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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/12/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 05/02/2024 al n. 309/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. PREVIDI ALDA, elettivamente domiciliata in VIA V. DA FELTRE 6
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PREVIDI ALDA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. TOLETTINI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA ADUA 1
25015 DESENZANO DEL GARDA presso lo studio dell'avv. TOLETTINI
SILVIA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione il 04/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “ Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 6
pagina 3 di 6
pagina 4 di 6
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la separazione unita a domanda di scioglimento del matrimonio introdotta con domanda riconvenzionale le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MONZAMBANO in data 28/02/2004 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2004) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
pagina 5 di 6 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZAMBANO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 1, parte
I, anno 2004);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 04/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 05/02/2024 al n. 309/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. PREVIDI ALDA, elettivamente domiciliata in VIA V. DA FELTRE 6
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PREVIDI ALDA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. TOLETTINI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA ADUA 1
25015 DESENZANO DEL GARDA presso lo studio dell'avv. TOLETTINI
SILVIA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione il 04/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “ Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 6
pagina 3 di 6
pagina 4 di 6
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la separazione unita a domanda di scioglimento del matrimonio introdotta con domanda riconvenzionale le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MONZAMBANO in data 28/02/2004 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2004) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
pagina 5 di 6 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZAMBANO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 1, parte
I, anno 2004);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 04/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6