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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2311/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 12/12/2022, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. , con l'avv. NORDIO BENIAMINO;
Parte_1 C.F._1
appellante
contro
c.f. ), con l'avv. SARTONI MARCO;
Controparte_1 P.IVA_1
appellato
OGGETTO: “mutuo”, appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1862/2022
pubbl. il 03.11.2022.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: “In riforma della sentenza n. 1862/2022 (nella causa RG
8078/20), pubblicata il 3.11.22, notificata l'8.11.22 a mezzo pec, accogliersi le domande formulate nell'atto di citazione in opposizione e qui riproposte. Nel
merito, in via principale e/o anche solo in via incidentale: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla restituzione della somma residua oggetto di mutuo per tutte le ragioni di cui sopra;
accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità,
annullabilità, inefficacia del decreto ingiuntivo numero 2016/20, emesso il 29.9.20
e notificato in data 2-6.10.20. In via principale e di merito: per l'effetto revocarsi e/o annullarsi e/o comunque dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo numero
2016/20 emesso in data 29.9.20 dal Tribunale di Venezia e notificato il 2-6.10.20.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342, c. 1 n. 1 e 2 c.p.c. e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
in via subordinata, nel merito, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
2 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, di primo e secondo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2016/2020 emesso in data 29.09.2020 dal
Tribunale di Venezia con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 13.243,39 oltre interessi legali e spese a Controparte_1
titolo di residuo del contratto di mutuo stipulato con CONAFI s.p.a.
Esponeva l'opponente di aver stipulato con la società CONAFI s.p.a. un contratto di mutuo per l' importo di 29.520,00, che il finanziamento aveva una durata di
10 anni con corresponsione di rate mensili di € 246,00, che fino all'01.06.2009
versava le rate previste in modo regolare, che in data 30.6.2009 perdeva il lavoro e sospendeva i pagamenti, che soltanto in data 29.10.2019 riceveva una formale messa in mora con richiesta di versamento del residuo importo finanziato;
eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del diritto di credito e comunque deduceva che erano trascorsi 10 anni e 4 mesi dall'ultimo pagamento,
senza che vi fossero stati atti interruttivi della prescrizione, eccepiva l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei suoi confronti della cessione del credito, l'illegittimità e/o la nullità dell'art. 6 del contratto di mutuo, lamentandone la vessatorietà,
contestava la sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo e
3 sosteneva altresì che alcun riconoscimento del debito era stato effettuato, eccepiva la nullità degli interessi, in quanto superiori al tasso soglia, ex art. 1815 c.c.;
concludeva chiedendo venisse accertata la prescrizione del diritto alla restituzione della somma residua e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio (in qualità di procuratrice di Controparte_1 CP_2
la quale concludeva per l'integrale conferma del decreto opposto.
[...]
Indi la causa veniva trattenuta in decisione senza lo svolgimento di attività
istruttoria, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con sentenza n. 1862/2022 emessa in data 03.11.2022 il Tribunale di Venezia
rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza il quale reiterava Parte_1
l'eccezione di prescrizione, l'illegittimità e/o nullità dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 1341 comma 2 c.c. nonché la vessatorietà della clausola inerente alla surroga/rivalsa dell'assicuratore;
lamentava la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo stante l'incertezza in ordine alla determinazione della somma dovuta ed infine eccepiva la nullità degli interessi in quanto superiori al tasso soglia ex art. 1815 c.c.
4 Si costituiva nel giudizio (in qualità di procuratrice di Controparte_1 CP_2
la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342,
[...]
comma 1 n. 1 e 2 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto, riproponendo le deduzioni già svolte in primo grado.
In particolare, contestava l'appellata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione,
affermava la non vessatorietà della clausola prevedente la surroga e la rivalsa dell'assicuratore prevista dall'art. 6 del contratto di finanziamento;
evidenziava la genericità della doglianza circa la non sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
quindi concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
********
L'appellante in data 27.4.04 stipulava un contratto di mutuo con CONAFI S.p.a dell'importo di euro 29.520,00 da restituirsi in 120 rate mensili di euro 246,00
l'una a mezzo cessione pro solvendo del quinto della retribuzione. A garanzia di detto credito e in ottemperanza all'art. 54 DPR 180/1950 la finanziaria mutuante stipulava a proprio beneficio con la polizza di assicurazione Parte_2
Rischio Impiego n. 172500 per tutelarsi contro il rischio di mancato recupero delle somme concesse a mutuo, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, a seguito della notifica della cessione del quinto stipendiale,
corrispondeva in favore della finanziaria n. 61 quote da € 246,00 cadauna
5 trattenute sulle retribuzioni maturate dal dipendente tra il 30/06/2004 ed il
30/06/2009, per complessivi € 15.006,00 imputati a saldo parziale del debito da finanziamento e ciò fino all'interruzione del rapporto, verificatasi il 21.07.201,
con conseguente residuo debito di € 13.243,39.
Stante l'interruzione di ogni pagamento, corrispondeva in Parte_2
favore della finanziaria la predetta somma di € 13.243,39 con conseguente surroga
- per identico importo- nei confronti dell'opponente; in data 18/12/2013,
[...]
cedeva il predetto credito a con pubblicazione sulla Parte_2 CP_2
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 151 del 24/12/2013; con atto del 01/08/2013
a rogito Notaio di Pordenone - Rep. n. 286032/23407 e Persona_1
conferiva per la riscossione – anche giudiziale - dei crediti riconducibili all'ascritto negozio di cessione procura a che chiedeva ed otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Venezia il decreto ingiuntivo poi opposto.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 comma 1
n.1 e n. 2 c.p.c. svolta dall'appellata sull'assunto che l'atto di appello si risolverebbe nella mera riformulazione dei medesimi motivi di opposizione dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Invero l'atto di appello risulta esporre, ancorchè sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e indica i punti e i capi della
6 pronuncia di primo grado di cui sollecita la riforma (vedasi Cass.
sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023).
L'appellante eccepisce la prescrizione quinquiennale ex art. 2948 c.c. del diritto di credito essendo decorsi 10 anni e 4 mesi dall'ultimo pagamento.
Tale eccezione non è fondata atteso che il credito in oggetto ha titolo nel contratto di mutuo stipulato dallo con Conafi s.p.a., e per giurisprudenza costante i Pt_1
crediti derivanti da contratti di mutuo si prescrivono in dieci anni, con termine che decorre dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (“nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione
di pagamento dei ratei -il cui debito non può considerarsi scaduto prima della
scadenza dell'ultima rata- fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al
rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata,
e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento,
non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”, vedasi Cass. ord. 4232
del 10.02.2023).
Nel caso di specie, risulta documentalmente e non è contestato che l'ammortamento del mutuo era strutturato in n. 120 rate mensili con decorrenza dal 30.06.2004 per cui la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 30.06.2014.
7 Tuttavia tale termine è stato efficacemente interrotto con plurime diffide di pagamento (vedasi lettere raccomandate del 23/12/2014, consegnata il
03/01/2015 , dell'11/12/2015, consegnata il 29/12/2015 , del 13/10/2016,
consegnata il 20/10/2016 , del 29/01/2018, consegnata il 07/02/2018, del
23/10/2019, consegnata il 29/10/2019 e con la notifica del decreto ingiuntivo consegnata il 06/10/2020 ) ne consegue che il termine di prescrizione non è
decorso e che l'eccezione svolta dall'appellante va rigettata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte anche con riguardo all'eccezione di prescrizione relativa agli interessi, stante l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei, per cui trova applicazione il termine di prescrizione decennale anche per tale quota parte del credito (vedasi Cass. ord. 4232 cit.).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce l'illegittimità/e o nullità
dell'art. 6 delle condizioni generali del contratto, relativa alla surroga/rivalsa dell'assicuratore, sostenendo che si tratta di clausola contrattuale che non era stata oggetto di contrattazione e che ad essa non è stata apposta la doppia sottoscrizione,
ritenuta necessaria sul presupposto della natura vessatoria della clausola.
Dalla documentazione in atti risulta che l'appellante ha stipulato la polizza n.
172500 – accessoria al contratto di finanziamento e disciplinata dall'art. 54 del
D.P.R n. 180/1950, finalizzata ad assicurare alla finanziaria l'adempimento
8 dell'obbligazione restitutoria della somma erogata in prestito, mediante l'individuazione di un garante ( che si assume l'obbligo di Parte_2
adempiere in luogo del mutuatario nell'ipotesi in cui quest'ultimo resti insolvente a seguito di perdita del diritto alla retribuzione.
L'art. 6 del contratto prevede espressamente che il richiedente finanziato autorizzi
CONAFI s.p.a. a contrarre con compagnie di suo gradimento polizze di assicurazione rischio vita o rischio impiego per l'ammontare complessivo del finanziamento e per l'intero periodo di ammortamento;
la clausola prevede inoltre che con riferimento al rischio impiego la compagnia di assicurazione resti surrogata “in ogni diritto e per tutte le somme pagate al beneficiario”.
La clausola in oggetto non richiede una specifica sottoscrizione, non rientrando nelle tipologie individuate in modo tassativo dall'art. 1341 c.c. (in questo senso anche Cass. civ. n. 19484/2005) ed è conforme alla previsione dell'art. 1950 c.c.
e pertanto riproduttiva di una disposizione di legge, applicabile nel caso di specie,
essendo lo schema del contratto in esame riconducibile alle assicurazioni fideiussorie (“la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è
contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario,
9 onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. E', poi, caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale tipica di questo contratto, ove non derogata dalle parti;
vedasi Cass. sez. 3,
sentenza n. 12871 del 04/06/2009 e Cass. sentenza n. 2688 del 30/01/2019).
Tale clausola non può sussumersi neanche in quelle di natura vessatoria, previste dall'art. 33, comma 2, lett. s) d.l.vo 206/2005, in quanto la surroga/rivalsa dell'assicuratore non comporta alcuna diminuzione della tutela dei diritti del finanziato, il quale conserva nei confronti della compagnia assicuratrice la medesima posizione giuridica in cui si trovava nei confronti della finanziaria , con la facoltà di opporre alla prima tutte le eccezioni che sarebbe stato legittimato ad opporre alla seconda, non raffigurandosi alcuno squilibrio contrattuale a danno del consumatore e nessun aggravamento della sua posizione.
Neanche ai sensi dell'art. 34 del d.l.vo n. 206/2005 è possibile compiere una valutazione in concreto della “vessatorietà” della clausola relativa alla surroga,
che non può attenere alla determinazione dell'oggetto del contratto, né alla adeguatezza del bene e del servizio, qualora tali elementi siano indicati in modo chiaro e comprensibile, evidenziandosi che nella fattispecie in esame il costo dei
10 premi assicurativi (euro 747,36 per il rischio vita ed euro 1.181,79 per il rischio impiego) sono stati chiaramente indicati nel contratto di finanziamento.
Quanto alla dedotta nullità degli interessi ritenuti superiori al tasso soglia ex art. 1815 c.c. va evidenziato che l'eccezione è svolta in termini generici, limitandosi l'appellante a lamentare che a fronte di un prestito di euro 14.500,00 avrebbe dovuto sostenere costi di restituzione, tra attivazione pratica e restituzione capitale ed interessi, pari ad oltre il doppio della somma oggetto di mutuo.
Tale deduzione, svolta in termini generici e per la quale viene sollecitata una consulenza tecnica non ammissibile, in quanto sostanzialmente esplorativa, è
smentita da quanto risulta documentalmente, ovvero che il TAEG contrattuale è
pari al 13,47% (vedasi contratto di finanziamento) che è inferiore alla soglia antiusura del 17,91%, applicabile alle operazioni di mutuo della tipologia di quella in esame.
Non merita accoglimento neppure il motivo di appello riguardante la non correttezza del credito ingiunto, atteso che, a tacere della genericità della deduzione, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
11 Sul punto l'appellata ha dimostrato la correttezza della pretesa creditoria, fondata sull'atto di quietanza e la contestuale dichiarazione di surroga rilasciata dalla finanziaria in favore di all'esito della liquidazione Parte_2
dell'indennizzo assicurativo dovuto in forza della polizza n. 172500 per complessivi euro 13.243,39 (doc. 7 allegato ricorso monitorio).
Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale di Venezia n.
1862/2022 va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM
147/22, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (euro
5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
12 1. rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c. 1 n. 1 e 2 c.p.c. svolta dall'appellata;
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1862/2022;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.900,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, nonché I.V.A e C.P.A come per legge;
4. dà atto infine che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
13 “”.
