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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2079/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. ODORICI SILVIA con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in MODENA, CORSO CANALGRANDE 5 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1 STEFANELLI FRANCO con domicilio eletto presso il suo studio in REGGIO EMILIA, VIA ROMA 55
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1156/2023 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 24.6.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza n. 1156/2023, resa dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Francesca Malgoni, R.G. n. 5017/2021, Repert. n. 1980/2023 del 05/10/2023, pubblicata il 4.10.2023, notificata il 18.11.2023: rigettare l'opposizione ex adverso avanzata da CP_1
e le domande ed eccezioni tutte ivi spiegate in quanto infondate e confermare il decreto
[...] ingiuntivo opposto e/o condannare l'opponente appellato al pagamento della somma ritenuta dovuta all'esito delle risultanze di causa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria
[…]” - Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis rejectis, rigettare o come meglio l'appello ex adverso proposto contro l'impugnata sentenza;
quindi confermare la sentenza appellata inter partes, con vittoria di spese e compensi oltre rimb. 15% ex art. 2 d.m. n. 55/14, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore distrattario. Nella non creduta ipotesi in cui la causa si rimessa sul ruolo e si proceda, nel presente grado, ad attività istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove denegate nel giudizio di prime cure […]”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1156/2023 del 4.10.2023, il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1488/2021, emesso in data Controparte_1 19.8.2021, con cui veniva ingiunto in via solidale a , e Controparte_1 Controparte_2
, quali fideiussori della di pagare € 1.366.265.03 oltre Controparte_3 Parte_2 interessi e spese del monitorio in favore di nel prosieguo anche solo Parte_1 Pt_1
, quale cessionaria ex art. 58 TUB del credito di già
[...] Controparte_4 [...]
verso la quale la società era debitrice e i fideiussori garanti. Controparte_5
2. Osservava il primo giudice che era documentato che aveva prestato, Controparte_1 unitamente a e a , una fideiussione omnibus in data 28.8.2008, in Controparte_2 Controparte_3 favore di a garanzia di tutte le obbligazioni contratte da Controparte_5
ed una fideiussione specifica, datata 10.2.2009, in favore di Banca Monte dei Parte_2 Paschi di Siena, a garanzia di un mutuo chirografario concesso a che l'art. 7 della Parte_2 fideiussione omnibus e l'art. 5 della fideiussione specifica prevedevano che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato”; che i predetti articoli ricalcavano pedissequamente l'art. 6 dello schema ABI, dichiarato con provvedimento n. 55/2005 dalla Banca d'Italia lesivo della concorrenza in quanto contrastante con l'art. 2 della l. 287/90; che, trattandosi di contratti successivi al periodo di istruttoria della predetta Autorità Garante, era necessaria la verifica in concreto della persistenza di un'intesa illecita;
che la documentazione allegata da parte attrice, riproducente moduli standard utilizzati per le fideiussioni da diverse banche in epoca anche coeva alle garanzie de quibus, era idonea a dimostrare tale illiceità; che, pertanto, alla dichiarazione di nullità dei predetti art. 7 e 5 delle fideiussioni conseguiva l'applicazione della disciplina legale contenuta nell'art. 1957 c.c.; che per giurisprudenza costanze il termine “istanza” doveva intendersi riferito alla sola iniziativa giudiziale;
che non risultavano esperite azioni idonee ad interrompere il termine decadenziale, posto che la dichiarazione di credito al Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società poi fallita avutasi in data 14.2.2011
– entro il termine di sei mesi codicisticamente previsto – costituiva una mera iniziativa stragiudiziale;
che era infondata la difesa di secondo la quale i contratti in questione dovevano essere Parte_1 qualificati come contratti autonomi di garanzia attesa l'accessorietà delle garanzie prestate da che altrettanto infondato doveva ritenersi l'argomento di parte opposta secondo cui CP_1 l'esistenza dell'obbligazione fideiussoria sarebbe stata coperta dal giudicato formatosi nel giudizio ex art. 2901 c.c., intercorso tra le stesse parti, poiché in quella sede non era stata sollevata l'eccezione di decadenza.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18.12.2023 appellava innanzi a questa Corte formulando n. 6 motivi. Parte_1 Ritualmente costituito contestava i motivi di gravame avversari e Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 24.6.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Per ragioni di ordine logico e sistematico, avendo il primo giudice accolto l'opposizione e dunque disatteso tutte le pretese creditorie di sulla base della nullità delle garanzie per Parte_1 conformità al modello ABI, in ciò assorbita ogni altra questione, si ritiene opportuno esaminare prioritariamente il terzo motivo di appello rubricato “I. inapplicabilità ed inestensibilità della nullità antitrust alle “fideiussioni specifiche” II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e dell'art. 116 c.p.c.” con il quale l'appellante deduce che non è applicabile alle fideiussioni specifiche la nullità antitrust poiché essa è stata dichiarata dalla Banca d'Italia esclusivamente in riferimento alle fideiussioni omnibus e che, peraltro, non è stata fornita prova da parte dell'opposto circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte da cui possa discendere la nullità dei contratti a valle. Lamenta in particolare che alle fideiussioni specifiche non è possibile estendere la nullità antitrust in quanto non rientranti nel perimetro del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e che la produzione delle fideiussioni di diverse banche presenti su ampia parte del territorio nazionale stipulate in epoca anche coeva alle garanzie in esame – la fideiussione omnibus del 2008 in favore di e la fideiussione specifica del 2009 in favore di Monte dei Paschi Controparte_5 di Siena S.P.A. – offerta da in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non è CP_1 sufficiente a provare gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
In effetti, occorre distinguere tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica, atteso che soltanto la prima, ove redatta secondo lo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, è affetta da nullità parziale per contrasto con la normativa antitrust; mentre la seconda, riferita ad una singola obbligazione ed oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente, resta valida ed efficace. Con specifico riguardo alla questione concernente l'inestensibilità della nullità per conformità allo schema ABI alle fideiussioni specifiche, si rileva, infatti, che il giudizio espresso dalla Banca d'Italia con il provvedimento 55/2005 ha riguardato una sola tipologia di contratto, la fideiussione omnibus, in quanto la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21841 del 2.8.2024) sicché il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri (cfr. Cass. civ. Sez. III n. 657 del 10.1.2025) ragione per la quale la nullità per conformità allo schema ABI secondo il giudizio espresso dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 non si estende al tipo della fideiussione specifica.
In relazione, invece, alla doglianza dell'appellante inerente all'assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, la valutazione del primo giudice deve essere confermata perché si ritiene che detto onere sia stato adeguatamente assolto in primo grado. L'odierno appellato, infatti, non si è limitato ad allegare la simmetria delle clausole allo schema ABI, ma ha dimostrato, mediante la copiosa documentazione allegata (doc. 4 primo grado) – contenente molteplici fideiussioni stipulate da vari istituti di credito in epoca coeva e persino successiva a quella delle garanzie in esame – la prassi di sottoporre alla clientela modelli standard illeciti. Va perciò confermata la valutazione di nullità parziale della fideiussione omnibus del 28.8.2008 limitatamente all'art.7 della fideiussione omnibus del 2008 del seguente tenore “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Per converso, restano integre le ragioni creditorie di originariamente azionate in Parte_1 monitorio nei confronti dei fideiussori in forza di fideiussione specifica rilasciata in data 10.02.2009 a garanzia del mutuo chirografario di € 150.000,00 concesso alla debitrice principale
[...] (doc. 8 monitorio) poi fallita. Parte_3
5. Con il primo motivo rubricato “errata qualificazione giuridica dei contratti di garanzia ed errata applicazione dell'art. 1957 c.c. Contratti autonomi di garanzia – clausola a prima richiesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e dell'art. 1957 c.c.” l'appellante deduce che la sola presenza della clausola “a prima richiesta” è sufficiente di per sé a qualificare il negozio come un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. ovvero, in subordine, che, pur qualificando il rapporto de quo come fideiussione, tale clausola va interpretata come deroga pattizia all'osservanza della forma tipica dell'istanza atta ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., vale a dire la proposizione di un'azione giudiziaria. Lamenta in particolare che conformemente ai criteri ermeneutici ex art. 1363 c.c. in compresenza del pagamento a prima richiesta e del richiamo all'art. 1957 c.c. il rinvio alla norma deve intendersi come deroga pattizia alla forma, cioè alla necessità dell'azione giudiziale, sicché la mera richiesta stragiudiziale è idonea ad impedire la decadenza.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Con riguardo alla censura avente ad oggetto la qualificazione giuridica della fattispecie occorre preliminarmente rilevare che per costante giurisprudenza l'elemento discretivo tra la fideiussione ed il cd. contratto autonomo di garanzia non è la circostanza che il garante sia tenuto al pagamento “a prima richiesta” o a “semplice richiesta” quanto piuttosto l'autonomia tra l'obbligazione principale e quella di garanzia. Pertanto, a distinguere le due tipologie contrattuali sono altri indici – non riscontrati nel caso di specie – attestanti la volontà dei contraenti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma ed insensibile all'obbligazione garantita.
Sul punto cfr. Cass., Sez. I, Sen., 16825 del 2016, “ … una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più
o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art.1957 cc (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art.1957 cc, spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.” Cfr. anche Corte appello sez. II - Firenze, 02/12/2022, n. 2694 “la presenza della clausola di pagamento immediato o "a prima richiesta" non vale, da sola, a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, ben potendo la pattuizione essere inserita anche in un ordinario contratto di fideiussione. In realtà ciò che distingue le due tipologie contrattuali è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relativi ai vizi del rapporto principale, che è diretta emanazione dell'inesistenza di un vincolo di accessorietà con il rapporto principale, qualificante la garanzia autonoma.”; e Corte appello sez. I - Torino, 19/05/2022, n. 549 “… la mera presenza di una clausola che impegna il garante a pagare a 'semplice richiesta' scritta non ha rilievo decisivo per qualificare un negozio come 'contratto autonomo di garanzia' o come 'fideiussione', potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie propriamente fideiussorie.”
Deve ritenersi fondata, invece, la doglianza relativa alla natura dell'istanza idonea ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, tanto in tema di fideiussione quanto di contratto autonomo di garanzia, la decadenza stabilita dall'art. 1957 c.c. – che opera nel caso in cui il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale – può essere validamente esclusa per specifico accordo tra le parti. In particolare, ha precisato che, in caso di compresenza, per volontà pattizia, della clausola a prima richiesta e di deroga all'art. 1957 c.c. la decadenza è evitata anche mediante la semplice formulazione di una richiesta di pagamento rivolta al fideiussore.
Cfr. Cassazione civile sez. III, 26/09/2017, n.22346 “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.”
Conf. Cassazione civile , sez. III , 13/01/2025 , n. 835 “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall' art. 1957 c.c. , per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a semplice richiesta, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.”
Cassazione civile , sez. III , 10/01/2025 , n. 660 “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all' art. 1957, comma 1, c.c. , deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall' art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.”
Di recente il principio è stato altresì affermato laddove l'art. 1957 c.c. torni applicabile non per volontà pattizia ma ex lege a seguito della pronuncia di nullità parziale della fideiussione omnibus per conformità al modello ABI della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. Cassazione civile , sez. III , 27/02/2025 , n. 5179 “In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all' art. 1957 c.c. , che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante.”
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, dunque, ne consegue che la dichiarazione di credito al Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società poi fallita presentata in data 14.2.2011 – nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dalla scadenza dell'obbligazione intervenuta in data 14.9.2010 coincidente con la risoluzione dei rapporti contrattuali tra la e la Banca Monte dei Paschi di Siena – ha impedito la decadenza Parte_2 ex art. 1957 c.c., tornata applicabile per effetto della declaratoria, qui confermata, della nullità della fideiussione omnibus. Si evidenzia ad abundantiam che ancor prima, in data 14.9.2010, Banca Monte dei Paschi di Siena inviava lettera di messa in mora all'odierno appellato e agli altri fideiussori con cui, informandoli della revoca di tutte le linee di credito accese presso la filiale Reggio Emilia Ag.6, li intimava al pagamento per la copertura delle esposizioni relative a rapporti contrassegnati (doc. n. 20 fasc. mon.). Dunque, la banca, e la sua cessionaria, non sono incorse in decadenza ex art. 1957 c.c. per avere tempestivamente fatto valere le proprie pretese creditorie con adeguate istanze. Ne consegue che le pretese creditorie di azionate in monitorio nei confronti dei Parte_1 fideiussori per le obbligazioni della fallita sono integre anche con riferimento alla garanzia prestata con fideiussione omnibus del 28.8.2008 e successive integrazioni del 10.2.2009 e del 18.1.2010, rilasciate per tutte le obbligazioni della poi fallita, sino alla concorrenza Parte_3 dell'importo di € 1.500.000,00 (docc. 5/7 monitorio).
6. Con il secondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. – errata valutazione dei fatti: apertura concordato preventivo – dichiarazione di credito” l'appellante ribadisce di aver proposto la propria istanza contro il debitore principale, con rituale Parte_2 dichiarazione di credito in sede di concordato evidenziando che tale adempimento costituiva l'unica iniziativa consentitagli dall'ordinamento in presenza della procedura concorsuale.
Il presente motivo è assorbito per quanto sopra esposto.
7. I motivi quarto e quinto – con i quali l'appellante in sostanza, si duole del decisum del primo giudice che non avrebbe tenuto conto di altre risultanze ed erroneamente non avrebbe dato accesso alle prove richieste, sono assorbiti dall'accoglimento dei precedenti.
8. È fondato l'ottavo e ultimo motivo con il quale l'appellante si duole che in ogni caso il primo giudice avrebbe dovuto confermare il decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori non opponenti.
Ad ogni modo, poiché l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio e l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. ex multis Cassazione civile , sez. VI , 06/09/2017 , n. 20868) nella presente sede va piuttosto statuita condanna nei confronti di tutti i fideiussori per il credito in misura corrispondente al decreto ingiuntivo revocato, come da dispositivo.
9. La decisione nel merito, con riforma della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di;
la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a Controparte_1 D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto del valore della causa (da € 1.000.001 a € 2.000.000) e dei valori medi delle relative tabelle del primo grado (compresa la fase monitoria) e del secondo grado di giudizio, con congruo aumento ex art. 6 D.M. cit. per il valore della causa, con riduzione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria per il primo grado ed esclusione per il secondo grado, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 18.12.2023, ogni Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in integrale RIFORMA della sentenza resa dal Tribunale di
Reggio Emilia n. 1156/2023 pubblicata il 4.10.2023
ACCERTA e DICHIARA che , Controparte_1 Controparte_2
e quali fideiussori della (già e Controparte_3 Parte_2 Controparte_6
sono tenuti in virtù di fideiussione omnibus del 28.8.2008 e successive Parte_3 estensioni del 10.2.2009 e del 18.1.2010 nonché di fideiussione specifica del 10.2.2009, a pagare e per l'effetto CONDANNA i medesimi in solido fra loro a pagare in favore di Parte_1 in persona del l.r.p.t. l'importo di € 1.366.265,03 oltre interessi nella misura legale dalla
[...] domanda all'effettivo soddisfo;
CONDANNA al rimborso in favore di in Controparte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t. delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 3.426,00 per esborsi del primo e del secondo grado, in € 25.194,00 per compenso di avvocato per il primo grado di giudizio, in € 21.154,70 per compenso di avvocato per il presente grado, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 16.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2079/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. ODORICI SILVIA con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in MODENA, CORSO CANALGRANDE 5 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1 STEFANELLI FRANCO con domicilio eletto presso il suo studio in REGGIO EMILIA, VIA ROMA 55
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1156/2023 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 24.6.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza n. 1156/2023, resa dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Francesca Malgoni, R.G. n. 5017/2021, Repert. n. 1980/2023 del 05/10/2023, pubblicata il 4.10.2023, notificata il 18.11.2023: rigettare l'opposizione ex adverso avanzata da CP_1
e le domande ed eccezioni tutte ivi spiegate in quanto infondate e confermare il decreto
[...] ingiuntivo opposto e/o condannare l'opponente appellato al pagamento della somma ritenuta dovuta all'esito delle risultanze di causa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria
[…]” - Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis rejectis, rigettare o come meglio l'appello ex adverso proposto contro l'impugnata sentenza;
quindi confermare la sentenza appellata inter partes, con vittoria di spese e compensi oltre rimb. 15% ex art. 2 d.m. n. 55/14, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore distrattario. Nella non creduta ipotesi in cui la causa si rimessa sul ruolo e si proceda, nel presente grado, ad attività istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove denegate nel giudizio di prime cure […]”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1156/2023 del 4.10.2023, il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1488/2021, emesso in data Controparte_1 19.8.2021, con cui veniva ingiunto in via solidale a , e Controparte_1 Controparte_2
, quali fideiussori della di pagare € 1.366.265.03 oltre Controparte_3 Parte_2 interessi e spese del monitorio in favore di nel prosieguo anche solo Parte_1 Pt_1
, quale cessionaria ex art. 58 TUB del credito di già
[...] Controparte_4 [...]
verso la quale la società era debitrice e i fideiussori garanti. Controparte_5
2. Osservava il primo giudice che era documentato che aveva prestato, Controparte_1 unitamente a e a , una fideiussione omnibus in data 28.8.2008, in Controparte_2 Controparte_3 favore di a garanzia di tutte le obbligazioni contratte da Controparte_5
ed una fideiussione specifica, datata 10.2.2009, in favore di Banca Monte dei Parte_2 Paschi di Siena, a garanzia di un mutuo chirografario concesso a che l'art. 7 della Parte_2 fideiussione omnibus e l'art. 5 della fideiussione specifica prevedevano che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato”; che i predetti articoli ricalcavano pedissequamente l'art. 6 dello schema ABI, dichiarato con provvedimento n. 55/2005 dalla Banca d'Italia lesivo della concorrenza in quanto contrastante con l'art. 2 della l. 287/90; che, trattandosi di contratti successivi al periodo di istruttoria della predetta Autorità Garante, era necessaria la verifica in concreto della persistenza di un'intesa illecita;
che la documentazione allegata da parte attrice, riproducente moduli standard utilizzati per le fideiussioni da diverse banche in epoca anche coeva alle garanzie de quibus, era idonea a dimostrare tale illiceità; che, pertanto, alla dichiarazione di nullità dei predetti art. 7 e 5 delle fideiussioni conseguiva l'applicazione della disciplina legale contenuta nell'art. 1957 c.c.; che per giurisprudenza costanze il termine “istanza” doveva intendersi riferito alla sola iniziativa giudiziale;
che non risultavano esperite azioni idonee ad interrompere il termine decadenziale, posto che la dichiarazione di credito al Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società poi fallita avutasi in data 14.2.2011
– entro il termine di sei mesi codicisticamente previsto – costituiva una mera iniziativa stragiudiziale;
che era infondata la difesa di secondo la quale i contratti in questione dovevano essere Parte_1 qualificati come contratti autonomi di garanzia attesa l'accessorietà delle garanzie prestate da che altrettanto infondato doveva ritenersi l'argomento di parte opposta secondo cui CP_1 l'esistenza dell'obbligazione fideiussoria sarebbe stata coperta dal giudicato formatosi nel giudizio ex art. 2901 c.c., intercorso tra le stesse parti, poiché in quella sede non era stata sollevata l'eccezione di decadenza.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18.12.2023 appellava innanzi a questa Corte formulando n. 6 motivi. Parte_1 Ritualmente costituito contestava i motivi di gravame avversari e Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 24.6.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Per ragioni di ordine logico e sistematico, avendo il primo giudice accolto l'opposizione e dunque disatteso tutte le pretese creditorie di sulla base della nullità delle garanzie per Parte_1 conformità al modello ABI, in ciò assorbita ogni altra questione, si ritiene opportuno esaminare prioritariamente il terzo motivo di appello rubricato “I. inapplicabilità ed inestensibilità della nullità antitrust alle “fideiussioni specifiche” II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e dell'art. 116 c.p.c.” con il quale l'appellante deduce che non è applicabile alle fideiussioni specifiche la nullità antitrust poiché essa è stata dichiarata dalla Banca d'Italia esclusivamente in riferimento alle fideiussioni omnibus e che, peraltro, non è stata fornita prova da parte dell'opposto circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte da cui possa discendere la nullità dei contratti a valle. Lamenta in particolare che alle fideiussioni specifiche non è possibile estendere la nullità antitrust in quanto non rientranti nel perimetro del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e che la produzione delle fideiussioni di diverse banche presenti su ampia parte del territorio nazionale stipulate in epoca anche coeva alle garanzie in esame – la fideiussione omnibus del 2008 in favore di e la fideiussione specifica del 2009 in favore di Monte dei Paschi Controparte_5 di Siena S.P.A. – offerta da in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non è CP_1 sufficiente a provare gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
In effetti, occorre distinguere tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica, atteso che soltanto la prima, ove redatta secondo lo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, è affetta da nullità parziale per contrasto con la normativa antitrust; mentre la seconda, riferita ad una singola obbligazione ed oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente, resta valida ed efficace. Con specifico riguardo alla questione concernente l'inestensibilità della nullità per conformità allo schema ABI alle fideiussioni specifiche, si rileva, infatti, che il giudizio espresso dalla Banca d'Italia con il provvedimento 55/2005 ha riguardato una sola tipologia di contratto, la fideiussione omnibus, in quanto la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21841 del 2.8.2024) sicché il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri (cfr. Cass. civ. Sez. III n. 657 del 10.1.2025) ragione per la quale la nullità per conformità allo schema ABI secondo il giudizio espresso dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 non si estende al tipo della fideiussione specifica.
In relazione, invece, alla doglianza dell'appellante inerente all'assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, la valutazione del primo giudice deve essere confermata perché si ritiene che detto onere sia stato adeguatamente assolto in primo grado. L'odierno appellato, infatti, non si è limitato ad allegare la simmetria delle clausole allo schema ABI, ma ha dimostrato, mediante la copiosa documentazione allegata (doc. 4 primo grado) – contenente molteplici fideiussioni stipulate da vari istituti di credito in epoca coeva e persino successiva a quella delle garanzie in esame – la prassi di sottoporre alla clientela modelli standard illeciti. Va perciò confermata la valutazione di nullità parziale della fideiussione omnibus del 28.8.2008 limitatamente all'art.7 della fideiussione omnibus del 2008 del seguente tenore “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Per converso, restano integre le ragioni creditorie di originariamente azionate in Parte_1 monitorio nei confronti dei fideiussori in forza di fideiussione specifica rilasciata in data 10.02.2009 a garanzia del mutuo chirografario di € 150.000,00 concesso alla debitrice principale
[...] (doc. 8 monitorio) poi fallita. Parte_3
5. Con il primo motivo rubricato “errata qualificazione giuridica dei contratti di garanzia ed errata applicazione dell'art. 1957 c.c. Contratti autonomi di garanzia – clausola a prima richiesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e dell'art. 1957 c.c.” l'appellante deduce che la sola presenza della clausola “a prima richiesta” è sufficiente di per sé a qualificare il negozio come un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. ovvero, in subordine, che, pur qualificando il rapporto de quo come fideiussione, tale clausola va interpretata come deroga pattizia all'osservanza della forma tipica dell'istanza atta ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., vale a dire la proposizione di un'azione giudiziaria. Lamenta in particolare che conformemente ai criteri ermeneutici ex art. 1363 c.c. in compresenza del pagamento a prima richiesta e del richiamo all'art. 1957 c.c. il rinvio alla norma deve intendersi come deroga pattizia alla forma, cioè alla necessità dell'azione giudiziale, sicché la mera richiesta stragiudiziale è idonea ad impedire la decadenza.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Con riguardo alla censura avente ad oggetto la qualificazione giuridica della fattispecie occorre preliminarmente rilevare che per costante giurisprudenza l'elemento discretivo tra la fideiussione ed il cd. contratto autonomo di garanzia non è la circostanza che il garante sia tenuto al pagamento “a prima richiesta” o a “semplice richiesta” quanto piuttosto l'autonomia tra l'obbligazione principale e quella di garanzia. Pertanto, a distinguere le due tipologie contrattuali sono altri indici – non riscontrati nel caso di specie – attestanti la volontà dei contraenti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma ed insensibile all'obbligazione garantita.
Sul punto cfr. Cass., Sez. I, Sen., 16825 del 2016, “ … una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più
o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art.1957 cc (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art.1957 cc, spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.” Cfr. anche Corte appello sez. II - Firenze, 02/12/2022, n. 2694 “la presenza della clausola di pagamento immediato o "a prima richiesta" non vale, da sola, a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, ben potendo la pattuizione essere inserita anche in un ordinario contratto di fideiussione. In realtà ciò che distingue le due tipologie contrattuali è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relativi ai vizi del rapporto principale, che è diretta emanazione dell'inesistenza di un vincolo di accessorietà con il rapporto principale, qualificante la garanzia autonoma.”; e Corte appello sez. I - Torino, 19/05/2022, n. 549 “… la mera presenza di una clausola che impegna il garante a pagare a 'semplice richiesta' scritta non ha rilievo decisivo per qualificare un negozio come 'contratto autonomo di garanzia' o come 'fideiussione', potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie propriamente fideiussorie.”
Deve ritenersi fondata, invece, la doglianza relativa alla natura dell'istanza idonea ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, tanto in tema di fideiussione quanto di contratto autonomo di garanzia, la decadenza stabilita dall'art. 1957 c.c. – che opera nel caso in cui il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale – può essere validamente esclusa per specifico accordo tra le parti. In particolare, ha precisato che, in caso di compresenza, per volontà pattizia, della clausola a prima richiesta e di deroga all'art. 1957 c.c. la decadenza è evitata anche mediante la semplice formulazione di una richiesta di pagamento rivolta al fideiussore.
Cfr. Cassazione civile sez. III, 26/09/2017, n.22346 “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.”
Conf. Cassazione civile , sez. III , 13/01/2025 , n. 835 “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall' art. 1957 c.c. , per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a semplice richiesta, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.”
Cassazione civile , sez. III , 10/01/2025 , n. 660 “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all' art. 1957, comma 1, c.c. , deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall' art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.”
Di recente il principio è stato altresì affermato laddove l'art. 1957 c.c. torni applicabile non per volontà pattizia ma ex lege a seguito della pronuncia di nullità parziale della fideiussione omnibus per conformità al modello ABI della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. Cassazione civile , sez. III , 27/02/2025 , n. 5179 “In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all' art. 1957 c.c. , che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante.”
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, dunque, ne consegue che la dichiarazione di credito al Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società poi fallita presentata in data 14.2.2011 – nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dalla scadenza dell'obbligazione intervenuta in data 14.9.2010 coincidente con la risoluzione dei rapporti contrattuali tra la e la Banca Monte dei Paschi di Siena – ha impedito la decadenza Parte_2 ex art. 1957 c.c., tornata applicabile per effetto della declaratoria, qui confermata, della nullità della fideiussione omnibus. Si evidenzia ad abundantiam che ancor prima, in data 14.9.2010, Banca Monte dei Paschi di Siena inviava lettera di messa in mora all'odierno appellato e agli altri fideiussori con cui, informandoli della revoca di tutte le linee di credito accese presso la filiale Reggio Emilia Ag.6, li intimava al pagamento per la copertura delle esposizioni relative a rapporti contrassegnati (doc. n. 20 fasc. mon.). Dunque, la banca, e la sua cessionaria, non sono incorse in decadenza ex art. 1957 c.c. per avere tempestivamente fatto valere le proprie pretese creditorie con adeguate istanze. Ne consegue che le pretese creditorie di azionate in monitorio nei confronti dei Parte_1 fideiussori per le obbligazioni della fallita sono integre anche con riferimento alla garanzia prestata con fideiussione omnibus del 28.8.2008 e successive integrazioni del 10.2.2009 e del 18.1.2010, rilasciate per tutte le obbligazioni della poi fallita, sino alla concorrenza Parte_3 dell'importo di € 1.500.000,00 (docc. 5/7 monitorio).
6. Con il secondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. – errata valutazione dei fatti: apertura concordato preventivo – dichiarazione di credito” l'appellante ribadisce di aver proposto la propria istanza contro il debitore principale, con rituale Parte_2 dichiarazione di credito in sede di concordato evidenziando che tale adempimento costituiva l'unica iniziativa consentitagli dall'ordinamento in presenza della procedura concorsuale.
Il presente motivo è assorbito per quanto sopra esposto.
7. I motivi quarto e quinto – con i quali l'appellante in sostanza, si duole del decisum del primo giudice che non avrebbe tenuto conto di altre risultanze ed erroneamente non avrebbe dato accesso alle prove richieste, sono assorbiti dall'accoglimento dei precedenti.
8. È fondato l'ottavo e ultimo motivo con il quale l'appellante si duole che in ogni caso il primo giudice avrebbe dovuto confermare il decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori non opponenti.
Ad ogni modo, poiché l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio e l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. ex multis Cassazione civile , sez. VI , 06/09/2017 , n. 20868) nella presente sede va piuttosto statuita condanna nei confronti di tutti i fideiussori per il credito in misura corrispondente al decreto ingiuntivo revocato, come da dispositivo.
9. La decisione nel merito, con riforma della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di;
la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a Controparte_1 D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto del valore della causa (da € 1.000.001 a € 2.000.000) e dei valori medi delle relative tabelle del primo grado (compresa la fase monitoria) e del secondo grado di giudizio, con congruo aumento ex art. 6 D.M. cit. per il valore della causa, con riduzione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria per il primo grado ed esclusione per il secondo grado, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 18.12.2023, ogni Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in integrale RIFORMA della sentenza resa dal Tribunale di
Reggio Emilia n. 1156/2023 pubblicata il 4.10.2023
ACCERTA e DICHIARA che , Controparte_1 Controparte_2
e quali fideiussori della (già e Controparte_3 Parte_2 Controparte_6
sono tenuti in virtù di fideiussione omnibus del 28.8.2008 e successive Parte_3 estensioni del 10.2.2009 e del 18.1.2010 nonché di fideiussione specifica del 10.2.2009, a pagare e per l'effetto CONDANNA i medesimi in solido fra loro a pagare in favore di Parte_1 in persona del l.r.p.t. l'importo di € 1.366.265,03 oltre interessi nella misura legale dalla
[...] domanda all'effettivo soddisfo;
CONDANNA al rimborso in favore di in Controparte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t. delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 3.426,00 per esborsi del primo e del secondo grado, in € 25.194,00 per compenso di avvocato per il primo grado di giudizio, in € 21.154,70 per compenso di avvocato per il presente grado, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 16.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina