Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1086 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Chieti, Parte_1 C.F._1
Via Arniense n. 126, presso lo studio dell'Avv. Roberto Ferrone, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE E (C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Roma, Via Sabotino n.12, presso lo studio dell'Avv. Arcangela Campilongo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE E Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: revisione condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, provvedere per i motivi di cui al ricorso introduttivo, a modificare parzialmente la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Chieti n. 258/2023 pubblicata in data 11/05/2023, nella parte relativa alla statuizione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento pari ad €.700,00, da parte del sig. Parte_1
a favore del figlio e per l'effetto, disporre la revoca dell'assegno di Persona_1 mantenimento a favore del figlio corrisposto e versato dal Persona_1 ricorrente, in favore della sig. per il mantenimento del Controparte_1 figlio , a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di Persona_1 divorzio, per sopravvenuta indipendenza economica del figlio, il tutto a partire dalla data della domanda e, conseguentemente, condannare la parte resistente al pagamento degli onorari e spese di lite secondo il principio della soccombenza. Infine alla luce del comportamento tenuto dalla parte resistente, si chiede all'On.le Giudicante, come già nelle note di udienza del 23/12/2024, oltre alla suddetta condanna alle competenze professionali, anche la condanna e il risarcimento del danno ex art.96 cpc per avere la parte resistita in giudizio in mala fede o colpa grave, con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza
1. In via principale, rigettare integralmente la domanda proposta dal Sig. e, per l'effetto, confermare la misura Parte_1 dell'assegno di mantenimento di € 700,00 mensili in favore del figlio
[...]
, rilevando l'assenza dei presupposti per la revoca dell'obbligo di Per_1 contribuzione, alla luce delle condizioni economiche e lavorative attuali del figlio, come evidenziato nel presente giudizio.
2. In via subordinata, qualora si ritenga sussistente il diritto del Sig. alla revoca dell'assegno di mantenimento in Per_1 favore del figlio , disporre la rivalutazione dell'assegno divorzile a Persona_1 favore della Sig.ra adeguandolo alle mutate condizioni economiche delle CP_1 parti, tenendo conto: Della perdita della disponibilità dell'immobile oggetto della contestuale richiesta di sfratto promossa dal Sig. , che aggrava Per_1 ulteriormente la posizione patrimoniale della convenuta. Del beneficio economico derivante al Sig. dalla liberazione dell'immobile e dalla Per_1 cessazione del contributo per il figlio, che accentua lo squilibrio economico tra le parti.
3. Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari, con aggiunta degli accessori di legge, inclusi IVA e CPA, in favore della Sig.ra CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE Il sig. ha chiesto modificare parzialmente la sentenza di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Chieti n. 258/2023 laddove prevede il versamento del contributo di mantenimento in favore del figlio
, ormai economicamente indipendente. Ha precisato che il Persona_1 mantenimento viene versato direttamente alla ex moglie, ai tempi coabitante con il figlio. Ha aggiunto che , in data 15.12.2023, completava con successo Persona_1
l'iter concorsuale per accedere al Corpo della Guardia di ZA e, in attesa di ricevere la comunicazione ufficiale di assunzione, in data 19.04.2024, veniva assunto dalla Newlat con contratto a tempo determinato dal Parte_2
06/05/2024 al 31/08/2024, con mansioni di operaio addetto al confezionamento e/o produzione presso il pastificio Delverde di Fara San Martino (CH) a fronte di una retribuzione lorda mensile di € 1.682,94. Il 15.06.2024 il sig. entrava a far parte ufficialmente nel corpo Persona_1 della Guardia di ZA con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile per i primi 6 mesi, pari ad € 1.200,00 netti dalla data di arruolamento e fino al mese di dicembre 2024, in qualità di e successivamente, Persona_2 ottenuta la nomina a Finanziere Effettivo, con uno stipendio pari ad € 1.600,00 netti al mese, oltre alle possibili indennità aggiuntive legate al servizio. Lo stesso per i primi 4 anni di ferma, avrà diritto ai benefici derivanti dal c.d.
“accasermamento”, ovvero erogazione di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Costituitasi, la sig.ra ha eccepito, in primis, la situazione di disparità CP_1 economica nei confronti dell'ex marito, riuscendo a trovare unicamente impieghi saltuari e precari, svolgendo attività di donna delle pulizie e cameriera a giornata. Ancora, ha esposto che il ricorrente ha avviato anche altra procedura di sfratto con riferimento all'immobile concesso in comodato. Per quanto di interesse, ha dichiarato che, sebbene il figlio sia stato assunto presso la Guardia di ZA con contratto a tempo indeterminato, alla data della presentazione del ricorso egli risulta ancora in periodo di prova, fase lavorativa che non garantisce piena stabilità. Ha, altresì, dedotto che i benefici di accasermamento non sarebbero ancora effettivi e che il figlio è ancora convivente con la madre che lo sosterrebbe. Ha, dunque, chiesto, in caso di accoglimento della domanda e tenuto conto anche della pendenza del giudizio di sfratto, disposi la rivalutazione dell'assegno divorzile a suo favore. Ciò detto, osserva il Collegio che, dalla documentazione in atti ed in assenza di qualsivoglia prova contraria, neanche offerta, non possa non ritenersi che il sig.
abbia raggiunto l'indipendenza economica, essendo ormai Persona_1 assunto, a tempo indeterminato, presso la Guardia di ZA (si vedano l'attestato di appartenenza al Corpo, i cedolini stipendiali e la schermata NoiPa), fatto, comunque, non controverso. Di contro, almeno allo stato, non si può procedere ad una revisione dell'assegno di mantenimento a favore della resistente in quanto, a prescindere dalla sua rilevanza, non risulta, in primis, che la resistente abbia già subito lo sfratto (non è stato prodotto alcun documento relativo, come ad esempio il provvedimento di convalida). Ad ogni buon conto, la resistente non ha prodotto alcuna documentazione o, più in generale, elemento probatorio in ordine alla propria situazione reddituale. In conclusione, va accolta la domanda del ricorrente e rigettata quella della resistente. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Revoca il mantenimento stabilito nella sentenza del Tribunale di Chieti n. 258/2023 a carico del sig. (C.F.: Parte_1
e a favore del figlio dal giorno C.F._1 Persona_1 della domanda;
2) Condanna (C.F.: a Controparte_1 C.F._2 rifondere a (C.F.: le spese di lite Parte_1 C.F._1 che liquida in € 130,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 50%, CPA ed IVA come per legge;
3) Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. comma 3;
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 11.3.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI