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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 4068/2021 R.G., avente ad oggetto “risoluzione contrattuale e risarcimento danni”, vertente
TRA
(c.f. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'avv. C.F._2
Sergio Tecce (c.f. ) - indirizzo pec: C.F._3
presso il cui studio, in Avellino, alla via Email_1
Tagliamento n. 240, sono elett.te domiciliati.
ATTORI
E
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t. ; 3 P.IVA_1 Controparte_2
- già
[...] Controparte_3
( P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., e
[...] P.IVA_2
(c.f. ), nella qualità di erede di Controparte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Controparte_3
Valeria Terracciano (c.f. - indirizzo pec: C.F._5
e Francesco Terracciano (c.f. Email_2
)- indirizzo pec: presso il C.F._6 Email_3
cui studio, in Santa Anastasia (NA), al viale Kennedy n. 18, sono elett.te domiciliati.
CONVENUTI CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbali d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la società
[...] [...]
la società Controparte_1 Controparte_3
nonché il socio accomandatario .
[...] Controparte_3
Gli attori deducevano: che, nell'aprile del 2018, avevano stipulato, con la società
un contratto di appalto per lavori di Controparte_1
manutenzione straordinaria (dettagliatamente descritti in citazione) da eseguirsi nell'immobile di loro proprietà, sito in Atripalda (AV), alla via Valleverde n. 11; - che, successivamente, avevano commissionato alla predetta società ulteriori lavori in relazione ad un corpo di fabbrica adiacente all'abitazione (cd. dependance), cioè lavori di rifacimento della vecchia copertura, di posa in opera del cappotto esterno, di sistemazione del bagno al piano terra, con rimozione di parte della pavimentazione e delle tubazioni di scarico;
- che era stato pattuito un corrispettivo complessivo di euro
38.000,00, interamente versato;
- che la società Controparte_1
aveva subappaltato i lavori alla società
[...] CP_3 Controparte_3
per la somma di euro 15.000,00, senza alcuna autorizzazione;
- che,
[...] all'inizio del periodo invernale, avevano riscontrato fenomeni di infiltrazione ai terrazzi e vari problemi connessi all'isolamento termico.
Gli attori precisavano che: avevano promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; - il CTU aveva riscontrato che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, stimando i danni nella somma di euro 14.688,03; - il CTU aveva anche quantificato in euro 13.861,79 il costo delle opere relative alla dependance;
- erano creditori, nei confronti della società appaltatrice, a titolo di danni per l'erronea esecuzione dei lavori di cui al primo contratto di appalto, della somma di euro
24.129,27 (oltre ai danni derivanti dall'esecuzione del subappalto); - a causa delle infiltrazioni, successivamente al procedimento di ATP, avevano subito danni all'impianto di riscaldamento dell'appartamento principale, alimentato da termocamino, per cui erano stati costretti ad installare una caldaia a pellet, con un costo di euro
6.000,00; - avevano esperito la procedura di negoziazione assistita, con esito negativo.
pag. 2/11 Tanto dedotto, gli attori chiedevano al Tribunale di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto di appalto e condannasse la Controparte_1
alla restituzione della somma di euro 24.129,27 (o alla diversa somma
[...]
accertata in giudizio), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c.. In via subordinata, chiedevano la condanna della suindicata società all'eliminazione dei vizi o al risarcimento dei danni come quantificati nel giudizio di ATP nella somma di euro
14.688,03, nonché la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, pari ad euro 14.688,03, oltre i danni relativi alla sostituzione dell' impianto di riscaldamento ed al mancato o limitato godimento dell'immobile (il tutto nei limiti di euro 52.000,00).
In via istruttoria, gli attori chiedevano disporsi integrazione di CTU per rideterminare gli importi del computo metrico, aggiornandoli al nuovo prezziario regionale approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania in data 28.06.2022.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio le società e Controparte_1 Controparte_3
(che in corso di causa mutava denominazione in 3
[...] [...]
, nonché ; dopo la morte Controparte_2 Controparte_3
di quest'ultimo, si costituiva l'erede, Controparte_4
I convenuti eccepivano: 1) la decadenza dall'azione relativa ai vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c.; - 2) l'inesistenza di vizi;
- 3) l'inesistenza del contratto di subappalto e, comunque, l'autorizzazione dei committenti alla realizzazione della pavimentazione da parte della società subappaltatrice, vista la somma corrisposta di euro 5.000,00.
La società appaltatrice spiegava anche domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare l'esatto importo del corrispettivo dei lavori complessivamente realizzati, alla luce del preventivo del 17.04.2018 per i lavori del primo contratto e, per quelli successivi
(relativi alle dependance), del prezziario regionale per le opere pubbliche vigente.
Chiedeva la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 25.000,00, detratti gli acconti già versati, ed eccepiva la compensazione con l'eventuale credito degli attori.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, del procedimento di ATP R.G. n. 4144/19. Indi, all'udienza del 28.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pag. 3/11 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è procedibile, essendo documentalmente provato l'espletamento della procedura di negoziazione assistita (cfr. verbale di invito alla negoziazione assistita allegato alla II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte attrice) ed essendo stato, comunque, previamente esperito ricorso per accertamento tecnico preventivo.
La materia dell'appalto non rientra, in base all'art. 5 D.lgs. n. 28/2010, tra quelle per cui la mediazione è condizione preliminare di procedibilità della domanda (Tribunale di
Livorno, sentenza 7 marzo 2016, n. 316).
Passando all'esame del merito, va delineato l'oggetto del contendere.
Orbene, gli attori, sul presupposto del grave inadempimento della società appaltatrice, hanno chiesto al Tribunale la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto stipulato con la predetta società, con la consequenziale restituzione del corrispettivo versato di euro 24.129,27 e, in subordine, la condanna dell'appaltatrice all'eliminazione dei vizi delle opere, quantificati nel giudizio di ATP in euro 14.688,03, oltre al risarcimento dei danni in euro 14.688,03.
Gli attori hanno, poi, proposto azione diretta di risarcimento danni nei confronti della società subappaltatrice e del suo socio accomandatario.
La società appaltatrice ha spiegato tempestiva domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'importo del corrispettivo ancora dovuto ed ha eccepito la decadenza degli attori dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c..
Così delineato l'oggetto del contendere, va, preliminarmente, osservato che l'eccezione di decadenza è infondata.
L'azione, tenendo conto del contenuto sostanziale della domanda, va ricondotta nell'ambito della normativa di cui all'art. 1669 c.c..
Invero, a fondamento della pretesa, gli attori hanno dedotto fenomeni di infiltrazione e vizi al cappotto termico o difetti “gravi” idonei a compromettere la stabilità e la sicurezza di un immobile, di non immediata percezione, per i quali la giurisprudenza pacificamente ritiene applicabile la suindicata normativa e non la disciplina contrattuale di cui all'art. 1667 c.c. (Cass, sent. n. 11034/2022). Le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione hanno precisato che l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le pag. 4/11 altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass.
S.S. Unite, sent. n. 7756/2017).
Va ritenuto, alla luce delle risultanze in atti che i lavori siano terminati (cfr. CTU in atti).
Orbene, per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, di cui al menzionato art. 1669 c.c., è previsto il termine più lungo di un anno, che decorre dal momento in cui il denunciante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria e obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale tra i dissesti e l'attività di esecuzione dell'opera.
Affinché il termine cominci a decorrere, è necessaria, quindi, la percezione degli effetti e del loro nesso eziologico con i fattori scatenanti;
per meglio dire, occorre avere acquisito la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione delle sue cause
(Cass. sent. n. 777/2020). Solo qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso del termine annuale non è necessariamente ed automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. ordinanza. n. 744472024 e Cass. ordinanza. n. 24465/23).
Nel caso in esame, il momento in cui è stato raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi, delle cause e della riferibilità degli stessi all'impresa costruttrice, coincide con il deposito della CTU nel procedimento di ATP, avvenuta in data
27.02.2020.
Rispetto a tale termine di decorrenza iniziale, la denuncia inoltrata con l'atto introduttivo del presente giudizio è tempestiva.
Acclarata la tempestività dell'azione, è opportuno passare all'esame delle restanti domande attoree.
È pacifico, oltre che documentalmente provato, che, con contratto di appalto del
17.04.2018, gli attori commissionavano alla società i seguenti Controparte_1
lavori di manutenzione straordinaria: 1) fornitura e posa in opera di ponteggio pag. 5/11 prefabbricato;
-2) fornitura e posa in opera di cappotto esterno in EPS di spessore cm.
10, completo di rasante in doppia mano ed interposta rete porta intonaco e tonachino di colore rosso pompeiano;
-3) demolizione di piastrelle con sottofondo, trasporto a discarica del materiale di risulta, rifacimento del massetto con nuove pendenze, impermeabilizzazione e fornitura con posa in opera di piastrelle;
- 4) realizzazione controsoffitto in cartongesso di spessore cm 1,2 completo di guide e coibentazione dello spessore di cm 8.
È, altresì, pacifico, oltre che documentalmente provato, che, per i lavori eseguiti, gli attori corrispondevano alla società appaltatrice la somma di euro 38.000,00 comprensiva di IVA. Significativi sono i documenti n.ri 11-13 allegati alla II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. degli attori, nonché il contenuto della comparsa di costituzione dei convenuti. Inoltre, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di sopralluogo peritale nel procedimento di ATP rendono pacifica la corresponsione di tale somma (così ripartita: euro 33.000,00 alla appaltatrice ed euro 5.000,00 alla subappaltatrice).
Non è contestata neppure la realizzazione di opere aggiuntive relative al corpo di fabbrica adiacente all'abitazione degli attori (dependance), consistenti nel rifacimento della vecchia copertura, nella posa in opera del cappotto esterno e nella sistemazione del bagno al piano terra (con demolizione di parte della pavimentazione e sostituzione delle tubazioni di scarico).
Le questioni controverse sono: la sussistenza di vizi dei lavori;
- il corrispettivo complessivamente pattuito per l'esecuzione dei lavori appaltati;
- l'ammontare del corrispettivo per i lavori c.d. “fuori contratto”.
Orbene, la consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP ha consentito di ricostruire con precisione i lavori complessivamente eseguiti e le cause dei danni, nonché di quantificare in termini monetari i lavori da realizzare per l'eliminazione dei vizi.
È emerso che, effettivamente, i lavori inizialmente commissionati non venivano eseguiti a regola d'arte.
Infatti, il CTU ha riscontrato la sussistenza di vizi in varie parti del fabbricato.
In particolare, sulla parete posta ad ovest del fabbricato, il CTU rilevava: 1) la mancanza, in diversi punti, di accostamento dei pannelli di polistirene del cappotto pag. 6/11 esterno, con uno spessore della rasatura superiore a quello presente sul pannello, con giunture in corrispondenza dei pannelli e ponti termici;
-2) l'allocazione dei tasselli del cappotto termico troppo all'interno dei pannelli, con il consequenziale deposito di un maggiore stato rasante ed un differente comportamento igronometrico dello stesso rasante;
- 3) la posa del collante non a regola d'arte e la consequenziale mancanza di planarità della facciata in diversi punti;
-4) la presenza di fessurazioni sulle giunture che determinano infiltrazioni d'acqua e muffe. Nella parte est del fabbricato, il CTU rilevava la presenza, al primo piano, di ristagni d'acqua sul terrazzo costituente la copertura al portico sottostante, dovuta alla pendenza insufficiente ed inidonea a garantire un regolare deflusso delle acque. Sui prospetti posti a sud ed est del fabbricato, il CTU riscontrava che le soglie delle finestre, a seguito della posa in opera del cappotto termico, erano rimaste prive di gocciolatoio. All'interno dell'abitazione, venivano riscontrati fenomeni di infiltrazione sul soffitto, in corrispondenza del terrazzo sovrastante, e, precisamente, nell'innesto tra il solaio del primo piano ed il terrazzo.
Il CTU, ricollegati causalmente i vizi riscontrati ai lavori appaltati, individuava, poi, i lavori per la loro eliminazione.
In riferimento alla parete posta ad ovest del fabbricato, prevedeva, per il ripristino della piena funzionalità del cappotto termico, la rimozione del rasante ed il riempimento delle fessure e della testa dei tasselli con schiuma isolante a bassa densità. Per la parte est, prevedeva l'ampliamento dei fori per almeno 50 cm di lunghezza al fine di consentire un migliore deflusso delle acque. In riferimento ai prospetti posti a sud e ad est del fabbricato, riteneva necessario il ripristino dei gocciolatoi tramite l'apposizione di scossaline in alluminio e pannelli coibentanti di circa 7 cm. Poi, per l'interno dell'abitazione, il CTU rilevava la necessità di risvoltare l'impermeabilizzazione per tutta la lunghezza dell'innesto parte verticale- terrazzo copertura, per un'altezza di almeno 15 cm;
per il piano inferiore, prevedeva la rimozione dell'intonaco ammalorato ed il ripristino dello stesso con una nuova tinteggiatura.,
Il CTU stimava il costo complessivo dei lavori di ripristino in euro 14.688,03, sulla base del prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Campania aggiornato al
2018.
Il CTU, infine, verificava l'effettiva esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla comparsa di costituzione dei convenuti. Il corrispettivo per tali opere veniva pag. 7/11 quantificato in complessivi euro 13.861,79 sulla base del prezziario dei Lavori Pubblici della Campania aggiornato al 2018; solo per la voce relativa alla messa in opera del cappotto esterno, il prezzo veniva desunto dal computo metrico del 17.04.2018 (pari ad euro 45,00 mq), in quanto era concordato tra le parti.
Orbene, il Tribunale ritiene di porre le conclusioni cui è pervenuto il CTU a fondamento della decisione, in considerazione della completezza e precisione degli accertamenti svolti, nonché della coerenza logica della motivazione. La relazione risulta esaustiva ed immune da vizi, in quanto svolta all'esito dell'ispezione dei luoghi e di una approfondita disamina dei documenti prodotti dalle parti e delle osservazioni dei rispettivi consulenti.
Poi, nel computo metrico estimativo, il CTU ha dettagliatamente descritto e quantificato i lavori necessari al fine di eliminare i vizi. La quantificazione dei danni è avvenuta correttamente sulla base al Tariffario dei Lavori Pubblici della Regione
Campania anno 2018 attesa l'epoca di realizzazione dei lavori (del resto i CTP delle parti in causa hanno approvato la scelta del CTU in sede di operazioni peritali).
Dunque, venendo alle domande ed eccezioni delle parti, va senza dubbio dichiarata la risoluzione del contratto. Infatti, indipendentemente dalle argomentazioni difensive delle parti è emerso che il contratto già di fatto si è consensualmente sciolto e il cantiere restituito ai committenti (Cass. ord. n. 19706/2020).
Poi, sulla scorta degli elementi probatori suindicati, va accolta in parte la domanda di risarcimento danni, attesa la responsabilità della società appaltatrice per gravi vizi (Cass. 24230/2018).
Poi, va accolta in parte la domanda riconvenzionale, essendo emerso che la convenuta appaltatrice ha diritto ad un saldo del corrispettivo dovuto per tutti i lavori.
Al riguardo, si premette che il preventivo-offerta del 17.04.2018, pur non risultando sottoscritto per accettazione dagli attori, non è stato dagli stessi contestato e, quindi, può essere utilizzato per determinare il corrispettivo dell'appaltatrice.
Alla luce della CTU, il corrispettivo complessivamente dovuto è di euro 56.314,06 (cioè euro 51.194,69 oltre IVA).
Ciò in forza dei seguenti elementi: 1) nel preventivo non sono elencate le opere “fuori contratto” ovvero le opere aggiuntive stimate dal CTU in euro 13.861,79, ma solo quelle inizialmente commissionate. -2) nel corso del secondo sopralluogo, i consulenti pag. 8/11 di parte delle rispettive parti in causa (arch. per gli attori ed ing. per i Per_1 Tes_1 convenuti) “prendevano atto”, senza sollevare contestazioni, che l'importo del corrispettivo dovuto era di euro 51.194,69 oltre IVA (pari ad euro 56.314,06); 3) pacifico è il versamento, da parte degli attori, della somma di euro 38.000,00 e, quindi, emerge un credito della convenuta di euro 18.314,06.
In definitiva, agli attori, previa compensazione giudiziale dei rispettivi debiti e crediti delle parti (Cass. SS. Unite, sent. n. 23225/2016), spetta il pagamento, da parte della società appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di euro 3.626,03.
Tale credito risarcitorio è stato determinato sulla base del seguente calcolo matematico:
1) dalla sottrazione da euro 56.314,06 (corrispettivo per tutti i lavori eseguiti) di euro
38.000,00 (somma versata dagli attori), risultano euro 18.314,06; -2) per effetto della compensazione parziale tra euro 18.314,06 ed euro 14.688,03 (somma necessaria per eliminazione dei vizi), risultano euro 3.626,03.
La convenuta , va condannata a pagare agli attori tale somma. Controparte_1
Tenuto conto che la responsabilità dell'appaltatore secondo la previsione dell'art. 1669 c.c. integra un debito di valore (Cass. sent. n. 4895/1986), sull'importo di euro 3.626,03, devono essere calcolati gli interessi compensativi, che vanno riconosciuti e calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data di scoperta dei vizi ossia al momento della relazione di ATP, via via rivalutata sulla base degli indici ISTAT.
Operata la liquidazione giudiziale del danno e la conversione del debito di valore in debito di valuta, spettano agli attori gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo ex art 1282 c.c. (Cass. sent. n. 83/1996).
Non è fondata la richiesta di risarcimento dei danni all'impianto di riscaldamento, per carenza di prova in ordine al nesso di causalità con i vizi.
Vanno, poi, dichiarate inammissibili le domande attoree formulate nei confronti della società subappaltatrice e del suo socio accomandatario.
Giova osservare, in punto di diritto, che il contratto di subappalto crea un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.
pag. 9/11 Il subappalto ha una propria autonomia rispetto al contratto principale. Il contratto di appalto e quello di subappalto, pur legati da un rapporto di interdipendenza e da un nesso di derivazione, sono dotati di piena e distinta autonomia. Ciò determina l'esclusione del rapporto diretto tra l'originario committente ed i subappaltatori, con conseguente esclusione per il committente di azione diretta verso il subappaltatore. Per
l'effetto, in caso di vizi sull'immobile, il committente è tenuto ad agire in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti dell'appaltatore, il quale, a sua volta, è legittimato, in virtù del rapporto di subappalto, a chiamare in causa il subappaltatore. L'appaltatore, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, è il solo legittimato passivo rispetto all'azione proposta dal committente ed è il solo responsabile nei confronti di quest'ultimo per i difetti riscontrati nell'opera del subappaltatore (Cass. n. 240/2025 e
Cass. n. 6161/2024).
Le spese del presente giudizio e del procedimento di ATP, nei rapporti tra gli attori e la convenuta seguono la Controparte_1 soccombenza e vanno poste a carico di quest'ultima nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/22, applicando lo scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, in ragione dell'entità del “decisum”, valori medi. Le spese della CTU vanno poste a carico degli attori e della convenuta in eguale misura attese le risultanze della CTU.
Nei rapporti tra gli attori ed i restanti convenuti, seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/22, applicando lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, in ragione dell'entità della domanda, valori minimi, tenuto conto della diversa posizione processuale e sostanziale della subppaltatrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto intercorso tra gli attori e la società appaltatrice
Controparte_1
2. accoglie in parte la domanda di risarcimento danni degli attori nei confronti della e accerta Controparte_1
un credito di euro 18.314,06 ;
pag. 10/11 3. Accoglie in parte la domanda riconvenzionale ed accerta un credito della di € 14.688,03: Controparte_1
4. disposta la compensazione giudiziale tra i reciproci crediti indicati ai punti n. 2 e 3, condanna la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 3.626,03, oltre interessi come in motivazione;
5. dichiara inammissibili le domande degli attori nei confronti di 3
[...]
di e di CP_2 Controparte_2 Controparte_4
6. condanna la in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida: 1) per il presente giudizio, nella somma di euro 2.552,00,
(oltre € 545,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sergio Tecce, antistatario;
- 2) per il giudizio di ATP, nella somma di euro 846,00, oltre € 146,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
7. condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della 3
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_2
del socio accomandatario, liquidandole Controparte_4
complessivamente nella somma di euro 2.278,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
8. pone le spese di CTU espletata nell'ATP nella misura del 50% a carico degli attori e del restante 50% a carico della convenuta
[...]
Controparte_1
Così deciso in Avellino in data 1.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 11/11