclusione, la prova relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa cui si correla l'iscrizione delle giornate in agricoltura per cui è causa, il ricorso non può che essere rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta, con atto depositato in data 5.7.2022, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite CP_1 irripetibili. Lecce, 8 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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