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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3217/2020
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo. Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3217/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Contratto di appalto pubblico”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 25.6.2025,
e vertente
TRA
, c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Aversa, alla Via Roma n. 83, in persona del titolare e legale rapp.te pro -
tempore Sig. , c.f. , nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.12.1965 ad Aversa (CE) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 10.12.2024, dall'avv. Ferdinando d'Aniello, c.f. , CodiceFiscale_2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), al viale Olimpico
n. 100. Il predetto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: 2
oppure al numero di fax Email_1
081.199.16.125.
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del Commissario Liquidatore e legale
[...]
rapp.te pro – tempore, dott. , nominato con decreto Controparte_2
dei Presidenti delle Province di e , ai sensi dell'art. 12 comma CP_1 CP_1
1 della L. n. 26 del 26.02.2010 e successive modifiche, rappresentato e difeso,
giusta procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M.
Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013,
congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avvocato Mena Minafra, c.f.
[...]
, e dall'Abogado Giovanni Cantile, c.f. C.F._3 C.F._4
, iscritto come Abogado presso l'Ilustre Colegio de Abogados de
[...]
Madrid e come Avvocato stabilito presso il foro di Napoli Nord, il quale esercita la professione forense in Italia ai sensi e per l'effetto del D.lgs. n.
96/01 di intesa con l'avvocato Gaetano Del Noce, c.f. C.F._5
, del Foro di Napoli Nord, giusta dichiarazione apposta su foglio
[...]
separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con gli stessi elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via
Martiri del Dissenso n. 48 (81055), presso il loro studio legale. I predetti difensori dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax
0823-796852 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 3
e/o (domicilio digitale). Email_2 Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, nonché note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 25.6.2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.9.2020 la , Parte_1
in persona dell'omonimo titolare, proponeva appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1692/2020 del 13.7.2020, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
, in persona del Parte_2
Commissario Liquidatore e legale rapp.te pro – tempore, era stato revocato il decreto n. 78/2012 emesso nei confronti dello stesso, su istanza della predetta appellante, con il quale era stato ingiunto a quest'ultimo il pagamento dell'importo di € 407.442,00 quale corrispettivo delle fatture indicate in ricorso, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002.
L'istante conveniva quindi il predetto innanzi all'intestata CP_1
Corte di Appello chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le ragioni ivi meglio indicate, rigettarsi l'originaria opposizione proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo revocato, con vittoria di spese e competenze di lite, nonché restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 4.1.2021 si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché 4
l'infondatezza dello stesso, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello promosso
per mancanza dei requisiti per il superamento del filtro di ammissibilità ai
sensi dell'art. 342 c.p.c. che ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. in virtù di tutto
quanto eccepito al capo 1) della presente memoria;
2. sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della
esecutività della sentenza impugnata avanzata da controparte poiché non
ricorre né il requisito del fumus boni iuris e né il requisito del periculum in
mora, per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
3. nel merito, rigettare l'appello proposto da controparte, in virtù di
tutto quanto eccepito in parte narrativa della presente memoria, con
conseguente conferma della sentenza n. 1692/2020 resa inter partes dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, dott.ssa Gabriella
Martone, R.G. n. 901012/2012, in data 03.07.2020 e pubblicata in data
13/07/2020, notificata in data 17.07.2020 e successivamente impugnata;
4. condannare l'appellante alla refusione delle spese e delle
competenze di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari”.
Con ordinanza del 23.1.2021 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione proposta da parte appellante.
Successivamente, all'esito della prefissata udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva riservata a sentenza, 5
con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e quindi decisa come di seguito indicato.
Tuttavia, con successiva ordinanza del 29.4.2025, ritenuto necessario,
alla luce dei motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, l'esame dell'intero fascicolo di primo grado, non risultando presenti tutti gli atti e verbali all'interno del fascicolo telematico, mandava alla cancelleria per l'acquisizione urgente del fascicolo integrale relativo al giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riservandosi all'esito ogni altro provvedimento.
All'esito, all'udienza del 29.4.2025, la causa veniva nuovamente riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 30
per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellato . CP_1
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata 6
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ed invero, con l'originario ricorso monitorio la ricorrente ditta individuale , in persona del suo omonimo Controparte_3
titolare, assumeva di essere creditrice del Consorzio Unico di Bacino delle
Province di Napoli e Caserta – Articolazione di Caserta, in liquidazione, per l'importo di € 52.302,00, per il mancato pagamento degli ordini di fornitura per i quali erano state emesse le fatture che venivano allegate;
nel contempo,
deduceva anche di essere creditore, per la somma complessiva di € 355.140,00
relativa ad ordini di fornitura relativi ad ulteriori allegate fatture, del disciolto
Consorzio GeoEco S.p.A., cui era subentrato sempre il predetto
[...]
Controparte_1
L'istante, quindi, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere - Sezione Distaccata di Aversa -il menzionato provvedimento monitorio, per l'importo di € 407.442,00 oltre interessi ex D.lgs n. 231/2022
e spese di lite, oggetto dell'originaria opposizione.
Per quanto interessa in questa sede, il opponente eccepiva CP_1 7
in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, non essendosi verificato alcun subentro rispetto al disciolto Consorzio GeoEco S.p.A., non essendo stato comunque lo stesso dimostrato da parte del ricorrente;
in ogni caso, deduceva la mancata prova del credito azionato, non essendo stato dimostrato il titolo contrattuale in base al quale erano state emesse le indicate fatture, non essendo stato commissionato all'istante alcun servizio o fornitura.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta, per contro, la ditta ricorrente, oltre a precisare la normativa in base alla quale doveva ritenersi avvenuto il subentro del Parte_2
al precisava di aver depositato, al
[...] Controparte_4
momento dell'iscrizione a ruolo, tutta la documentazione indicata nel ricorso monitorio - precisamente elencata nel foliario vistato dal cancelliere - che dimostrava la propria pretesa creditoria.
La comparente deduceva di aver comunque fornito prova del proprio credito mediante la produzione di ordini di fornitura e certificati di regolare esecuzione, peraltro già depositati in fase monitoria, rilasciati prima dal e, quindi, dal Controparte_4 Controparte_1 [...]
ove erano descritti l'attività svolta ed il Parte_2
corrispettivo pattuito.
Infatti, con ciascun ordine, di volta in volta, la Controparte_3
assumeva l'obbligazione di fornire, alla Geo prima, ed
[...] CP_4
al delle Province di e poi, il nolo a Controparte_1 CP_1 CP_1
freddo e/o a caldo di bobcat e/o pala gommata, a fronte di un corrispettivo;
nell'ordine veniva sempre specificata la prestazione svolta, la durata ed il luogo, ed il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto avvenire dietro 8
presentazione della fattura vistata per la regolare esecuzione da parte dell'opponente, oggi appellato, con conseguente emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il primo giudice, superate tutte le questioni di carattere preliminare,
nella sentenza impugnata evidenziava che i procuratori delle parti avevano tempestivamente depositato le rispettive comparse conclusionali, in data
1.6.2020, e, in data 18.6.2020, il procuratore dell'opposta aveva provveduto al deposito in Cancelleria del proprio fascicolo precedentemente ritirato,
ampiamente oltre la scadenza del termine ultimo, ex art. 169, co. 2 c.p.c., che doveva ritenersi quello fissato per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., e dunque pari a 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione, cadente, nel caso di specie, nella data dell'1.6.2020.
Quanto quindi alle conseguenze dell'inosservanza del termine di cui all'art. 169 c.p.c., qualificato lo stesso come perentorio, affermava di non poter esaminare i documenti contenuti nella produzione di parte opponente,
dovendo decidere la causa solo sulla base degli atti e dei documenti a concreta disposizione, e cioè utilizzando solo ed esclusivamente le risultanze probatorie ritualmente acquisite e desumibili dal fascicolo dell'altra parte o dal fascicolo d'ufficio (nonché dal fascicolo monitorio); riteneva quindi che, sulla base di tali atti e documenti, non potesse rinvenirsi la prova della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, e ciò sulla base delle seguenti affermazioni:
“Nel fascicolo di parte depositato nel procedimento monitorio, in atti,
vengono rinvenuti documenti (quali ordini di fornitura e certificati di regolare
esecuzione) che non sono indicati nell'indice del fascicolo recante il timbro 9
di deposito apposto dalla cancelleria.
Sul punto, non può non ricordarsi che i documenti si considerano
ritualmente prodotti in giudizio solo quando siano posti nella reale
disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con
l'adempimento delle formalità previste dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. (cfr.
Cass. Sez. II, Sentenza del 14/03/2011, n. 5933).
Ne consegue che “in mancanza di indicazione nell'indice del fascicolo
di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all'atto della
costituzione in giudizio, ovvero di deposito in cancelleria del documento che
si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso
alle altre parti (art. 170, quarto comma, cod. proc. civ.) o, se esibito in
udienza, di menzione nel relativo verbale (art. 87 disp.att. cod. proc. civ.), si
presume che il documento non sia stato acquisito al processo” (cfr. Cass. Sez.
III, Sentenza del 19/07/2005, n.15189).
Del resto, la certificazione del cancelliere, a norma dell'art. 74 disp.
att. c.p.c., in calce all'indice dei documenti depositati fa fede fino a querela
di falso (Cass. Sez. lav., Sentenza del 04/07/2002, n.9706; Cass. Sez. lav.,
Sentenza del 12/12/1990, n. 11813), a nulla rilevando altri accertamenti in
fatto attestanti circostanze contrastanti con detta certificazione (Cass. Sez. I,
Sentenza del 07/04/2006, n.8217; Cass. Sez. lav., Sentenza del 04/07/2002, n.
9706)”
Inoltre, nel verbale di udienza del 28.10.2014, il giudice (precedente
titolare del ruolo) aveva ha dato espressamente atto del fatto che nel
“fascicolo monitorio della ditta risulta il deposito delle sole fatture CP_3
mentre nel fascicolo di parte risultano depositati, in allegato ad ogni singola 10
fattura, gli annessi ordini e certificati di regolare esecuzione” (v. verbale di
udienza).
Ne consegue che non può desumersi un rituale deposito nel fascicolo
del giudizio monitorio, dei documenti in questione (ordini di fornitura e
certificati di regolare esecuzione), che dunque non possono essere presi in
considerazione ai fini della decisione”.
Ciò posto, l'appellante deduce quale primo motivo di gravame che al ricorso per decreto ingiuntivo erano state allegate tutte le fatture per le quali era stato richiesto il pagamento, allegando ad ognuna di esse il corrispondente ordine di prestazione ed il corrispondente certificato di regolare esecuzione;
nel ricorso era infatti inserita la dizione: " allega fatture... .con annessi ordini
e certificati di regolare esecuzione"); ad ogni fattura recante il numero di protocollo dell'ordine - incarico era stato allegato nel fascicolo di parte del giudizio monitorio (la cui produzione veniva dichiarata nel ricorso per decreto ingiuntivo) l'ordine di riferimento ed il certificato di regolare esecuzione recante il numero d'ordine.
Peraltro essa appellante, originaria opposta, in ossequio a quanto disposto dall'art.87 delle disp. att. c.p.c., aveva esibito in udienza - venendone fatta menzione nel relativo verbale - tutti gli ordini e certificati di regolare esecuzione, come comprovato dall'eccezione di disconoscimento avanzata dalla controparte, sebbene tardivamente, in quanto esperita per la prima volta nelle memorie ex art 183, comma 6 c.p.c., III termine, oltre che generica.
A dire dell'appellante, infatti, nel verbale relativo all'udienza svoltasi in primo grado del 28.10.2014, per mero errore materiale, al rigo 11, era stato trascritto “fascicolo di parte”, in luogo della dizione corretta “fascicolo 11
monitorio”; ciò aveva indotto il giudicante a ritenere che gli ordini ed i certificati di regolare esecuzione - stando al predetto verbale (errato) -
risultassero depositati nel fascicolo di parte, tardivamente a suo dire depositato
(erroneamente equiparando la tardività all'omesso deposito, rilevabile d'ufficio), con conseguente impossibilità di esaminare e tener conto di detta documentazione ai fini della decisione.
Orbene, osserva la Corte come dall'esame del fascicolo monitorio depositato anche in questo grado di appello, risulti effettivamente che gli ordinativi e i certificati di regolare esecuzione riferiti alle singole fatture, pur apparentemente presenti agli atti, non siano stati effettivamente indicati nel foliario vistato dal cancelliere, ove appare soltanto un'aggiunta “a penna” al punto 2 – recante la dizione “ordini fornitura” - oltre che l'indicazione, sempre
“a penna” delle pagine relative ai documenti.
Tale situazione con consente in alcun modo di affermare con certezza che i singoli ordinativi, come pure le certificazioni di regolare esecuzione
(queste ultime nenache minimamente indicate nel foliario) fossero presenti al momento del deposito del ricorso monitorio e, quindi, allegati sin dall'origine del procedimento, come appunto ha rilevato il primo giudice.
D'altra parte, all'udienza del 28.10.2014, fissata per l'escussione dei testi, nel corso dell'interrogatorio del primo di essi - - rilevava Tes_1
espressamente quanto segue: “A questo punto il giudice riguardo agli ordini
indicati al capo A) nell'indice del fascicolo monitorio della Parte_3
risulta il deposito delle sole fatture mentre nel fascicolo di parte risultano
depositati, in allegato ad ogni singola fattura, gli annessi ordini e certificati
di regolare osservazione. Osserva tuttavia, che nel ricorso per decreto 12
ingiuntivo veniva indicato il deposito assieme alle fatture dei documento
anzidetti”.
Orbene, ritiene la Corte che tale situazione renda del tutto da escludere l'esistenza del presunto errore materiale da parte del giudice contenuto nel predetto verbale di udienza del 28.10.2014; ciò per un verso per le espressioni del tutto chiare e nel complesso coerenti adoperate da detto giudice ma,
soprattutto, coincidendo le stesse con quanto risultante dal foliario del ricorso monitorio.
Appare poi del tutto irrilevante la circostanza che nel ricorso monitorio sia stata fatta menzione degli ordini e dei certificati di regolare esecuzione,
senza tuttavia provvedere alla relativa allegazione, attestata dal Cancelliere;
non risulta infatti ivi indicata la numerazione degli allegati, pur in presenza,
per ciascuna voce, della dizione “(All)”
E' peraltro singolare che, pur affermandosi la produzione in sede monitoria degli ordini di fornitura della Geo e del CP_4 Controparte_1
, nonché dei certificati di regolare esecuzione, nelle note di parte
[...]
appellante, originaria opposta, depositate ai sensi dell'art. 183, comma VI, II
termine, in data 9.3.2013 (v. fascicolo di primo grado), venga richiesta, in via istruttoria, l'emissione di ordine di esibizione alla controparte ex art. 210 c.p.c.
proprio con riguardo a tale documentazione.
Del tutto irrilevante, soprattutto tenuto conto di quanto sino ad ora evidenziato, appare poi la circostanza che, come pure rileva parte appellante,
nelle note depositate dall'odierno appellato - originario opponente - ai sensi dell'art. 183, comma VI, III termine, in data 8.4.2013 (v. fascicolo di primo grado), quest'ultimo abbia dichiarato, del tutto genericamente, di contestare e 13
disconoscere “ai sensi dell'articolo 2719 cc tutta la documentazione in
fotocopia esibita e prodotta in giudizio, in quanto non conforme agli originali
e, comunque, da ritenersi priva di valida certificazione di conformità da parte
dei pubblici ufficiali competenti”; si tratta di formula di stile, che non vale in alcun modo a dimostrare l'avvenuta allegazione, sin dall'origine - all'atto cioè
del deposito del ricorso monitorio - degli ordini di fornitura e dei certificati di regolare esecuzione.
Ciò posto, chiarito il quadro generale, occorre però verificare quali siano in concreto le conseguente della mancata prova di quanto sopra indicato,
avendo il primo giudice, come sopra già evidenziato, fondato la propria decisione sulla circostanza che il fascicolo contenente detti documenti sarebbe stato del tutto tardivamente prodotto in primo grado dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle comparse conclusionali.
Orbene, contrariamente a quanto rileva parte appellata, ove la documentazione in questione fosse stata tempestivamente prodotta in giudizio nella sola fase di opposizione (e non in sede monitoria), ma comunque entro i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., questa Corte avrebbe potuto senz'altro provvedere al relativo esame.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile,
sez. II , 02/02/2023 , n. 3180), “La perentorietà del termine entro il quale, a
norma dell'articolo 169, comma 2, del C.P.C., deve avvenire il deposito del
fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va
riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo
operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il
riferimento dell'articolo 345 del cpc alle sole prove nuove e, quindi, ai 14
documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come nuovi, in quanto
non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli
contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza
delle preclusioni probatorie di cui agli articoli 165 e 166 del cpc”.
In buona sostanza, ai fini della risoluzione della presente controversia non appare rilevante la circostanza relativa alla violazione, nel giudizio di primo grado, del termine 169 c.p.c., ed alla sua rilevabilità o meno di ufficio,
quanto piuttosto la mancata prova del tempestivo deposito in primo grado di detta documentazione, che, ove avvenuto, avrebbe in ogni caso consentito a questa Corte di prendere in esame la stessa.
In realtà, invece, si è già sopra evidenziato come detta documentazione debba ritenersi allegata per la prima volta all'udienza del 28.10.2014 e, quindi,
quando erano oramai decorsi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.;
tale tardività, quindi, preclude a questa Corte il relativo esame anche in questo grado, risultando del tutto irrilevante la questione del rispetto o meno del termine di cui all'art. 169 c.p.c., come menzionata nel motivo di gravame in esame.
Tale conclusione rende ovviamente irrilevante ogni questione - pure sollevata da parte appellante - relativa al fatto che il primo giudice, non avendo rinvenuto in sede di decisione il proprio fascicolo, avrebbe dovuto comunque rimettere la causa innanzi a sé per accertare la volontarietà o meno del mancato deposito.
Una volta esclusa la possibilità di valutare la documentazione depositata dall'appellante, con riguardo agli ordini di fornitura ed ai certificati di regolare esecuzione, non rileva l'ulteriore deduzione di quest'ultima, 15
secondo cui questi ultimi avrebbero senz'altro soddisfatto la necessità di prova scritta del contratto stipulato tra le parti, ritenuta mancate dal primo giudice ai fini del rigetto della pretesa azionata in via monitoria.
Allo stesso modo, non poteva certamente ritenersi idonea allo scopo,
come pure ritiene parte appellante, una prova testimoniale fondata su documentazione comunque non valutabile.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti,
l'impugnazione va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato Parte_2
in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore e legale
[...]
rapp.te pro – tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
, in persona dell'omonimo titolare, e si liquidano in favore Parte_1
del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquida-zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da €
260.001,00 ad € 520.000,00) e del grado di difficoltà delle questioni trattate -
oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione di spese e competenze di lite, come sopra liquidate, in favore degli Avv.ti Giovanni
Cantile e Mena Menafra, dichiaratisi anticipatari 16
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante D.G.R. di , in persona dell'omonimo Parte_1
titolare, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona dell'omonimo Parte_1
titolare, con citazione del 16.9.2020, nei confronti del
[...]
, in persona del Parte_2
Commissario Liquidatore e legale rapp.te pro – tempore, avverso la sentenza
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1692/2020 del 13.7.2020, così
provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna la in persona Parte_1
dell'omonimo titolare, al pagamento in favore del
[...]
, in liquidazione, in Parte_2
persona del Commissario Liquidatore e legale rapp.te pro – tempore,
di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio,
che liquida, in complessivi € 10.000.00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute;
3) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione di spese e competenze di lite, come sopra liquidate, in favore degli Avv.ti
Giovanni Cantile e Mena Menafra, dichiaratisi anticipatari 17
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona Parte_1
dell'omonimo titolare, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3217/2020
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo. Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3217/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Contratto di appalto pubblico”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 25.6.2025,
e vertente
TRA
, c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Aversa, alla Via Roma n. 83, in persona del titolare e legale rapp.te pro -
tempore Sig. , c.f. , nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.12.1965 ad Aversa (CE) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 10.12.2024, dall'avv. Ferdinando d'Aniello, c.f. , CodiceFiscale_2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), al viale Olimpico
n. 100. Il predetto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: 2
oppure al numero di fax Email_1
081.199.16.125.
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del Commissario Liquidatore e legale
[...]
rapp.te pro – tempore, dott. , nominato con decreto Controparte_2
dei Presidenti delle Province di e , ai sensi dell'art. 12 comma CP_1 CP_1
1 della L. n. 26 del 26.02.2010 e successive modifiche, rappresentato e difeso,
giusta procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M.
Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013,
congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avvocato Mena Minafra, c.f.
[...]
, e dall'Abogado Giovanni Cantile, c.f. C.F._3 C.F._4
, iscritto come Abogado presso l'Ilustre Colegio de Abogados de
[...]
Madrid e come Avvocato stabilito presso il foro di Napoli Nord, il quale esercita la professione forense in Italia ai sensi e per l'effetto del D.lgs. n.
96/01 di intesa con l'avvocato Gaetano Del Noce, c.f. C.F._5
, del Foro di Napoli Nord, giusta dichiarazione apposta su foglio
[...]
separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con gli stessi elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via
Martiri del Dissenso n. 48 (81055), presso il loro studio legale. I predetti difensori dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax
0823-796852 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 3
e/o (domicilio digitale). Email_2 Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, nonché note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 25.6.2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.9.2020 la , Parte_1
in persona dell'omonimo titolare, proponeva appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1692/2020 del 13.7.2020, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
, in persona del Parte_2
Commissario Liquidatore e legale rapp.te pro – tempore, era stato revocato il decreto n. 78/2012 emesso nei confronti dello stesso, su istanza della predetta appellante, con il quale era stato ingiunto a quest'ultimo il pagamento dell'importo di € 407.442,00 quale corrispettivo delle fatture indicate in ricorso, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002.
L'istante conveniva quindi il predetto innanzi all'intestata CP_1
Corte di Appello chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le ragioni ivi meglio indicate, rigettarsi l'originaria opposizione proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo revocato, con vittoria di spese e competenze di lite, nonché restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 4.1.2021 si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché 4
l'infondatezza dello stesso, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello promosso
per mancanza dei requisiti per il superamento del filtro di ammissibilità ai
sensi dell'art. 342 c.p.c. che ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. in virtù di tutto
quanto eccepito al capo 1) della presente memoria;
2. sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della
esecutività della sentenza impugnata avanzata da controparte poiché non
ricorre né il requisito del fumus boni iuris e né il requisito del periculum in
mora, per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
3. nel merito, rigettare l'appello proposto da controparte, in virtù di
tutto quanto eccepito in parte narrativa della presente memoria, con
conseguente conferma della sentenza n. 1692/2020 resa inter partes dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, dott.ssa Gabriella
Martone, R.G. n. 901012/2012, in data 03.07.2020 e pubblicata in data
13/07/2020, notificata in data 17.07.2020 e successivamente impugnata;
4. condannare l'appellante alla refusione delle spese e delle
competenze di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari”.
Con ordinanza del 23.1.2021 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione proposta da parte appellante.
Successivamente, all'esito della prefissata udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva riservata a sentenza, 5
con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e quindi decisa come di seguito indicato.
Tuttavia, con successiva ordinanza del 29.4.2025, ritenuto necessario,
alla luce dei motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, l'esame dell'intero fascicolo di primo grado, non risultando presenti tutti gli atti e verbali all'interno del fascicolo telematico, mandava alla cancelleria per l'acquisizione urgente del fascicolo integrale relativo al giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riservandosi all'esito ogni altro provvedimento.
All'esito, all'udienza del 29.4.2025, la causa veniva nuovamente riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 30
per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellato . CP_1
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata 6
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ed invero, con l'originario ricorso monitorio la ricorrente ditta individuale , in persona del suo omonimo Controparte_3
titolare, assumeva di essere creditrice del Consorzio Unico di Bacino delle
Province di Napoli e Caserta – Articolazione di Caserta, in liquidazione, per l'importo di € 52.302,00, per il mancato pagamento degli ordini di fornitura per i quali erano state emesse le fatture che venivano allegate;
nel contempo,
deduceva anche di essere creditore, per la somma complessiva di € 355.140,00
relativa ad ordini di fornitura relativi ad ulteriori allegate fatture, del disciolto
Consorzio GeoEco S.p.A., cui era subentrato sempre il predetto
[...]
Controparte_1
L'istante, quindi, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere - Sezione Distaccata di Aversa -il menzionato provvedimento monitorio, per l'importo di € 407.442,00 oltre interessi ex D.lgs n. 231/2022
e spese di lite, oggetto dell'originaria opposizione.
Per quanto interessa in questa sede, il opponente eccepiva CP_1 7
in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, non essendosi verificato alcun subentro rispetto al disciolto Consorzio GeoEco S.p.A., non essendo stato comunque lo stesso dimostrato da parte del ricorrente;
in ogni caso, deduceva la mancata prova del credito azionato, non essendo stato dimostrato il titolo contrattuale in base al quale erano state emesse le indicate fatture, non essendo stato commissionato all'istante alcun servizio o fornitura.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta, per contro, la ditta ricorrente, oltre a precisare la normativa in base alla quale doveva ritenersi avvenuto il subentro del Parte_2
al precisava di aver depositato, al
[...] Controparte_4
momento dell'iscrizione a ruolo, tutta la documentazione indicata nel ricorso monitorio - precisamente elencata nel foliario vistato dal cancelliere - che dimostrava la propria pretesa creditoria.
La comparente deduceva di aver comunque fornito prova del proprio credito mediante la produzione di ordini di fornitura e certificati di regolare esecuzione, peraltro già depositati in fase monitoria, rilasciati prima dal e, quindi, dal Controparte_4 Controparte_1 [...]
ove erano descritti l'attività svolta ed il Parte_2
corrispettivo pattuito.
Infatti, con ciascun ordine, di volta in volta, la Controparte_3
assumeva l'obbligazione di fornire, alla Geo prima, ed
[...] CP_4
al delle Province di e poi, il nolo a Controparte_1 CP_1 CP_1
freddo e/o a caldo di bobcat e/o pala gommata, a fronte di un corrispettivo;
nell'ordine veniva sempre specificata la prestazione svolta, la durata ed il luogo, ed il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto avvenire dietro 8
presentazione della fattura vistata per la regolare esecuzione da parte dell'opponente, oggi appellato, con conseguente emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il primo giudice, superate tutte le questioni di carattere preliminare,
nella sentenza impugnata evidenziava che i procuratori delle parti avevano tempestivamente depositato le rispettive comparse conclusionali, in data
1.6.2020, e, in data 18.6.2020, il procuratore dell'opposta aveva provveduto al deposito in Cancelleria del proprio fascicolo precedentemente ritirato,
ampiamente oltre la scadenza del termine ultimo, ex art. 169, co. 2 c.p.c., che doveva ritenersi quello fissato per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., e dunque pari a 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione, cadente, nel caso di specie, nella data dell'1.6.2020.
Quanto quindi alle conseguenze dell'inosservanza del termine di cui all'art. 169 c.p.c., qualificato lo stesso come perentorio, affermava di non poter esaminare i documenti contenuti nella produzione di parte opponente,
dovendo decidere la causa solo sulla base degli atti e dei documenti a concreta disposizione, e cioè utilizzando solo ed esclusivamente le risultanze probatorie ritualmente acquisite e desumibili dal fascicolo dell'altra parte o dal fascicolo d'ufficio (nonché dal fascicolo monitorio); riteneva quindi che, sulla base di tali atti e documenti, non potesse rinvenirsi la prova della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, e ciò sulla base delle seguenti affermazioni:
“Nel fascicolo di parte depositato nel procedimento monitorio, in atti,
vengono rinvenuti documenti (quali ordini di fornitura e certificati di regolare
esecuzione) che non sono indicati nell'indice del fascicolo recante il timbro 9
di deposito apposto dalla cancelleria.
Sul punto, non può non ricordarsi che i documenti si considerano
ritualmente prodotti in giudizio solo quando siano posti nella reale
disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con
l'adempimento delle formalità previste dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. (cfr.
Cass. Sez. II, Sentenza del 14/03/2011, n. 5933).
Ne consegue che “in mancanza di indicazione nell'indice del fascicolo
di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all'atto della
costituzione in giudizio, ovvero di deposito in cancelleria del documento che
si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso
alle altre parti (art. 170, quarto comma, cod. proc. civ.) o, se esibito in
udienza, di menzione nel relativo verbale (art. 87 disp.att. cod. proc. civ.), si
presume che il documento non sia stato acquisito al processo” (cfr. Cass. Sez.
III, Sentenza del 19/07/2005, n.15189).
Del resto, la certificazione del cancelliere, a norma dell'art. 74 disp.
att. c.p.c., in calce all'indice dei documenti depositati fa fede fino a querela
di falso (Cass. Sez. lav., Sentenza del 04/07/2002, n.9706; Cass. Sez. lav.,
Sentenza del 12/12/1990, n. 11813), a nulla rilevando altri accertamenti in
fatto attestanti circostanze contrastanti con detta certificazione (Cass. Sez. I,
Sentenza del 07/04/2006, n.8217; Cass. Sez. lav., Sentenza del 04/07/2002, n.
9706)”
Inoltre, nel verbale di udienza del 28.10.2014, il giudice (precedente
titolare del ruolo) aveva ha dato espressamente atto del fatto che nel
“fascicolo monitorio della ditta risulta il deposito delle sole fatture CP_3
mentre nel fascicolo di parte risultano depositati, in allegato ad ogni singola 10
fattura, gli annessi ordini e certificati di regolare esecuzione” (v. verbale di
udienza).
Ne consegue che non può desumersi un rituale deposito nel fascicolo
del giudizio monitorio, dei documenti in questione (ordini di fornitura e
certificati di regolare esecuzione), che dunque non possono essere presi in
considerazione ai fini della decisione”.
Ciò posto, l'appellante deduce quale primo motivo di gravame che al ricorso per decreto ingiuntivo erano state allegate tutte le fatture per le quali era stato richiesto il pagamento, allegando ad ognuna di esse il corrispondente ordine di prestazione ed il corrispondente certificato di regolare esecuzione;
nel ricorso era infatti inserita la dizione: " allega fatture... .con annessi ordini
e certificati di regolare esecuzione"); ad ogni fattura recante il numero di protocollo dell'ordine - incarico era stato allegato nel fascicolo di parte del giudizio monitorio (la cui produzione veniva dichiarata nel ricorso per decreto ingiuntivo) l'ordine di riferimento ed il certificato di regolare esecuzione recante il numero d'ordine.
Peraltro essa appellante, originaria opposta, in ossequio a quanto disposto dall'art.87 delle disp. att. c.p.c., aveva esibito in udienza - venendone fatta menzione nel relativo verbale - tutti gli ordini e certificati di regolare esecuzione, come comprovato dall'eccezione di disconoscimento avanzata dalla controparte, sebbene tardivamente, in quanto esperita per la prima volta nelle memorie ex art 183, comma 6 c.p.c., III termine, oltre che generica.
A dire dell'appellante, infatti, nel verbale relativo all'udienza svoltasi in primo grado del 28.10.2014, per mero errore materiale, al rigo 11, era stato trascritto “fascicolo di parte”, in luogo della dizione corretta “fascicolo 11
monitorio”; ciò aveva indotto il giudicante a ritenere che gli ordini ed i certificati di regolare esecuzione - stando al predetto verbale (errato) -
risultassero depositati nel fascicolo di parte, tardivamente a suo dire depositato
(erroneamente equiparando la tardività all'omesso deposito, rilevabile d'ufficio), con conseguente impossibilità di esaminare e tener conto di detta documentazione ai fini della decisione.
Orbene, osserva la Corte come dall'esame del fascicolo monitorio depositato anche in questo grado di appello, risulti effettivamente che gli ordinativi e i certificati di regolare esecuzione riferiti alle singole fatture, pur apparentemente presenti agli atti, non siano stati effettivamente indicati nel foliario vistato dal cancelliere, ove appare soltanto un'aggiunta “a penna” al punto 2 – recante la dizione “ordini fornitura” - oltre che l'indicazione, sempre
“a penna” delle pagine relative ai documenti.
Tale situazione con consente in alcun modo di affermare con certezza che i singoli ordinativi, come pure le certificazioni di regolare esecuzione
(queste ultime nenache minimamente indicate nel foliario) fossero presenti al momento del deposito del ricorso monitorio e, quindi, allegati sin dall'origine del procedimento, come appunto ha rilevato il primo giudice.
D'altra parte, all'udienza del 28.10.2014, fissata per l'escussione dei testi, nel corso dell'interrogatorio del primo di essi - - rilevava Tes_1
espressamente quanto segue: “A questo punto il giudice riguardo agli ordini
indicati al capo A) nell'indice del fascicolo monitorio della Parte_3
risulta il deposito delle sole fatture mentre nel fascicolo di parte risultano
depositati, in allegato ad ogni singola fattura, gli annessi ordini e certificati
di regolare osservazione. Osserva tuttavia, che nel ricorso per decreto 12
ingiuntivo veniva indicato il deposito assieme alle fatture dei documento
anzidetti”.
Orbene, ritiene la Corte che tale situazione renda del tutto da escludere l'esistenza del presunto errore materiale da parte del giudice contenuto nel predetto verbale di udienza del 28.10.2014; ciò per un verso per le espressioni del tutto chiare e nel complesso coerenti adoperate da detto giudice ma,
soprattutto, coincidendo le stesse con quanto risultante dal foliario del ricorso monitorio.
Appare poi del tutto irrilevante la circostanza che nel ricorso monitorio sia stata fatta menzione degli ordini e dei certificati di regolare esecuzione,
senza tuttavia provvedere alla relativa allegazione, attestata dal Cancelliere;
non risulta infatti ivi indicata la numerazione degli allegati, pur in presenza,
per ciascuna voce, della dizione “(All)”
E' peraltro singolare che, pur affermandosi la produzione in sede monitoria degli ordini di fornitura della Geo e del CP_4 Controparte_1
, nonché dei certificati di regolare esecuzione, nelle note di parte
[...]
appellante, originaria opposta, depositate ai sensi dell'art. 183, comma VI, II
termine, in data 9.3.2013 (v. fascicolo di primo grado), venga richiesta, in via istruttoria, l'emissione di ordine di esibizione alla controparte ex art. 210 c.p.c.
proprio con riguardo a tale documentazione.
Del tutto irrilevante, soprattutto tenuto conto di quanto sino ad ora evidenziato, appare poi la circostanza che, come pure rileva parte appellante,
nelle note depositate dall'odierno appellato - originario opponente - ai sensi dell'art. 183, comma VI, III termine, in data 8.4.2013 (v. fascicolo di primo grado), quest'ultimo abbia dichiarato, del tutto genericamente, di contestare e 13
disconoscere “ai sensi dell'articolo 2719 cc tutta la documentazione in
fotocopia esibita e prodotta in giudizio, in quanto non conforme agli originali
e, comunque, da ritenersi priva di valida certificazione di conformità da parte
dei pubblici ufficiali competenti”; si tratta di formula di stile, che non vale in alcun modo a dimostrare l'avvenuta allegazione, sin dall'origine - all'atto cioè
del deposito del ricorso monitorio - degli ordini di fornitura e dei certificati di regolare esecuzione.
Ciò posto, chiarito il quadro generale, occorre però verificare quali siano in concreto le conseguente della mancata prova di quanto sopra indicato,
avendo il primo giudice, come sopra già evidenziato, fondato la propria decisione sulla circostanza che il fascicolo contenente detti documenti sarebbe stato del tutto tardivamente prodotto in primo grado dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle comparse conclusionali.
Orbene, contrariamente a quanto rileva parte appellata, ove la documentazione in questione fosse stata tempestivamente prodotta in giudizio nella sola fase di opposizione (e non in sede monitoria), ma comunque entro i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., questa Corte avrebbe potuto senz'altro provvedere al relativo esame.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile,
sez. II , 02/02/2023 , n. 3180), “La perentorietà del termine entro il quale, a
norma dell'articolo 169, comma 2, del C.P.C., deve avvenire il deposito del
fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va
riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo
operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il
riferimento dell'articolo 345 del cpc alle sole prove nuove e, quindi, ai 14
documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come nuovi, in quanto
non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli
contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza
delle preclusioni probatorie di cui agli articoli 165 e 166 del cpc”.
In buona sostanza, ai fini della risoluzione della presente controversia non appare rilevante la circostanza relativa alla violazione, nel giudizio di primo grado, del termine 169 c.p.c., ed alla sua rilevabilità o meno di ufficio,
quanto piuttosto la mancata prova del tempestivo deposito in primo grado di detta documentazione, che, ove avvenuto, avrebbe in ogni caso consentito a questa Corte di prendere in esame la stessa.
In realtà, invece, si è già sopra evidenziato come detta documentazione debba ritenersi allegata per la prima volta all'udienza del 28.10.2014 e, quindi,
quando erano oramai decorsi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.;
tale tardività, quindi, preclude a questa Corte il relativo esame anche in questo grado, risultando del tutto irrilevante la questione del rispetto o meno del termine di cui all'art. 169 c.p.c., come menzionata nel motivo di gravame in esame.
Tale conclusione rende ovviamente irrilevante ogni questione - pure sollevata da parte appellante - relativa al fatto che il primo giudice, non avendo rinvenuto in sede di decisione il proprio fascicolo, avrebbe dovuto comunque rimettere la causa innanzi a sé per accertare la volontarietà o meno del mancato deposito.
Una volta esclusa la possibilità di valutare la documentazione depositata dall'appellante, con riguardo agli ordini di fornitura ed ai certificati di regolare esecuzione, non rileva l'ulteriore deduzione di quest'ultima, 15
secondo cui questi ultimi avrebbero senz'altro soddisfatto la necessità di prova scritta del contratto stipulato tra le parti, ritenuta mancate dal primo giudice ai fini del rigetto della pretesa azionata in via monitoria.
Allo stesso modo, non poteva certamente ritenersi idonea allo scopo,
come pure ritiene parte appellante, una prova testimoniale fondata su documentazione comunque non valutabile.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti,
l'impugnazione va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato Parte_2
in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore e legale
[...]
rapp.te pro – tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
, in persona dell'omonimo titolare, e si liquidano in favore Parte_1
del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquida-zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da €
260.001,00 ad € 520.000,00) e del grado di difficoltà delle questioni trattate -
oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione di spese e competenze di lite, come sopra liquidate, in favore degli Avv.ti Giovanni
Cantile e Mena Menafra, dichiaratisi anticipatari 16
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante D.G.R. di , in persona dell'omonimo Parte_1
titolare, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona dell'omonimo Parte_1
titolare, con citazione del 16.9.2020, nei confronti del
[...]
, in persona del Parte_2
Commissario Liquidatore e legale rapp.te pro – tempore, avverso la sentenza
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1692/2020 del 13.7.2020, così
provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna la in persona Parte_1
dell'omonimo titolare, al pagamento in favore del
[...]
, in liquidazione, in Parte_2
persona del Commissario Liquidatore e legale rapp.te pro – tempore,
di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio,
che liquida, in complessivi € 10.000.00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute;
3) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione di spese e competenze di lite, come sopra liquidate, in favore degli Avv.ti
Giovanni Cantile e Mena Menafra, dichiaratisi anticipatari 17
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona Parte_1
dell'omonimo titolare, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo