Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 17/06/2025
Ruolo Generale n. 805/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 805/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
), elettivamente domiciliata in Avellino, alla via C. Parte_1 CodiceFiscale_1
Colombo n. 11 presso lo studio dell'avv. Anna Maria Guerriero ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende - Email_1
APPELLANTE
E
1
( ), e con questi elettivamente domiciliata in Montesarchio, Via Napoli, P.co C.F._3
Europa - Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 4 febbraio 2021 dal Tribunale di Benevento
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 18 febbraio 2021 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla medesima con citazione del 2.4.2019 nei confronti di compensando le spese di Controparte_1 lite.
L'istante, proprietaria di un fondo in Apice (BN), deduceva che la società convenuta vi aveva installato, senza autorizzazione, e comunque in violazione della disciplina prescritta, tre pali a servizio di una linea telefonica, senza che il predetto impianto servisse il fondo attoreo.
Senza chiedere la rimozione dei pali, chiedeva, invece, accertarsi il danno patito e condannarsi la controparte, ex art. 2043 c.c., al pagamento del risarcimento spettante, stimato in misura pari a
€.5.200,00.
resisteva alla domanda, eccependo l'improcedibilità, il difetto di giurisdizione del GO, il CP_1 difetto di legittimazione attiva della controparte, l'infondatezza nel merito della domanda, poiché
l'impianto sarebbe stato destinato a servizio dell'utenza dell'attore e, pertanto, ex art. 95 R.D.
1198/1941, il proprietario del fondo doveva consentirne, a titolo gratuito, la collocazione. Eccepiva, inoltre, la maturata usucapione, poiché l'impianto insisteva sul fondo da oltre venti anni.
Richiesta e non concessa C.T.U. tecnica, la causa veniva istruita con interrogatorio formale dell'attrice - che produceva una perizia di parte per la quantificazione del danno – e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata.
Riteneva, in sintesi, il primo giudice che l'occupazione, da parte di , del fondo attoreo, con la CP_1 collocazione dei pali per cui è causa, dovesse reputarsi illecita, atteso che non aveva provato, CP_1 come era suo onere, che la palificazione era a servizio dell'attore, oltre che di utenze terze (presupposto per l'applicazione dell'art. 95 R.D.1198/1941, che obbliga il proprietario del fondo a concedere
2 gratuitamente l'installazione), e che, dunque, non aveva titolo alla permanenza della servitù telefonica imposta sul fondo attoreo.
Cionondimeno, riteneva che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice dovesse essere rigettata, atteso che il danno lamentato, al di là della mera occupazione delle minime porzioni di fondo occupate dalla superficie dei pali, era stato del tutto genericamente prospettato e dedotto e non è specificamente allegato.
A tale conclusione il Tribunale perveniva ritenendo tardivamente prodotta e, pertanto, inutilizzabile, la consulenza tecnica di parte depositata in atti dall'attrice, ed evidenziando che, nei propri scritti difensivi,
l'attrice non ha dedotto alcunché di specifico in ordine al danno subito né fatto alcun riferimento specifico alla coltura effettivamente in atto o se vi siano colture in atto.
Generica era anche la deduzione circa la mera destinazione urbanistica, in difetto di maggior dettaglio circa la concreta utilizzazione e destinazione del fondo e il concreto pregiudizio sofferto.
Il danno quantificato, poi, non è legato a specifiche lesioni né parametrato ad elementi oggettivi.
Argomentando motivi a sostegno del gravame l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, si è costituita l'appellata con comparsa del 13.5.2021 (per l'udienza dell'8.6.2021), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione di termine per note conclusionali.
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L'appello - ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Con unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante si duole della circostanza che il primo giudice ha rigettato la domanda perché non provata.
3 Deduce che il danno arrecato sarebbe in re ipsa (Cass. Civ. Sezioni Unite, 14.03.1991 num. 2724).
Esso sarebbe correlato alla limitazione di godimento del bene per via dei tre pali infissi.
La stima dell'indennità di risarcimento andrebbe determinata come “valore complementare”.
Il relativo calcolo andrebbe effettuato avendo a riferimento l'art. 123 del dpr 327 dell'8 giugno 2001
(T.U. Espropri) e le modifiche apportate al citato T.U. dal dls 27 dicembre 2002 num. 302.
La parte, in ogni caso, avrebbe prodotto una perizia di parte, che avrebbe quantificato analiticamente il danno, e chiesto invano l'espletamento di C.T.U. tecnica di natura percipiente.
Le doglianze sono infondate.
Va doverosamente premesso che la domanda proposta dall'appellante non aveva ad oggetto l'indennità di occupazione in corrispettivo della servitù di conduttura telefonica, su cui nulla deduce nello specifico la , ma il risarcimento di un danno ulteriore oltre quello forfettariamente ristorato Parte_1 dall'indennità di occupazione.
Trattandosi di danno “ulteriore” rileva la Corte che la sentenza è coerente con il più recente orientamento della Suprema Corte, come compendiato dalla pronuncia dalle Sezioni Unite (Sentenza n.
33645 del 15 novembre 2022), secondo cui la "locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di
"danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio
2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865)".
In tale pronuncia la Suprema Corte ha, infatti, ribadito che, quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.
E' quanto accade, ad esempio, nel caso del danno da c.d. fermo tecnico di veicolo incidentato, per il quale è richiesta la prova della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (si vedano Cass. 14 ottobre 2015, n. 20620 e le altre conformi fino alla recente Cass. 19 settembre 2022, n. 27389).
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
4 Secondo quanto precisato dalla Corte nomofilattica, l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta non è essa stessa prova del danno, e può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito.
Ne è conseguita l'affermazione del principio di diritto secondo cui “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. Sez. U, sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Tanto debitamente chiarito, applicando al caso in valutazione gli esposti principi, si osserva che l'attrice non ha domandato la rimozione dei pali, così mostrando di non patire, per effetto della loro presenza sul fondo, alcuna significativa limitazione del godimento del bene (danno emergente).
Circa il lucro cessante, dato atto della specifica contestazione sollevata dal convenuto in ordine alla sussistenza del danno di cui si chiede la liquidazione, va evidenziato come l'attrice non abbia allegato alcuna circostanza da cui inferire lo specifico pregiudizio subito, quale sarebbe stata, ad esempio, una trattativa di vendita non andata a buon fine a causa della presenza dei pali, o la proposta di acquisto del fondo ad un prezzo inferiore al valore di mercato.
In definitiva, il lucro cessante di cui si chiede il ristoro è, nel caso di specie, solo ipotetico.
Né vale ad integrare il difetto di prova, sul punto, la consulenza tecnica di parte, versata agli atti di causa in primo grado
Anche a prescindere dalla considerazione che l'appellante non ha impugnato la statuizione di inutilizzabilità per tardiva allegazione, resa dal Tribunale in ordine alla citata consulenza, rileva la Corte che, in essa, è comunque prospettato un danno da lucro cessante (la diminuzione del valore di mercato del fondo al mq. a causa della presenza dei pali), che, per quanto detto, è, appunto, solo teorico, mancando la prova di una reale volontà di alienazione del fondo da parte del proprietario.
Danno ipotetico che, per tutte le esposte ragioni, non è sufficiente ad affermarne la risarcibilità.
Conclusivamente, in difetto di allegazione di specifici pregiudizi effettivamente subiti, la domanda risarcitoria non poteva che essere disattesa.
5 Il contrasto giurisprudenziale, cui le Sezioni Unite hanno posto rimedio con la citata pronuncia del
2022 (escludendo nella fattispecie il concetto di danno in re ipsa), giustifica la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) compensa le spese di lite del grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
Così deciso in Napoli, il 17/06/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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