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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 377/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. , e Parte_1 C.F._1
residente in [...];
E
, nato a [...] il [...] (cod. Parte_2
fisc. ), ed ivi residente a[...]
Bosco n.6, entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in atti, dall'Avv. Silvestro
Ferdinando De Simone, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia, alla via Regina Margherita n. 168, presso lo studio di quest'ultima;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
All'udienza del 26 giugno 2205, i ricorrenti a parziale modifica del ricorso rideterminavano in € 450,00 mensili l'importo dell'assegno posto a carico del quale contributo Parte_2
al mantenimento del figlio minore;
si riportavano quindi al contenuto del ricorso e chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi concordate, come modificate a verbale della predetta udienza.
Il P.M. in data 2 maggio 2025 aveva concluso per l'accoglimento del ricorso.
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 21.02.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Lettere in data 1.10.2014.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione era nato un sol figlio, LE (n. a Vico Equense il
19.01.2015), tuttora minorenne;
2. che gli stessi vivevano separati sin dal 27.01.2022 allorchè le parti con note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, confermavano al
Presidente del tribunale di Torre Annunziata la volontà di separarsi alle condizioni ivi riportate, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 218/2022 del 15.02.2022;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Comparse personalmente all'udienza del 24 giugno 2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare ed a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso, rideterminavano la misura dell'assegno posto a carico del quale contributo al mantenimento del Parte_2 figlio minore in € 450,00 ( apri all'importo già stabilito in sede di separazione, come maggiorato dalla rivalutazione istat frattanto maturata); ribadivano, quindi, la volontà di divorziare alle condizioni previste in ricorso, come modificate a verbale della predetta udienza. Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 2 maggio
2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il giudice delegato alla trattazione del procedimento, dato atto di quanto sopra, rimetteva la causa in decisione al collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dal
27.01.2022 allorchè le parti con note di trattazione scritta in sostituzione della predetta
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 udienza, confermavano al Presidente del tribunale di Torre Annunziata la volontà di separarsi alle condizioni ivi riportate, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 218/22 del 15.02.2022
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Da quanto emerge dal ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 24.06.2025, il è dipendente a tempo indeterminato della TMP srl come Parte_2 ausiliario del traffico, con un reddito annuo per l'anno 2023 pari ad e 20.720,98 ( pari ad una retribuzione mensile netta di circa 1.250,00), non è titolare di beni immobili ed è proprietario soltanto di un'auto Mini One, è gravato del pagamento di un canone mensile di € 500,00 per la locazione dell'immobile ove vive unitamente alla nuova compagna, nonché del rimborso di un finanziamento di € 180,00 che scadrà fra cinque anni e del pagamento di effetti cambiari per l'importo di € 120,00 mensili, mentre la allo Pt_1 stato è in cerca di occupazione e percepisce il reddito di inclusione per € 850,00 mensili oltre all'assegno unico per il minore di € 200,00, è gravata del pagamento di un canone mensile di € 500,00 per la locazione dell'immobile ove abita unitamente al figlio minore e non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati.
In ragione delle condizioni economico reddituali delle parti, così come sopra ricostruite, deve quindi ritenersi che gli accordi dalle stesse raggiunti in ordine all'entità dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore della figlia minore siano congrui ed adeguati.
Anche il regime del diritto di visita con il genitore non collocatario è pienamente rispondente all'interesse della figlia minore alla bigenitorialità.
Quanto alla reciproche posizioni economiche, le parti confermavano il versamento mensile di € 100,00 da parte del in favore della già previsto in sede Parte_2 Pt_1
di separazione, da intendersi a titolo di assegno divorzile. Per il resto, entrambi i coniugi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 davano atto di aver già regolato le reciproche pretese economiche e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 21.02.2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Lettere in data 1.10.2014 (atto n. 46,
[...] Parte_2
parte II, serie A, Uff.1, del registro degli atti di matrimonio del comune di
Pimonte dell'anno 2014);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n.
6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. il figlio minore LE resta affidato ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre;
4. la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia alla via Principe Amedeo Duca
D'Aosta 13, secondo piano, resta assegnata, unitamente al mobilio di arredo, alla sig.ra che la abiterà unitamente al figlio LE;
Parte_1
5. la stessa sig.ra provvederà a pagare, oltre al canone locativo, tutte le Pt_1
imposte, oneri condominiali e utenze a servizio della stessa abitazione, con la specifica che ove le utenze siano intestate al , l'assegnataria Parte_2
provvederà tempestivamente a sua cura e spese ad effettuare le relative volture;
6. il sig. verserà, a titolo di contribuzione per il mantenimento della moglie Parte_2
e del figlio, la somma mensile di € 550,00 ( cinquecentocinquanta/00) da imputarsi quanto ad € 450,00 per il figlio LE e quanto ad € 100,00 per ,la moglie . Tale somma sarà versata in maniera anticipata entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese ed è soggetta ad aggiornamento Istat annuale;
7. il sig. contribuirà, inoltre, per il 50% al pagamento di tutto quanto Parte_2
necessario per il figlio per spese scolastiche straordinarie, mediche non mutuabili, straordinarie di qualsiasi genere e comunque come previsto nel vigente protocollo d'intesa tra la Presidenza di codesto Tribunale ed il
, purchè previamente concordate fra i genitori;
Controparte_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 8. in ordine al diritto /dovere di visita i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi a settimana: il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 alle 20.00 e i fine settimana alternati anche con pernottamento dalle ore 10.00 del sabato mattina, ovvero dall'uscita da scuola dove LE sarà prelevato dallo stesso papà, sino alle ore 21.00 della domenica sera, lasciando comunque alla libera determinazione tra il padre e la mamma eventuali ulteriori e diverse pattuizioni aggiuntive al qui regolamentato diritto/dovere di visita settimanale;
9. il figlio starà in maniera alternata di anno in anno con il padre durante le festività natalizie dal 24/12 al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/01di ogni anno;
starà inoltre in maniera alternata di anno in anno a Pasqua con il padre. Il padre avrà con sé il figlio durante le vacanze estive per almeno 15 giorni, dall'1 luglio al 30 agosto, anche in maniera frazionata di n. 2 periodi di sette ed otto giorni, con obbligo di comunicare alla mamma entro il 30 maggio di ogni anno il periodo durante il quale terrà con sé LE;
10. dà atto che i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, prestano assenso anche per il rilascio di detti documenti per il figlio;
11. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Raffaella Cappiello) (dott. ssa Marianna Lopiano)
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 377/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. , e Parte_1 C.F._1
residente in [...];
E
, nato a [...] il [...] (cod. Parte_2
fisc. ), ed ivi residente a[...]
Bosco n.6, entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in atti, dall'Avv. Silvestro
Ferdinando De Simone, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia, alla via Regina Margherita n. 168, presso lo studio di quest'ultima;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
All'udienza del 26 giugno 2205, i ricorrenti a parziale modifica del ricorso rideterminavano in € 450,00 mensili l'importo dell'assegno posto a carico del quale contributo Parte_2
al mantenimento del figlio minore;
si riportavano quindi al contenuto del ricorso e chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi concordate, come modificate a verbale della predetta udienza.
Il P.M. in data 2 maggio 2025 aveva concluso per l'accoglimento del ricorso.
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 21.02.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Lettere in data 1.10.2014.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione era nato un sol figlio, LE (n. a Vico Equense il
19.01.2015), tuttora minorenne;
2. che gli stessi vivevano separati sin dal 27.01.2022 allorchè le parti con note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, confermavano al
Presidente del tribunale di Torre Annunziata la volontà di separarsi alle condizioni ivi riportate, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 218/2022 del 15.02.2022;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Comparse personalmente all'udienza del 24 giugno 2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare ed a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso, rideterminavano la misura dell'assegno posto a carico del quale contributo al mantenimento del Parte_2 figlio minore in € 450,00 ( apri all'importo già stabilito in sede di separazione, come maggiorato dalla rivalutazione istat frattanto maturata); ribadivano, quindi, la volontà di divorziare alle condizioni previste in ricorso, come modificate a verbale della predetta udienza. Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 2 maggio
2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il giudice delegato alla trattazione del procedimento, dato atto di quanto sopra, rimetteva la causa in decisione al collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dal
27.01.2022 allorchè le parti con note di trattazione scritta in sostituzione della predetta
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 udienza, confermavano al Presidente del tribunale di Torre Annunziata la volontà di separarsi alle condizioni ivi riportate, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 218/22 del 15.02.2022
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Da quanto emerge dal ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 24.06.2025, il è dipendente a tempo indeterminato della TMP srl come Parte_2 ausiliario del traffico, con un reddito annuo per l'anno 2023 pari ad e 20.720,98 ( pari ad una retribuzione mensile netta di circa 1.250,00), non è titolare di beni immobili ed è proprietario soltanto di un'auto Mini One, è gravato del pagamento di un canone mensile di € 500,00 per la locazione dell'immobile ove vive unitamente alla nuova compagna, nonché del rimborso di un finanziamento di € 180,00 che scadrà fra cinque anni e del pagamento di effetti cambiari per l'importo di € 120,00 mensili, mentre la allo Pt_1 stato è in cerca di occupazione e percepisce il reddito di inclusione per € 850,00 mensili oltre all'assegno unico per il minore di € 200,00, è gravata del pagamento di un canone mensile di € 500,00 per la locazione dell'immobile ove abita unitamente al figlio minore e non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati.
In ragione delle condizioni economico reddituali delle parti, così come sopra ricostruite, deve quindi ritenersi che gli accordi dalle stesse raggiunti in ordine all'entità dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore della figlia minore siano congrui ed adeguati.
Anche il regime del diritto di visita con il genitore non collocatario è pienamente rispondente all'interesse della figlia minore alla bigenitorialità.
Quanto alla reciproche posizioni economiche, le parti confermavano il versamento mensile di € 100,00 da parte del in favore della già previsto in sede Parte_2 Pt_1
di separazione, da intendersi a titolo di assegno divorzile. Per il resto, entrambi i coniugi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 davano atto di aver già regolato le reciproche pretese economiche e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 21.02.2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Lettere in data 1.10.2014 (atto n. 46,
[...] Parte_2
parte II, serie A, Uff.1, del registro degli atti di matrimonio del comune di
Pimonte dell'anno 2014);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n.
6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. il figlio minore LE resta affidato ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre;
4. la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia alla via Principe Amedeo Duca
D'Aosta 13, secondo piano, resta assegnata, unitamente al mobilio di arredo, alla sig.ra che la abiterà unitamente al figlio LE;
Parte_1
5. la stessa sig.ra provvederà a pagare, oltre al canone locativo, tutte le Pt_1
imposte, oneri condominiali e utenze a servizio della stessa abitazione, con la specifica che ove le utenze siano intestate al , l'assegnataria Parte_2
provvederà tempestivamente a sua cura e spese ad effettuare le relative volture;
6. il sig. verserà, a titolo di contribuzione per il mantenimento della moglie Parte_2
e del figlio, la somma mensile di € 550,00 ( cinquecentocinquanta/00) da imputarsi quanto ad € 450,00 per il figlio LE e quanto ad € 100,00 per ,la moglie . Tale somma sarà versata in maniera anticipata entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese ed è soggetta ad aggiornamento Istat annuale;
7. il sig. contribuirà, inoltre, per il 50% al pagamento di tutto quanto Parte_2
necessario per il figlio per spese scolastiche straordinarie, mediche non mutuabili, straordinarie di qualsiasi genere e comunque come previsto nel vigente protocollo d'intesa tra la Presidenza di codesto Tribunale ed il
, purchè previamente concordate fra i genitori;
Controparte_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 8. in ordine al diritto /dovere di visita i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi a settimana: il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 alle 20.00 e i fine settimana alternati anche con pernottamento dalle ore 10.00 del sabato mattina, ovvero dall'uscita da scuola dove LE sarà prelevato dallo stesso papà, sino alle ore 21.00 della domenica sera, lasciando comunque alla libera determinazione tra il padre e la mamma eventuali ulteriori e diverse pattuizioni aggiuntive al qui regolamentato diritto/dovere di visita settimanale;
9. il figlio starà in maniera alternata di anno in anno con il padre durante le festività natalizie dal 24/12 al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/01di ogni anno;
starà inoltre in maniera alternata di anno in anno a Pasqua con il padre. Il padre avrà con sé il figlio durante le vacanze estive per almeno 15 giorni, dall'1 luglio al 30 agosto, anche in maniera frazionata di n. 2 periodi di sette ed otto giorni, con obbligo di comunicare alla mamma entro il 30 maggio di ogni anno il periodo durante il quale terrà con sé LE;
10. dà atto che i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, prestano assenso anche per il rilascio di detti documenti per il figlio;
11. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Raffaella Cappiello) (dott. ssa Marianna Lopiano)
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5