Decreto cautelare 10 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 28 aprile 2023
Ordinanza collegiale 16 aprile 2024
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/01/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01060/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11056/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11056 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Pillinini, Daria Pietrocarlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daria Pietrocarlo in Roma, via Adolfo Gandiglio 27;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento previa adozione delle misure cautelari (anche nella forma del decreto presidenziale inaudita altera parte ex art. 56 D.lgs. 104/2010) dell’obbligo della Pubblica Amministrazione resistente a provvedere sull’istanza inviata dai ricorrenti con pec del 24.03.2022 e volta ad ottenere dalla Asl il pagamento di tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis) ricevuta da terzi, attesa l’assenza di strutture pubbliche e/o convenzionate in grado di erogare tale prestazione, e della conseguente illegittimità del comportamento omissivo della PA, riconducibile ad un “provvedimento negativo” della PA sanitaria, in relazione alle richieste dei genitori di ottenere per il figlio una specifica prestazione sanitaria avente evidenza scientifica.
per la conseguente condanna dell’amministrazione resistente Asl Roma 2 a provvedere sull’istanza inviata dai ricorrenti con pec del 24.03.2022 e quindi a pagare in favore del minore tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA ricevuta da terzi nella misura di n. 20 ore settimanali per la durata di 48 mesi, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti a seguito della perdurante inerzia della Pubblica Amministrazione che si quantificano in € 4.244,63, ossia le spese di terapia ABA sostenute a seguito dell’istanza del 24.03.2022 o nella somma che verrà stabilita dal TAR all’esito della istruttoria
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
Per l’annullamento del PAI redatto dalla ASL ROMA 2 a firma della dott.ssa Manzi, della dott.ssa Urbinati, della dott.ssa Quattrone e della dott.ssa Bungaro denominato PAI datato 27.05.2022 e depositato dalla Asl Roma 2 con l’allegato n. -OMISSIS- in sede di memoria autorizzata nel procedimento in epigrafe evidenziato
Per quanto riguarda i successivi motivi aggiunti:
Per l’annullamento della proposta di intervento prot. -OMISSIS- inviato via pec in data 27.02.2023 redatto dalla ASL ROMA 2 a firma della dott.ssa Iacovelli nella parte in cui prevede solo 8 ore settimanali di intervento cognitivo comportamentale con metodologia ABA anziché 20 ore settimanali come raccomandato dalle Linee Guida
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti:
l’annullamento del progetto di intervento di presa in carico presso il Centro Filo dalla Torre datato 25.09.2023 e consegnato ai ricorrenti in data 27.10.2023 sottoscritto dalla Dott.ssa Orrù, dalla Dott.ssa Totino e dalla Dott.ssa Folino nella parte in cui prevede solo 8 ore settimanali di intervento cognitivo comportamentale con metodologia ABA anziché 20 ore settimanali e nella parte in cui non prevede un intervento presso la scuola.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa SI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con atto depositato in data 9 dicembre 2025 parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito di accordo intervenuto tra le parti del giudizio, con spese di lite compensate;
Considerato che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
Rilevato che secondo un condiviso orientamento, la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo e che invece l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento – per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (c.f.r. Cons. Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8689);
Considerato che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., “il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
Ritenuto, alla luce del chiaro tenore della dichiarazione in atti, che pur non sussistendo ragioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, co. 5, cod. proc. amm., sussistono nondimeno ragioni per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua ulteriore prosecuzione ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) cod. proc. amm.;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR IN QU, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
SI MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI MO | AR IN QU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.