14
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2311/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 12/12/2022, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. , con l'avv. NORDIO BENIAMINO;
Parte_1 C.F._1
appellante
contro
c.f. ), con l'avv. SARTONI MARCO;
Controparte_1 P.IVA_1
appellato
OGGETTO: “mutuo”, appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1862/2022
pubbl. il 03.11.2022.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: “In riforma della sentenza n. 1862/2022 (nella causa RG
8078/20), pubblicata il 3.11.22, notificata l'8.11.22 a mezzo pec, accogliersi le domande formulate nell'atto di citazione in opposizione e qui riproposte. Nel
merito, in via principale e/o anche solo in via incidentale: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla restituzione della somma residua oggetto di mutuo per tutte le ragioni di cui sopra;
accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità,
annullabilità, inefficacia del decreto ingiuntivo numero 2016/20, emesso il 29.9.20
e notificato in data 2-6.10.20. In via principale e di merito: per l'effetto revocarsi e/o annullarsi e/o comunque dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo numero
2016/20 emesso in data 29.9.20 dal Tribunale di Venezia e notificato il 2-6.10.20.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342, c. 1 n. 1 e 2 c.p.c. e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
in via subordinata, nel merito, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
2 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, di primo e secondo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2016/2020 emesso in data 29.09.2020 dal
Tribunale di Venezia con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 13.243,39 oltre interessi legali e spese a Controparte_1
titolo di residuo del contratto di mutuo stipulato con CONAFI s.p.a.
Esponeva l'opponente di aver stipulato con la società CONAFI s.p.a. un contratto di mutuo per l' importo di 29.520,00, che il finanziamento aveva una durata di
10 anni con corresponsione di rate mensili di € 246,00, che fino all'01.06.2009
versava le rate previste in modo regolare, che in data 30.6.2009 perdeva il lavoro e sospendeva i pagamenti, che soltanto in data 29.10.2019 riceveva una formale messa in mora con richiesta di versamento del residuo importo finanziato;
eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del diritto di credito e comunque deduceva che erano trascorsi 10 anni e 4 mesi dall'ultimo pagamento,
senza che vi fossero stati atti interruttivi della prescrizione, eccepiva l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei suoi confronti della cessione del credito, l'illegittimità e/o la nullità dell'art. 6 del contratto di mutuo, lamentandone la vessatorietà,
contestava la sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo e
3 sosteneva altresì che alcun riconoscimento del debito era stato effettuato, eccepiva la nullità degli interessi, in quanto superiori al tasso soglia, ex art. 1815 c.c.;
concludeva chiedendo venisse accertata la prescrizione del diritto alla restituzione della somma residua e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio (in qualità di procuratrice di Controparte_1 CP_2
la quale concludeva per l'integrale conferma del decreto opposto.
[...]
Indi la causa veniva trattenuta in decisione senza lo svolgimento di attività
istruttoria, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con sentenza n. 1862/2022 emessa in data 03.11.2022 il Tribunale di Venezia
rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza il quale reiterava Parte_1
l'eccezione di prescrizione, l'illegittimità e/o nullità dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 1341 comma 2 c.c. nonché la vessatorietà della clausola inerente alla surroga/rivalsa dell'assicuratore;
lamentava la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo stante l'incertezza in ordine alla determinazione della somma dovuta ed infine eccepiva la nullità degli interessi in quanto superiori al tasso soglia ex art. 1815 c.c.
4 Si costituiva nel giudizio (in qualità di procuratrice di Controparte_1 CP_2
la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342,
[...]
comma 1 n. 1 e 2 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto, riproponendo le deduzioni già svolte in primo grado.
In particolare, contestava l'appellata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione,
affermava la non vessatorietà della clausola prevedente la surroga e la rivalsa dell'assicuratore prevista dall'art. 6 del contratto di finanziamento;
evidenziava la genericità della doglianza circa la non sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
quindi concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
********
L'appellante in data 27.4.04 stipulava un contratto di mutuo con CONAFI S.p.a dell'importo di euro 29.520,00 da restituirsi in 120 rate mensili di euro 246,00
l'una a mezzo cessione pro solvendo del quinto della retribuzione. A garanzia di detto credito e in ottemperanza all'art. 54 DPR 180/1950 la finanziaria mutuante stipulava a proprio beneficio con la polizza di assicurazione Parte_2
Rischio Impiego n. 172500 per tutelarsi contro il rischio di mancato recupero delle somme concesse a mutuo, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, a seguito della notifica della cessione del quinto stipendiale,
corrispondeva in favore della finanziaria n. 61 quote da € 246,00 cadauna
5 trattenute sulle retribuzioni maturate dal dipendente tra il 30/06/2004 ed il
30/06/2009, per complessivi € 15.006,00 imputati a saldo parziale del debito da finanziamento e ciò fino all'interruzione del rapporto, verificatasi il 21.07.201,
con conseguente residuo debito di € 13.243,39.
Stante l'interruzione di ogni pagamento, corrispondeva in Parte_2
favore della finanziaria la predetta somma di € 13.243,39 con conseguente surroga
- per identico importo- nei confronti dell'opponente; in data 18/12/2013,
[...]
cedeva il predetto credito a con pubblicazione sulla Parte_2 CP_2
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 151 del 24/12/2013; con atto del 01/08/2013
a rogito Notaio di Pordenone - Rep. n. 286032/23407 e Persona_1
conferiva per la riscossione – anche giudiziale - dei crediti riconducibili all'ascritto negozio di cessione procura a che chiedeva ed otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Venezia il decreto ingiuntivo poi opposto.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 comma 1
n.1 e n. 2 c.p.c. svolta dall'appellata sull'assunto che l'atto di appello si risolverebbe nella mera riformulazione dei medesimi motivi di opposizione dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Invero l'atto di appello risulta esporre, ancorchè sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e indica i punti e i capi della
6 pronuncia di primo grado di cui sollecita la riforma (vedasi Cass.
sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023).
L'appellante eccepisce la prescrizione quinquiennale ex art. 2948 c.c. del diritto di credito essendo decorsi 10 anni e 4 mesi dall'ultimo pagamento.
Tale eccezione non è fondata atteso che il credito in oggetto ha titolo nel contratto di mutuo stipulato dallo con Conafi s.p.a., e per giurisprudenza costante i Pt_1
crediti derivanti da contratti di mutuo si prescrivono in dieci anni, con termine che decorre dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (“nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione
di pagamento dei ratei -il cui debito non può considerarsi scaduto prima della
scadenza dell'ultima rata- fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al
rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata,
e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento,
non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”, vedasi Cass. ord. 4232
del 10.02.2023).
Nel caso di specie, risulta documentalmente e non è contestato che l'ammortamento del mutuo era strutturato in n. 120 rate mensili con decorrenza dal 30.06.2004 per cui la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 30.06.2014.
7 Tuttavia tale termine è stato efficacemente interrotto con plurime diffide di pagamento (vedasi lettere raccomandate del 23/12/2014, consegnata il
03/01/2015 , dell'11/12/2015, consegnata il 29/12/2015 , del 13/10/2016,
consegnata il 20/10/2016 , del 29/01/2018, consegnata il 07/02/2018, del
23/10/2019, consegnata il 29/10/2019 e con la notifica del decreto ingiuntivo consegnata il 06/10/2020 ) ne consegue che il termine di prescrizione non è
decorso e che l'eccezione svolta dall'appellante va rigettata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte anche con riguardo all'eccezione di prescrizione relativa agli interessi, stante l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei, per cui trova applicazione il termine di prescrizione decennale anche per tale quota parte del credito (vedasi Cass. ord. 4232 cit.).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce l'illegittimità/e o nullità
dell'art. 6 delle condizioni generali del contratto, relativa alla surroga/rivalsa dell'assicuratore, sostenendo che si tratta di clausola contrattuale che non era stata oggetto di contrattazione e che ad essa non è stata apposta la doppia sottoscrizione,
ritenuta necessaria sul presupposto della natura vessatoria della clausola.
Dalla documentazione in atti risulta che l'appellante ha stipulato la polizza n.
172500 – accessoria al contratto di finanziamento e disciplinata dall'art. 54 del
D.P.R n. 180/1950, finalizzata ad assicurare alla finanziaria l'adempimento
8 dell'obbligazione restitutoria della somma erogata in prestito, mediante l'individuazione di un garante ( che si assume l'obbligo di Parte_2
adempiere in luogo del mutuatario nell'ipotesi in cui quest'ultimo resti insolvente a seguito di perdita del diritto alla retribuzione.
L'art. 6 del contratto prevede espressamente che il richiedente finanziato autorizzi
CONAFI s.p.a. a contrarre con compagnie di suo gradimento polizze di assicurazione rischio vita o rischio impiego per l'ammontare complessivo del finanziamento e per l'intero periodo di ammortamento;
la clausola prevede inoltre che con riferimento al rischio impiego la compagnia di assicurazione resti surrogata “in ogni diritto e per tutte le somme pagate al beneficiario”.
La clausola in oggetto non richiede una specifica sottoscrizione, non rientrando nelle tipologie individuate in modo tassativo dall'art. 1341 c.c. (in questo senso anche Cass. civ. n. 19484/2005) ed è conforme alla previsione dell'art. 1950 c.c.
e pertanto riproduttiva di una disposizione di legge, applicabile nel caso di specie,
essendo lo schema del contratto in esame riconducibile alle assicurazioni fideiussorie (“la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è
contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario,
9 onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. E', poi, caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale tipica di questo contratto, ove non derogata dalle parti;
vedasi Cass. sez. 3,
sentenza n. 12871 del 04/06/2009 e Cass. sentenza n. 2688 del 30/01/2019).
Tale clausola non può sussumersi neanche in quelle di natura vessatoria, previste dall'art. 33, comma 2, lett. s) d.l.vo 206/2005, in quanto la surroga/rivalsa dell'assicuratore non comporta alcuna diminuzione della tutela dei diritti del finanziato, il quale conserva nei confronti della compagnia assicuratrice la medesima posizione giuridica in cui si trovava nei confronti della finanziaria , con la facoltà di opporre alla prima tutte le eccezioni che sarebbe stato legittimato ad opporre alla seconda, non raffigurandosi alcuno squilibrio contrattuale a danno del consumatore e nessun aggravamento della sua posizione.
Neanche ai sensi dell'art. 34 del d.l.vo n. 206/2005 è possibile compiere una valutazione in concreto della “vessatorietà” della clausola relativa alla surroga,
che non può attenere alla determinazione dell'oggetto del contratto, né alla adeguatezza del bene e del servizio, qualora tali elementi siano indicati in modo chiaro e comprensibile, evidenziandosi che nella fattispecie in esame il costo dei
10 premi assicurativi (euro 747,36 per il rischio vita ed euro 1.181,79 per il rischio impiego) sono stati chiaramente indicati nel contratto di finanziamento.
Quanto alla dedotta nullità degli interessi ritenuti superiori al tasso soglia ex art. 1815 c.c. va evidenziato che l'eccezione è svolta in termini generici, limitandosi l'appellante a lamentare che a fronte di un prestito di euro 14.500,00 avrebbe dovuto sostenere costi di restituzione, tra attivazione pratica e restituzione capitale ed interessi, pari ad oltre il doppio della somma oggetto di mutuo.
Tale deduzione, svolta in termini generici e per la quale viene sollecitata una consulenza tecnica non ammissibile, in quanto sostanzialmente esplorativa, è
smentita da quanto risulta documentalmente, ovvero che il TAEG contrattuale è
pari al 13,47% (vedasi contratto di finanziamento) che è inferiore alla soglia antiusura del 17,91%, applicabile alle operazioni di mutuo della tipologia di quella in esame.
Non merita accoglimento neppure il motivo di appello riguardante la non correttezza del credito ingiunto, atteso che, a tacere della genericità della deduzione, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
11 Sul punto l'appellata ha dimostrato la correttezza della pretesa creditoria, fondata sull'atto di quietanza e la contestuale dichiarazione di surroga rilasciata dalla finanziaria in favore di all'esito della liquidazione Parte_2
dell'indennizzo assicurativo dovuto in forza della polizza n. 172500 per complessivi euro 13.243,39 (doc. 7 allegato ricorso monitorio).
Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale di Venezia n.
1862/2022 va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM
147/22, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (euro
5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
12 1. rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c. 1 n. 1 e 2 c.p.c. svolta dall'appellata;
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1862/2022;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.900,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, nonché I.V.A e C.P.A come per legge;
4. dà atto infine che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
13 “”.
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