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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/10/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1081/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TODINI ASSUNTA, elettivamente domiciliata in VIA VALERI 5 PADOVA, presso il difensore, avv. TODINI ASSUNTA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MONTANARI FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA U.
FOSCOLO 16 35131 PADOVA presso lo studio dell'avv. DALLA COSTA ELIANA
CONVENUTO con l'intervento di
AVV. quale curatore speciale dei figli minori CP_2 Per_1
E
[...] Per_2
e del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
pagina 1 di 11 1) Tenuto conto del perdurante contegno omissivo e inadempiente del resistente con relativo pregiudizio/pericolo di pregiudizio per i figli minori, dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al resistente ex artt. 330 c.c..
2) Accertata allo stato la sussistenza dei presupposti di cui all'art.333 c.c., confermarsi la sospensione/limitazione della responsabilità genitoriale del sig. e per l'effetto Controparte_1 Per_ affidare i figli minori e in via super esclusiva alla madre, sig.ra Per_2 Parte_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art.337 quater comma 3 c.c., ivi comprese quelle relative a salute, istruzione, educazione, residenza, rilascio di documenti anche validi per l'espatrio dei minori. Per_
3) Confermarsi il collocamento e residenza dei figli e resso l'abitazione della madre. Per_2
4) Quanto alle visite padre – figli confermarsi la sospensione delle stesse la cui ripresa potrà avvenire solo nel caso in cui il sig. dovesse attivarsi con il Servizio aderendo al percorso di CP_1 valutazione sulle capacità genitoriali e, per quanto riguarda le condizioni di salute, al percorso presso il
Serd e, comunque, solo a seguito di esito positivo di tali interventi.
5) Tenuto conto delle rispettive capacità economiche-patrimoniali dei genitori, confermarsi a carico del sig. il contributo per il mantenimento dei figli minori, nella misura mensile di € Controparte_1
400,00 (euro 200.00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie, così come indicate dal Protocollo in essere avanti l'intestato Tribunale che saranno suddivise al 50% tra i genitori.
6) L'assegno IC verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra . Pt_1
7) Con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
Ogni contraria domanda, istanza e deduzione disattesa, voglia il Tribunale: respingere la domanda di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale del sig. CP_1 Per_ rispetto ai figli e Per_2 respingere la richiesta di affidamento esclusivo o super esclusivo in capo alla sig.ra Parte_1 Per_ collocare i minori e resso la madre Per_2 Parte_1 stabilire che, in una fase iniziale, venga stabilito, anche per il tramite dei Servizi Sociali competenti, un calendario di visite, in forma protetta o semi protetta, da parte del sig. con i figli minori, al CP_1 fine di verificare la serenità e la tranquillità dei figli, per poi prevedere che il sig. Controparte_1 possa vedere e tenere con sé, anche presso la propria abitazione, i figli a fine settimana alternati, con riconsegna presso l'abitazione materna entro le ore 21.00 della domenica sera, oltre ad una settimana durante le festività natalizie, tre giorni durante le festività pasquali e due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive;
disporre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Pt_1 la somma mensile di € 200,00 (100,00 € per ciascun figlio) rivalutato annualmente in base all'indice
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pagina 2 di 11 Nulla questio per quanto riguarda il percepimento dell'AS IC in via esclusiva in favore della sig.ra Parte_1
Spese refuse, come per legge
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE:
D Nel merito
- valutare se disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sui Controparte_1 Per_ figli minori e o, in alternativa, confermare l'affido super esclusivo dei minori Persona_3 alla sig.ra attribuendo ai sensi dell'art.337 quater III co c.c. a quest'ultima l'esercizio Parte_1 in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di maggiore interesse per i figli, ivi comprese quelle attinenti la salute, la residenza, l'istruzione, l'educazione, il rilascio/rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento di identità dei minori valido per l'espatrio; Per_
- confermare il collocamento dei figli e resso la madre;
Per_2
- confermare la sospensione dei rapporti tra il padre e i figli minori e stabilire che tali rapporti possano riprendere solo qualora il sig. si attivi per richiederlo e si sottoponga ad un preliminare CP_1 percorso di valutazione sia delle proprie capacità genitoriali presso il Servizio Sociale e il Servizio
Specialistico competenti, che delle proprie condizioni di salute presso il SERD, nonché collabori proficuamente con il progetto individuato dai Servizi, anche indicando con chiarezza le proprie condizioni di vita. Dare incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare, qualora tali percorsi dessero esito positivo, nell'esclusivo interesse dei minori i rapporti tra questi ultimi e il padre, almeno inizialmente in forma protetta, attribuendo inoltre al Servizio facoltà di modificarne la relativa regolamentazione (circa modalità di protezione, frequenza, durata) e di sospenderli qualora risultassero disturbanti per i figli;
- confermarsi che l'AS IC sia percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
- confermarsi la condanna del sig. a versare, quale contributo mensile nel mantenimento dei CP_1 figli, l'importo complessivo pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra - importo rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat - oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli come previsto dall'apposito Protocollo del Tribunale di Padova.
Con richiesta di liquidazione delle competenze del sottoscritto curatore speciale a carico dello Stato in funzione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato stesso, con riserva di depositare apposita istanza di liquidazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 29.2.2024 per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con allegazioni di violenza ex 473-bis 40 c.p.c. e con pagina 3 di 11 richiesta di ordine di protezione inaudita altera parte, adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dal 21 Controparte_1 gennaio 2021 al 15 settembre 2023, dalla quale erano nati i figli (il 3 Persona_1 gennaio 2022) e (il 25 febbraio 2023); Persona_3 che la famiglia aveva abitato in una casa popolare a Forlì fino a quando essa, nel mese di settembre 2023, si era trasferita con i figli presso i propri genitori, nel comune di Ponte San Nicolò (PD) in ragione dei comportamenti controllanti, aggressivi e violenti posti in essere dal per i quali era stata contestualmente CP_1 presentata una denuncia-querela ai Carabinieri di Forlì; che vi erano pertanto i presupposti per l'emissione di un ordine di protezione inaudita altera parte, consistente nel divieto di avvicinamento del resistente ad essa ricorrente, ai figli minori e ai propri genitori.
Nel merito, la ricorrente chiedeva che fosse disposto l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse, che fossero disposti la residenza e il collocamento dei minori presso di lei e che il padre potesse vedere i figli con modalità protette;
chiedeva altresì che fosse dichiarata la decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale per il resistente e che fosse posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un contributo di mantenimento per i minori non inferiore ad €.300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie e che le fosse attribuito il diritto alla percezione in via esclusiva dell'assegno unico per i figli.
2. Con decreto del 7.3.2024 il Giudice, rilevato che non sussistevano i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare inaudita altera parte, atteso che non risultavano all'attualità contatti tra le parti, e ritenendo necessario instaurare il contraddittorio, fissava udienza per la discussione della sola istanza ex art. 473-bis 69
c.p.c..
Col medesimo provvedimento, il Giudice disponeva che i Servizi Sociali di Forlì trasmettessero le relazioni disponibili sul nucleo familiare e chiedeva al Pubblico
Ministero presso la Procura della Repubblica di Forlì e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle pagina 4 di 11 violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto, riservandosi all'esito la fissazione dell'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c.
3. In data 20.3.2024 si costituiva il convenuto, , contestando Controparte_1 le allegazioni di parte ricorrente e negando ogni addebito circa le asserite condotte controllanti o comunque violente o aggressive, allegando l'avvenuta richiesta di archiviazione nel procedimento penale RGNR n. 3914/2023, avviato a suo carico a seguito di denuncia-querela della ricorrente e chiedeva il rigetto della richiesta della misura cautelare, il rigetto della domanda di decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale nonchè il rigetto della domanda di affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Il resistente si associava invece alle altre domande della ricorrente, e in particolare a quelle volte ad ottenere il collocamento dei minori presso la madre, la percezione in via esclusiva dell'A.U. e la corresponsione di un contributo di mantenimento a favore dei figli minori nella misura di €.300,00 mensili (150,00 € per ciascun figlio) rivalutato annualmente in base all'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
4. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 21.3.2024, con provvedimento in data 28.3.2024 il Giudice, rigettava la richiesta della misura di divieto di avvicinamento e incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di verificare lo stato di benessere dei minori, le capacità genitoriali delle parti, ed in particolare del padre (anche attraverso informazioni presso il SerD di riferimento o altre strutture, per verificare eventuali dipendenze da stupefacenti), di fornire ogni utile indicazione in merito alle migliori condizioni di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario, nonché di organizzare incontri protetti padre - figli secondo il calendario che verrà predisposto dagli stessi operatori (con facoltà di sospenderli ove disturbanti per i minori) riferendo al Tribunale con relazione scritta entro il 30.09.2024. Con lo stesso provvedimento il Giudice disponeva che il padre potesse vedere i figli tramite videochiamata almeno tre volte alla settimana nelle giornate concordate dalle parti (in mancanza di accordo: mercoledì, venerdì e domenica in orario compreso tra le 18,30 e le 19,30), disponeva che il resistente versasse, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €.300,00 (euro 150 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indici
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il pagina 5 di 11 Protocollo del Tribunale di Padova;
disponeva altresì che l'assegno unico venisse percepito per intero dalla sola madre.
Con separato decreto in data 28.3.2024, il Giudice fissava l'udienza di prima comparizione delle parti e nominava Curatore speciale dei due minori l'Avv. CP_2
[...]
5. In data 11.9.2024 il Curatore speciale, avv. si costituiva in giudizio CP_2 con comparsa, nella quale riferiva dei contatti avuti con i Servizi Sociali e con gli stessi minori all'interno dell'ambiente familiare e dell'attuale e formulava le proprie conclusioni anche in merito al mantenimento dei minori.
Le parti depositavano memorie ai sensi dell'art.473-bis 17 c.p.c..
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 11.10.2024, con ordinanza ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. in data 14.10.2024, il Giudice, letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 ottobre 2024, così adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“
1. affida i minori e in via super-esclusiva alla madre Per_2 Persona_1 [...]
attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità Pt_1 genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'articolo 337 quater co. 3 c.c. ivi comprese quelle relative a salute, istruzione, educazione, residenza, rilascio di documenti anche validi per l'espatrio dei minori;
2. colloca i minori presso l'abitazione materna;
Per_2 Persona_1
3. sospende il diritto di visita paterno, la cui ripresa potrà avvenire solo all'esito della positiva valutazione delle capacità genitoriali del cui provvederà il CP_1
Servizio sociale competente per territorio, qualora il dovesse manifestare la CP_1 propria disponibilità e attivarsi in tal senso entro la data della prossima udienza;
4. dispone l'aumento, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente ordinanza, del contributo dovuto da a Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli minori a euro 400 mensili (Euro 200 per Per_2 Per_1 ciascun figlio) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova”.
Col medesimo provvedimento, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione al Collegio.
All'udienza del 10.7.2025 la causa veniva rimessa in decisione. pagina 6 di 11 ***
Osserva il Tribunale che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di non può trovare accoglimento, in quanto deve escludersi che il Controparte_1 resistente abbia violato o trascurato i doveri ovvero abusato dei poteri concessigli in virtù della responsabilità genitoriale, causando un pregiudizio (o un serio pericolo in tal senso) ai due figli minori.
Invero va premesso che la Suprema Corte ha affermato che “la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (cfr. Cass.16/9/2024, n.24708). La stessa Corte ha in particolare precisato che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce 'l'extrema ratio', ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare
l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine
(Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n.29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145)”.
Nel caso concreto il padre ha manifestato una indubbia, grave fragilità, correlata alla dipendenza da sostanze stupefacenti, che ha certamente influito nella produzione della conflittualità, cui è seguita la separazione della coppia genitoriale, ma non risulta accertato che abbia posto in essere comportamenti violenti e aggressivi, di gravità tale da avere ripercussioni permanenti sui figli.
In particolare dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò, in data 27.9.2024, risulta che, pur essendo stato riferito dalla madre che il figlio maggiore, manifesta una notevole sensibilità all'atteggiamento della figure Per_1 maschili, manifestando reazioni emotive non proporzionali, ad esempio ai rimproveri del nonno materno, atteggiamento asseritamente determinato dall'aver il bambino assistito ad eccessi di rabbia e discontrollo dal padre, durante la convivenza del pagina 7 di 11 nucleo familiare, entrambi i figli sono risultati dall'indagine del Servizio avere uno
“sviluppo sereno e adeguato alla loro età” e si sono inseriti senza difficoltà nel nido che hanno frequentato o frequentano.
Va dato atto che, a seguito dell'allontanamento della madre dalla casa familiare di
Forlì, con i minori, a causa dei gravi contrasti insorti - anche per la grave condizione di disagio e indigenza nella quale il nucleo conviveva, con la madre del con CP_1 problemi di alcolismo, in un appartamento di 50 mq. che per un certo periodo ospitava anche altra persona e tre cani - e della necessità, in tale contesto, di una verifica da parte del Servizio Sociale delle condizioni più idonee di affidamento dei minori, che il padre, dopo aver manifestato la disponibilità ad organizzarsi con permessi dal lavoro per effettuare i colloqui necessari presso il Servizio, in funzione dello svolgimento di incontri protetti con i figli e dopo aver condiviso la necessità di Part intraprendere un percorso di monitoraggio e cura presso il D, non ha poi dato seguito a tale proposito. Egli, infatti, si è presentato ad un solo colloquio fissato dal Part Consultorio Familiare, nel corso del quale ha riferito di non essersi recato al D, asseritamente a causa degli impegni lavorativi e di non voler parlare di sé, della propria storia personale e della relazione con la ricorrente, con ciò sottraendosi alla collaborazione, necessaria per valorizzare l'intervento del Servizio nell'interesse dei figli minori.
Lo stesso ha poi tenuto un comportamento contraddittorio e immaturo, se si considera che all'udienza del 21.3.2024 ha affermato: “Per i miei figli verrei anche a piedi a
Padova”, mentre nei successivi atti, e in particolare nella memoria ex art.473-bis 17, co. 2 c.p.c. ha affermato di avere libero solo il fine settimana e di non poter affrontare economicamente tutti i sabati un viaggio per vedere i figli, per poche ore. Tale incoerenza ha trovato ulteriore conferma nella unilaterale cessazione delle videochiamate del padre ai figli minori: all'iniziale manifestazione della doglianza dovuta all'eccessivamente limitata durata di tali contatti (espressa dal sia in CP_1 atti, sia in sede di colloquio coi Servizi sociali), è seguita un'inspiegabile interruzione, a partire dal mese di luglio 2024, delle videochiamate.
La condotta altalenante del resistente viene ad evidenziarsi ulteriormente con riferimento al percorso indicato dal Giudice delegato nel corso del presente procedimento: a fronte della sospensione del diritto di visita paterno, la cui ripresa veniva condizionata all'esito della positiva valutazione delle capacità genitoriali da pagina 8 di 11 parte del Servizio Sociale, non è seguita alcuna, seria iniziativa e/o proattiva manifestazione di assenso, il che è indice di uno scarso interesse del a CP_1 recuperare i rapporti con i minori e a svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale.
Infine, va dato conto del fatto che il sarebbe stato coinvolto in un episodio CP_1 di tentato omicidio, occorso nel giugno 2025, nel contesto di un violento litigio per debiti di droga, in dipendenza del quale lo stesso si troverebbe, allo stato, agli arresti domiciliari. La circostanza risulta allegata da parte ricorrente in comparsa conclusionale di replica, e non è stata puntualmente contestata da parte resistente, la quale si è limitata a evidenziare che sono in corso delle indagini e che alcuna prova potrebbe dirsi allo stato raggiunta in merito a una propria responsabilità penale. Si tratta, tuttavia, di un evento che non appare necessario accertare più compiutamente
(e pertanto la causa non va rimessa in istruttoria) poichè, a prescindere dall'effettiva responsabilità del e dalla natura del fatto-reato, esso confermerebbe che il CP_1 resistente è ancora invischiato in gravi problematiche di dipendenza da stupefacenti e certamente non interessato, nè capace in questo frangente, di prendersi cura dei figli e di condividere decisioni e scelte che li riguardino.
Per contro la madre dei minori è risultata adeguata nel ruolo materno di accudimento e protezione dei figli. Essa ha dimostrato piena collaborazione con il Servizio Sociale
e, pur supportata dai suoi genitori, si è dimostrata attenta alle esigenze dei minori e capace di prendersi cura dei figli, sia direttamente, sia investendo sulla propria persona, seguendo un percorso di sostegno psicologico e attivandosi nella ricerca e nel reperimento di un impiego adeguato al suo percorso di studi universitari e alla qualificazione professionale.
La ricorrente, come segnalato dal Servizio e riconosciuto dal Curatore dei minori, ha dato prova di aver contribuito a creare un ambiente sano ed equilibrato per i figli, anche grazie al sostegno dei genitori conviventi, per cui, come già ricordato, i bambini risultano avere uno sviluppo sereno e adeguato alla loro età, sembrano aver trovato una loro stabilità e anche a scuola sono visti sereni, sia con la mamma, che con i nonni materni, che li portano e li vengono a riprendere.
In tale contesto vi sono i presupposti per disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori, e alla madre, presso la quale vanno collocati, Persona_1 Persona_3
pagina 9 di 11 con facoltà della stessa di prendere decisioni in piena autonomia con riferimento alle scelte di maggiore interesse per i figli.
Quanto al diritto di visita del padre ai figli, va confermata la sospensione, già disposta in via provvisoria con ordinanza in data 14.10.2024, con possibilità di ripresa dei contatti padre-figli solo all'esito della positiva valutazione delle capacità genitoriali del che dovrà attivarsi presso il Servizio Sociale competente per territorio. CP_1
*
Quanto al contributo economico dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, va osservato che, in considerazione della totale assenza di contribuzione diretta, nel contesto sopra riportato, e della capacità lavorativa del padre, che comunque è idoneo a svolgere lavoro proficuo, deve essere confermato l'importo di €.400,00 mensili, peraltro conforme alla corrispondente offerta del resistente di cui alla memoria
30.9.2024, con decorrenza da novembre 2024 e quindi con rivalutazione ISTAT a decorrere da novembre 2025.
L'assegno periodico dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico, annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova.
Va confermata altresì l'attribuzione in via esclusiva alla madre dell'AS IC per i figli.
***
In considerazione della natura del procedimento e della parziale, reciproca soccombenza, le spese vanno interamente compensate fra le parti ricorrente e resistente.
Le spese del Curatore speciale vanno invece poste in via definitiva a carico delle parti, per metà ciascuna, atteso il comune interesse alla tutela dei minori, a fronte della controversia sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e vanno liquidate come da dispositivo, nella misura intera, pur essendo il curatore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a favore del quale ultimo va disposto il pagamento, ex art.133 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 10 di 11 rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di
[...]
nei confronti dei figli, e CP_1 Persona_1 Per_2 affida i figli, e in via esclusiva alla madre, Persona_1 Per_2 Parte_1 presso la quale sono collocati, con facoltà della stessa di adottare da sola anche le decisioni di maggior importanza relative ai figli (in particolare salute, educazione, istruzione, attività extrascolastiche, fissazione della residenza abituale, rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio); dispone la sospensione del diritto di visita del padre, , che potrà Controparte_1 riprendere alle condizioni di cui in motivazione;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma di €.400,00 (€.200,00 per ciascuno), con Persona_1 Persona_3 rivalutazione annuale in base agli indici Istat del costo della vita a decorrere da novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al protocollo adottato dal Tribunale di Padova;
dispone che l'AS IC sia erogato interamente alla madre, Parte_1 compensa interamente le spese del procedimento nei rapporti fra ricorrente e resistente;
condanna e al pagamento, nella misura del 50% Controparte_1 Parte_1 ciascuno, delle spese del Curatore speciale dei minori, che liquida per l'intero in
€.1.500,00 per la fase di studio, €.650,00 per la fase introduttiva, €.905,00 per la fase istruttoria ed €.2.000,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA, con pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art.133 DPR
115/02.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 23.9.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1081/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TODINI ASSUNTA, elettivamente domiciliata in VIA VALERI 5 PADOVA, presso il difensore, avv. TODINI ASSUNTA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MONTANARI FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA U.
FOSCOLO 16 35131 PADOVA presso lo studio dell'avv. DALLA COSTA ELIANA
CONVENUTO con l'intervento di
AVV. quale curatore speciale dei figli minori CP_2 Per_1
E
[...] Per_2
e del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
pagina 1 di 11 1) Tenuto conto del perdurante contegno omissivo e inadempiente del resistente con relativo pregiudizio/pericolo di pregiudizio per i figli minori, dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al resistente ex artt. 330 c.c..
2) Accertata allo stato la sussistenza dei presupposti di cui all'art.333 c.c., confermarsi la sospensione/limitazione della responsabilità genitoriale del sig. e per l'effetto Controparte_1 Per_ affidare i figli minori e in via super esclusiva alla madre, sig.ra Per_2 Parte_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art.337 quater comma 3 c.c., ivi comprese quelle relative a salute, istruzione, educazione, residenza, rilascio di documenti anche validi per l'espatrio dei minori. Per_
3) Confermarsi il collocamento e residenza dei figli e resso l'abitazione della madre. Per_2
4) Quanto alle visite padre – figli confermarsi la sospensione delle stesse la cui ripresa potrà avvenire solo nel caso in cui il sig. dovesse attivarsi con il Servizio aderendo al percorso di CP_1 valutazione sulle capacità genitoriali e, per quanto riguarda le condizioni di salute, al percorso presso il
Serd e, comunque, solo a seguito di esito positivo di tali interventi.
5) Tenuto conto delle rispettive capacità economiche-patrimoniali dei genitori, confermarsi a carico del sig. il contributo per il mantenimento dei figli minori, nella misura mensile di € Controparte_1
400,00 (euro 200.00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie, così come indicate dal Protocollo in essere avanti l'intestato Tribunale che saranno suddivise al 50% tra i genitori.
6) L'assegno IC verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra . Pt_1
7) Con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
Ogni contraria domanda, istanza e deduzione disattesa, voglia il Tribunale: respingere la domanda di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale del sig. CP_1 Per_ rispetto ai figli e Per_2 respingere la richiesta di affidamento esclusivo o super esclusivo in capo alla sig.ra Parte_1 Per_ collocare i minori e resso la madre Per_2 Parte_1 stabilire che, in una fase iniziale, venga stabilito, anche per il tramite dei Servizi Sociali competenti, un calendario di visite, in forma protetta o semi protetta, da parte del sig. con i figli minori, al CP_1 fine di verificare la serenità e la tranquillità dei figli, per poi prevedere che il sig. Controparte_1 possa vedere e tenere con sé, anche presso la propria abitazione, i figli a fine settimana alternati, con riconsegna presso l'abitazione materna entro le ore 21.00 della domenica sera, oltre ad una settimana durante le festività natalizie, tre giorni durante le festività pasquali e due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive;
disporre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Pt_1 la somma mensile di € 200,00 (100,00 € per ciascun figlio) rivalutato annualmente in base all'indice
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pagina 2 di 11 Nulla questio per quanto riguarda il percepimento dell'AS IC in via esclusiva in favore della sig.ra Parte_1
Spese refuse, come per legge
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE:
D Nel merito
- valutare se disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sui Controparte_1 Per_ figli minori e o, in alternativa, confermare l'affido super esclusivo dei minori Persona_3 alla sig.ra attribuendo ai sensi dell'art.337 quater III co c.c. a quest'ultima l'esercizio Parte_1 in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di maggiore interesse per i figli, ivi comprese quelle attinenti la salute, la residenza, l'istruzione, l'educazione, il rilascio/rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento di identità dei minori valido per l'espatrio; Per_
- confermare il collocamento dei figli e resso la madre;
Per_2
- confermare la sospensione dei rapporti tra il padre e i figli minori e stabilire che tali rapporti possano riprendere solo qualora il sig. si attivi per richiederlo e si sottoponga ad un preliminare CP_1 percorso di valutazione sia delle proprie capacità genitoriali presso il Servizio Sociale e il Servizio
Specialistico competenti, che delle proprie condizioni di salute presso il SERD, nonché collabori proficuamente con il progetto individuato dai Servizi, anche indicando con chiarezza le proprie condizioni di vita. Dare incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare, qualora tali percorsi dessero esito positivo, nell'esclusivo interesse dei minori i rapporti tra questi ultimi e il padre, almeno inizialmente in forma protetta, attribuendo inoltre al Servizio facoltà di modificarne la relativa regolamentazione (circa modalità di protezione, frequenza, durata) e di sospenderli qualora risultassero disturbanti per i figli;
- confermarsi che l'AS IC sia percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
- confermarsi la condanna del sig. a versare, quale contributo mensile nel mantenimento dei CP_1 figli, l'importo complessivo pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra - importo rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat - oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli come previsto dall'apposito Protocollo del Tribunale di Padova.
Con richiesta di liquidazione delle competenze del sottoscritto curatore speciale a carico dello Stato in funzione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato stesso, con riserva di depositare apposita istanza di liquidazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 29.2.2024 per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con allegazioni di violenza ex 473-bis 40 c.p.c. e con pagina 3 di 11 richiesta di ordine di protezione inaudita altera parte, adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dal 21 Controparte_1 gennaio 2021 al 15 settembre 2023, dalla quale erano nati i figli (il 3 Persona_1 gennaio 2022) e (il 25 febbraio 2023); Persona_3 che la famiglia aveva abitato in una casa popolare a Forlì fino a quando essa, nel mese di settembre 2023, si era trasferita con i figli presso i propri genitori, nel comune di Ponte San Nicolò (PD) in ragione dei comportamenti controllanti, aggressivi e violenti posti in essere dal per i quali era stata contestualmente CP_1 presentata una denuncia-querela ai Carabinieri di Forlì; che vi erano pertanto i presupposti per l'emissione di un ordine di protezione inaudita altera parte, consistente nel divieto di avvicinamento del resistente ad essa ricorrente, ai figli minori e ai propri genitori.
Nel merito, la ricorrente chiedeva che fosse disposto l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse, che fossero disposti la residenza e il collocamento dei minori presso di lei e che il padre potesse vedere i figli con modalità protette;
chiedeva altresì che fosse dichiarata la decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale per il resistente e che fosse posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un contributo di mantenimento per i minori non inferiore ad €.300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie e che le fosse attribuito il diritto alla percezione in via esclusiva dell'assegno unico per i figli.
2. Con decreto del 7.3.2024 il Giudice, rilevato che non sussistevano i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare inaudita altera parte, atteso che non risultavano all'attualità contatti tra le parti, e ritenendo necessario instaurare il contraddittorio, fissava udienza per la discussione della sola istanza ex art. 473-bis 69
c.p.c..
Col medesimo provvedimento, il Giudice disponeva che i Servizi Sociali di Forlì trasmettessero le relazioni disponibili sul nucleo familiare e chiedeva al Pubblico
Ministero presso la Procura della Repubblica di Forlì e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle pagina 4 di 11 violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto, riservandosi all'esito la fissazione dell'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c.
3. In data 20.3.2024 si costituiva il convenuto, , contestando Controparte_1 le allegazioni di parte ricorrente e negando ogni addebito circa le asserite condotte controllanti o comunque violente o aggressive, allegando l'avvenuta richiesta di archiviazione nel procedimento penale RGNR n. 3914/2023, avviato a suo carico a seguito di denuncia-querela della ricorrente e chiedeva il rigetto della richiesta della misura cautelare, il rigetto della domanda di decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale nonchè il rigetto della domanda di affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Il resistente si associava invece alle altre domande della ricorrente, e in particolare a quelle volte ad ottenere il collocamento dei minori presso la madre, la percezione in via esclusiva dell'A.U. e la corresponsione di un contributo di mantenimento a favore dei figli minori nella misura di €.300,00 mensili (150,00 € per ciascun figlio) rivalutato annualmente in base all'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
4. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 21.3.2024, con provvedimento in data 28.3.2024 il Giudice, rigettava la richiesta della misura di divieto di avvicinamento e incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di verificare lo stato di benessere dei minori, le capacità genitoriali delle parti, ed in particolare del padre (anche attraverso informazioni presso il SerD di riferimento o altre strutture, per verificare eventuali dipendenze da stupefacenti), di fornire ogni utile indicazione in merito alle migliori condizioni di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario, nonché di organizzare incontri protetti padre - figli secondo il calendario che verrà predisposto dagli stessi operatori (con facoltà di sospenderli ove disturbanti per i minori) riferendo al Tribunale con relazione scritta entro il 30.09.2024. Con lo stesso provvedimento il Giudice disponeva che il padre potesse vedere i figli tramite videochiamata almeno tre volte alla settimana nelle giornate concordate dalle parti (in mancanza di accordo: mercoledì, venerdì e domenica in orario compreso tra le 18,30 e le 19,30), disponeva che il resistente versasse, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €.300,00 (euro 150 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indici
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il pagina 5 di 11 Protocollo del Tribunale di Padova;
disponeva altresì che l'assegno unico venisse percepito per intero dalla sola madre.
Con separato decreto in data 28.3.2024, il Giudice fissava l'udienza di prima comparizione delle parti e nominava Curatore speciale dei due minori l'Avv. CP_2
[...]
5. In data 11.9.2024 il Curatore speciale, avv. si costituiva in giudizio CP_2 con comparsa, nella quale riferiva dei contatti avuti con i Servizi Sociali e con gli stessi minori all'interno dell'ambiente familiare e dell'attuale e formulava le proprie conclusioni anche in merito al mantenimento dei minori.
Le parti depositavano memorie ai sensi dell'art.473-bis 17 c.p.c..
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 11.10.2024, con ordinanza ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. in data 14.10.2024, il Giudice, letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 ottobre 2024, così adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“
1. affida i minori e in via super-esclusiva alla madre Per_2 Persona_1 [...]
attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità Pt_1 genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'articolo 337 quater co. 3 c.c. ivi comprese quelle relative a salute, istruzione, educazione, residenza, rilascio di documenti anche validi per l'espatrio dei minori;
2. colloca i minori presso l'abitazione materna;
Per_2 Persona_1
3. sospende il diritto di visita paterno, la cui ripresa potrà avvenire solo all'esito della positiva valutazione delle capacità genitoriali del cui provvederà il CP_1
Servizio sociale competente per territorio, qualora il dovesse manifestare la CP_1 propria disponibilità e attivarsi in tal senso entro la data della prossima udienza;
4. dispone l'aumento, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente ordinanza, del contributo dovuto da a Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli minori a euro 400 mensili (Euro 200 per Per_2 Per_1 ciascun figlio) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova”.
Col medesimo provvedimento, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione al Collegio.
All'udienza del 10.7.2025 la causa veniva rimessa in decisione. pagina 6 di 11 ***
Osserva il Tribunale che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di non può trovare accoglimento, in quanto deve escludersi che il Controparte_1 resistente abbia violato o trascurato i doveri ovvero abusato dei poteri concessigli in virtù della responsabilità genitoriale, causando un pregiudizio (o un serio pericolo in tal senso) ai due figli minori.
Invero va premesso che la Suprema Corte ha affermato che “la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (cfr. Cass.16/9/2024, n.24708). La stessa Corte ha in particolare precisato che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce 'l'extrema ratio', ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare
l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine
(Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n.29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145)”.
Nel caso concreto il padre ha manifestato una indubbia, grave fragilità, correlata alla dipendenza da sostanze stupefacenti, che ha certamente influito nella produzione della conflittualità, cui è seguita la separazione della coppia genitoriale, ma non risulta accertato che abbia posto in essere comportamenti violenti e aggressivi, di gravità tale da avere ripercussioni permanenti sui figli.
In particolare dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò, in data 27.9.2024, risulta che, pur essendo stato riferito dalla madre che il figlio maggiore, manifesta una notevole sensibilità all'atteggiamento della figure Per_1 maschili, manifestando reazioni emotive non proporzionali, ad esempio ai rimproveri del nonno materno, atteggiamento asseritamente determinato dall'aver il bambino assistito ad eccessi di rabbia e discontrollo dal padre, durante la convivenza del pagina 7 di 11 nucleo familiare, entrambi i figli sono risultati dall'indagine del Servizio avere uno
“sviluppo sereno e adeguato alla loro età” e si sono inseriti senza difficoltà nel nido che hanno frequentato o frequentano.
Va dato atto che, a seguito dell'allontanamento della madre dalla casa familiare di
Forlì, con i minori, a causa dei gravi contrasti insorti - anche per la grave condizione di disagio e indigenza nella quale il nucleo conviveva, con la madre del con CP_1 problemi di alcolismo, in un appartamento di 50 mq. che per un certo periodo ospitava anche altra persona e tre cani - e della necessità, in tale contesto, di una verifica da parte del Servizio Sociale delle condizioni più idonee di affidamento dei minori, che il padre, dopo aver manifestato la disponibilità ad organizzarsi con permessi dal lavoro per effettuare i colloqui necessari presso il Servizio, in funzione dello svolgimento di incontri protetti con i figli e dopo aver condiviso la necessità di Part intraprendere un percorso di monitoraggio e cura presso il D, non ha poi dato seguito a tale proposito. Egli, infatti, si è presentato ad un solo colloquio fissato dal Part Consultorio Familiare, nel corso del quale ha riferito di non essersi recato al D, asseritamente a causa degli impegni lavorativi e di non voler parlare di sé, della propria storia personale e della relazione con la ricorrente, con ciò sottraendosi alla collaborazione, necessaria per valorizzare l'intervento del Servizio nell'interesse dei figli minori.
Lo stesso ha poi tenuto un comportamento contraddittorio e immaturo, se si considera che all'udienza del 21.3.2024 ha affermato: “Per i miei figli verrei anche a piedi a
Padova”, mentre nei successivi atti, e in particolare nella memoria ex art.473-bis 17, co. 2 c.p.c. ha affermato di avere libero solo il fine settimana e di non poter affrontare economicamente tutti i sabati un viaggio per vedere i figli, per poche ore. Tale incoerenza ha trovato ulteriore conferma nella unilaterale cessazione delle videochiamate del padre ai figli minori: all'iniziale manifestazione della doglianza dovuta all'eccessivamente limitata durata di tali contatti (espressa dal sia in CP_1 atti, sia in sede di colloquio coi Servizi sociali), è seguita un'inspiegabile interruzione, a partire dal mese di luglio 2024, delle videochiamate.
La condotta altalenante del resistente viene ad evidenziarsi ulteriormente con riferimento al percorso indicato dal Giudice delegato nel corso del presente procedimento: a fronte della sospensione del diritto di visita paterno, la cui ripresa veniva condizionata all'esito della positiva valutazione delle capacità genitoriali da pagina 8 di 11 parte del Servizio Sociale, non è seguita alcuna, seria iniziativa e/o proattiva manifestazione di assenso, il che è indice di uno scarso interesse del a CP_1 recuperare i rapporti con i minori e a svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale.
Infine, va dato conto del fatto che il sarebbe stato coinvolto in un episodio CP_1 di tentato omicidio, occorso nel giugno 2025, nel contesto di un violento litigio per debiti di droga, in dipendenza del quale lo stesso si troverebbe, allo stato, agli arresti domiciliari. La circostanza risulta allegata da parte ricorrente in comparsa conclusionale di replica, e non è stata puntualmente contestata da parte resistente, la quale si è limitata a evidenziare che sono in corso delle indagini e che alcuna prova potrebbe dirsi allo stato raggiunta in merito a una propria responsabilità penale. Si tratta, tuttavia, di un evento che non appare necessario accertare più compiutamente
(e pertanto la causa non va rimessa in istruttoria) poichè, a prescindere dall'effettiva responsabilità del e dalla natura del fatto-reato, esso confermerebbe che il CP_1 resistente è ancora invischiato in gravi problematiche di dipendenza da stupefacenti e certamente non interessato, nè capace in questo frangente, di prendersi cura dei figli e di condividere decisioni e scelte che li riguardino.
Per contro la madre dei minori è risultata adeguata nel ruolo materno di accudimento e protezione dei figli. Essa ha dimostrato piena collaborazione con il Servizio Sociale
e, pur supportata dai suoi genitori, si è dimostrata attenta alle esigenze dei minori e capace di prendersi cura dei figli, sia direttamente, sia investendo sulla propria persona, seguendo un percorso di sostegno psicologico e attivandosi nella ricerca e nel reperimento di un impiego adeguato al suo percorso di studi universitari e alla qualificazione professionale.
La ricorrente, come segnalato dal Servizio e riconosciuto dal Curatore dei minori, ha dato prova di aver contribuito a creare un ambiente sano ed equilibrato per i figli, anche grazie al sostegno dei genitori conviventi, per cui, come già ricordato, i bambini risultano avere uno sviluppo sereno e adeguato alla loro età, sembrano aver trovato una loro stabilità e anche a scuola sono visti sereni, sia con la mamma, che con i nonni materni, che li portano e li vengono a riprendere.
In tale contesto vi sono i presupposti per disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori, e alla madre, presso la quale vanno collocati, Persona_1 Persona_3
pagina 9 di 11 con facoltà della stessa di prendere decisioni in piena autonomia con riferimento alle scelte di maggiore interesse per i figli.
Quanto al diritto di visita del padre ai figli, va confermata la sospensione, già disposta in via provvisoria con ordinanza in data 14.10.2024, con possibilità di ripresa dei contatti padre-figli solo all'esito della positiva valutazione delle capacità genitoriali del che dovrà attivarsi presso il Servizio Sociale competente per territorio. CP_1
*
Quanto al contributo economico dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, va osservato che, in considerazione della totale assenza di contribuzione diretta, nel contesto sopra riportato, e della capacità lavorativa del padre, che comunque è idoneo a svolgere lavoro proficuo, deve essere confermato l'importo di €.400,00 mensili, peraltro conforme alla corrispondente offerta del resistente di cui alla memoria
30.9.2024, con decorrenza da novembre 2024 e quindi con rivalutazione ISTAT a decorrere da novembre 2025.
L'assegno periodico dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico, annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova.
Va confermata altresì l'attribuzione in via esclusiva alla madre dell'AS IC per i figli.
***
In considerazione della natura del procedimento e della parziale, reciproca soccombenza, le spese vanno interamente compensate fra le parti ricorrente e resistente.
Le spese del Curatore speciale vanno invece poste in via definitiva a carico delle parti, per metà ciascuna, atteso il comune interesse alla tutela dei minori, a fronte della controversia sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e vanno liquidate come da dispositivo, nella misura intera, pur essendo il curatore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a favore del quale ultimo va disposto il pagamento, ex art.133 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 10 di 11 rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di
[...]
nei confronti dei figli, e CP_1 Persona_1 Per_2 affida i figli, e in via esclusiva alla madre, Persona_1 Per_2 Parte_1 presso la quale sono collocati, con facoltà della stessa di adottare da sola anche le decisioni di maggior importanza relative ai figli (in particolare salute, educazione, istruzione, attività extrascolastiche, fissazione della residenza abituale, rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio); dispone la sospensione del diritto di visita del padre, , che potrà Controparte_1 riprendere alle condizioni di cui in motivazione;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma di €.400,00 (€.200,00 per ciascuno), con Persona_1 Persona_3 rivalutazione annuale in base agli indici Istat del costo della vita a decorrere da novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al protocollo adottato dal Tribunale di Padova;
dispone che l'AS IC sia erogato interamente alla madre, Parte_1 compensa interamente le spese del procedimento nei rapporti fra ricorrente e resistente;
condanna e al pagamento, nella misura del 50% Controparte_1 Parte_1 ciascuno, delle spese del Curatore speciale dei minori, che liquida per l'intero in
€.1.500,00 per la fase di studio, €.650,00 per la fase introduttiva, €.905,00 per la fase istruttoria ed €.2.000,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA, con pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art.133 DPR
115/02.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 23.9.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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